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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/07/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.
Gaetano Sole, a scioglimento della riserva assunta all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281-sexies cpc, nella causa iscritta al n. 828
dell'anno 2022, in merito al ricorso proposto da:
nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Vincenzo Norrito giusta procura in atti
parte attrice
Contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Nino
Parisi giusta procura in atti
parte convenuta
***
ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
Contr (d'ora in avanti, al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento per i danni, patrimoniali e non patrimoniali,
asseritamente patiti a seguito dell'intervento chirurgico di emicolectomia destra ed ernioplastica crurale sinistra eseguito presso l'Ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo, che gli avrebbe cagionato disturbi di motilità localizzati all'arto inferiore sinistro,
dovuti alla lesione del nervo femorale.
Al fine di una migliore comprensione dei fatti di causa, giova premettere che il presente giudizio trae origine da un ricorso ex art. 696-bis c.p.c, recante n. R.G. 27/2020, nel quale è stata accertata, dai cc.tt.uu. ivi nominati, un'invalidità in capo al del 30%, Pt_1
determinata dall'errata esecuzione dell'intervento chirurgico effettuato dai sanitari, consistita in una paralisi del nervo femorale che, nel caso concreto, comporta l'abolizione della flessione della coscia sinistra sul bacino e dell'estensione della gamba sulla coscia, obbligando il Pt_1
all'utilizzo di una stampella per deambulare, circostanza che gli impedirebbe di svolgere l'attività di bracciante agricolo.
Il ha dedotto, altresì, la ricorrenza del nesso causale tra Pt_1
l'intervento e i danni che oggi lamenta, e che le menomazioni sopra riportate gli avrebbero causato una deflessione ansiosa del tono dell'umore.
Pertanto, l'attore ha affermato la sussistenza dei presupposti di legge in ordine all'an debeatur, e quantificando i danni patiti in €
390.000,00 per danno biologico permanente, € 17.820,00 per inabilità
temporanea parziale ed € 200.000,00 per il danno morale, oltre rivalutazione ed interessi, somme al cui pagamento ha chiesto
Contr condannare l'
Cont Costituendosi in giudizio, l' ha preliminarmente eccepito
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Giudice dott. Gaetano Sole l'improcedibilità della domanda per violazione del contraddittorio, in quanto parte attrice non avrebbe evocato, nel presente giudizio, tutte le parti del giudizio per atp rubricato al n. 27/2020, chiedendo, in subordine, al Tribunale di disporre l'integrazione del contraddittorio.
Sempre in via preliminare, parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione del termine di cui all'art. 8, comma 3, l. n. 24/2017 per l'introduzione della domanda di merito.
Contr In subordine, l' ha chiesto disporsi il mutamento del rito,
chiedendo altresì il rinnovo delle operazioni peritali esperite in seno al giudizio ex art. 696-bis cpc, e ciò in quanto i cc.tt.uu. nominati in quella sede non avrebbero dato conto delle contestazioni mosse dalla parte odierna convenuta.
Contr Nel merito, l' ha eccepito il corretto operato dei sanitari del reparto di chirurgia del P.O. di Alcamo, evidenziando che il Pt_1
non avrebbe comunicato di soffrire di una neuropatia e di essere un abituale assuntore di sostanze alcoliche, dacché ha insistito nelle eccezioni preliminari spiegate e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza del 14.9.2022, il Tribunale ha preso posizione sulle eccezioni preliminari spiegate dalla società resistente, ed ha altresì
disposto il mutamento del rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cpc.
Fallito il tentativo di conciliazione a seguito della proposta
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Giudice dott. Gaetano Sole conciliativa formulata dal Tribunale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, e dovendosi
Contr confermare, in ordine alle eccezioni preliminari spiegate dall'
quanto già affermato in seno all'ordinanza del 14.9.2022, in punto di diritto, mette conto evidenziare che il rapporto che si instaura tra paziente e ente ospedaliero (o casa di cura) ha la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico dell'ente (o della casa di cura), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie,
anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze;
ne deriva che la responsabilità dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c.,
all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico,
nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario,
quale suo ausiliario necessario (v., Cass. 22.9.2015, n. 18610).
Mette appena conto evidenziare come tale assetto interpretativo non sia stato intaccato dall'entrata in vigore della Legge n. 24/2017, che
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Giudice dott. Gaetano Sole sebbene abbia chiarito la natura extracontrattuale della responsabilità
del professionista sanitario nei confronti dei pazienti, non ha in alcun modo intaccato la qualificazione in termini di responsabilità
contrattuale in capo alla struttura sanitaria, per i danni direttamente subiti dal paziente nell'espletamento di una prestazione sanitaria.
Difatti, l'art. 7 della l. n. 24 del 2017 stabilisce che “la struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento
della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la
professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e, ancorché' non
dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli
1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o
colpose”. Il legislatore, quindi, dopo le incertezze in punto di natura della responsabilità occorse a seguito della promulgazione del c.d.
“Decreto Balduzzi” del 2012 (D.L. n. 3/12), ha quindi confermato che la natura della responsabilità propria della struttura sanitaria, pubblica o privata, per i danni derivanti da malpractice medica è di tipo contrattuale.
In considerazione della natura contrattuale del rapporto sottostante opera, pertanto, una presunzione semplice di responsabilità a carico sia degli enti che dei medici alle loro dipendenze ex art. 1218 c.c. e l'onere della prova che l'insuccesso non sia dipeso da mancanza di diligenza (e, soprattutto, di perizia professionale specifica) incombe a carico dei medici e degli enti di appartenenza.
Ed invero, dal riconoscimento della natura contrattuale della
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Giudice dott. Gaetano Sole responsabilità del sanitario discende che, in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. 27151/23).
Con specifico riferimento all'ipotesi in cui l'eziologia del danno sia ricondotta ad un peggioramento del quadro clinico a seguito dell'esecuzione di un intervento chirurgico, applicando il ricordato criterio di riparto dell'onere probatorio graverà sulla struttura sanitaria convenuta, una volta che sia stato accertato il nesso causale tra il lamentato pregiudizio e l'evento de qua, l'onere di dimostrare di avere diligentemente adempiuto la "prestazione" offerta al paziente, anche sotto il profilo dell'adozione di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e delle leges artis; nonché della prestazione, ad opera del proprio personale medico, del necessario e doveroso trattamento sanitario antecedente e successivo all'esecuzione dell'intervento.
Va, poi, rilevato che, in ambito civile, l'accertamento del nesso eziologico tra la condotta e l'evento dannoso viene accertato in base al c.d. criterio del “più probabile che non”. Invero, ancorché le norme di riferimento in tema di causalità materiale siano gli artt. 40 e 41 c.p., la
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Giudice dott. Gaetano Sole giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che nel giudizio civile non possa trovare applicazione il medesimo criterio di accertamento del nesso causale tipico del diritto penale, cioè quello del c.d. “oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sent. n.
7195/14; Cass.civ. S.U. n. 581/08; cfr. anche Cass. civ. n. 10741/09),
dovendo trovare applicazione un criterio necessariamente probabilistico, c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o "del più
probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11.1.2008, nn.
584, 582, 581 e 576; principio di recente ribadito da Cass. 20.2.2015,
n. 3390).
Ciò implica la sufficienza di una probabilità di verificazione dell'evento dannoso appena superiore al 50%, al netto di eventuali concause che possano aver inciso sul decorso causale, per ritenere provato il nesso causale. Sul punto, la giurisprudenza, proprio in ambito di “malpractice medica”, ritiene che “il nesso causale può
essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi
conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia
conseguenza altamente probabile e verosimile, non già una mera
possibilità astratta" (in questo senso, ex multis: Cass. Civ., sent. n.
23059/09; Cass. Civ., sent. n. 10285/09; Cass. Civ., sent. n. 14759/07;
Cass. Civ., sent. n. 22894/05).
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, prendendo le
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Giudice dott. Gaetano Sole mosse dalla c.t.u. vergata dai consulenti nominati nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., recante n. R.G. 27/2020, le cui risultanze devono appieno condividersi, in quanto congruamente motivate, e rispondenti ai quesiti sottoposti e ai chiarimenti richiesti dalle parti, deve ritenersi che la condotta dei sanitari che ebbero in cura il paziente non possa ritenersi esente da censure, e che la stessa sia stata la causa dei danni patiti dal Pt_1
Ed invero, i cc.tt.uu., riportando i dati clinici relativi alle cartelle afferenti al ricovero dell'attore, nonché gli arresti della letteratura medica relativi sia all'intervento chirurgico eseguito, che al disturbo oggi sofferto dal hanno evidenziato che: “nel pomeriggio del Pt_1
3.05.2017, i dottori e sottoponevano il paziente, Per_1 Per_2
prima, ad intervento chirurgico di laparotomia xifopubica nel corso
della quale, verificato che la sede di occlusione intestinale fosse
effettivamente ileale, procedevano ad emicolectomia destra con
confezionamento di anastomosi enterocolica e, successivamente, ad
ernioplastica crurale sinistra. L'intervento di emicolectomia era
indicato per il trattamento dell'occlusione ileale come, peraltro,
indicato dalle specifiche linee guida17 e può ritenersi di routinaria
esecuzione per un medico specialista in chirurgia di media
preparazione. L'intervento di ernioplastica crurale sinistra era
indicato per il trattamento dell'ernia atteso che, come peraltro
previsto dalle specifiche linee guida18 e dalla letteratura scientifica
precitata, la porta erniaria crurale avrebbe potuto dare luogo nel
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Giudice dott. Gaetano Sole postoperatorio (da emicolectomia) ad eventuale strozzamento
intestinale con conseguente necessità di reintervento. L'ernioplastica
crurale rappresenta un intervento di routinaria esecuzione. Il
management diagnostico e terapeutico dell'occlusione intestinale -
che, come successivamente acclarato dalle indagini istologiche
condotte sul resecato chirurgico, era riconducibile ad una stenosi
ileale secondaria a morbo di Crohn – risulta conforme alle linee
guida operanti all'epoca dei fatti e può ritenersi di routinaria
esecuzione in relazione alle competenze tecniche dei Sanitari via via
avvicendatisi nella gestione del caso” (cfr. pagg. 32 e 33 ctu).
Pur non potendo affermare alcunché in ordine alla corretta esecuzione dell'intervento di ernio plastica stante la carenza documentale, in ordine al nesso eziologico tra l'intervento e la neuropatia del nervo femorale sinistro lamentata dal i cc.tt.uu. hanno così ritenuto: Pt_1
“Per quanto attiene alla genesi di detta neuropatia del nervo
femorale, si ritiene che essa sia causalmente riconducibile
all'intervento di ernioplastica crurale posto che il nervo femorale,
come anzi illustrato, decorre marginalmente alla sede di intervento.
Considerato che, per quanto documentato, i disturbi connessi alla
sofferenza nervosa cominciarono ad esordire in quinta giornata
postoperatoria, si può escludere che il quadro di neuropatia femorale
sviluppato dal possa essere stato causato da una lesione a Pt_1
tutto spessore del nervo (che, altrimenti, avrebbe dovuto dare segno di
sé nell'immediato post-operatorio). Di contro, il differito esordio dei
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Giudice dott. Gaetano Sole disturbi sensitivi nel territorio del nervo femorale seguito da
progressiva compromissione neuromotoria fino all'abolizione della
funzionalità nervosa testimonia che la causa della neuropatia possa
essere stata una graduale e persistente compressione o del nervo in
questione o dei vasi deputati alla sua vascolarizzazione (vasa
nervorum)… si ritiene che l'azione compressiva responsabile della
neuropatia possa essere causalmente ricondotta – secondo il criterio
del “più probabile che non” - o ad un incongruo posizionamento del
plug con suo sconfinamento in sede preperitoneale e successiva
compressione dell'asse nervoso e/o dei vasa nervorum o ad
un'incongrua applicazione dei punti di ancoraggio del plug o dei
punti destinati alla chiusura del canale crurale con incarceramento
del nervo e/o dei vasa nervorum” (cfr. pagg. 35 e 36 ctu).
I cc.tt.uu. hanno, inoltre, escluso la ricorrenza di fattori causali alternativi (cfr. pag. 36 ctu: “Alla luce degli elementi documentali si
ritiene che, nel caso in specie, la neuropatia femorale di cui è affetto
il non può, affatto, essere ricondotta a fattori causali Pt_1
alternativi”), affermazione che consente di ritenere priva di pregio
Contr l'eccezione dell' in ordine all'incidenza causale del presunto alcolismo del (cfr., sul punto, pag. 36 ctu, “si può escludere, in Pt_1
primo luogo, che detta neuropatia possa essere causalmente
ricondotta ad eventuale abuso cronico di alcool”).
Quanto ai postumi invalidanti della condotta dei sanitari, i cc.tt.uu.
hanno evidenziato che “Dall'intervento di ernioplastica crurale è
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Giudice dott. Gaetano Sole derivata una neuropatia iatrogena del nervo femorale di sinistra che,
stante i tempi medi di stabilizzazione, i tentativi terapeutici
farmacologici e riabilitativi esperiti ed i transitori disturbi psichici
reattivamente provocati, ha ragionevolmente comportato un periodo
di inabilità temporanea parziale al 25% di 180 giorni”, aggiungendo inoltre che “si ritiene che la paralisi completa del nervo femorale di
cui è affetto il comporta un danno biologico permanente del Pt_1
30%” evidenziando una riduzione della capacità lavorativa (il Pt_1
svolgeva l'attività di bracciante agricolo, ed oggi è costretto a deambulare con l'ausilio di una stampelle) dell'80%, e che trattasi di una patologia non suscettibile di miglioramento (cfr. pag. 40 ctu).
In definitiva, è certa la sussistenza di una responsabilità in capo
Contr all' per il danno patito dal come accertato in sede di CP_3
a.t.p., , da cui discende pertanto l'accoglimento della domanda nei termini che seguono.
***
Passando ora alla quantificazione del danno patito dal mette Pt_1
conto evidenziare che la perizia medico-legale ha accertato un danno biologico complessivo permanente nella misura del 30%, con un periodo di ITP di 180 giorni al 25%.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità
permanente sia di quello da invalidità temporanea - questo Tribunale
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Giudice dott. Gaetano Sole aderisce, com'è noto, ai criteri utilizzati dalle più recenti pronunzie della Corte di Cassazione in materia.
In particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il
Tribunale applica il criterio del c.d. “punto tabellare”, in virtù del quale l'entità di tale pregiudizio viene calcolata in relazione al grado di invalidità permanente accertato ed all'età della persona lesa: e cioè
sulla base della preventiva individuazione di un “valore unitario di danno” per ogni grado di invalidità compreso tra l'1% ed il 100%; e della preventiva individuazione di un “coefficiente di adeguamento”
stabilito in ragione dell'età del danneggiato, che consente di adattare il risarcimento all'effettivo valore perduto, che certo decresce al crescere dell'età del soggetto leso.
Se esigenze particolari non inducono a derogare a quello che è solo un parametro per una liquidazione equitativa, l'entità del danno biologico da invalidità permanente si ottiene allora moltiplicando il “valore unitario di danno” per il numero che esprime il grado di invalidità e per il “coefficiente di adeguamento” corrispondente all'età del danneggiato. Il parametro tabellare descritto, deve essere integrato al fine di tener conto dell'eventuale pregiudizio patito dall'attore in relazione alla sofferenza transeunte (pregiudizio di ordine meramente morale) legata ad un evento, la cui gravità merita di essere valutata non soltanto in relazione alle conseguenze verificatesi, ma anche a quelle che potevano verificarsi. Tali situazioni devono, pertanto,
essere valutate per integrare il risarcimento del danno biologico, quale
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Giudice dott. Gaetano Sole voce di danno non patrimoniale, e ciò anche alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in materia (cfr.
SS.UU. sentenze 11.11.2008 nn° 26972, 26973, 26974 e 26975).
Difatti, in ordine al rapporto con il danno biologico, anche ai fini del sistema di liquidazione da adottare, viene chiarito che alla nozione di danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, secondo cui “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".
In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato", con l'effetto che non si potranno più duplicare le liquidazioni del danno biologico e di quello esistenziale;
sempre che circostanze connesse alla peculiarità
del caso non impongano una personalizzazione del danno.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, considerata l'invalidità
permanente del 30%, i giorni di ITA e di ITP, come sopra indicati, e l'età all'epoca del sinistro – anni 62 – ed un aumento per le sofferenze di ordine morale nei termini del valore medio (non avendo il Pt_1
prodotto elementi ulteriori rispetto ai referti medici di cui ai documenti 6,8 e 9 allegati al ricorso dai quali inferire una sofferenza maggiore, è possibile liquidare il danno non patrimoniale in €
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Giudice dott. Gaetano Sole 158.398,29 in valori attuali.
Su tale importo, costituente un debito di valore ed espresso in valuta all'epoca del fatto, occorre procedere, previa devalutazione monetaria,
ad una rivalutazione fino alla data odierna, con contestuale applicazione degli interessi secondo il meccanismo delineato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1712/1995 (si rammenta che, per principio ormai consolidato in giurisprudenza, il riconoscimento di rivalutazione ed interessi sui debiti di valore non esige alcuna richiesta specifica della parte, potendo essere accordato anche ex officio, dal momento che tali voci costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e devono,
quindi, ritenersi comprese nell'originario petitum della domanda ove non ne siano state espressamente escluse: cfr., tra le tante, Cass. civ.
nn. 13666/2003 e 12234/1998).
Si giunge così, in definitiva, alla somma di € 174.704,52, al
Contr pagamento della quale va condannata l' il tutto oltre gli interessi legali dalla data dell'ordinanza fino al soddisfo.
Nessuna somma può, invece, essere riconosciuta al a titolo di Pt_1
danno morale, non avendo l'attore compiegato (né chiesto di provare con altri mezzi) elementi dai quali inferire un patema d'animo che non può, invece, esclusivamente inferirsi dalle limitazioni ad attendere alcune delle attività quotidiane cui i cc.tt.uu. hanno fatto riferimento.
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Giudice dott. Gaetano Sole Quanto alle conseguenze inerenti alla perdita di capacità lavorativa dell'attore giova osservare che le conseguenze delle lesioni, che incidono sulla capacità lavorativa del danneggiato e sulla sua capacità
a produrre reddito possono articolarsi in vario modo.
Afferma la SC ( vedi Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n. 28988)
che l'evento lesivo può incidere in vari modi sulla attività di lavoro dell'infortunato, e tutti devono avere una adeguata risposta risarcitoria, sicché possono enuclearsi le seguenti fattispecie di danno,
segnatamente: a) un danno patrimoniale da perdita della capacità
lavorativa specifica;
b) un danno patrimoniale per la cessazione dell'attività lavorativa, nel periodo di invalidità temporanea totale e/o parziale;
c) un danno patrimoniale da definitiva compromissione della capacità lavorativa generica;
c) un danno non patrimoniale, rientrante nella cd. cenestesi lavorativa consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Sono risarcibili quindi, sia la maggior penosità nel prestare attività
lavorativa (danno non patrimoniale, che può trovare ristoro in termini di personalizzazione del biologico permanente), sia la perdita di reddito durante il periodo di invalidità temporanea, totale e/o parziale;
sia, infine, la riduzione futura del reddito percepito (danno patrimoniale, nelle componenti del danno emergente e anche del lucro
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Giudice dott. Gaetano Sole cessante.).
Nella ipotesi del danno patrimoniale, questo, inteso sia come danno patrimoniale da danno emergente, (da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza -ove sussistente tra reddito perduto e presumibile reddito che avrebbe percepito), sia come danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano,
avrebbe percepito, va comunque accertato in concreto, e dunque dev'essere essere allegato e provato dal danneggiato, anche a mezzo di presunzioni, in ossequio ai più recenti arresti della Corte di legittimità
( v. anche Cassazione civile sez. III, 10/02/2020, n.3133).
La giurisprudenza ha, peraltro, chiarito che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica non può essere liquidato equitativamente,
ma va rapportato alla perdita economica effettivamente subita,
dovendo la parte provare quale fosse all'epoca del sinistro e nel triennio precedente il suo reddito, e quale sia stato il suo reddito negli anni successivi, onde calcolarne la entità, ovvero dimostrando di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto,
dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (cfr. Cassazione civile sez. III,
21/03/2022, n.9002 e Cassazione civile sez. lav., 10/03/2022, n.7821).
Nella specie alcuna evidenza probatoria è stata fornita in tal senso,
non potendo ricavarsi tali elementi dall'unico documento prodotto, e cioè l'estratto conto previdenziale dell'attore.
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Giudice dott. Gaetano Sole E tuttavia, la più recente giurisprudenza ha altresì chiarito che “In
tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale da non
consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori
diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e
comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed
ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto,
rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal
danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione
futura da perdita di "chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da
incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione
della capacità lavorativa generica, danno che, ove accertato sulla
base delle prove, anche presuntive, offerte dal danneggiato, va stimato
con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c..” (Cass.
Sez. 3, 15/09/2023, n. 26641).
Orbene, nel caso di specie la CTU ha chiarito come l'invalidità
permanente subita dall'attore, che pacificamente (non essendo tale dato contestato da parte comnvenuta) ha sempre svolto attività di bracciante agricolo, impedisca definitivamente allo stesso di proseguire la propria attività, essendo costretto a deambulare con l'ausilio di stampelle. Ne consegue la necessità di riconoscere tale posta di danno.
Quanto al criterio da utilizzare per pervenire ad una liquidazione la
S.C. ha ritenuto che tale posta di danno possa essere liquidata in base al triplo della pensione sociale (c.d. «assegno sociale»), quando la
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Giudice dott. Gaetano Sole misura assai modesta del reddito sia tale da rendere la situazione del danneggiato parificabile a quella di un disoccupato (Cass. n. 29815 del
19/11/2024).
Nel caso di specie tale importo può essere liquidato in relazione agli anni di presumibile prosecuzione dell'attività lavorativa prima della pensione. Ne consegue che avendo l'attore subito il danno all'età di 62
anni, ed essendo l'età pensionabile fissata a 67 anni, può liquidarsi un danno pari al triplo della pensione sociale pari ad € 538,68 (e quindi €
1616,04) per 60 mensilità. Ne consegue che il danno risarcibile è pari ad € 96.962,40.
In ossequio alle regole della soccombenza, parte convenuta va condannata a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al DM
147/2022, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Parte convenuta va, altresì, condannata al rimborso delle spese di consulenza tecnica così come liquidate nel procedimento di R.G. n.
27/2020.
P.Q.M.
Il Giudice,
ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando:
- condanna l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di euro 174.704,52, a titolo di Parte_2
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Giudice dott. Gaetano Sole danno non patrimoniale oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
- condanna l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma di euro 96.962,40 a titolo di Parte_2
danno patrimoniale oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
- pone le spese di CTU del procedimento ex art. 696 -bis c.p.c. n.
27/2020 R.G., come già liquidate, a carico di parte convenuta;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.200,00, oltre spese generali, CPA ed IVA
come per legge.
Trapani, 3/7/2025
Il Giudice
Gaetano Sole
Tribunale di Trapani 19
Giudice dott. Gaetano Sole