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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/12/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2874/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2874/2025 promossa da:
, nato a [...] il Parte_1
09/07/1994,
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. ROSSO NOLASCO MICHELA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1
, hanno esposto: Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in Caraglio (CN) il 15/07/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte II, Serie A, dell'anno 2016 nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Savigliano al n. 12, parte II,
Serie B, dell'anno 2016;
- che dal matrimonio è nata la figlia , nata a [...] il [...]; Per_1
- che in data 13/01/2023 i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto emesso in data
20/01/2023, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
“1. la figlia minore , è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente agli atti di ordinaria amministrazione in corrispondenza del periodo in cui ciascuno dei genitori avrà con sé la figlia. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, come disposto dall'art. 337 ter c.c., tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2. la minore avrà la residenza anagrafica e la collocazione prevalente in Tarantasca via
Vittorio Veneto 33 dove già di fatto vive con la madre;
3. il padre, come già di fatto avviene, terrà con sé la figlia un giorno a settimana ( mercoledì) dalle 17,00 fino al mattino dopo quando la accompagnerà a scuola ( o a casa della madre, entro le 8 , in periodo non scolastico) ; due fine settimana al mese, dalle 18,30 del venerdì fino al lunedì, quando il padre l'accompagnerà a scuola ( o a casa della madre entro le 8 in periodo non scolastico); due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o Capodanno e il giorno di Pasqua o Pasquetta;
eventuali diverse festività verranno concordate di volta in volta tra i genitori;
4. il padre continuerà a corrispondere, come già sta facendo alla Sig.ra Parte_1 assegno di contributo al mantenimento della figlia minore di € 300,00 mensili, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
5. i genitori divideranno al 50% le spese straordinarie relative alla figlia secondo il
Protocollo 2016 del Tribunale di Torino, come già concordato in sede di separazione;
6. il Sig. conferma la rinuncia al 50% dell'assegno unico familiare o equipollenti a Pt_2 favore della Sig.ra Parte_1
7. in parziale modifica degli accordi di natura patrimoniale raggiunti in sede di separazione
e a definizione delle questioni economiche e patrimoniali ancora conseguenti al rapporto di coniugio, i Sigg.ri e si impegnano a Parte_2 Parte_1 recarsi, entro 60 giorni dall'ottenimento della copia conforme della sentenza di divorzio, da Notaio scelto di comune accordo per formalizzare l'atto di trasferimento dell'appartamento, già casa familiare ( acquistato in comproprietà con atto di compravendita Notaio Per_2 rep. n. 104043, Racc. 30197 del 31.01.2017, gravato da mutuo stipulato con contratto Rep. n.
104044, Racc. 30198 del 31.01.2027, presso il predetto Notaio con l' , Controparte_1 con sede in Torino (To) Piazza San Carlo n. 156 - C.F. , P.Iva ) P.IVA_1 P.IVA_2 sito in Genola (Cn) Via San Ciriaco n. 9 angolo Via Vittorio Veneto distinto a NCEU – F. 12, part. 590, sub. 9 e F. 12, part. 590, sub. 21 (come meglio descritto e dettagliato nell'atto sopracitato) per trasferire la piena proprietà di esso al Sig. , che si Parte_2 accollerà il relativo mutuo residuo, con conseguente formale liberazione della Sig.ra Pt_1 da esso, come già preventivamente assentito dalla Banca mutuante, il tutto con spese
[...]
a carico delle parti in ragione del 50%;
8. inoltre, Sig. si impegna a presentare il consenso, firme o quant'altro Parte_2 necessario al fine di trasferire l'intera proprietà dell'autovettura targata EG590XL in uso esclusivo alla moglie dalla separazione, entro 30 giorni dall'ottenimento della copia conforme della sentenza di divorzio, a semplice richiesta della Sig.ra il tutto Parte_1 con spese a carico di quest'ultima;
9. sempre in ragione e dipendenza di regolare le reciproche posizioni di dare e avere in conseguenza al matrimonio intercorso, il Sig. si impegna, contestualmente all'atto Pt_2 notarile di cui al punto 7, a corrispondere alla Sig.ra la somma di € 10.000,00 Parte_1 mediante modifico istantaneo;
10. con il puntuale adempimento di quanto indicato ai precedenti punti 7, 8. e 9. le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per rapporti economici e patrimoniali conseguenti all'intercorso rapporto matrimoniale”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] Cuneo (CN), celebrato in Caraglio Parte_2
(CN) il 15/07/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 7, parte II, Serie A, dell'anno 2016 nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Savigliano al n. 12, parte II, Serie B, dell'anno 2016;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Nulla sulle spese;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caraglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale nonché alla comunicazione anche al Comune di Savigliano (CN) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2874/2025 promossa da:
, nato a [...] il Parte_1
09/07/1994,
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. ROSSO NOLASCO MICHELA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1
, hanno esposto: Parte_2
- di aver contratto matrimonio concordatario in Caraglio (CN) il 15/07/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, parte II, Serie A, dell'anno 2016 nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Savigliano al n. 12, parte II,
Serie B, dell'anno 2016;
- che dal matrimonio è nata la figlia , nata a [...] il [...]; Per_1
- che in data 13/01/2023 i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cuneo nel giudizio di separazione e che il Tribunale, con decreto emesso in data
20/01/2023, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
“1. la figlia minore , è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente agli atti di ordinaria amministrazione in corrispondenza del periodo in cui ciascuno dei genitori avrà con sé la figlia. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, come disposto dall'art. 337 ter c.c., tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2. la minore avrà la residenza anagrafica e la collocazione prevalente in Tarantasca via
Vittorio Veneto 33 dove già di fatto vive con la madre;
3. il padre, come già di fatto avviene, terrà con sé la figlia un giorno a settimana ( mercoledì) dalle 17,00 fino al mattino dopo quando la accompagnerà a scuola ( o a casa della madre, entro le 8 , in periodo non scolastico) ; due fine settimana al mese, dalle 18,30 del venerdì fino al lunedì, quando il padre l'accompagnerà a scuola ( o a casa della madre entro le 8 in periodo non scolastico); due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o Capodanno e il giorno di Pasqua o Pasquetta;
eventuali diverse festività verranno concordate di volta in volta tra i genitori;
4. il padre continuerà a corrispondere, come già sta facendo alla Sig.ra Parte_1 assegno di contributo al mantenimento della figlia minore di € 300,00 mensili, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
5. i genitori divideranno al 50% le spese straordinarie relative alla figlia secondo il
Protocollo 2016 del Tribunale di Torino, come già concordato in sede di separazione;
6. il Sig. conferma la rinuncia al 50% dell'assegno unico familiare o equipollenti a Pt_2 favore della Sig.ra Parte_1
7. in parziale modifica degli accordi di natura patrimoniale raggiunti in sede di separazione
e a definizione delle questioni economiche e patrimoniali ancora conseguenti al rapporto di coniugio, i Sigg.ri e si impegnano a Parte_2 Parte_1 recarsi, entro 60 giorni dall'ottenimento della copia conforme della sentenza di divorzio, da Notaio scelto di comune accordo per formalizzare l'atto di trasferimento dell'appartamento, già casa familiare ( acquistato in comproprietà con atto di compravendita Notaio Per_2 rep. n. 104043, Racc. 30197 del 31.01.2017, gravato da mutuo stipulato con contratto Rep. n.
104044, Racc. 30198 del 31.01.2027, presso il predetto Notaio con l' , Controparte_1 con sede in Torino (To) Piazza San Carlo n. 156 - C.F. , P.Iva ) P.IVA_1 P.IVA_2 sito in Genola (Cn) Via San Ciriaco n. 9 angolo Via Vittorio Veneto distinto a NCEU – F. 12, part. 590, sub. 9 e F. 12, part. 590, sub. 21 (come meglio descritto e dettagliato nell'atto sopracitato) per trasferire la piena proprietà di esso al Sig. , che si Parte_2 accollerà il relativo mutuo residuo, con conseguente formale liberazione della Sig.ra Pt_1 da esso, come già preventivamente assentito dalla Banca mutuante, il tutto con spese
[...]
a carico delle parti in ragione del 50%;
8. inoltre, Sig. si impegna a presentare il consenso, firme o quant'altro Parte_2 necessario al fine di trasferire l'intera proprietà dell'autovettura targata EG590XL in uso esclusivo alla moglie dalla separazione, entro 30 giorni dall'ottenimento della copia conforme della sentenza di divorzio, a semplice richiesta della Sig.ra il tutto Parte_1 con spese a carico di quest'ultima;
9. sempre in ragione e dipendenza di regolare le reciproche posizioni di dare e avere in conseguenza al matrimonio intercorso, il Sig. si impegna, contestualmente all'atto Pt_2 notarile di cui al punto 7, a corrispondere alla Sig.ra la somma di € 10.000,00 Parte_1 mediante modifico istantaneo;
10. con il puntuale adempimento di quanto indicato ai precedenti punti 7, 8. e 9. le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per rapporti economici e patrimoniali conseguenti all'intercorso rapporto matrimoniale”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
nata il [...] a [...], e Parte_1
, nato il [...] Cuneo (CN), celebrato in Caraglio Parte_2
(CN) il 15/07/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 7, parte II, Serie A, dell'anno 2016 nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Savigliano al n. 12, parte II, Serie B, dell'anno 2016;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Nulla sulle spese;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caraglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale nonché alla comunicazione anche al Comune di Savigliano (CN) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi