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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2324/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA ON RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2324/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. DI BIASE MIRKO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA LUCULLO C\AVV.MATRULLO 11 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO
[...]
STATO ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA;
APPELLATO Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 23 del 12 gennaio 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Cassino , avverso l'ordinanza ingiunzione numero 24 del 21.2.18 notificata il 23 Febbraio 2018 lamentava la tardività della contestazione sollevata nonché l'errata individuazione del trasgressore.
In particolare deduceva che il trasgressore era stato erroneamente indicato nella persona del socio della IT laddove a detta società era stato meramente richiesta la stesura di un preventivo per l'esecuzione di lavori edili nel cantiere oggetto di attività ispettiva . Rilevava tuttavia che l'attività edile non era stata svolta dalla società ma era imputabile al e così pure le conseguenze Parte_2 dell'infortunio occorso a durante i lavori presso tale cantiere . Persona_1
Il tribunale rigettava il ricorso in opposizione dopo aver svolto un'attività istruttoria articolata ravvisando l'effettivo datore del lavoro nella persona di , al quale Parte_1 Parte_2 aveva commissionato l'esecuzione di una specifica opera nel corso della quale si era prodotto l'infortunio che aveva determinato l'intervento dell' . Controparte_1
proponeva appello avverso detta sentenza lamentando la tardività della Parte_1 contestazione - perché gli accertamenti si riferivano ad un incidente sul lavoro occorso il 26 luglio
2013 e gli accertamenti erano conclusi solo il 19 novembre 2014 - la nullità delle contestazioni ,
l'errata indicazione del trasgressore , l'errata valutazione delle prove , il parziale esame delle risultanze probatorie . Evidenziava come lo stesso avesse riconosciuto di essere stato datore di Parte_2 lavoro di fatto degli operai e , tant'è che egli era stato chiamato dagli operai ad Per_1 Per_2 intervenire in occasione dell'infortunio , mentre si era allontanato per acquistare materiale per il cantiere .
Richiamava inoltre la deposizione del teste che rammentava di aver fatto un Testimone_1 preventivo per i lavori , ma di non averli mai assunti perché il proprietario aveva ritenuto troppo costoso l'intervento .
Evidenziava come lo stesso avesse disconosciuto di aver commissionato alcun lavoro Parte_2
a e che invece i familiari del gli avevano richiesto di formalizzare una Parte_1 Per_1 assunzione fittizia del proprio congiunto rappresentandogli che , se non si fosse adeguato a siffatta richiesta , avrebbero provveduto a denunciarlo alla competente autorità.
Si costituiva l' contestando le avverse deduzioni chiedendo la conferma dell'impugnata CP_1 sentenza .
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di tardività del provvedimento conclusivo della procedura ammnistrativa. L'attività di accertamento dell'illecito amministrativo è stata articolata e complessa avvalendosi , le autorità procedenti , anche dell'istruttoria parallela svolta dalla polizia giudiziaria e necessitando per l'accertamento delle responsabilità, in difetto dii idonee allegazioni documentali, di conferme orali da parte di tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell'episodio infortunistico.
Non v'è dunque alcuna tardività nell'adozione del provvedimento sanzionatorio.
Nel merito dell'eccezione di nullità dele contestazioni per errata individuazione del trasgressore e di errata valutazione delle prove si rappresenta quanto segue. Nel corso del giudizio di primo grado sono stati escussi i testi che hanno confermato le risultanze del verbale di accertamento . Dal verbale emerge che il SI operaio infortunato presso il cantiere sito in IT alla Via san Persona_1
Gennaro 186 avesse dichiarato di essere stato , in passato , dipendente di , padre Testimone_1 di , e la circostanza era stata confermata anche da . Parte_1 Testimone_1
Emergeva sempre dal medesimo verbale che , vittima dell'incidente aveva dichiarato Persona_1 agli ispettori che gli aveva commissionato il lavoro di cui si controverte, dandogli Parte_1 indicazioni sulle modalità di esecuzione e pagando egli stesso sia lui che altro Persona_3 operaio.
Nel corso della istruttoria amministrativa è stato in effetti sentito come informatore Testimone_1
, padre di , il quale ha dichiarato : “Circa un anno fa un mio amico mi presentava il Parte_1 SI per avere un preventivo per ristrutturazioni . Il preventivo è stato fatto e dopo Parte_2 circa un mese il SI veniva da me e riferiva che non poteva sostenere quella spesa . Dopo Pt_2 circa altri 20 giorni è ritornato :mi chiedeva se potevo prestargli del materiale edile - poche cose -.
Non ho mai eseguito lavoro per;
non conosco;
conosco il SI Parte_2 Testimone_2 [...] perché è stato a lavorare da me 25 – 30 anni fa;
sono 10 anni di circa che non lo vedo;
Per_1 non conosco il SI Non ho saputo dell'infortunio di . Mio figlio Persona_3 Persona_1
è socio della società”.
è stato a sua volta sentito in relazione ai fatti di causa e ha dichiarato che Parte_1 Pt_2 era stato presentato al padre da un suo amico poiché voleva realizzare dei lavori di
[...] Pt_2 ristrutturazione afferenti a coperture e quindi richiedeva un preventivo. Ha poi aggiunto:” Mio padre gli ha presentato il preventivo e dopo ancora due settimane il diceva che non poteva Parte_2 permettersi l'importo del preventivo . Non ricordo di preciso ma dovrebbe essere tra Giugno e Luglio
2013 , periodo dei citati fatti . Io personalmente conosco tramite mio padre . Persona_1 [...] non lo conosco . Un giorno in piazza ad IT incontrai il SI e mi disse che Tes_3 Parte_2 stava facendo i lavori e che il SI si era fatto male . Queste circostanze me le Persona_1 riferiva nell'ambito di altri discorsi. Per il SI non ho mai eseguito lavori . Ad oggi Parte_2 sono socio della società ma nel passato sono stato dipendente della IT IO SR . Il SI ci chiese delle attrezzature per eseguire i lavori citati e mio padre glieli ha forniti a Parte_2 titolo di amicizia . Questi erano qualche pala, martello demolitore , qualche cavalletto . Questi strumenti li venne a prendere il . Non conosco ”. Parte_2 Testimone_2
Il SI ha reso dichiarazioni diverse . Egli è stato escusso in sede ispettiva alla Persona_1 presenza del suo difensore e ha dichiarato : “sono stato contattato dal SI sulla Parte_1 mia utenza personale di cellulare per eseguire dei lavori di rifacimento del tetto di un'abitazione di
IT alla via San Gennaro numero 186 . Ho iniziato i lavori in cantiere il 13 luglio 2013 . Il SI
mi ha chiesto di presentargli qualche lavoratore . Gli ho presentato il SI
Parte_1 [...] che ha poi preso accordi direttamente con il SI . Io ed il SI Per_3 Parte_1 lavoravamo 5 giorni a settimana dalle 07:30 alle 16:30. Il lavoro da eseguire ci è stato Per_2 spiegato dal SI . Il SI mi pagava tutti i venerdì in contanti
Parte_1 Parte_1 con circa 350 € . Lo stesso anche per . In cantiere era presente anche il che Per_2 Parte_2 portava il materiale e dava indicazioni che a volte dava direttamente a e a volte a
Parte_1 noi . Il SI l'ho conosciuto da circa 5 anni tramite il padre per il quale ho
Parte_1 lavorato in passato come dipendente . Non ho firmato nessun contratto di lavoro . Il giorno dell'infortunio ricordo quanto ho già dichiarato ai carabinieri . Successivamente all'infortunio non ho avuto più rapporti con . Il SI è venuto a trovarmi all'ospedale
Parte_1 Parte_2 mentre l'ho incontrato in occasione della deposizione presso i carabinieri di IT”. Persona_3
Dagli atti di causa emerge infatti che in data 20 dicembre 2013 il SI è stato Persona_3 sentito dai carabinieri di IT . In quell'occasione egli ha dichiarato di conoscere il SI da Per_1 diversi anni e di aver lavorato con lui in vari cantieri edili . In relazione ai fatti di causa ha dichiarato che il nel mese di luglio 2013 lo contattò dicendogli che avrebbero dovuto iniziare un lavoro a Per_1
IT , spiegandogli che dovevano realizzare una copertura in legno di un'abitazione . Il teste ha dichiarato di aver iniziato a lavorare a IT un paio di settimane prima del giorno in cui il si Per_1 infortunò . In merito a chi avesse commissionato l'incarico il teste ha dichiarato che il gli aveva Per_1 riferito che il lavoro era stato commissionato da un certo di IT . A IT egli aveva poi Pt_1 conosciuto il SI che ogni venerdì a fine lavoro pagava ai due operai le giornate lavorative Pt_1
. Il teste rammentava che lo pagava in contanti per circa 80 € giornaliere e che veniva durante Pt_1 il periodo in cui egli aveva lavorato presso il cantiere di IT a verificare il lavoro tre volte a settimana circa.
ha dichiarato che frequentava il cantiere tutti i giorni;
che oltre al e al Parte_2 Per_2 Per_1
c'erano altri due operai di nazionalità straniera;
che l'infortunio al avvenne di pomeriggio Per_1 mentre era impegnato sul tetto per stendere un telo al fine di isolare la copertura del legno dagli agenti atmosferici;
che egli stesso fu chiamato da uno dei due operai stranieri per contattare il 118 al fine di trasportare il ferito in ospedale . Ha effettivamente dichiarato di aver richiesto a ( Parte_1
e non a come da questi dichiarato) di indicargli nominativi di due operai e che Testimone_1 questi gli aveva segnalato e . Persona_3 Persona_1
Ma e hanno dichiarato che fu il a contattare con cui aveva già lavorato Per_1 Per_2 Per_1 Per_2 in passato su indicazione di , e e hanno Parte_1 Testimone_1 Parte_1 confermato che non conoscevano sicchè sicuramente non potevano fornire detto Persona_3 nominativo al Pt_2 ha poi dichiarato che la giornata lavorativa era da lui pagata a e 160 euro al Pt_2 Per_2 Per_1 giorno per ciascun operaio - laddove entrambi gli operai dichiaravano che venivano pagati solo 80 euro al giorno -. ha dichiarato che questi soldi una volta li diede al perchè lui era Pt_2 Pt_1 assente;
tuttavia giova evidenziare che i lavori iniziarono il 17-18 luglio e l'incidente occorse il 26 luglio, con la conseguenza che gli operai avevano prestato servizio in tutto 8 giorni, e venendo pagati ogni 4 giorni , come dichiarato dal è significativo che questi riconoscesse che “la seconda Pt_2 volta” il pagamento fu fatto per mani di . Ma se non aveva titolo Parte_1 Parte_1 per frequentare il cantiere, se non era il datore di lavoro di e non si comprende Per_2 Per_1 nemmeno perché fosse stato onerato dal - anche quell'unica volta - di operare il pagamento Pt_2 delle retribuzioni in contanti . Peraltro e non prestavano neppure servizio - Per_1 Per_2 ordinariamente - nella ditta di . Ciò dimostra che frequentava il cantiere di ITRI e Pt_1 Pt_1 si preoccupava di remunerare direttamente gli operai che vi prestavano servizio.
nella dichiarazione ai carabinieri del 18 dicembre 2013 confermava ancora una volta Persona_1 che , titolare di un'impresa edile , lo chiamava occasionalmente per i lavori di Parte_1 carpenteria e rammentava che i lavori a ITRI gli erano stati commissionati da e che Parte_1 lo aveva contattato telefonicamente all'utenza personale dicendogli di andare a fare un sopralluogo a
IT.
Il teste rammentava ulteriormente che fu a spiegare il tipo di intervento da effettuare , e cioè Pt_1 il rifacimento della copertura del tetto e che solo giunto all'abitazione per il sopralluogo aveva conosciuto il proprietario che si chiamava il quale gli aveva confermato il lavoro Pt_2 commissionato;
che i pagamenti venivano operati sempre da con cadenza Parte_1 settimanale.
In relazione al materiale utilizzato per lavorare è emerso che nel cantiere c'era la betoniera e il casco mentre il materiale di consumo (travi in legno , doghe etc.) era acquistato dal committente ( Pt_2
); è emerso che frequentava il cantiere per controllare lo stato di
[...] Parte_1 avanzamento dei lavori. E' poi significativo che il teste pur riconoscendo di essere stato contattato da Per_1 Parte_1
e di aver lavorato per lui , ha chiarito che la manovalanza straniera presente sul cantiere era stata invece portata dal proprietario , SI . Parte_2
Anche il è stato sentito dai carabinieri di IT e ha reso dichiarazioni parzialmente diverse Parte_2 rispetto a quelle rese da e ma anche rispetto a quelle rese da . In Per_2 Per_1 Testimone_1 particolare ha rappresentato di aver contattato per eseguire i lavori nella casa della Parte_1 sorella e che questi gli aveva presentato due operai di cui uno si chiamava Testimone_2 [...]
e l'altro . Per_1 Per_3
Ma e hanno detto entrambi di non conoscere e Testimone_1 Parte_1 Persona_3
( e non ) ha dichiarato di aver presentato al Testimone_1 Parte_1 Persona_1 Pt_2
.
[...]
Inoltre dichiarava di aver concordato un pagamento ogni quattro giorni direttamente Parte_2 nelle mani degli operai , mentre entrambi gli operai dichiaravano di aver ricevuto pagamenti dal
; inoltre egli dichiarava di aver pagato 160 € al giorno a ciascun operaio laddove Parte_1 questi dichiaravano di aver ricevuto 80 € al giorno ciascuno;
è invece confermato sia dagli operai che dal che egli procedeva all'acquisto del materiale in uso per il cantiere mentre sia il teste Pt_2
che il teste hanno sostanzialmente riconosciuto che il materiale Parte_1 Testimone_1
“duraturo “era stato messo a disposizione da (“trattandosi di poche cose”) Testimone_1
E' stata infine sentita come teste la vicina di casa la quale dichiarava di non aver visto mai Pt_1 sul cantiere;
la deposizione risulta poco attendibile perché non spiega le ragioni per le quali avrebbe già dovuto conoscere il né se lo conoscesse effettivamente né perché, stando ella in Parte_1 altra abitazione , poteva conoscere delle modalità con cui gli operai prestavano la loro attività lavorativa all'interno dell'appartamento di . Testimone_2
E' invece verosimile che avesse chiesto alla vicina di casa l'autorizzazione a posizionare Parte_2 le impalcature sulla sua proprietà poiché siffatta istanza non poteva che essere formulata dal proprietario o dal delegato del proprietario ( sicuramente non dall'impresa committente).
Alla luce delle considerazioni espresse il collegio concorda con la ricostruzione del tribunale che ha ravvisato sostanzialmente inattendibili le dichiarazioni di e Parte_1 Testimone_1 perché anche tra loro contraddittorie . Con riferimento al preteso computo metrico che sarebbe stato richiesto a ES IO , con offerta successivamente declinata dal proprietario perché eccessivamente costosa, questo documento era sprovvisto di data e non si ha ragione di ritenere che fosse stato effettivamente predisposto prima dell'inizio dei lavori . In ogni caso la eventuale scelta di di svolgere il lavoro “in economia”non esclude affatto che il lavoro fosse stato Parte_2 comunque commissionato a e da questi a due operai non regolarizzati quale il Parte_1 e il con l'effetto di una riduzione sostanziale dei costi della manodopera. Tali operai Per_2 Per_1 specializzati erano poi coadiuvati da manovalanza straniera individuata dallo stesso . Parte_2
Per altro verso la circostanza che in occasione dell'infortunio fu chiamato ad intervenire Parte_2
e non derivava dal fatto che era quotidianamente sul cantiere anche Parte_1 Parte_2 per portare il materiale edile ( dallo stesso direttamente acquistato verosimilmente per ragioni di riduzione dei costi). D'altronde fu contattato dalla manovalanza straniera presente sul Parte_2 cantiere , la stessa manovalanza che egli aveva assunto per coadiuvare i due carpentieri e Per_2
. Il fatto che sia stato contattato il e non il si legittima in ragione della Per_1 Pt_2 Pt_1 considerazione che gli operai stranieri non avevano alcun contatto con il quale Parte_1 invece aveva portato in cantiere i soli due operai specializzati e cioè e , tramite lui , Persona_1
Persona_3
Pertanto la circostanza che il fu contattato in occasione dell'infortunio del - e non Parte_2 Per_1 fu contattato invece il - si giustifica perché a contattarlo fu uno degli operai stranieri Pt_1 chiamati dal a coadiuvare gli operai del d'altronde il poi si è reso irreperibile Pt_2 Pt_1 Pt_2 benché reiteratamente chiamato come teste nel presente giudizio e le sue dichiarazioni non sono neppure integralmente confermate da e da . Testimone_1 Parte_1
Per le considerazioni che precedono all'esito della valutazione della prova questo Collegio reputa di condividere il giudizio espresso dal tribunale . Il materiale edile utilizzato nel cantiere era riconducibile all'azienda edile di cui era socio, il nominativo dell'operaio Parte_1 infortunato era stato indicato da e/o da , si Parte_1 Testimone_1 Parte_1 recava frequentemente sul cantiere per verificare l'andamento dei lavori, aveva accompagnato il per il sopralluogo per indicare le attività da svolgere, operava i pagamenti. Per_1
L'appello deve essere dunque respinto e le spese di lite seguono la soccombenza . Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
IA ON RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA ON RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 22/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2324/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. DI BIASE MIRKO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA LUCULLO C\AVV.MATRULLO 11 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO
[...]
STATO ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA;
APPELLATO Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 23 del 12 gennaio 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Cassino , avverso l'ordinanza ingiunzione numero 24 del 21.2.18 notificata il 23 Febbraio 2018 lamentava la tardività della contestazione sollevata nonché l'errata individuazione del trasgressore.
In particolare deduceva che il trasgressore era stato erroneamente indicato nella persona del socio della IT laddove a detta società era stato meramente richiesta la stesura di un preventivo per l'esecuzione di lavori edili nel cantiere oggetto di attività ispettiva . Rilevava tuttavia che l'attività edile non era stata svolta dalla società ma era imputabile al e così pure le conseguenze Parte_2 dell'infortunio occorso a durante i lavori presso tale cantiere . Persona_1
Il tribunale rigettava il ricorso in opposizione dopo aver svolto un'attività istruttoria articolata ravvisando l'effettivo datore del lavoro nella persona di , al quale Parte_1 Parte_2 aveva commissionato l'esecuzione di una specifica opera nel corso della quale si era prodotto l'infortunio che aveva determinato l'intervento dell' . Controparte_1
proponeva appello avverso detta sentenza lamentando la tardività della Parte_1 contestazione - perché gli accertamenti si riferivano ad un incidente sul lavoro occorso il 26 luglio
2013 e gli accertamenti erano conclusi solo il 19 novembre 2014 - la nullità delle contestazioni ,
l'errata indicazione del trasgressore , l'errata valutazione delle prove , il parziale esame delle risultanze probatorie . Evidenziava come lo stesso avesse riconosciuto di essere stato datore di Parte_2 lavoro di fatto degli operai e , tant'è che egli era stato chiamato dagli operai ad Per_1 Per_2 intervenire in occasione dell'infortunio , mentre si era allontanato per acquistare materiale per il cantiere .
Richiamava inoltre la deposizione del teste che rammentava di aver fatto un Testimone_1 preventivo per i lavori , ma di non averli mai assunti perché il proprietario aveva ritenuto troppo costoso l'intervento .
Evidenziava come lo stesso avesse disconosciuto di aver commissionato alcun lavoro Parte_2
a e che invece i familiari del gli avevano richiesto di formalizzare una Parte_1 Per_1 assunzione fittizia del proprio congiunto rappresentandogli che , se non si fosse adeguato a siffatta richiesta , avrebbero provveduto a denunciarlo alla competente autorità.
Si costituiva l' contestando le avverse deduzioni chiedendo la conferma dell'impugnata CP_1 sentenza .
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di tardività del provvedimento conclusivo della procedura ammnistrativa. L'attività di accertamento dell'illecito amministrativo è stata articolata e complessa avvalendosi , le autorità procedenti , anche dell'istruttoria parallela svolta dalla polizia giudiziaria e necessitando per l'accertamento delle responsabilità, in difetto dii idonee allegazioni documentali, di conferme orali da parte di tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell'episodio infortunistico.
Non v'è dunque alcuna tardività nell'adozione del provvedimento sanzionatorio.
Nel merito dell'eccezione di nullità dele contestazioni per errata individuazione del trasgressore e di errata valutazione delle prove si rappresenta quanto segue. Nel corso del giudizio di primo grado sono stati escussi i testi che hanno confermato le risultanze del verbale di accertamento . Dal verbale emerge che il SI operaio infortunato presso il cantiere sito in IT alla Via san Persona_1
Gennaro 186 avesse dichiarato di essere stato , in passato , dipendente di , padre Testimone_1 di , e la circostanza era stata confermata anche da . Parte_1 Testimone_1
Emergeva sempre dal medesimo verbale che , vittima dell'incidente aveva dichiarato Persona_1 agli ispettori che gli aveva commissionato il lavoro di cui si controverte, dandogli Parte_1 indicazioni sulle modalità di esecuzione e pagando egli stesso sia lui che altro Persona_3 operaio.
Nel corso della istruttoria amministrativa è stato in effetti sentito come informatore Testimone_1
, padre di , il quale ha dichiarato : “Circa un anno fa un mio amico mi presentava il Parte_1 SI per avere un preventivo per ristrutturazioni . Il preventivo è stato fatto e dopo Parte_2 circa un mese il SI veniva da me e riferiva che non poteva sostenere quella spesa . Dopo Pt_2 circa altri 20 giorni è ritornato :mi chiedeva se potevo prestargli del materiale edile - poche cose -.
Non ho mai eseguito lavoro per;
non conosco;
conosco il SI Parte_2 Testimone_2 [...] perché è stato a lavorare da me 25 – 30 anni fa;
sono 10 anni di circa che non lo vedo;
Per_1 non conosco il SI Non ho saputo dell'infortunio di . Mio figlio Persona_3 Persona_1
è socio della società”.
è stato a sua volta sentito in relazione ai fatti di causa e ha dichiarato che Parte_1 Pt_2 era stato presentato al padre da un suo amico poiché voleva realizzare dei lavori di
[...] Pt_2 ristrutturazione afferenti a coperture e quindi richiedeva un preventivo. Ha poi aggiunto:” Mio padre gli ha presentato il preventivo e dopo ancora due settimane il diceva che non poteva Parte_2 permettersi l'importo del preventivo . Non ricordo di preciso ma dovrebbe essere tra Giugno e Luglio
2013 , periodo dei citati fatti . Io personalmente conosco tramite mio padre . Persona_1 [...] non lo conosco . Un giorno in piazza ad IT incontrai il SI e mi disse che Tes_3 Parte_2 stava facendo i lavori e che il SI si era fatto male . Queste circostanze me le Persona_1 riferiva nell'ambito di altri discorsi. Per il SI non ho mai eseguito lavori . Ad oggi Parte_2 sono socio della società ma nel passato sono stato dipendente della IT IO SR . Il SI ci chiese delle attrezzature per eseguire i lavori citati e mio padre glieli ha forniti a Parte_2 titolo di amicizia . Questi erano qualche pala, martello demolitore , qualche cavalletto . Questi strumenti li venne a prendere il . Non conosco ”. Parte_2 Testimone_2
Il SI ha reso dichiarazioni diverse . Egli è stato escusso in sede ispettiva alla Persona_1 presenza del suo difensore e ha dichiarato : “sono stato contattato dal SI sulla Parte_1 mia utenza personale di cellulare per eseguire dei lavori di rifacimento del tetto di un'abitazione di
IT alla via San Gennaro numero 186 . Ho iniziato i lavori in cantiere il 13 luglio 2013 . Il SI
mi ha chiesto di presentargli qualche lavoratore . Gli ho presentato il SI
Parte_1 [...] che ha poi preso accordi direttamente con il SI . Io ed il SI Per_3 Parte_1 lavoravamo 5 giorni a settimana dalle 07:30 alle 16:30. Il lavoro da eseguire ci è stato Per_2 spiegato dal SI . Il SI mi pagava tutti i venerdì in contanti
Parte_1 Parte_1 con circa 350 € . Lo stesso anche per . In cantiere era presente anche il che Per_2 Parte_2 portava il materiale e dava indicazioni che a volte dava direttamente a e a volte a
Parte_1 noi . Il SI l'ho conosciuto da circa 5 anni tramite il padre per il quale ho
Parte_1 lavorato in passato come dipendente . Non ho firmato nessun contratto di lavoro . Il giorno dell'infortunio ricordo quanto ho già dichiarato ai carabinieri . Successivamente all'infortunio non ho avuto più rapporti con . Il SI è venuto a trovarmi all'ospedale
Parte_1 Parte_2 mentre l'ho incontrato in occasione della deposizione presso i carabinieri di IT”. Persona_3
Dagli atti di causa emerge infatti che in data 20 dicembre 2013 il SI è stato Persona_3 sentito dai carabinieri di IT . In quell'occasione egli ha dichiarato di conoscere il SI da Per_1 diversi anni e di aver lavorato con lui in vari cantieri edili . In relazione ai fatti di causa ha dichiarato che il nel mese di luglio 2013 lo contattò dicendogli che avrebbero dovuto iniziare un lavoro a Per_1
IT , spiegandogli che dovevano realizzare una copertura in legno di un'abitazione . Il teste ha dichiarato di aver iniziato a lavorare a IT un paio di settimane prima del giorno in cui il si Per_1 infortunò . In merito a chi avesse commissionato l'incarico il teste ha dichiarato che il gli aveva Per_1 riferito che il lavoro era stato commissionato da un certo di IT . A IT egli aveva poi Pt_1 conosciuto il SI che ogni venerdì a fine lavoro pagava ai due operai le giornate lavorative Pt_1
. Il teste rammentava che lo pagava in contanti per circa 80 € giornaliere e che veniva durante Pt_1 il periodo in cui egli aveva lavorato presso il cantiere di IT a verificare il lavoro tre volte a settimana circa.
ha dichiarato che frequentava il cantiere tutti i giorni;
che oltre al e al Parte_2 Per_2 Per_1
c'erano altri due operai di nazionalità straniera;
che l'infortunio al avvenne di pomeriggio Per_1 mentre era impegnato sul tetto per stendere un telo al fine di isolare la copertura del legno dagli agenti atmosferici;
che egli stesso fu chiamato da uno dei due operai stranieri per contattare il 118 al fine di trasportare il ferito in ospedale . Ha effettivamente dichiarato di aver richiesto a ( Parte_1
e non a come da questi dichiarato) di indicargli nominativi di due operai e che Testimone_1 questi gli aveva segnalato e . Persona_3 Persona_1
Ma e hanno dichiarato che fu il a contattare con cui aveva già lavorato Per_1 Per_2 Per_1 Per_2 in passato su indicazione di , e e hanno Parte_1 Testimone_1 Parte_1 confermato che non conoscevano sicchè sicuramente non potevano fornire detto Persona_3 nominativo al Pt_2 ha poi dichiarato che la giornata lavorativa era da lui pagata a e 160 euro al Pt_2 Per_2 Per_1 giorno per ciascun operaio - laddove entrambi gli operai dichiaravano che venivano pagati solo 80 euro al giorno -. ha dichiarato che questi soldi una volta li diede al perchè lui era Pt_2 Pt_1 assente;
tuttavia giova evidenziare che i lavori iniziarono il 17-18 luglio e l'incidente occorse il 26 luglio, con la conseguenza che gli operai avevano prestato servizio in tutto 8 giorni, e venendo pagati ogni 4 giorni , come dichiarato dal è significativo che questi riconoscesse che “la seconda Pt_2 volta” il pagamento fu fatto per mani di . Ma se non aveva titolo Parte_1 Parte_1 per frequentare il cantiere, se non era il datore di lavoro di e non si comprende Per_2 Per_1 nemmeno perché fosse stato onerato dal - anche quell'unica volta - di operare il pagamento Pt_2 delle retribuzioni in contanti . Peraltro e non prestavano neppure servizio - Per_1 Per_2 ordinariamente - nella ditta di . Ciò dimostra che frequentava il cantiere di ITRI e Pt_1 Pt_1 si preoccupava di remunerare direttamente gli operai che vi prestavano servizio.
nella dichiarazione ai carabinieri del 18 dicembre 2013 confermava ancora una volta Persona_1 che , titolare di un'impresa edile , lo chiamava occasionalmente per i lavori di Parte_1 carpenteria e rammentava che i lavori a ITRI gli erano stati commissionati da e che Parte_1 lo aveva contattato telefonicamente all'utenza personale dicendogli di andare a fare un sopralluogo a
IT.
Il teste rammentava ulteriormente che fu a spiegare il tipo di intervento da effettuare , e cioè Pt_1 il rifacimento della copertura del tetto e che solo giunto all'abitazione per il sopralluogo aveva conosciuto il proprietario che si chiamava il quale gli aveva confermato il lavoro Pt_2 commissionato;
che i pagamenti venivano operati sempre da con cadenza Parte_1 settimanale.
In relazione al materiale utilizzato per lavorare è emerso che nel cantiere c'era la betoniera e il casco mentre il materiale di consumo (travi in legno , doghe etc.) era acquistato dal committente ( Pt_2
); è emerso che frequentava il cantiere per controllare lo stato di
[...] Parte_1 avanzamento dei lavori. E' poi significativo che il teste pur riconoscendo di essere stato contattato da Per_1 Parte_1
e di aver lavorato per lui , ha chiarito che la manovalanza straniera presente sul cantiere era stata invece portata dal proprietario , SI . Parte_2
Anche il è stato sentito dai carabinieri di IT e ha reso dichiarazioni parzialmente diverse Parte_2 rispetto a quelle rese da e ma anche rispetto a quelle rese da . In Per_2 Per_1 Testimone_1 particolare ha rappresentato di aver contattato per eseguire i lavori nella casa della Parte_1 sorella e che questi gli aveva presentato due operai di cui uno si chiamava Testimone_2 [...]
e l'altro . Per_1 Per_3
Ma e hanno detto entrambi di non conoscere e Testimone_1 Parte_1 Persona_3
( e non ) ha dichiarato di aver presentato al Testimone_1 Parte_1 Persona_1 Pt_2
.
[...]
Inoltre dichiarava di aver concordato un pagamento ogni quattro giorni direttamente Parte_2 nelle mani degli operai , mentre entrambi gli operai dichiaravano di aver ricevuto pagamenti dal
; inoltre egli dichiarava di aver pagato 160 € al giorno a ciascun operaio laddove Parte_1 questi dichiaravano di aver ricevuto 80 € al giorno ciascuno;
è invece confermato sia dagli operai che dal che egli procedeva all'acquisto del materiale in uso per il cantiere mentre sia il teste Pt_2
che il teste hanno sostanzialmente riconosciuto che il materiale Parte_1 Testimone_1
“duraturo “era stato messo a disposizione da (“trattandosi di poche cose”) Testimone_1
E' stata infine sentita come teste la vicina di casa la quale dichiarava di non aver visto mai Pt_1 sul cantiere;
la deposizione risulta poco attendibile perché non spiega le ragioni per le quali avrebbe già dovuto conoscere il né se lo conoscesse effettivamente né perché, stando ella in Parte_1 altra abitazione , poteva conoscere delle modalità con cui gli operai prestavano la loro attività lavorativa all'interno dell'appartamento di . Testimone_2
E' invece verosimile che avesse chiesto alla vicina di casa l'autorizzazione a posizionare Parte_2 le impalcature sulla sua proprietà poiché siffatta istanza non poteva che essere formulata dal proprietario o dal delegato del proprietario ( sicuramente non dall'impresa committente).
Alla luce delle considerazioni espresse il collegio concorda con la ricostruzione del tribunale che ha ravvisato sostanzialmente inattendibili le dichiarazioni di e Parte_1 Testimone_1 perché anche tra loro contraddittorie . Con riferimento al preteso computo metrico che sarebbe stato richiesto a ES IO , con offerta successivamente declinata dal proprietario perché eccessivamente costosa, questo documento era sprovvisto di data e non si ha ragione di ritenere che fosse stato effettivamente predisposto prima dell'inizio dei lavori . In ogni caso la eventuale scelta di di svolgere il lavoro “in economia”non esclude affatto che il lavoro fosse stato Parte_2 comunque commissionato a e da questi a due operai non regolarizzati quale il Parte_1 e il con l'effetto di una riduzione sostanziale dei costi della manodopera. Tali operai Per_2 Per_1 specializzati erano poi coadiuvati da manovalanza straniera individuata dallo stesso . Parte_2
Per altro verso la circostanza che in occasione dell'infortunio fu chiamato ad intervenire Parte_2
e non derivava dal fatto che era quotidianamente sul cantiere anche Parte_1 Parte_2 per portare il materiale edile ( dallo stesso direttamente acquistato verosimilmente per ragioni di riduzione dei costi). D'altronde fu contattato dalla manovalanza straniera presente sul Parte_2 cantiere , la stessa manovalanza che egli aveva assunto per coadiuvare i due carpentieri e Per_2
. Il fatto che sia stato contattato il e non il si legittima in ragione della Per_1 Pt_2 Pt_1 considerazione che gli operai stranieri non avevano alcun contatto con il quale Parte_1 invece aveva portato in cantiere i soli due operai specializzati e cioè e , tramite lui , Persona_1
Persona_3
Pertanto la circostanza che il fu contattato in occasione dell'infortunio del - e non Parte_2 Per_1 fu contattato invece il - si giustifica perché a contattarlo fu uno degli operai stranieri Pt_1 chiamati dal a coadiuvare gli operai del d'altronde il poi si è reso irreperibile Pt_2 Pt_1 Pt_2 benché reiteratamente chiamato come teste nel presente giudizio e le sue dichiarazioni non sono neppure integralmente confermate da e da . Testimone_1 Parte_1
Per le considerazioni che precedono all'esito della valutazione della prova questo Collegio reputa di condividere il giudizio espresso dal tribunale . Il materiale edile utilizzato nel cantiere era riconducibile all'azienda edile di cui era socio, il nominativo dell'operaio Parte_1 infortunato era stato indicato da e/o da , si Parte_1 Testimone_1 Parte_1 recava frequentemente sul cantiere per verificare l'andamento dei lavori, aveva accompagnato il per il sopralluogo per indicare le attività da svolgere, operava i pagamenti. Per_1
L'appello deve essere dunque respinto e le spese di lite seguono la soccombenza . Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
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