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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/07/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati: 1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1575 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA ifeso e rappresentato dall'Avv. TURITTO Luciano Parte_1
E difesa e rappresentata dall'avv. TURITTO Luciano Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 09/05/2025 le parti indicate in epigrafe dichiaravano quanto segue: che avevano contratto matrimonio secondo il rito concordatario in Laterza (Ta) il 23.12.1995, matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 78 parte II Serie A Ufficio 1 dell'anno 1995, che dall'unione coniugale era nato, a Castellaneta il 16.04.2008, il figlio che l'unione era naufragata senza possibilità di Persona_1 riconciliazione.
Tanto premesso, le parti adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza dell'08/07/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Controparte_1
08.09.1974 e nato ad [...] il [...], uniti in Parte_1 matrimonio in Laterza (Ta) il 23.12.1995, matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 78 parte II Serie A Ufficio 1 dell'anno 1995; 2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle
[...] successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Laterza (Ta);
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 08/07/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1575 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA ifeso e rappresentato dall'Avv. TURITTO Luciano Parte_1
E difesa e rappresentata dall'avv. TURITTO Luciano Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 09/05/2025 le parti indicate in epigrafe dichiaravano quanto segue: che avevano contratto matrimonio secondo il rito concordatario in Laterza (Ta) il 23.12.1995, matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 78 parte II Serie A Ufficio 1 dell'anno 1995, che dall'unione coniugale era nato, a Castellaneta il 16.04.2008, il figlio che l'unione era naufragata senza possibilità di Persona_1 riconciliazione.
Tanto premesso, le parti adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza dell'08/07/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Controparte_1
08.09.1974 e nato ad [...] il [...], uniti in Parte_1 matrimonio in Laterza (Ta) il 23.12.1995, matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 78 parte II Serie A Ufficio 1 dell'anno 1995; 2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle
[...] successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Laterza (Ta);
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 08/07/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi