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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/11/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
1
n. 1219/2016 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1219 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025, con la concessione dei termini di cui 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Rossano (CS) al viale Michelangelo n. 55, presso lo studio dell'avv.
IA IT IS, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Controparte_1 C.F._1
(CZ) alla via del Progresso n. 15, presso lo studio dell'avv. Roberto AIELLO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- parte appellata -
e
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
n. B31 Località Magolà;
- parte appellata contumace -
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 530/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il
17.3.2016 e depositata il successivo 8.4.2016 - Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
23.9.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi il Controparte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme la in p.l.r.p.t., nonché , al Controparte_3 Controparte_2 2
fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità esclusiva di nella Controparte_4 causazione del sinistro avvenuto in data 18.7.2011, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti all'autovettura di sua proprietà.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'attrice esponeva: che, in data 18.7.2011 alle ore 20.50 circa, alla guida dell'autovettura Fiat punto Tg. BT362JV di sua proprietà, nel Controparte_2 percorrere un tratto di strada curvilineo in località Zangarona (CZ), invadeva la corsia di marcia opposta, andando ad impattare contro l'autovettura Fiat Grande Punto Tg. DP101ZG, di proprietà e condotta dall'attrice, che procedeva con direzione di marcia opposta all'interno della propria corsia;
che in conseguenza dell'urto, ricevuto sulla parte laterale anteriore sinistra l'autovettura dell'attrice finiva contro il cordolo in cemento posto al margine destro della carreggiata e, successivamente, si ribaltava, subendo danni per € 14.940,00; che si assumeva la responsabilità del sinistro. Controparte_2
Si costituiva la in p.l.r.p.t., la quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto Controparte_3 introduttivo del giudizio di primo grado per genericità e indeterminatezza della domanda e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite e condanna ex art 96 c.p.c.
Rimaneva contumace alla lite . Controparte_2
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'audizione di un solo teste di parte attrice.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme con la sentenza n. 530/2016, oggetto del presente gravame, accoglieva la domanda attorea e condannava la e Controparte_3 [...]
al pagamento in favore di di € 8.250,00 a titolo di danni subiti CP_2 Controparte_1 all'autovettura di sua proprietà, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché € 2.532,00 per spese processuali, oltre accessori di legge.
1.1 Avverso la sentenza citata proponeva appello la in p.l.r.p.t., ribadendo la Controparte_3 nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ex art. 164 c.p.c. e lamentando l'erroneo accoglimento della domanda risarcitoria per mancato assolvimento dell'onere probatorio, non avendo - in realtà - la parte attrice fornito prova dell'esatta dinamica del sinistro, anche con riferimento alla liquidazione del danno da fermo tecnico, anch'esso sfornito di prova;
chiedeva, dunque, in via istruttoria, l'ammissione di C.t.u. tecnica volta ad accertare la compatibilità dei danni riscontrati e la dinamica del sinistro e, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva il rigetto della domanda attorea di primo grado, con condanna dell'attore ex art 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
, seppur ritualmente evocato in giudizio, decidevano di non costituirsi, rimanendo Controparte_2 contumace alla lite. 3
La controversia veniva istruita tramite la documentazione depositata dalle parti e l'espletamento di C.t.u. tecnico-modale, effettuata dall'ing. e depositata in data 25.3.2025. Persona_1
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
23.9.2025, con la concessione dei termini agli artt. 352 e 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Ante omnia, occorre dichiarare la contumacia di , il quale – seppur ritualmente Controparte_2 evocato in giudizio – sceglieva di non costituirsi nel presente procedimento di impugnazione.
2.1 Deve, inoltre, essere scrutinata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla parte appellata per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata.
2.2 Sempre preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità spiegata dalla stessa parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Tale norma processuale prevede quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013). 4
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità può essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
2.3 Deve, ora, essere scrutinata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado ex art. 164 c.p.c. comma 4, sollevata dalla già durante il giudizio di prime cure. Controparte_3
L'eccezione è infondata e deve, dunque, essere disattesa.
La norma in oggetto infatti, al comma 4°, così recita: “la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”.
In merito, la Suprema Corte ha affermato che “la nullità dell'atto di citazione per “petitum” omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (Cass. Civ. N. 1681/2015), così come ha precisato che “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Civ. sez. unite n. 8077/2012).
Nel caso di specie, appare sufficientemente indicato e determinato l'oggetto della domanda, così come appare precisata l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
In particolare, l'atto contiene la precisa individuazione sia del petitum che della causa petendi e non determina, pertanto, alcuna violazione del diritto di difesa, ragion per cui ne consegue il rigetto dell'eccezione di natura preliminare sollevata – già in primo grado - dalla la Controparte_3 quale ha, difatti, provveduto allo svolgimento di adeguate e puntuali difese sul punto.
2.4 Nel merito l'appello può essere accolto solo parzialmente ed in via residuale, per i motivi di seguito illustrati.
Giova premettere, anzitutto, che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ri-decidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato e attraverso una 5
nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del devolutum, conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 c.p.c., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass. n. 8929/2005).
Più in particolare, in riferimento all'appello, si parla di effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo non è automatico: per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate.
Non sono ammesse domande nuove, né tantomeno sono proponibili nuove eccezioni, ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
Quanto al divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, previsto dall'art. 345 comma 3 c.p.c., che deriva dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di impugnazione, va detto non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l'affidamento di una consulenza tecnica d'ufficio (Cass. civ. n.8113/2020).
Difatti, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
è pertanto sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Quindi, non essendo la consulenza tecnica una prova ma un mezzo istruttorio utilizzabile per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili esclusivamente mediante il ricorso a cognizioni di ordine tecnico, non è compresa tra i mezzi di prova la cui ammissione è subordinata alla richiesta delle parti, né soggiace in appello ai limiti posti dall'art. 345 c.p.c. (Tribunale Grosseto, 07/06/2018, n.570).
2.5 Ciò detto, dalla consulenza tecnica correttamente ammessa dal Giudice Istruttore – diversamente personificato – è emerso che “sulla base delle analisi effettuate e delle evidenze raccolte, si può affermare che la causa principale dell'incidente risiede nella manovra errata del conducente del veicolo Fiat Punto condotta da , il quale, invadendo la corsia opposta, urtava il veicolo condotto dalla Controparte_2 sig.ra . La ricostruzione sul posto, i punti d'urto e le entità dei danni riportati dai Controparte_1 veicoli confermano questa ricostruzione ed i danni sono quindi compatibili. Il riscontro che il sinistro sia realmente accaduto in quel punto è anche stato evidenziato da quanto descritto dalla società
la quale ha effettuato il sopralluogo nei giorni subito successivi al sinistro Controparte_5 visionando i luoghi, descrivendo anche l'urto al muretto del ciglio della strada, oltre che la presenza di residui plastici dei veicoli sul luogo del sinistro. Le condizioni della strada, caratterizzate anche dall'ora notturna, hanno certamente contribuito a rendere la situazione più critica, ma ovviamente non possono essere considerate la causa primaria dell'incidente”.
A parere di questo Tribunale non vi sono motivi oggettivi per disattendere le risultanze della detta perizia 6
in atti (da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
n.d.r.), le cui valutazioni possono ritenersi condivisibili nella misura in cui appaiono valorizzare correttamente la documentazione e le risultanze istruttorie in atti;
il C.t.u. nominato ha risposto in modo esaustivo e preciso ai quesiti posti, tenendo, altresì, conto, nella stesura definitiva dell'elaborato peritale, delle osservazioni ricevute dopo l'invio della bozza della relazione peritale alle parti, difatti afferma “alcuni punti della precedente bozza sono state esplicitate, chiarite e rielaborate, relativamente ai punti trattati, avendo avuto cura di considerare le osservazioni ricevute. L'elaborato definitivo è stato redatto rispondendo alle osservazioni ricevute, utilizzando le dovute considerazioni ed i metodi che la scienza mette a disposizione, essenziali a fare chiarezza e calcolare scientificamente quanto accaduto nel sinistro di cui trattasi”.
Peraltro, va precisato che le risultanze della C.t.u. risultano essere del tutto conformi a quanto emerso durante la prova testimoniale svoltasi durante il primo grado di giudizio;
difatti, Testimone_1 escusso all'udienza del 5.2.2013, dichiarava di trovarsi presente al momento del sinistro in quanto percorreva la medesima strada “dietro la Fiat Grande Punto della sig.ra ” e di aver visto “una
CP_1 fiat punto di colore grigio, che ha invaso la corsia della , precisando “tra i due veicoli vi è
CP_1 stato urto tra le rispettive parti sinistre anteriori, all'interno della corsia della Dopo di che
CP_1 ho visto la punto della spostarsi sulla propria destra, prendere un avvallamento sul margine
CP_1 destro della strada e subito dopo si è capovolta. La punto della si è poggiata prima sul tetto
CP_1 per poi rigirarsi”.
Da quanto sopra esposto, può dirsi che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto la domanda attorea “pienamente provata grazie alla deposizione testimoniale resa dal Sig. ”, Testimone_2 che – così come l'elaborato peritale – ha confermato la responsabilità di nella Controparte_2 causazione del sinistro per cui è causa.
Da precisare che il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha ulteriormente affermato che “la dinamica per come ricostruita viene inoltre pienamente confermata dal modello CAI sottoscritto dalle parti, con chiara assunzione di responsabilità da parte del sig. ”; ed anche detta affermazione risulta condivisibile. CP_2
Quanto al modello C.A.I., va rammentato che l'art. 143, comma 2, del D. Lgs. n. 209/2005 è chiaro nell'affermare che detto modello sottoscritto da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo.
La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato, è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato (Cass. Civ. Ord. 6 dicembre 2017, n. 29146).
Nel caso di specie, alla luce delle ulteriori e sopra richiamate risultanze istruttorie e del mancato assolvimento di prova contraria da parte della società assicuratrice, il modello predetto, compilato in ogni 7
sua parte e sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, assume particolare rilevanza probatoria.
Segue il rigetto dei motivi di gravame relativi all'an e, dunque, al verificarsi del sinistro ed alle sue modalità.
2.6 In ordine alle lamentele riferite al quantum ed, in particolare, all'erronea liquidazione del danno da fermo tecnico, in quanto non provato dalla parte attrice, va detto che non trovano ingresso nel nostro ordinamento danni in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l'evento dannoso - ma individua le conseguenze da esso prodotte - in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ex plurimis Cass.
04/12/2018, n.31233); dunque, anche i danni richiesti quale deprezzamento commerciale e da fermo tecnico devono essere allegati e provati dal da colui che ne invoca il risarcimento.
In particolare, con l'ordinanza n. 9348/2019 del 4.4.2019, la Cassazione ha consolidato l'orientamento della Suprema Corte in tema di danno da fermo tecnico.
Nel passato alcune decisioni avevano ritenuto che il “danno da fermo tecnico” fosse “liquidabile in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando la sola circostanza che il danneggiato risultasse privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato - in ragione del fatto che l'autoveicolo, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione) ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le pronunce più recenti espressione di tale indirizzo cfr. Cass. 04/10/2013, n. 22687; Cass. 26/06/2015, n. 13215)”.
Al contrario, altre pronunce “ritenendo insufficiente la mera indisponibilità del veicolo, richiedevano ai fini della liquidazione del danno da fermo tecnico la dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso” (Cass. 07/02/1996, n. 970; Cass. 19/11/1999, n. 12820).
È quest'ultimo l'orientamento ormai consolidatosi (Cass. civ. nn. 15089/2015, 20620/2015, 13718/2017), in sintonia col generale indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale deve negarsi in radice la sussistenza di danni in re ipsa.
Secondo tale orientamento – allora - “l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato”, con la conseguenza che “la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo”, occorrendo invece
“fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo”.
Ciò detto, nel caso specifico, la parte attrice non ha introdotto alcun elemento da cui possa dedursi che, in concreto, dalla mancata utilizzazione del mezzo le sia derivato un danno effettivo;
CP_1
infatti, non ha allegato alcuna prova in merito all'effettivo sostenimento di costi per l'utilizzo
[...] di un veicolo alternativo, né per spese sostenute a causa del mancato utilizzo dello stesso o degli eventuali 8
proventi non conseguiti a causa dell'indisponibilità del mezzo.
Detta voce di danno, dunque, a parere di questo Tribunale, non doveva essere liquidata.
Segue l'accoglimento di detto ultimo motivo di gravame, con conseguente condanna della
[...]
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_3 Controparte_2 Controparte_1 della sola somma di € 7.300,00, pari al valore di mercato del mezzo all'epoca del sinistro (e non anche al pagamento di € 950,00 pari a 19 giorni di fermo tecnico, come erroneamente statuito nel provvedimento impugnato), oltre interessi e rivalutazione monetaria, così come statuito in primo grado.
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto
2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, l'esito della presente impugnazione e la mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, inducono questo Giudice a confermare la liquidazione delle spese di lite come già effettuata nel provvedimento impugnato.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse - alla luce dell'esito del gravame, solo parzialmente accolto e del mutamento della giurisprudenza in merito al danno da fermo tecnico – devono essere interamente compensate tra le parti costituite.
3.2 Nulla in merito alle spese di lite di , rimasto contumace alla lite. Controparte_2
4. Si ricorda, infine, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'eventuale pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente.
La giurisprudenza di legittimità è, però, costante anche nell'affermare che, per ottenere la restituzione di quanto pagato in virtù di un titolo caducato, è necessario comunque formulare una domanda restitutoria
(Cass. n. 8639/2016, Cass. n. 12387/2016, Cass. n. 2662/2013), dovendosi ritenere superato un diverso, isolato precedente (Cass. n. 8829/2007).
Ed infatti, dall'art. 336 c.p.c. - laddove dispone che “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata” - deriva che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente , sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente;
se, però, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, non comporta - di per sé 9
– un'implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita domanda (da ultimo , Cass. ord. n. 7144/2021).
Ebbene, deve rilevarsi che, nel caso di specie, tale domanda non è stata introdotta dalla appellante, con conseguente impossibilità per questo Tribunale di pronunciarsi in merito alla restituzione di somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
2) RESPINGE le eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
3) RESPINGE l'eccezione preliminare sollevata dalla i nullità dell'atto di Controparte_3 citazione di primo grado ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c.;
4) ACCOGLIE parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma la Sentenza n. 530/2016 emessa dal
Giudice di Pace di Lamezia Terme il 17.3.2016 e depositata il successivo 8.4.2016, e, per l'effetto, condanna la in p.l.r.p.t., e , in solido tra loro, al Controparte_3 Controparte_2 pagamento in favore di della sola somma di € 7.300,00, pari al valore di Controparte_1 mercato del mezzo all'epoca del sinistro (e non anche al pagamento di € 950,00 pari a 19 giorni di fermo tecnico, come erroneamente statuito nel provvedimento impugnato), oltre interessi legali non sulla somma integralmente rivalutata, bensì sulle frazioni di capitale via via rivalutato, con decorrenza dalla data del sinistro;
5) CONFERMA per il resto la sentenza impugnata;
6) COMPENSA integralmente tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio di impugnazione;
7) NULLA in merito alle spese di lite di . Controparte_2
Lamezia Terme, 14.11.2025
Il Presidente-Giudice Monocratico dott. Giovanni Garofalo
n. 1219/2016 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1219 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025, con la concessione dei termini di cui 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Rossano (CS) al viale Michelangelo n. 55, presso lo studio dell'avv.
IA IT IS, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- parte appellante - contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Controparte_1 C.F._1
(CZ) alla via del Progresso n. 15, presso lo studio dell'avv. Roberto AIELLO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- parte appellata -
e
(c.f. ), residente in [...] C.F._2
n. B31 Località Magolà;
- parte appellata contumace -
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 530/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il
17.3.2016 e depositata il successivo 8.4.2016 - Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per l'udienza del
23.9.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi il Controparte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme la in p.l.r.p.t., nonché , al Controparte_3 Controparte_2 2
fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità esclusiva di nella Controparte_4 causazione del sinistro avvenuto in data 18.7.2011, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti all'autovettura di sua proprietà.
In particolare, a sostegno delle proprie pretese, l'attrice esponeva: che, in data 18.7.2011 alle ore 20.50 circa, alla guida dell'autovettura Fiat punto Tg. BT362JV di sua proprietà, nel Controparte_2 percorrere un tratto di strada curvilineo in località Zangarona (CZ), invadeva la corsia di marcia opposta, andando ad impattare contro l'autovettura Fiat Grande Punto Tg. DP101ZG, di proprietà e condotta dall'attrice, che procedeva con direzione di marcia opposta all'interno della propria corsia;
che in conseguenza dell'urto, ricevuto sulla parte laterale anteriore sinistra l'autovettura dell'attrice finiva contro il cordolo in cemento posto al margine destro della carreggiata e, successivamente, si ribaltava, subendo danni per € 14.940,00; che si assumeva la responsabilità del sinistro. Controparte_2
Si costituiva la in p.l.r.p.t., la quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto Controparte_3 introduttivo del giudizio di primo grado per genericità e indeterminatezza della domanda e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite e condanna ex art 96 c.p.c.
Rimaneva contumace alla lite . Controparte_2
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'audizione di un solo teste di parte attrice.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme con la sentenza n. 530/2016, oggetto del presente gravame, accoglieva la domanda attorea e condannava la e Controparte_3 [...]
al pagamento in favore di di € 8.250,00 a titolo di danni subiti CP_2 Controparte_1 all'autovettura di sua proprietà, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché € 2.532,00 per spese processuali, oltre accessori di legge.
1.1 Avverso la sentenza citata proponeva appello la in p.l.r.p.t., ribadendo la Controparte_3 nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ex art. 164 c.p.c. e lamentando l'erroneo accoglimento della domanda risarcitoria per mancato assolvimento dell'onere probatorio, non avendo - in realtà - la parte attrice fornito prova dell'esatta dinamica del sinistro, anche con riferimento alla liquidazione del danno da fermo tecnico, anch'esso sfornito di prova;
chiedeva, dunque, in via istruttoria, l'ammissione di C.t.u. tecnica volta ad accertare la compatibilità dei danni riscontrati e la dinamica del sinistro e, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva il rigetto della domanda attorea di primo grado, con condanna dell'attore ex art 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
, seppur ritualmente evocato in giudizio, decidevano di non costituirsi, rimanendo Controparte_2 contumace alla lite. 3
La controversia veniva istruita tramite la documentazione depositata dalle parti e l'espletamento di C.t.u. tecnico-modale, effettuata dall'ing. e depositata in data 25.3.2025. Persona_1
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
23.9.2025, con la concessione dei termini agli artt. 352 e 190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Ante omnia, occorre dichiarare la contumacia di , il quale – seppur ritualmente Controparte_2 evocato in giudizio – sceglieva di non costituirsi nel presente procedimento di impugnazione.
2.1 Deve, inoltre, essere scrutinata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla parte appellata per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'appellata.
2.2 Sempre preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità spiegata dalla stessa parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Tale norma processuale prevede quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”.
Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013). 4
In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità può essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione.
2.3 Deve, ora, essere scrutinata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado ex art. 164 c.p.c. comma 4, sollevata dalla già durante il giudizio di prime cure. Controparte_3
L'eccezione è infondata e deve, dunque, essere disattesa.
La norma in oggetto infatti, al comma 4°, così recita: “la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”.
In merito, la Suprema Corte ha affermato che “la nullità dell'atto di citazione per “petitum” omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (Cass. Civ. N. 1681/2015), così come ha precisato che “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Civ. sez. unite n. 8077/2012).
Nel caso di specie, appare sufficientemente indicato e determinato l'oggetto della domanda, così come appare precisata l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
In particolare, l'atto contiene la precisa individuazione sia del petitum che della causa petendi e non determina, pertanto, alcuna violazione del diritto di difesa, ragion per cui ne consegue il rigetto dell'eccezione di natura preliminare sollevata – già in primo grado - dalla la Controparte_3 quale ha, difatti, provveduto allo svolgimento di adeguate e puntuali difese sul punto.
2.4 Nel merito l'appello può essere accolto solo parzialmente ed in via residuale, per i motivi di seguito illustrati.
Giova premettere, anzitutto, che l'appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ri-decidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato e attraverso una 5
nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del devolutum, conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 c.p.c., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass. n. 8929/2005).
Più in particolare, in riferimento all'appello, si parla di effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo non è automatico: per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate.
Non sono ammesse domande nuove, né tantomeno sono proponibili nuove eccezioni, ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
Quanto al divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, previsto dall'art. 345 comma 3 c.p.c., che deriva dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di impugnazione, va detto non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l'affidamento di una consulenza tecnica d'ufficio (Cass. civ. n.8113/2020).
Difatti, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
è pertanto sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Quindi, non essendo la consulenza tecnica una prova ma un mezzo istruttorio utilizzabile per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili esclusivamente mediante il ricorso a cognizioni di ordine tecnico, non è compresa tra i mezzi di prova la cui ammissione è subordinata alla richiesta delle parti, né soggiace in appello ai limiti posti dall'art. 345 c.p.c. (Tribunale Grosseto, 07/06/2018, n.570).
2.5 Ciò detto, dalla consulenza tecnica correttamente ammessa dal Giudice Istruttore – diversamente personificato – è emerso che “sulla base delle analisi effettuate e delle evidenze raccolte, si può affermare che la causa principale dell'incidente risiede nella manovra errata del conducente del veicolo Fiat Punto condotta da , il quale, invadendo la corsia opposta, urtava il veicolo condotto dalla Controparte_2 sig.ra . La ricostruzione sul posto, i punti d'urto e le entità dei danni riportati dai Controparte_1 veicoli confermano questa ricostruzione ed i danni sono quindi compatibili. Il riscontro che il sinistro sia realmente accaduto in quel punto è anche stato evidenziato da quanto descritto dalla società
la quale ha effettuato il sopralluogo nei giorni subito successivi al sinistro Controparte_5 visionando i luoghi, descrivendo anche l'urto al muretto del ciglio della strada, oltre che la presenza di residui plastici dei veicoli sul luogo del sinistro. Le condizioni della strada, caratterizzate anche dall'ora notturna, hanno certamente contribuito a rendere la situazione più critica, ma ovviamente non possono essere considerate la causa primaria dell'incidente”.
A parere di questo Tribunale non vi sono motivi oggettivi per disattendere le risultanze della detta perizia 6
in atti (da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
n.d.r.), le cui valutazioni possono ritenersi condivisibili nella misura in cui appaiono valorizzare correttamente la documentazione e le risultanze istruttorie in atti;
il C.t.u. nominato ha risposto in modo esaustivo e preciso ai quesiti posti, tenendo, altresì, conto, nella stesura definitiva dell'elaborato peritale, delle osservazioni ricevute dopo l'invio della bozza della relazione peritale alle parti, difatti afferma “alcuni punti della precedente bozza sono state esplicitate, chiarite e rielaborate, relativamente ai punti trattati, avendo avuto cura di considerare le osservazioni ricevute. L'elaborato definitivo è stato redatto rispondendo alle osservazioni ricevute, utilizzando le dovute considerazioni ed i metodi che la scienza mette a disposizione, essenziali a fare chiarezza e calcolare scientificamente quanto accaduto nel sinistro di cui trattasi”.
Peraltro, va precisato che le risultanze della C.t.u. risultano essere del tutto conformi a quanto emerso durante la prova testimoniale svoltasi durante il primo grado di giudizio;
difatti, Testimone_1 escusso all'udienza del 5.2.2013, dichiarava di trovarsi presente al momento del sinistro in quanto percorreva la medesima strada “dietro la Fiat Grande Punto della sig.ra ” e di aver visto “una
CP_1 fiat punto di colore grigio, che ha invaso la corsia della , precisando “tra i due veicoli vi è
CP_1 stato urto tra le rispettive parti sinistre anteriori, all'interno della corsia della Dopo di che
CP_1 ho visto la punto della spostarsi sulla propria destra, prendere un avvallamento sul margine
CP_1 destro della strada e subito dopo si è capovolta. La punto della si è poggiata prima sul tetto
CP_1 per poi rigirarsi”.
Da quanto sopra esposto, può dirsi che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto la domanda attorea “pienamente provata grazie alla deposizione testimoniale resa dal Sig. ”, Testimone_2 che – così come l'elaborato peritale – ha confermato la responsabilità di nella Controparte_2 causazione del sinistro per cui è causa.
Da precisare che il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha ulteriormente affermato che “la dinamica per come ricostruita viene inoltre pienamente confermata dal modello CAI sottoscritto dalle parti, con chiara assunzione di responsabilità da parte del sig. ”; ed anche detta affermazione risulta condivisibile. CP_2
Quanto al modello C.A.I., va rammentato che l'art. 143, comma 2, del D. Lgs. n. 209/2005 è chiaro nell'affermare che detto modello sottoscritto da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo.
La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato, è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato (Cass. Civ. Ord. 6 dicembre 2017, n. 29146).
Nel caso di specie, alla luce delle ulteriori e sopra richiamate risultanze istruttorie e del mancato assolvimento di prova contraria da parte della società assicuratrice, il modello predetto, compilato in ogni 7
sua parte e sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, assume particolare rilevanza probatoria.
Segue il rigetto dei motivi di gravame relativi all'an e, dunque, al verificarsi del sinistro ed alle sue modalità.
2.6 In ordine alle lamentele riferite al quantum ed, in particolare, all'erronea liquidazione del danno da fermo tecnico, in quanto non provato dalla parte attrice, va detto che non trovano ingresso nel nostro ordinamento danni in re ipsa, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l'evento dannoso - ma individua le conseguenze da esso prodotte - in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ex plurimis Cass.
04/12/2018, n.31233); dunque, anche i danni richiesti quale deprezzamento commerciale e da fermo tecnico devono essere allegati e provati dal da colui che ne invoca il risarcimento.
In particolare, con l'ordinanza n. 9348/2019 del 4.4.2019, la Cassazione ha consolidato l'orientamento della Suprema Corte in tema di danno da fermo tecnico.
Nel passato alcune decisioni avevano ritenuto che il “danno da fermo tecnico” fosse “liquidabile in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando la sola circostanza che il danneggiato risultasse privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato - in ragione del fatto che l'autoveicolo, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione) ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le pronunce più recenti espressione di tale indirizzo cfr. Cass. 04/10/2013, n. 22687; Cass. 26/06/2015, n. 13215)”.
Al contrario, altre pronunce “ritenendo insufficiente la mera indisponibilità del veicolo, richiedevano ai fini della liquidazione del danno da fermo tecnico la dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso” (Cass. 07/02/1996, n. 970; Cass. 19/11/1999, n. 12820).
È quest'ultimo l'orientamento ormai consolidatosi (Cass. civ. nn. 15089/2015, 20620/2015, 13718/2017), in sintonia col generale indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale deve negarsi in radice la sussistenza di danni in re ipsa.
Secondo tale orientamento – allora - “l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato”, con la conseguenza che “la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo”, occorrendo invece
“fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo”.
Ciò detto, nel caso specifico, la parte attrice non ha introdotto alcun elemento da cui possa dedursi che, in concreto, dalla mancata utilizzazione del mezzo le sia derivato un danno effettivo;
CP_1
infatti, non ha allegato alcuna prova in merito all'effettivo sostenimento di costi per l'utilizzo
[...] di un veicolo alternativo, né per spese sostenute a causa del mancato utilizzo dello stesso o degli eventuali 8
proventi non conseguiti a causa dell'indisponibilità del mezzo.
Detta voce di danno, dunque, a parere di questo Tribunale, non doveva essere liquidata.
Segue l'accoglimento di detto ultimo motivo di gravame, con conseguente condanna della
[...]
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_3 Controparte_2 Controparte_1 della sola somma di € 7.300,00, pari al valore di mercato del mezzo all'epoca del sinistro (e non anche al pagamento di € 950,00 pari a 19 giorni di fermo tecnico, come erroneamente statuito nel provvedimento impugnato), oltre interessi e rivalutazione monetaria, così come statuito in primo grado.
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto
2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405).
Ciò detto, con riferimento al primo grado di giudizio, l'esito della presente impugnazione e la mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, inducono questo Giudice a confermare la liquidazione delle spese di lite come già effettuata nel provvedimento impugnato.
3.1 Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, le stesse - alla luce dell'esito del gravame, solo parzialmente accolto e del mutamento della giurisprudenza in merito al danno da fermo tecnico – devono essere interamente compensate tra le parti costituite.
3.2 Nulla in merito alle spese di lite di , rimasto contumace alla lite. Controparte_2
4. Si ricorda, infine, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'eventuale pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente.
La giurisprudenza di legittimità è, però, costante anche nell'affermare che, per ottenere la restituzione di quanto pagato in virtù di un titolo caducato, è necessario comunque formulare una domanda restitutoria
(Cass. n. 8639/2016, Cass. n. 12387/2016, Cass. n. 2662/2013), dovendosi ritenere superato un diverso, isolato precedente (Cass. n. 8829/2007).
Ed infatti, dall'art. 336 c.p.c. - laddove dispone che “la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata” - deriva che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente , sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente;
se, però, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, non comporta - di per sé 9
– un'implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita domanda (da ultimo , Cass. ord. n. 7144/2021).
Ebbene, deve rilevarsi che, nel caso di specie, tale domanda non è stata introdotta dalla appellante, con conseguente impossibilità per questo Tribunale di pronunciarsi in merito alla restituzione di somme eventualmente versate in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
2) RESPINGE le eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
3) RESPINGE l'eccezione preliminare sollevata dalla i nullità dell'atto di Controparte_3 citazione di primo grado ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c.;
4) ACCOGLIE parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma la Sentenza n. 530/2016 emessa dal
Giudice di Pace di Lamezia Terme il 17.3.2016 e depositata il successivo 8.4.2016, e, per l'effetto, condanna la in p.l.r.p.t., e , in solido tra loro, al Controparte_3 Controparte_2 pagamento in favore di della sola somma di € 7.300,00, pari al valore di Controparte_1 mercato del mezzo all'epoca del sinistro (e non anche al pagamento di € 950,00 pari a 19 giorni di fermo tecnico, come erroneamente statuito nel provvedimento impugnato), oltre interessi legali non sulla somma integralmente rivalutata, bensì sulle frazioni di capitale via via rivalutato, con decorrenza dalla data del sinistro;
5) CONFERMA per il resto la sentenza impugnata;
6) COMPENSA integralmente tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio di impugnazione;
7) NULLA in merito alle spese di lite di . Controparte_2
Lamezia Terme, 14.11.2025
Il Presidente-Giudice Monocratico dott. Giovanni Garofalo