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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 17 giugno 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1315/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Santarsiero ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Potenza, alla via Isca del
Pioppo n. 67, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar
[...]
dall'avv. Ippolito Arabia ed elettivamente domiciliato presso Persona_1
l'Avvocatura Regionale INAIL di Potenza, alla Rampa Pascoli, ang. Via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 30.04.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base dele argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, domandava di accertare e dichiarare che il COVID-19 contratto dal ricorrente in data 3.05.2021 costituisce infortunio sul lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del TU infortuni e, per l'effetto; di accertare e dichiarare che l'assenza dal lavoro dal 31.05.2021 all'1.10.2021 sia riconosciuta quale infortunio sul lavoro post Covid e, per l'effetto, di condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 riconoscimento dell'ulteriore inabilità temporanea assoluta dal 31.05.2021 al
1.10.2021; di accertare e dichiarare la percentuale del danno biologico nella misura del 10% o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
di condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del CP_1 sig. , della quota a titolo di indennizzo in quota capitale e/o Parte_1 rendita in relazione alla percentuale di danno accertata, sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 12 luglio 2000; di condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente di ogni altra somma spettante a qualsiasi titolo in ragione della normativa applicabile;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava CP_1 di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque rigettare la domanda in quanto infondata, spese come per legge.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e mediante C.T.U. e, in data 17 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
2 L'istruttoria espletata ha consentito di ritenere la sussistenza dell'infortunio da infezione COVID-19 come dedotto dal ricorrente e il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso, dopo le osservazioni, che: “In considerazione dell'anamnesi lavorativa, dell'esame obiettivo e della documentazione clinica esaminata, si ritiene che a causa dell'infortunio da
COVID-19 patito da , è derivata una riduzione Parte_1 permanente dell'attitudine lavorativa e menomazione dell'integrità psico-fisica con un grado percentuale di danno biologico pari al 9% con decorrenza dalla data dell'infezione da SARS.Cov.2, inoltre riteniamo che il periodo dal
31.05.2021 al 01.10.2021 abbia tutti i canoni per essere considerato infortunio lavorativo. Considerate anche le preesistenze lavorative, già valutate dall' CP_1 con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 21%, si viene a determinare un grado complessivo della menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 30% (art. 13, comma 5, D.lvo 23 Febbraio 2000 n° 38)”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall' che conduca CP_2 il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, accertato e dichiarato che il
COVID-19 contratto dal ricorrente in data 3.05.2021 costituisca infortunio sul lavoro e che l'assenza dal lavoro dal 31.05.2021 all'1.10.2021 debba ritenersi quale infortunio sul lavoro post Covid, l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t, va condannato al riconoscimento dell'ulteriore inabilità temporanea assoluta dal 31.05.2021 al 1.10.2021 e, accertato che la percentuale del conseguente danno biologico sia del 9% con decorrenza dalla data dell'infezione da SARS.Cov.2, il quale - aggiungendosi alle preesistenze lavorative già riconosciute con un grado di menomazione dell'integrità psico- fisica pari al 21% - determina un grado complessivo della menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 30%, l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., va condannato, altresì, al pagamento delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge.
3 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, e tenuto conto di quanto disposto nel verbale del 03 novembre 2022 sottoscritto dal Presidente della sezione civile e dai Giudici della sottosezione lavoro dell'intestato Tribunale.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato il 30.04.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara che il COVID-19 contratto dal ricorrente in data
3.05.2021 costituisca infortunio sul lavoro e che l'assenza dal lavoro dal
31.05.2021 all'1.10.2021 debba ritenersi quale infortunio sul lavoro post
Covid, con condanna dell' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t, al riconoscimento dell'ulteriore inabilità temporanea assoluta dal
31.05.2021 al 1.10.2021;
2. accerta in capo al ricorrente un danno biologico del 9% con decorrenza dalla data dell'infezione da SARS.Cov.2, il quale - aggiungendosi alle preesistenze lavorative già riconosciute con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 21% - determina un grado complessivo della menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 30%;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del sig. delle connesse Parte_1 provvidenze, oltre accessori come per legge;
4. condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
5. spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
4 . CP_1
Potenza, 17 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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