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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 3652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3652 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 5 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 592 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, difesa dalla Legalelia STA Srl in persona dell'Avv. Francesco Elia Parte_1
Appellante
E
, con le Avv.te Laura Loreni e Controparte_1
AO RE
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 957/2024 del Tribunale di Latina, pubblicata il
19.9.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “A) NEL MERITO: In riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare il diritto soggettivo della Ricorrente al congedo straordinario per assistenza a disabile grave, dal
13.11.2019 al 31.10.2020, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari per entrambi i gradi di giudizio.”;
1 per l'appellato: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita dichiarare in via preliminare la inammissibilità dell'appello; nel merito piaccia rigettare l'appello in quanto destituito di fondamento;
con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva chiesto all' di poter fruire del congedo straordinario di cui all'art. 42, Parte_1 CP_1 comma quinto, del D.Lgs. n. 151/2001 a decorrere dal 5.11.2019, al fine di assistere lo zio del marito, celibe, orfano, senza figli e senza genitori, titolare dello status di Persona_1 handicap grave e con lei convivente.
L' aveva richiesto con nota del 17.12.2019 una integrazione documentale in merito alla CP_1 situazione del NI del disabile e marito della richiedente, ma poi aveva Persona_2 respinto la domanda e dunque la aveva adito il Tribunale di Latina tornando a sostenere la Pt_1 sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, in quanto unica caregiver di
Persona_1
L' si era costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza del ricorso CP_1 amministrativo avverso il rigetto, la decadenza dalla domanda e l'assenza di due requisiti per fruire del congedo: la dichiarazione che non conviveva con lo zio e non poteva Persona_2 occuparsene (circostanze affermate dal solo disabile, ma riguardanti persona terza rispetto al dichiarante) e la residenza coincidente con quella del disabile che la aveva trasferito solo dal Pt_1
28.10.2020.
a tali difese aveva replicato, fra l'altro, che in data 16.12.2020 il marito, Parte_1 [...]
aveva prodotto una autodichiarazione: “dichiaro di non poter assistere mio zio Per_2 Per_1
…. In quanto non siamo conviventi” e vi era in atti anche certificazione di residenza e una
[...] dichiarazione di ospitalità temporanea della per motivi di assistenza inviata da Pt_1 Per_1 all'ATER, proprietaria della casa in cui egli risiedeva e risiede.
[...]
Il Tribunale di Latina, a fronte di tale compendio documentale, aveva accordato il congedo, ma solo limitatamente al periodo 01.11.2020–11.11.2021, rilevando l'insufficienza probatoria, per l'integrale accoglimento:
- della dichiarazione di responsabilità di la quale “non può neppure ritenersi un Persona_1 principio di prova idoneo a dimostrare che il NI del disabile fosse già all'epoca del tutto impossibilitato alla sua assistenza, in quanto dichiarazione resa da un soggetto terzo rispetto ai fatti oggetto di attestazione e senza alcuna valida assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità degli stessi”;
2 - dell'autorizzazione dell'ATER all'ospitalità temporanea per assistenza domiciliare anche notturna, perché non dimostra la convivenza e l'assenza di altri soggetti conviventi, smentita, fino al trasferimento dell'ottobre 2020, dai certificati anagrafici. ha appellato la sentenza. Resiste l' . Parte_1 CP_1
All'udienza odierna, alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
L'appello torna a sostenere il diritto di al congedo come richiesto, in quanto Parte_1
l'autorizzazione ATER attesterebbe la convivenza con il disabile sin dal 14.10.2019; quest'ultimo aveva poi dichiarato all' di essere stato “abbandonato da tutti” (incluso quindi il NI CP_1
tranne che dall'appellante; ed inoltre fra il NI e sua moglie la norma non dispone Per_2 alcuna graduazione normativa di impossibilità del primo per legittimare la seconda.
2.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 434 c.p.c., per come formulata dall'appellato.
L'eccezione di inammissibilità del gravame è infondata sulla base del principio, riaffermato di recente dalla Suprema Corte (Cass. Sent. n. 27199 del 16/11/2017), secondo il quale gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve meramente contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. L'art. 434 cpc, nuova formulazione, infatti, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone
3 all'appellante solo di individuare in modo chiaro ed esauriente , sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, senza che tali deduzioni debbano assumere una determinata forma o ricalcare la sentenza appellata con diverso contenuto.
La dichiarata finalità della più stringente formulazione della summenzionata norma, introdotta con la novella del 2012 è stata, infatti, quella di migliorare l'efficienza delle impugnazioni, a fronte della reiterata violazione dei tempi di ragionevole durata del processo.
L'economia dei tempi processuali perseguita dalla novella può essere ottenuta solo esigendo il rispetto da parte dell'appellante, in un'ottica di leale collaborazione ed a pena di inammissibilità del gravame, di precisi oneri formali che impongano e traducano uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione. Allo scopo di individuarne l'estensione, vi sono due aspetti da valutare: da un lato il principio della ragionevole durata del processo che costituisce il parametro per adottare un'interpretazione delle norme processuali funzionalizzata ad un'accelerazione dei tempi della decisione, conducendo a privilegiare opzioni contrarie ad ogni inutile appesantimento del giudizio
(così Cass. n. 17698 del 2014); dall'altro lato si rende necessario rilevare (come evidenziato da
Cass. S.U. n. 5700 del 2014 e Cass. S.U. n. 9558 del 2014), come le limitazioni all'accesso alla tutela giurisdizionale per motivi formali non devono pregiudicare l'intima essenza di tale diritto;
in particolare tali limitazioni non sono compatibili con l'art. 6, comma primo della CEDU qualora esse non perseguano uno scopo legittimo, ovvero qualora non vi sia una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito (v. tra le altre Corte EDU Walchli c.
Francia 26 luglio 2007, c. Repubblica Ceca 15 maggio 2008). Per_3
Sulla base di tali argomentazioni gli oneri che vengono imposti alla parte devono essere interpretati in coerenza con la funzione loro ascritta e devono quindi consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, l'oggetto dell'impugnativa e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo
Giudice e devono chiarire in che senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. Tali essendo i requisiti contenutistici del ricorso, deve ribadirsi che con la reiterata locuzione "indicazione", il legislatore non ha previsto che
4 le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto, né è stata adottata una logica di riproposizione, fuori tempo e fuori luogo, del noto (ed oggi superato) requisito del "quesito di diritto": il legislatore ha solo statuito che i contenuti critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente.
Quanto detto non esclude poi che il ricorso in appello possa riproporre anche le argomentazioni già svolte in primo grado, purché esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata. Il ricorso introduttivo del presente appello rispecchia pienamente siffatti parametri interpretativi.
Difatti, dall'esame dell'atto di appello risulta che l'impugnazione ha determinato una critica sufficientemente adeguata della decisione impugnata ed ha consentito al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. n. 2814 del 2016). Dal tenore e dal contesto complessivo dell'atto impugnatorio risulta, cioè, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione in ordine alle statuizioni della sentenza impugnata.
L'appellante contesta la valutazione per come operata dal Tribunale di Latina della documentazione a sostegno del diritto al congedo straordinario e propone un percorso logico alternativo idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata.
3.
L'appello è, nel merito, fondato.
Il congedo straordinario per l'assistenza a familiare disabile è disciplinato dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53).
Esso prevede che: “5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha
5 diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”.
La Corte costituzionale, nel sindacare la legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n.
151 del 2001, ha gradualmente ampliato la platea dei beneficiari e vi ha incluso dapprima i fratelli o le sorelle conviventi con il disabile, anche nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio perché a loro volta inabili (sentenza n. 233 del 2005), e successivamente, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti, il coniuge convivente (sentenza n.
158 del 2007) e, nell'ipotesi di assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura del disabile, il figlio convivente (sentenza n. 19 del 2009). Con il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi), il legislatore ha recepito le indicazioni offerte dalle pronunce citate e ha innovato i tratti distintivi dell'istituto, originariamente concepito come strumento di tutela rafforzata della maternità in caso di figli portatori di handicap grave. La
Corte costituzionale, con la sentenza n. 203/2018, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma de qua nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Anche in conseguenza dell'estensione progressiva del novero dei beneficiari, il congedo straordinario ha finito così con l'assumere una portata via via più ampia, in armonia con l'esigenza di salvaguardare la cura del disabile nell'àmbito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene e così di tutelarne nel modo più efficace la salute, di preservarne la continuità delle relazioni e di promuoverne una piena integrazione.
Il congedo straordinario, riconducibile agli «interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie», ne avvalora e ne incentiva il ruolo primario nell'assistenza al disabile e valorizza quelle espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale e, in particolare, in ambito familiare, conformemente alla lettera e allo spirito della Costituzione, a partire dai principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118, quarto comma, Cost.. Il diritto del disabile di ricevere
6 assistenza nell'àmbito della sua comunità di vita, inscindibilmente connesso con il diritto alla salute e a una integrazione effettiva, rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana. Nella disciplina di sostegno alle famiglie che si prendono cura del disabile convergono non soltanto i valori della solidarietà familiare, ma anche un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale e impongono l'interrelazione e l'integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela (così il giudice delle leggi).
4.
Il diritto al congedo risulta subordinato per tutti i soggetti legittimati, eccezion fatta per i genitori che assistono il figlio disabile, all'accertamento della convivenza intesa quale coabitazione, con il disabile da assistere.
Questo requisito può essere provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali deve risultare la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia la coabitazione, come espressamente sancito all' art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989; convivenza estesa dalla giurisprudenza al caso di più appartamenti dello stesso stabile. L'art. 4 citato prevede che per “famiglia anagrafica” si intende “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, (unione civile), parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”. Dunque parliamo di coabitanti e dimoranti, circostanze di fatto ben dimostrabili con ogni mezzo e non già di residenze anagrafiche.
A ciò si aggiunga quanto disposto all'interno delle circolari n. 32 del 6 marzo 2012 e CP_1
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012, in cui si ribadisce che, al fine di tutelare i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, e in linea con gli ultimi orientamenti espressi nelle precedenti circolari, il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea, risultante dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. 223/1989.
Se così è, non si vede perché non sarebbe sufficiente allo scopo la dichiarazione del 14.10.2019 rilasciata dall'ATER, ha assunto ad oggetto “…autorizzazione all'ospitalità temporanea finalizzata all'assistenza domiciliare ed alla fissazione della residenza anagrafica per la sig.ra . Parte_1
Essa, unitamente alla dichiarazione del disabile diretta appunto all'ATER che ne costituisce spunto, costituisce prova quantomeno indiziaria della dimora abituale della ricorrente la quale, altrimenti, non poteva convivere con il disabile nell'alloggio popolare, così superando la presunzione iuris tantum contenuta nella residenza anagrafica.
7 5.
Quanto, poi, all'impossibilità per il NI di occuparsi dello zio, dalla formulazione sopra Per_2 riportata del comma quinto dell'art. 42 emerge pianamente che (a differenza dei familiari precedentemente elencati) NI e moglie del NI (nei termini della norma, parente ed affine entro il terzo grado) non sono oggetto di una graduazione per la quale solo nel caso di impossibilità per il parente di fornire assistenza può subentrare l'affine. Si tratta dunque di due ipotesi alternative dirette al prioritario obiettivo di assistere il portatore di handicap grave, reciprocamente escludentisi.
Pertanto, l' non era tenuto ad ulteriori accertamenti in merito alla situazione di CP_1 [...]
e meno ancora poteva legittimamente respingere la domanda della basandosi sulla Per_2 Pt_1 insufficiente documentazione di tale situazione.
Tale considerazione assorbe la verifica della valenza probatoria della dichiarazione del disabile in cui questi dichiarava di farsi assistere da in quanto “mio NI Parte_1 Persona_2 marito della è impegnato in lavoro notturno e diurno nonché è responsabile di una Pt_1
Multiservizi di Guardiania e Vigilanza”; nonché della dichiarazione di di non Persona_2 convivere con lo zio, circostanza, peraltro, documentata anche sul piano anagrafico (cfr. all. 4 al ricorso).
6.
Risultano quindi soddisfatte le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento, ovvero la convivenza della richiedente con il soggetto disabile, l'essere questa affine entro il terzo grado,
l'impossibilità per i soggetti precedentemente elencati dalla norma (quelli indicati con priorità) di prendersi cura del disabile medesimo: deve dichiararsi il diritto di al congedo Parte_1 straordinario di cui alla legge n. 151/2001 per assistere lo zio del marito così Persona_1 come richiesto con la domanda amministrativa.
Va precisato, al riguardo, che per mero errore materiale il dispositivo pronunciato in udienza indica come data finale del congedo il 31.10.2020 mentre essa è da rinvenirsi, sulla base degli atti, nel 11.11.2021, la prima data volendo alludere solo all'estensione del congedo disposta in questo grado rispetto al grado precedente. Si dà mandato alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla correzione.
Si ritiene di compensare le spese di lite del doppio grado per la misura di ½ perché comunque la domanda amministrativa effettivamente difettava della dichiarazione di impossibilità di fornire assistenza da parte dei parenti cui spettava prioritariamente l'assistenza (poi specificati dall' CP_1 nel solo null'altro avendo contestato), ciò che in qualche misura ha reso Persona_4
8 necessario il giudizio per l'accertamento della concreta situazione familiare, invero non comune, del soggetto disabile.
Per il resto, le spese devono fare carico al soccombente e liquidarsi come in dispositivo, con CP_1 distrazione in favore della Legalelia STA Srl in persona dell'Avv. Francesco Elia, per fattane anticipazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 19.3.2025 da Pt_1
avverso la sentenza n. 957/2024 del Tribunale di Latina, pubblicata il 19.9.2024 nei confronti
[...] dell' , così provvede: CP_1
- in totale accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza gravata, dichiara il diritto dell'appellante al congedo straordinario per assistenza a disabile grave, dal
13.11.2019 al 11.11.2021;
- compensa per ½ le spese di lite del doppio grado e condanna l' a rimborsare CP_1 all'appellante la restante quota, quota che liquida in euro 1.650,00 quanto al primo grado ed euro 2.500,00 quanto al presente grado, oltre al 15% per spese generali forfettarie e accessori di legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 5 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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