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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/12/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2370/2024 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi, promossa
DA
, con l'avv. ELISABETTA UDASSI Parte_1
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
con Controparte_1
l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza n. 354/2024 del Giudice di Pace di decisa ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24 aprile 2023 proponeva opposizione Parte_1
avverso i verbali nn. 873078720 e 873078828 del 21 novembre 2022 redatti dalla
Legione Carabinieri di Sardegna – Stazione di Pozzomaggiore per la violazione dell'art. 80, XIV comma del C.d.S., con i quali le era stato ingiunto, in qualità di obbligata in solido, il pagamento della somma di € 866,00, oltre € 13,56 per spese di notifica, per il primo, e di € 173,00, oltre € 13.56 per spese di notifica, per il secondo.
La ricorrente deduceva l'illegittimità di tali provvedimenti, assumendo di non essere più proprietaria del veicolo sin dall'anno 2018, avendone trasferito la proprietà a
[...]
. A sostegno della propria opposizione produceva la dichiarazione di vendita, CP_2
sottoscritta innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI in data 16 gennaio
2018, e precisava che a decorrere da tale data il veicolo era entrato nel pieno ed esclusivo possesso dell'acquirente che aveva, tuttavia, omesso di procedere alla registrazione del trasferimento di proprietà presso il Pubblico Registro
Automobilistico.
Nella contumacia del e della la causa veniva Controparte_1 Controparte_1
decisa con il rigetto del ricorso e la convalida dei provvedimenti opposti. In particolare, il Giudice di prima istanza rilevava l'assenza di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, risultando dalla documentazione in atti che unico destinatario dei provvedimenti era , conducente del veicolo sanzionato e trasgressore. Controparte_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , deducendo Parte_1
l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure che aveva escluso che ella fosse destinataria dei provvedimenti impugnati, nonostante i verbali impugnati l'avessero espressamente indicata quale coobbligata in solido, in quanto proprietaria del veicolo (e proprio per tale motivo gli atti le erano stati notificati). Nel merito,
l'appellante richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la trascrizione dell'atto di vendita nel Pubblico Registro Automobilistico aveva valore di presunzione legale unicamente con riferimento alla titolarità del bene nei conflitti tra più acquirenti dal medesimo dante causa, assolvendo dunque ad una funzione di mera pubblicità legale. Sosteneva, pertanto, che il trasferimento della proprietà era avvenuto effetto del solo consenso delle parti e che le risultanze del Pubblico Registro
Automobilistico, al di fuori dell'ipotesi di conflitto tra più acquirenti dal medesimo dante causa, avevano valore di presunzione semplice, superabile con qualsiasi mezzo di prova. Concludeva pertanto per l'annullamento dei verbali opposti.
Si costituivano in giudizio il e la Prefettura di che Controparte_1 CP_1
chiedevano il rigetto del ricorso, in quanto al momento della contestazione delle infrazioni al conducente a seguito della consultazione della banca dati Controparte_2
A.C.I./P.R.A. il veicolo era risultato intestato alla senza che gli operatori Parte_1
potessero essere a conoscenza dell'intervenuta vendita, con conseguente legittimità dei verbali impugnati.
La causa, istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado, veniva trattenuta in decisione ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c.
***
Occorre preliminarmente esaminare la questione relativa alla dedotta carenza di legittimazione ad agire dell'appellante. In proposito non può condividersi la conclusione raggiunta dal Giudice di prime cure, atteso che dall'esame della documentazione versata in atti (vedasi all. n. 2) emerge in modo inequivoco che i verbali nn. 873078720 e 873078828, redatti in data 21 ottobre 2022 alla presenza del conducente e trasgressore , sono stati notificati in data 3 gennaio 2023 Controparte_2
a quale obbligata in solido al pagamento della sanzione pecuniaria, Parte_1
in veste di proprietaria del veicolo in questione. Ne consegue che sussistono in capo all'appellante sia l'interesse che la legittimazione ad agire, essendo i provvedimenti impugnati idonei a produrre effetti nei suoi confronti.
Nel resto va ribadito l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui in tema di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale deve escludersi la responsabilità solidale del proprietario qualora questi dimostri di aver trasferito la proprietà del veicolo in data anteriore all'accertamento dell'infrazione, anche se la vettura risulti ancora a lui intestata presso il Pubblico Registro Automobilistico. La giurisprudenza ha più volte chiarito che la trascrizione dell'atto di vendita nel P.R.A. ha natura di pubblicità notizia ed è funzionale alla risoluzione dei conflitti fra più aventi diritto dal medesimo dante causa. Al di fuori di tali ipotesi, invece, essa integra una mera presunzione semplice, come tale superabile mediante prova contraria. (Cass.
21955 del 2004 e 20436 del 2018).
Nel caso di specie, l'appellante ha fornito prova dell'avvenuta vendita del veicolo in favore di sin dal 16 gennaio 2018 con la produzione della Controparte_2
dichiarazione formale di vendita dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
SI (vedasi all. d). Va al riguardo ricordato che il contratto di compravendita, avendo natura consensuale, si perfeziona con il solo accordo delle parti, per cui la successiva trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico non incide sulla validità del trasferimento, ma assolve alla funzione di mera pubblicità notizia. Con la produzione della dichiarazione di vendita in questione l'appellante ha validamente superato la presunzione di proprietà desumibile dalle risultanze del P.R.A., sicché ne va esclusa la qualità di obbligata in solido per le sanzioni contestate.
Per le ragioni sopra esposte l'appello è fondato e dal suo accoglimento deriva l'annullamento dei verbali opposti.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle convenute per entrambi i gradi di giudizio. In particolare, deve valorizzarsi il fatto che sin dal momento della notifica dei verbali l'odierna appellante ha tempestivamente comunicato agli operatori di non essere più proprietaria del veicolo, sicché l'Amministrazione avrebbe potuto procedere alla rettifica dei verbali, evitando l'instaurazione e la prosecuzione del giudizio nei due gradi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma la sentenza Parte_1
n. 354/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di annulla i verbali nn. 873078720 CP_1
e 873078828 del 21 novembre 2022;
- condanna il al pagamento delle spese di Controparte_3
lite di entrambi i gradi di giudizi che si liquidano per il precedente grado in € 346,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, e per il presente grado in € 662,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 21 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2370/2024 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi, promossa
DA
, con l'avv. ELISABETTA UDASSI Parte_1
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
con Controparte_1
l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza n. 354/2024 del Giudice di Pace di decisa ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 24 aprile 2023 proponeva opposizione Parte_1
avverso i verbali nn. 873078720 e 873078828 del 21 novembre 2022 redatti dalla
Legione Carabinieri di Sardegna – Stazione di Pozzomaggiore per la violazione dell'art. 80, XIV comma del C.d.S., con i quali le era stato ingiunto, in qualità di obbligata in solido, il pagamento della somma di € 866,00, oltre € 13,56 per spese di notifica, per il primo, e di € 173,00, oltre € 13.56 per spese di notifica, per il secondo.
La ricorrente deduceva l'illegittimità di tali provvedimenti, assumendo di non essere più proprietaria del veicolo sin dall'anno 2018, avendone trasferito la proprietà a
[...]
. A sostegno della propria opposizione produceva la dichiarazione di vendita, CP_2
sottoscritta innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI in data 16 gennaio
2018, e precisava che a decorrere da tale data il veicolo era entrato nel pieno ed esclusivo possesso dell'acquirente che aveva, tuttavia, omesso di procedere alla registrazione del trasferimento di proprietà presso il Pubblico Registro
Automobilistico.
Nella contumacia del e della la causa veniva Controparte_1 Controparte_1
decisa con il rigetto del ricorso e la convalida dei provvedimenti opposti. In particolare, il Giudice di prima istanza rilevava l'assenza di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, risultando dalla documentazione in atti che unico destinatario dei provvedimenti era , conducente del veicolo sanzionato e trasgressore. Controparte_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , deducendo Parte_1
l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure che aveva escluso che ella fosse destinataria dei provvedimenti impugnati, nonostante i verbali impugnati l'avessero espressamente indicata quale coobbligata in solido, in quanto proprietaria del veicolo (e proprio per tale motivo gli atti le erano stati notificati). Nel merito,
l'appellante richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la trascrizione dell'atto di vendita nel Pubblico Registro Automobilistico aveva valore di presunzione legale unicamente con riferimento alla titolarità del bene nei conflitti tra più acquirenti dal medesimo dante causa, assolvendo dunque ad una funzione di mera pubblicità legale. Sosteneva, pertanto, che il trasferimento della proprietà era avvenuto effetto del solo consenso delle parti e che le risultanze del Pubblico Registro
Automobilistico, al di fuori dell'ipotesi di conflitto tra più acquirenti dal medesimo dante causa, avevano valore di presunzione semplice, superabile con qualsiasi mezzo di prova. Concludeva pertanto per l'annullamento dei verbali opposti.
Si costituivano in giudizio il e la Prefettura di che Controparte_1 CP_1
chiedevano il rigetto del ricorso, in quanto al momento della contestazione delle infrazioni al conducente a seguito della consultazione della banca dati Controparte_2
A.C.I./P.R.A. il veicolo era risultato intestato alla senza che gli operatori Parte_1
potessero essere a conoscenza dell'intervenuta vendita, con conseguente legittimità dei verbali impugnati.
La causa, istruita con l'acquisizione del fascicolo di primo grado, veniva trattenuta in decisione ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c.
***
Occorre preliminarmente esaminare la questione relativa alla dedotta carenza di legittimazione ad agire dell'appellante. In proposito non può condividersi la conclusione raggiunta dal Giudice di prime cure, atteso che dall'esame della documentazione versata in atti (vedasi all. n. 2) emerge in modo inequivoco che i verbali nn. 873078720 e 873078828, redatti in data 21 ottobre 2022 alla presenza del conducente e trasgressore , sono stati notificati in data 3 gennaio 2023 Controparte_2
a quale obbligata in solido al pagamento della sanzione pecuniaria, Parte_1
in veste di proprietaria del veicolo in questione. Ne consegue che sussistono in capo all'appellante sia l'interesse che la legittimazione ad agire, essendo i provvedimenti impugnati idonei a produrre effetti nei suoi confronti.
Nel resto va ribadito l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui in tema di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale deve escludersi la responsabilità solidale del proprietario qualora questi dimostri di aver trasferito la proprietà del veicolo in data anteriore all'accertamento dell'infrazione, anche se la vettura risulti ancora a lui intestata presso il Pubblico Registro Automobilistico. La giurisprudenza ha più volte chiarito che la trascrizione dell'atto di vendita nel P.R.A. ha natura di pubblicità notizia ed è funzionale alla risoluzione dei conflitti fra più aventi diritto dal medesimo dante causa. Al di fuori di tali ipotesi, invece, essa integra una mera presunzione semplice, come tale superabile mediante prova contraria. (Cass.
21955 del 2004 e 20436 del 2018).
Nel caso di specie, l'appellante ha fornito prova dell'avvenuta vendita del veicolo in favore di sin dal 16 gennaio 2018 con la produzione della Controparte_2
dichiarazione formale di vendita dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
SI (vedasi all. d). Va al riguardo ricordato che il contratto di compravendita, avendo natura consensuale, si perfeziona con il solo accordo delle parti, per cui la successiva trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico non incide sulla validità del trasferimento, ma assolve alla funzione di mera pubblicità notizia. Con la produzione della dichiarazione di vendita in questione l'appellante ha validamente superato la presunzione di proprietà desumibile dalle risultanze del P.R.A., sicché ne va esclusa la qualità di obbligata in solido per le sanzioni contestate.
Per le ragioni sopra esposte l'appello è fondato e dal suo accoglimento deriva l'annullamento dei verbali opposti.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle convenute per entrambi i gradi di giudizio. In particolare, deve valorizzarsi il fatto che sin dal momento della notifica dei verbali l'odierna appellante ha tempestivamente comunicato agli operatori di non essere più proprietaria del veicolo, sicché l'Amministrazione avrebbe potuto procedere alla rettifica dei verbali, evitando l'instaurazione e la prosecuzione del giudizio nei due gradi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - in accoglimento dell'appello proposto da e in riforma la sentenza Parte_1
n. 354/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di annulla i verbali nn. 873078720 CP_1
e 873078828 del 21 novembre 2022;
- condanna il al pagamento delle spese di Controparte_3
lite di entrambi i gradi di giudizi che si liquidano per il precedente grado in € 346,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, e per il presente grado in € 662,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 21 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella