Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr. Matteo del Vesco - Giudice -
Dr. Vincenzo Ciliberti - Giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel proc. RG n. 388/2025 VG esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) ex art. 473 bis 51 c.p.c.; C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 16.06.2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Chioggia (VE) al N. 19 Parte 2 Serie A Anno 2018;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente il 19.03.2025;
ritenuto che
le condizioni congiunte depositate in data 12.03.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente gli interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le eIGenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto che
la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c., non definitivamente pronunciando
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
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“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
2) assegnare al IG. la casa familiare, bene di sua proprietà, compresi gli arredi e corredi in essi ad oggi Parte_2 tutti presenti, fatta eccezione per gli effetti personali della IG.ra ; per l'effetto il IG. sarà Parte_1 Pt_2 onerato in via esclusiva al versamento delle relative fatture per forniture afferenti all'immobile;
3) il IG. si farà carico esclusivo del contratto di mutuo stipulato con Bper Banca spa, sino all'estinzione Parte_2 del medesimo;
4) le figlie minori saranno affidate in forma condivisa ai ricorrenti, con collocamento paritario ma prevalente delle stesse presso il padre, in ragione del trasferimento presso altro immobile della madre e L'occupazione lavorativa della medesima che non consentono il collocamento delle figlie presso la stessa;
5) in ragione L'attività lavorativa della IG.ra che prevede turni vari nei giorni feriali e festivi di ogni settimana Pt_1
e L'attività lavorativa del IG. che ha orari di lavoro d'ufficio, i ricorrenti si impegnano a collaborare nell'interesse Pt_2 delle figlie affinché esse trascorrano il maggior tempo possibile con la madre anche quando il padre sia a lavoro e viceversa;
altresì, posto che la madre conosce i propri turni con cadenza settimanale o plurisettimanale, la IG.ra Pt_1 si impegna a concordare con il IG. un piano settimanale o plurisettimanale di volta in volta per l'organizzazione Pt_2 del tempo in cui ella starà con le figlie;
6) a tal proposito, il seguente programma di frequentazione tra la madre e le figlie, sarà indicativo e potrà subire variazioni in ragione dei turni sempre di lavoro, sempre vari, della madre, che potrà recuperare nell'arco della settimana il tempo in cui ella non ha potuto stare con le figlie, con l'onere delle parti di collaborare come sopra indicato:
a) al fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio dal termine L'orario scolastico fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) tre pomeriggi la settimana, da concordare, dal termine L'orario scolastico fino alle ore 20.00;
c) quattro settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante l'estate si osserverà la cadenza di cui alla lett. a) a partire dalle ore 14.00 con riaccompagno presso l'abitazione familiare entro le ore 20.00;
d) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e
NE L'GE (con previsione che per l'anno 2025 il giorno di Natale sarà trascorso presso con la madre ed il
Capodanno con il padre);
e) le vacanze pasquali saranno alternate di anno in anno (con previsione che per l'anno 2025 il giorno di Pasqua ed il NE L'GE lo trascorreranno con il padre e l'anno successivo con la madre);
pagina 2 di 4 f) in alternanza con l'altro genitore eventuali ponti scolastici come da calendario della Regione Veneto;
7) a fronte del futuro sostenimento di ingenti spese della IG.ra dovute all'uscita dalla casa familiare, il IG. Pt_1 sarà onerato L'obbligo di versare mensilmente l'importo di €. 400,00= a titolo di concorso nel mantenimento Pt_2 della IG.ra ; somma da versarsi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese alla madre a decorrere dal momento Pt_1 in cui la IG.ra rilascerà la casa familiare;
detta somma sarà soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per Pt_1
l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal settembre 2025, prendendo a base quello di settembre 2025;
8) relativamente al TFR sin ora maturato da entrambi i ricorrenti, dichiarano di rinunciare vicendevolmente ad eventuali quote ciascuno spettanti sul trattamento L'altro coniuge;
9) la somma di €. 36.711,05= di cui all'attuale giacenza del CC N. 000047683373 in essere con Bper Banca spa e cointestato tra i ricorrenti sarà divisa a metà tra i coniugi: pertanto ciascun coniuge avrà diritto alla metà della giacenza presente al momento della sottoscrizione del presente atto, al netto di eventuali spese nell'interesse comune che i coniugi debbano sostenere;
10) il conto corrente cointestato sarà chiuso dai coniugi i quali apriranno nuovi CC personali (o in ogni caso l'esistente
CC potrà essere mantenuto in titolarità esclusiva da uno dei coniugi a fronte L'estromissione L'altro coniuge);
11) gli assegni familiari saranno erogati in favore del IG. e la IG.ra , con la sottoscrizione del Parte_2 Pt_1 presente atto dichiara espressamente il proprio consenso;
12) le detrazioni per i figli a carico, saranno effettuate dal IG. ; Parte_2
13) le spese straordinarie, come da protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019, saranno ripartite tra i genitori per la metà;
14) L'autovettura audi A3 tg. DF757SW di proprietà del IG. permane in disponibilità e proprietà del Pt_2 medesimo;
dal deposito del ricorso, il ricorrente si farà carico esclusivo dei relativi costi di gestione;
15) L'autovettura fiat punto Tg. EM381EW di proprietà del IG. sarà assegnata alla IG.ra (con riserva Pt_2 Pt_1 delle parti di eseguire passaggio di proprietà); dal deposito del ricorso, la ricorrente si farà carico esclusivo dei relativi costi di gestione;
16) Le quote di proprietà della società della società Parte_3 rimarranno in titolarità esclusiva del IG. ; Parte_2
17) La IG.ra si impegna a rilasciare l'immobile entro il 30.06.2025; Pt_1
18) Spese di giudizio, interamente compensate tra le parti.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
pagina 3 di 4 Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 19.03.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
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