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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/06/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 336/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 1.03.2025, regolarmente comunicata alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 336 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
e promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dagli Avv. Vincent Fanini, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sant'Egidio alla
Vibrata, Corso Matteotti n. 2
Attrice
CONTRO
(già società incorporante la Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gennaro Arcucci, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Lessiani sito in
Via G. D'Annunzio n 39 CP_4
Convenuta
OGGETTO: Responsabilità degli intermediari finanziari
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
(già Controparte_5 [...]
chiedendo che l'intestato Tribunale accertasse la violazione da parte della banca CP_6 degli obblighi informativi sulla stessa gravanti ex artt. 21 d.lgs. n. 58/1998 e artt. 26, 27, 28, 29 del
Regolamento 1 luglio 1998, n. 11522 in relazione agli acquisti eseguiti in data 20.09.2006 CP_7
e in data 29.06.2011 di rispettive n. 3.500,00 e n. 14.500,00 azioni ordinarie emesse e collocate dalla per un investimento di rispettivi € 31.500,00 e € 119.941,00. CP_6 pagina 1 di 13 In conseguenza di ciò ha richiesto in via principale la dichiarazione di nullità della clausola di inadeguatezza contenuta nel modulo di acquisto dei titoli (con conseguente nullità integrale dei contratti di acquisto degli stessi) nonché la nullità del contratto quadro e dei degli ordini di acquisto con conseguente condanna della banca alla restituzione dell'importo corrisposto pari a complessivi € 151.441,20. In via subordinata ha domandato l'annullamento dei contratti di compravendita per dolo ex art. 1439 c.c. nonché la risoluzione del contratto con condanna della banca alla restituzione dell'importo alla stessa corrisposto pari ad € 151.441,20.
In via ulteriormente subordinata ha chiesto la condanna della banca al risarcimento dei danni alla stessa cagionati in conseguenza dell'inadempimento di non scarsa importanza agli obblighi informativi imposti dal Tuf.
2. Si è costituita in giudizio la Controparte_8
(incorporante la ), poi Controparte_9 CP_1
la quale, dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda di nullità e di
[...] annullamento (e delle domande connesse e/o consequenziali), l'intervenuta convalida dell'eventuale nullità, l'intervenuta rinuncia all'azione di risoluzione nonché l'intervenuta prescrizione, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto avendo la banca rispettato gli obblighi informativi sulla stessa gravanti.
In via subordinata ha chiesto che l'intestato Tribunale tenesse conto, nella determinazione delle somme dovute all'attore, dei dividendi dallo stesso percepiti pari ad € 3.307,50 nonché del concorso colposo dello stesso ex art. 1227 c.c.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
I fatti di causa
4. Dagli atti di causa risulta che Parte_1
- in data 20.09.2006 ha sottoscritto con la un contratto quadro per la negoziazione, CP_6 la sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di ordini concernenti valori immobiliari (vd. doc. 18 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in pari data ha compilato il questionario sull'adeguatezza degli ordini nel quale ha dichiarato: i) di essere una casalinga;
ii) di non disporre di una pensione integrativa, di percepire altri redditi oltre al suo lavoro e di possedere immobili;
iii) di avere una buona esperienza in materia di investimento in obbligazioni, in azioni, in fondi comuni, ma nessuna esperienza nell'investimento in derivati;
iv) di avere un orizzonte temporale di investimento breve (inferiore ad 1 anno); v) di avere un discreto grado di propensione al rischio, volendo investire in obbligazioni, in azioni e in fondi comuni, ma non in derivati (vd. doc. 1 allegato alla citazione e doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in parti data ha, altresì, sottoscritto l'offerta pubblica di vendita delle azioni al corrispettivo di €
31.500,00 dichiarando di aver ricevuto copia del Prospetto informativo (vd. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e di essere a conoscenza che la banca ha nell'operazione una situazione di conflitto di interessi in quanto partecipante al collocamento e, allo stesso tempo,
pagina 2 di 13 società emittente le azioni offerte (vd. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- successivamente ha impartito alla banca l'ordine di acquisto di n. 3.500,00 azioni ordinarie per il valore complessivo di € 31.500 (vd. doc. 1 allegato alla citazione e doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in tale ordine di acquisto, sottoscritto da si legge: i) “dichiaro di aver Parte_1 ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi del presente ordine e di aver preso nota delle relative clausole”; ii) dichiaro di intendere comunque dar corso all'operazione richiesta nonostante mi abbiate avvertito di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto ritenuta non adeguata per (S) tipologia, (S) frequenza, (S) oggetto, (S) dimensioni”; iii) prendo atto che ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto in quanto partecipante al CP_6 collocamento ed allo stesso tempo società emittente le azioni offerte”;
- in data 30.01.2009 ha sottoscritto con la banca un nuovo contratto quadro relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (vd. doc.
2-3 allegati alla citazione e doc. 10-11 allegati alla comparsa di costituzione e risposta);
- in 29.06.2011 è stata sottoposta ad un nuovo questionario di profilatura nel quale ha dichiarato:
i) di essere lavoratrice dipendente, con un reddito oltre € 60.000,00; ii) che i redditi diversi da quelli di lavoro (come, ad esempio, i renditi da investimenti o affitti) hanno un'alta incidenza sul suo reddito complessivo;
iii) di avere un patrimonio a disposizione di oltre € 1.000.000,00 e di non avere impegni finanziari regolari;
iv) di aver investito in titoli di Stato Area Euro/PCT, in fondi di investimento, in obbligazioni societarie/governative di Paesi emergenti e in fondi comuni azionari/polizze vita tradizionali/polizze vita unit linked per importi inferiori ad € 10.000,00; v) di non aver mai investito in titoli di Stato di paesi industrializzati non appartenenti all'area Euro, in fondi comuni obbligazionari o bilanciati, in azioni e in derivati;
vi) di non aver svolto studi che le consentissero di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario né di aver svolto professioni di natura finanziaria;
vii) di avere obiettivi di investimento a lungo termine (superiore a dieci anni); viii) di avere un elevatissimo grado di propensione al rischi mirando a guadagnare molto pur correndo dei rischi, perseguendo una crescita significativa nel tempo, tollerando oscillazioni rilevanti del valore del portafoglio (vd. doc. 4 allegato alla citazione e doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in pari data ha effettuato un nuovo acquisto di n. 14.450,00 azioni al corrispettivo di €
119.941,20 (vd. doc. 4 allegato alla citazione e doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in tale ordine di acquisto, sottoscritto da si legge: i) “conflitto di Parte_1 interessi: SI interesse diretto in quanto Azioni della Banca”; ii) “prendo atto che il presente ordine è stato oggetto di raccomandazione personalizzata nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti” (vd. doc. 4 allegato alla citazione)
La normativa applicabile ai rapporti oggetto di causa
5. Con riferimento ai rapporti oggetto di causa si è in presenza di un'attività di negoziazione degli strumenti finanziari per conto dei clienti ex art. 1 co. 5 lett. b) TUF, la quale si svolge su due pagina 3 di 13 livelli: al primo livello si ha la stipulazione di un contratto quadro tra cliente e intermediario nel quale vengono definite le regole di disciplina dei successivi contratti mentre al secondo livello vi sono i contratti di attuazione, ossia gli ordini di acquisto che sono impartiti dal cliente in esecuzione del contratto quadro.
Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza – condivisa dall'intestato Tribunale - il contratto quadro ha la natura giuridica del contratto normativo ed i singoli contratti attuativi costituiscono atti negoziali di sua esecuzione dotati di propria autonomia, qualificabili come contratti di compravendita (in caso di negoziazione per conto proprio) ovvero come contratti di mandato (in caso di negoziazione per conto dei clienti).
Per quel che rileva in questa sede in quanto oggetto di contestazione, occorre esaminare la tematica degli obblighi informativi nei contratti di intermediazione finanziaria e, in particolare, rilievo centrale assume il disposto dell'art. 21 d.lgs. n. 58/1998 che, nel testo ratione temporis vigente, prevede che nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori gli intermediari finanziari devono «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati», dovendo: i) classificare «sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB» «il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento»; ii) rispettare «il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi di investimento e della sua propensione al rischio»;
iii) «acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati»; iv) «organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento».
Tali obblighi generali sono stati specificati nel Regolamento CONSOB n. 11522/98 (applicabile ai contratti stipulati nella vigenza dell'art. 21 Tuf vigente fino al 31.10.2007, prima dell'intervento del Regolamento n. 16190/2007 successivo alla direttiva Mifid I attuata con il d.lgs. n. CP_7
164/2007) e, in particolare:
- l'art. 26 co. 1 lett. e) impone agli intermediari di acquisire «una conoscenza degli strumenti finanziari» «da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire»;
- l'art. 27 vieta agli intermediari di effettuare operazioni, con o per conto della propria clientela,
«se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto» a meno che non abbiano
«preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione»;
- l'art. 28 co. 1 prevede che l'intermediario, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti (c.d. contratto-quadro), deve: i) chiedere all'investitore
«notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio»
(lett. a); ii) «consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in
pagina 4 di 13 strumenti finanziari» (lett. b);
- l'art. 28 co. 2 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore «informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento»;
- l'art. 29 prevede che intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione e, pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato e se, ciò nonostante, l'investitore intende dare corso all'operazione, questi posso eseguirla solo sulla base di un ordine impartito per iscritto;
- l'art. 32 co. 3 prevede che gli intermediari devono eseguire, in conto proprio o in conto terzi, le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riguardo al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse.
In relazione a tali disposizioni che – come sopraesposto – impongono in capo all'intermediario obblighi informativi a tutela del risparmiatore (parte debole del rapporto contrattuale) la giurisprudenza ha chiarito che la loro violazione non determina la nullità del contratto ma può integrare la responsabilità precontrattuale, ove vengano violati gli obblighi informativi nella fase che precede la stipula del contratto quadro, ovvero la responsabilità contrattuale, allorquando la violazione si colloca nella fase successiva alla stipulazione del contratto quadro (cfr. Cass. Civ., sez. U, 19 dicembre 2007, n. 26725). In altri termini le Sezioni Unite hanno affermato che la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente ovvero inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non determina la nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative ma può integrare la fattispecie della responsabilità precontrattuale ovvero contrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ., sez. U. n. 26725/2007 cit.) nonché la risoluzione del contratto quadro e dei conseguenti ordini di investimento impartiti dal cliente alla banca atteso che gli adempimenti relativi agli obblighi informativi nei confronti del cliente, posti a carico dell'intermediario finanziario prevalentemente nella fase anteriore all'effettuazione delle singole operazioni di investimento, costituiscono soltanto un aspetto particolare del più generale obbligo di informazione che la legge pone a carico dell'intermediario stesso e alla cui osservanza è informato l'intero svolgimento del rapporto, dalla fase anteriore alla stipula del contratto quadro fino all'esecuzione delle singole operazioni di investimento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, 28 luglio 2020, n. 16127).
Le domande di nullità o di annullabilità dei contratti quadro
6. In applicazione dei principi giurisprudenziali sopraesposti – condivisi dall'intestato Tribunale
– deve, innanzitutto, essere rigettata la domanda di nullità dei contratti-quadro stipulati dagli odierni attori atteso che, in assenza di un'espressa disposizione normativa che commina la sanzione della nullità, venendo in rilievo la violazione di disposizioni che pongono obblighi pagina 5 di 13 informativi, può essere configurabile solo una responsabilità precontrattuale ovvero contrattuale a seconda della fase in cui viene posta in essere la condotta (cfr. Cass. Civ., sez. U. n. 26725/2007 cit.).
6.1. Deve, altresì, essere rigettata la domanda di nullità avente ad oggetto la clausola di inadeguatezza per la sua asserita vessatorietà, genericità ed assenza di chiarezza e trasparenza ex artt. 1341-1342 c.c., artt. 33-36 codice consumo e art. 28 Reg. n. 11522/1998 per le CP_7 seguenti ragioni.
In primo luogo, perché non si tratta di una clausola contrattuale, ma di una mera dichiarazione d'intenti, con la quale l'investitore manifesta la volontà di procedere ad effettuare l'operazione nonostante la sua natura inadeguata.
In secondo luogo, perché non è invocabile la disciplina relativa alle clausole vessatorie se queste sono riproduttive delle norme regolamentari e se il loro inserimento nel contratto risulti necessario ex lege (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 17 febbraio 2009, n. 3773), come è nel caso di specie (se l'intermediario necessita per liberarsi dalla responsabilità ex art. 29 co. 3 del regolamento CP_7 cit. di un ordine per iscritto del cliente nel quale questi dichiara di voler procedere all'acquisto nonostante l'avviso della sua inopportunità sarebbe contraddittorio ritenere che una simile clausola sia vessatoria e, quindi, affetta da nullità).
Infine, come sopraesposto, la censura di difetto di chiarezza o trasparenza, non incide sulla validità della clausola ma può, al più, incidere sulla prova o meno dell'assolvimento degli obblighi informativi, questione riguardante la diversa domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
7. Dev'essere, altresì, essere rigettata la domanda di nullità del contratto quadro e degli ordini di acquisto per falsa presupposizione.
Su un piano generale, la presupposizione – istituto non disciplinato dal legislatore – consiste in una determinata situazione, di fatto o di diritto, passata, presente o futura, la quale, pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali, è tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso richiedendosi, a tal fine, che: i) la presupposizione sia comune a tutti i contraenti;
ii) l'evento supposto sia assunto come certo nella rappresentazione delle parti (in ciò differenziandosi dalla condizione); iii) si tratti di un presupposto obiettivo, consistente – cioè – in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e dalla volontà dei contraenti e che non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione
(cfr. Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 2021, n. 40279).
Orbene, nel caso di specie non può parlarsi di presupposizione sulla base del rilievo dedotto da parte attrice secondo cui l'attrice “pensava di acquistare titoli sicuri e non già azioni” “altamente rischiose” (vd. pag. 19 della citazione) in quanto dal contenuto del contratto non risulta in alcun modo, neanche all'esito della sua interpretazione, che le parti hanno inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione, di fatto o di diritto, che costituisce fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento testuale o formale, dell'esistenza ed efficacia del contratto stesso.
7.1. Parimenti dev'essere anche rigettata la domanda di nullità del contratto per assenza di pagina 6 di 13 volontà, non potendo ritenersi – in assenza di espressa prova (essendo generici e irrilevanti i capitoli a tal fine articolati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) – che la stessa sia stata indotta in inganno circa il contenuto del contratto sottoscritto.
8. Infine dev'essere rigettata anche la domanda di parte attrice volta ad ottenere l'annullamento dei contratti in questione, non avendo la parte fornito la prova che la mancanza di informazioni l'avrebbero indotta a formarsi un erroneo convincimento sulla qualità del contratto o avrebbero dato luogo ad un raggiro integrante un'ipotesi di dolo (essendo generici e irrilevanti i capitoli a tal fine articolati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
9. Il rigetto delle domande di nullità e di annullamento comporta l'assorbimento di ogni questione relativa all'asserita convalida delle invalidità, come eccepita da parte convenuta (vd. pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta).
La domanda risarcitoria proposta da parte attrice
10. Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice deve, innanzitutto, essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta in relazione all'azione di responsabilità.
Ritiene il Tribunale che tale azione non può ritenersi prescritta in quanto, ove essa si qualificasse come azione di responsabilità contrattuale sarebbe soggetta al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. mentre ove si qualificasse come extracontrattuale sarebbe soggetta al termine prescrizionale di cinque anni ex art. 2947 c.c. decorrenti, tuttavia, entrambe, dal «giorno in cui il fatto si è verificato», da intendersi come momento in cui il danneggiato ha percepito con l'ordinaria diligenza l'evento quale danno ingiusto conseguente al comportamento colposo o doloso di un terzo, il che nel caso di specie, coincide – quantomeno – con il momento in cui si è avuto il commissariamento della banca (Maggio 2012) ovvero con il momento in cui la CP_6 stessa attrice ha appreso che non avrebbe ricevuto le somme (Giugno-Luglio 2012) se non, addirittura, con il momento – successivo - in cui vi è stato l'azzeramento del capitale della CP_6 con conseguente annullamento di tutte le azioni ordinarie in circolazione (29.07.2014).
[...]
Analoghe considerazioni operano, ovviamente, con riferimento alla responsabilità precontrattuale a seconda che la stessa venga qualificata come avente natura contrattuale (cfr.
Cass. Civ., sez. 1, 12 luglio 2016, n. 14188) ovvero extracontrattuale.
11. Ciò posto, l'art. 23 co. 6 TUF prevede – in punto di riparto dell'onere della prova - che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, «spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta».
In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza:
- l'investitore deve allegare l'inadempimento delle obbligazioni disciplinate dal TUF e dalla normativa regolamentare e deve fornire la prova del danno – dove il danno consiste nella perdita del valore del titolo investito, dovendosi presumere “fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 28 luglio 2020, n. 16127; Cass. civ., sez. 1, 20 settembre 2021, n. 25343; el 2021 e Cass. civ., sez. 1,
20 marzo 2023, ordinanza n. 7932) - e del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno, con pagina 7 di 13 la precisazione che, venendo in rilievo un'ipotesi di causalità omissiva, occorre effettuare un giudizio controfattuale in modo da “accertare, anche in via presuntiva ed alla luce dell'entità dell'omissione, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 12 maggio 2023, n.
12990);
- l'intermediario deve provare l'adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico e allegate come inadempiute e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 1, 17 febbraio 2009, n. 3773), con la precisazione che, all'infuori dell'ipotesi di cliente che sia effettivamente operatore qualificato ex art. 31 del regolamento predetto, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario devono essere CP_7 tali da consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto sia delle caratteristiche dell'investitore, che di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, di talché, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie
(cfr. Cass. civ., sez. 1, 3 aprile 2017, n. 8619 del 2017), l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circular e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (cfr. Cass. civ., n. 8619/2017 cit.), di eventuali situazioni di grey market (cfr. Cass. civ., sez. 3, 31 marzo 2017, n. 8314) e, se del caso, finanche del rischio di default dell'emittente, sempre che resti apprezzabile da esso intermediario (cfr. Cass. civ., sez. 1,
26 gennaio 2016, n. 1376).
Sul punto la più recente giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che “i menzionati obblighi informativi non sono soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato (…) ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula
"operazione non adeguata per tipologia", ovvero dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità"” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 2 maggio 2023, n. 12990). In altri termini, “l'investitore deve ricevere una vera informazione, sicché gli intermediari devono, dal canto loro, fornire ai clienti” “in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati ed i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole” (cfr. Cass. civ., n. 12990/2023 cit.).
Al cliente deve – quindi – “essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari ex art. 28 co. 1 lett. b)
Reg. n. 11522/1998 né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato”, occorrendo CP_7
– invece – “la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza pagina 8 di 13 professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 28 febbraio
2024, n. 5354).
Con specifico riguardo alla segnalazione di inadeguatezza di cui all'art. 29 del regolamento n. 11522 del 1998 – la quale rientra nell'alveo degli obblighi informativi gravanti in capo CP_7 all'intermediario finanziario – detta segnalazione “deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market");
5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente; 6) il contenuto della segnalazione di inadeguatezza” (cfr. Cass. civ. n. 12990/2023 cit.). Ai sensi del citato art. 29, quindi, “ciascuna operazione di negoziazione” “può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione e ognuno di tali eventuali profili di inadeguatezza, ove sussistente, deve essere - con diverso approfondimento in dipendenza dell'attività prestata dall'intermediario, secondo si tratti di attività di gestione, ovvero di mera negoziazione o ricezione/trasmissione di ordini - indicato e spiegato all'investitore al menzionato fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole” (cfr. Cass. civ. n. 12990/2023 cit).
12. Così ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento, prima di esaminare nel dettaglio la questione controversa, occorre precisare che in relazione a fattispecie identiche a quella oggetto di causa sono state emesse diverse pronunce da parte del Tribunale di Teramo e della Corte di
Appello di L'Aquila, di segno opposto.
In particolare, in alcune pronunce emesse dal Tribunale (r.g. 898/2015; r.g. 1374/2015) e dalla
Corte di Appello di L'Aquila (r.g. 818/2019 che ha confermato la pronuncia resa nel procedimento r.g. 898/2015) la domanda degli attori è stata rigettata, ritenendo provato da parte della banca il corretto assolvimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti.
In altre pronunce emesse dal Tribunale (r.g. 2966/2016; r.g. 4760/2015) e dalla Corte di Appello di L'Aquila (r.g. 768/2019; r.g. 1093/2021; r.g. 491/2021; r.g. 863/2022; r.g. 876/2022; r.g.
486/2022; r.g. 964/2022), al contrario, la domanda degli attori è stata accolta, ritenendo non provato da parte della banca il corretto assolvimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti.
Anche lo scrivente Magistrato si è già pronunciato in fattispecie identiche alla presente controversia ritenendo provato il corretto assolvimento degli obblighi informativi da parte della banca (r.g. 2965/2016; r.g. 4738/2015; r.g. 4757/2015) allorquando dagli atti risulta che i risparmiatori hanno ricevuto il prospetto informativo, il documento sui rischi generali degli investimenti, il modulo di adesione all'offerta pubblica di acquisto nonché la loro specifica pagina 9 di 13 profilatura.
12.1. Ritiene – tuttavia – il Tribunale di dover rivedere il proprio precedente orientamento ritenendo, conformemente a quanto stabilito nelle più recenti pronunce della Corte d'Appello di L'Aquila e conformemente alle ultime sentenze pronunciate (r.g. 860/2016; r.g. 421/2020; r.g. 2186/2016), che a fronte della specifica allegazione da parte attrice dell'inadempimento della banca (avendo questa sin dall'atto introduttivo lamentato l'inadeguatezza delle informazioni ricevute in ordine alle caratteristiche dei titoli acquistati e alla rischiosità degli stessi) – la banca non ha fornito la prova in ordine al corretto assolvimento dei propri obblighi informativi, essendo tale esito interpretativo maggiormente in linea anche con i più recenti indirizzi della Suprema
Corte di Cassazione sopracitati (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. 1, 2 maggio 2023, n. 12990;
Cass. civ., sez. 1, ordinanza 28 febbraio 2024, n. 5354).
Invero, la documentazione depositata dalla banca (il prospetto informativo, il documento sui rischi generali degli investimenti nonché il modulo di adesione all'offerta pubblica di acquisto) pur contenendo informazioni generali sulla tipologia di strumento finanziario illiquido offerto, non
è idonea in presenza delle specifiche contestazioni effettuate da parte attrice a ritenere provato il corretto assolvimento degli obblighi informativi gravanti in capo agli intermediari finanziari, trattandosi di informazioni standardizzate e non relative al profilo del singolo investitore, difettando una spiegazione specifica del singolo strumento oggetto di acquisto e della specifica situazione del singolo risparmiatore nel 2006.
Anche la clausola di inadeguatezza contenuta nell'ordine di acquisto non appare rispettosa della normativa in esame, limitandosi a segnalare l'inadeguatezza per tipologia, oggetto, frequenza e dimensioni senza – tuttavia – che sia stata fornita la prova di aver spiegato alla cliente le ragioni per le quali non era opportuno procedere alla sua esecuzione (cfr. Cass. civ., sez. 1, 2 maggio
2023, n. 12990 secondo cui “proprio in ragione dell'insussistenza di una previsione che imponga all'intermediario, per così dire, di verbalizzare il contenuto delle informazioni somministrate al cliente in ordine requisito formale della segnalazione di inadeguatezza si giustifica l'affermazione secondo cui siffatta segnalazione è inidonea, in sé stessa, ad assolvere agli obblighi informativi prescritti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, integrando la stessa un'affermazione del tutto riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente”).
12.2. Analoghe conclusioni devono essere raggiunte anche alla luce della normativa contenuta nel Regolamento Consob n. 16190/2007, non potendo ritenersi sufficiente l'informazione fornita con le indicazioni riportate in via generale nel contratto quadro e nel contratto di consulenza trattandosi di informazioni generali sulla tipologia di strumenti di investimento del tipo poi oggetto dell'ordine di acquisto e non di informazioni specifiche proprio di quel particolare tipo di investimento oggetto dei singoli ordini di acquisto posti in essere da parte attrice, con riferimento e raffronto con il profilo proprio dell'investitore e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza.
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca convenuta, non assume rilievo la circostanza per cui la stessa ha indicato – nella compilazione del questionario MIFID del
29.09.2011– di avere un elevatissimo grado di propensione al rischio, volendo “guadagnare molto pagina 10 di 13 pur correndo dei rischi” tollerando oscillazioni rilevanti del valore del portafoglio, risultando la condotta dell'intermediario inadempiente all'obbligo di acquisizione delle informazioni effettivamente rispondenti al profilo della cliente, essendo manifesto il contrasto tra tale obiettivo dichiarato ed il profilo effettivo di rischio che l'intermediario qualificato avrebbe dovuto trarre alla luce delle risposte fornite dal cliente (tendenziale scarsa precedente esperienza in investimenti di strumenti finanziari, assenza di competenza specifica in materia finanziaria, mancato svolgimento di professioni di natura finanziaria). Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca convenuta dal doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta si evince che l'attrice ha effettuato investimenti in titoli sicuri (ad esempio BOT e BTP) – con caratteristiche, quindi, ben diverse dalle azioni in esame – ovvero nelle stesse azioni CP_6
In altri termini, stante l'evidente discrasia tra la propensione al rischio dichiarata dalla cliente e l'effettivo profilo di rischio che l'intermediario avrebbe dovuto apprezzare, ritiene il Tribunale che la valutazione di adeguatezza effettuata è solo formalmente rispettosa della normativa di settore, essendo nella sostanza palesemente e negligentemente erronea, integrando – pertanto – ciò un inadempimento in capo all'intermediario finanziario sotto il profilo degli obblighi informativi sullo stesso gravanti.
13. In ragione dell'accertato inadempimento agli obblighi informativi, deve trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, potendo – in applicazione dei sopraesposti principi - la prova del danno e del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno ricavarsi presuntivamente dalla perdita delle somme investite, in tutto o in parte, tenuto conto degli eventuali utili (dividendi o vendita) nel frattempo prodotti dall'investimento in applicazione del principio della cd. compensatio lucri cum damno, pari ad € 3.307,50 (vd. doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, importo incontestato).
Ne deriva che la banca convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice di € 148.133,70
Su tale importo, oggetto di risarcimento del danno (e, quindi, debito di valore), occorre conteggiare la rivalutazione monetaria, oltre interessi in misura legale dalla data dell'acquisto al saldo (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 6 settembre 2022, n. 26202 secondo cui “in tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario finanziario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito del danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni – giorno di verificazione dell'evento dannoso – poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”). 13.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, non può trovare applicazione l'art. 1227 c.c. non risultando provato alcun concorso di colpa da parte dell'investitore, non assumendo alcuna rilevanza la sottoscrizione del prospetto informativo o degli ordini di investimento nella parte in cui ha dichiarato di voler dare corso all'operazione nonostante l'inadeguatezza della stessa pagina 11 di 13 e la sua rischiosità (cfr. Cass. civ., sez. 1, 27 aprile 2016, n. 8394 secondo cui “nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno non essersi informato aliunde della rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte”).
14. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547)
Le spese di lite
15. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte convenuta.
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n.
147/2022 avuto riguardo alla natura ed al valore della causa alla alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, sono liquidate in € 11.268,00 (€ 2.552, 00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 4.253,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...]
e (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_10 incorporante la ), ogni altra domanda e Controparte_4 eccezione respinta e/o assorbita così dispone:
1) condanna, per le causali di cui in parte motiva, parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 148.133,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti eseguiti per l'acquisto dei titoli Tercas al saldo;
2) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 786,00 per anticipazioni ed € 11.268,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge
Teramo, 5.06.2025
Il Giudice
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Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 1.03.2025, regolarmente comunicata alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 336 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
e promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dagli Avv. Vincent Fanini, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sant'Egidio alla
Vibrata, Corso Matteotti n. 2
Attrice
CONTRO
(già società incorporante la Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gennaro Arcucci, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Lessiani sito in
Via G. D'Annunzio n 39 CP_4
Convenuta
OGGETTO: Responsabilità degli intermediari finanziari
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
(già Controparte_5 [...]
chiedendo che l'intestato Tribunale accertasse la violazione da parte della banca CP_6 degli obblighi informativi sulla stessa gravanti ex artt. 21 d.lgs. n. 58/1998 e artt. 26, 27, 28, 29 del
Regolamento 1 luglio 1998, n. 11522 in relazione agli acquisti eseguiti in data 20.09.2006 CP_7
e in data 29.06.2011 di rispettive n. 3.500,00 e n. 14.500,00 azioni ordinarie emesse e collocate dalla per un investimento di rispettivi € 31.500,00 e € 119.941,00. CP_6 pagina 1 di 13 In conseguenza di ciò ha richiesto in via principale la dichiarazione di nullità della clausola di inadeguatezza contenuta nel modulo di acquisto dei titoli (con conseguente nullità integrale dei contratti di acquisto degli stessi) nonché la nullità del contratto quadro e dei degli ordini di acquisto con conseguente condanna della banca alla restituzione dell'importo corrisposto pari a complessivi € 151.441,20. In via subordinata ha domandato l'annullamento dei contratti di compravendita per dolo ex art. 1439 c.c. nonché la risoluzione del contratto con condanna della banca alla restituzione dell'importo alla stessa corrisposto pari ad € 151.441,20.
In via ulteriormente subordinata ha chiesto la condanna della banca al risarcimento dei danni alla stessa cagionati in conseguenza dell'inadempimento di non scarsa importanza agli obblighi informativi imposti dal Tuf.
2. Si è costituita in giudizio la Controparte_8
(incorporante la ), poi Controparte_9 CP_1
la quale, dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda di nullità e di
[...] annullamento (e delle domande connesse e/o consequenziali), l'intervenuta convalida dell'eventuale nullità, l'intervenuta rinuncia all'azione di risoluzione nonché l'intervenuta prescrizione, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto avendo la banca rispettato gli obblighi informativi sulla stessa gravanti.
In via subordinata ha chiesto che l'intestato Tribunale tenesse conto, nella determinazione delle somme dovute all'attore, dei dividendi dallo stesso percepiti pari ad € 3.307,50 nonché del concorso colposo dello stesso ex art. 1227 c.c.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.
I fatti di causa
4. Dagli atti di causa risulta che Parte_1
- in data 20.09.2006 ha sottoscritto con la un contratto quadro per la negoziazione, CP_6 la sottoscrizione, il collocamento e la raccolta di ordini concernenti valori immobiliari (vd. doc. 18 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in pari data ha compilato il questionario sull'adeguatezza degli ordini nel quale ha dichiarato: i) di essere una casalinga;
ii) di non disporre di una pensione integrativa, di percepire altri redditi oltre al suo lavoro e di possedere immobili;
iii) di avere una buona esperienza in materia di investimento in obbligazioni, in azioni, in fondi comuni, ma nessuna esperienza nell'investimento in derivati;
iv) di avere un orizzonte temporale di investimento breve (inferiore ad 1 anno); v) di avere un discreto grado di propensione al rischio, volendo investire in obbligazioni, in azioni e in fondi comuni, ma non in derivati (vd. doc. 1 allegato alla citazione e doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in parti data ha, altresì, sottoscritto l'offerta pubblica di vendita delle azioni al corrispettivo di €
31.500,00 dichiarando di aver ricevuto copia del Prospetto informativo (vd. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e di essere a conoscenza che la banca ha nell'operazione una situazione di conflitto di interessi in quanto partecipante al collocamento e, allo stesso tempo,
pagina 2 di 13 società emittente le azioni offerte (vd. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- successivamente ha impartito alla banca l'ordine di acquisto di n. 3.500,00 azioni ordinarie per il valore complessivo di € 31.500 (vd. doc. 1 allegato alla citazione e doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in tale ordine di acquisto, sottoscritto da si legge: i) “dichiaro di aver Parte_1 ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi del presente ordine e di aver preso nota delle relative clausole”; ii) dichiaro di intendere comunque dar corso all'operazione richiesta nonostante mi abbiate avvertito di non ritenere opportuno procedere alla sua esecuzione in quanto ritenuta non adeguata per (S) tipologia, (S) frequenza, (S) oggetto, (S) dimensioni”; iii) prendo atto che ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto in quanto partecipante al CP_6 collocamento ed allo stesso tempo società emittente le azioni offerte”;
- in data 30.01.2009 ha sottoscritto con la banca un nuovo contratto quadro relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (vd. doc.
2-3 allegati alla citazione e doc. 10-11 allegati alla comparsa di costituzione e risposta);
- in 29.06.2011 è stata sottoposta ad un nuovo questionario di profilatura nel quale ha dichiarato:
i) di essere lavoratrice dipendente, con un reddito oltre € 60.000,00; ii) che i redditi diversi da quelli di lavoro (come, ad esempio, i renditi da investimenti o affitti) hanno un'alta incidenza sul suo reddito complessivo;
iii) di avere un patrimonio a disposizione di oltre € 1.000.000,00 e di non avere impegni finanziari regolari;
iv) di aver investito in titoli di Stato Area Euro/PCT, in fondi di investimento, in obbligazioni societarie/governative di Paesi emergenti e in fondi comuni azionari/polizze vita tradizionali/polizze vita unit linked per importi inferiori ad € 10.000,00; v) di non aver mai investito in titoli di Stato di paesi industrializzati non appartenenti all'area Euro, in fondi comuni obbligazionari o bilanciati, in azioni e in derivati;
vi) di non aver svolto studi che le consentissero di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario né di aver svolto professioni di natura finanziaria;
vii) di avere obiettivi di investimento a lungo termine (superiore a dieci anni); viii) di avere un elevatissimo grado di propensione al rischi mirando a guadagnare molto pur correndo dei rischi, perseguendo una crescita significativa nel tempo, tollerando oscillazioni rilevanti del valore del portafoglio (vd. doc. 4 allegato alla citazione e doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in pari data ha effettuato un nuovo acquisto di n. 14.450,00 azioni al corrispettivo di €
119.941,20 (vd. doc. 4 allegato alla citazione e doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in tale ordine di acquisto, sottoscritto da si legge: i) “conflitto di Parte_1 interessi: SI interesse diretto in quanto Azioni della Banca”; ii) “prendo atto che il presente ordine è stato oggetto di raccomandazione personalizzata nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti” (vd. doc. 4 allegato alla citazione)
La normativa applicabile ai rapporti oggetto di causa
5. Con riferimento ai rapporti oggetto di causa si è in presenza di un'attività di negoziazione degli strumenti finanziari per conto dei clienti ex art. 1 co. 5 lett. b) TUF, la quale si svolge su due pagina 3 di 13 livelli: al primo livello si ha la stipulazione di un contratto quadro tra cliente e intermediario nel quale vengono definite le regole di disciplina dei successivi contratti mentre al secondo livello vi sono i contratti di attuazione, ossia gli ordini di acquisto che sono impartiti dal cliente in esecuzione del contratto quadro.
Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza – condivisa dall'intestato Tribunale - il contratto quadro ha la natura giuridica del contratto normativo ed i singoli contratti attuativi costituiscono atti negoziali di sua esecuzione dotati di propria autonomia, qualificabili come contratti di compravendita (in caso di negoziazione per conto proprio) ovvero come contratti di mandato (in caso di negoziazione per conto dei clienti).
Per quel che rileva in questa sede in quanto oggetto di contestazione, occorre esaminare la tematica degli obblighi informativi nei contratti di intermediazione finanziaria e, in particolare, rilievo centrale assume il disposto dell'art. 21 d.lgs. n. 58/1998 che, nel testo ratione temporis vigente, prevede che nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori gli intermediari finanziari devono «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati», dovendo: i) classificare «sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB» «il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento»; ii) rispettare «il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi di investimento e della sua propensione al rischio»;
iii) «acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati»; iv) «organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento».
Tali obblighi generali sono stati specificati nel Regolamento CONSOB n. 11522/98 (applicabile ai contratti stipulati nella vigenza dell'art. 21 Tuf vigente fino al 31.10.2007, prima dell'intervento del Regolamento n. 16190/2007 successivo alla direttiva Mifid I attuata con il d.lgs. n. CP_7
164/2007) e, in particolare:
- l'art. 26 co. 1 lett. e) impone agli intermediari di acquisire «una conoscenza degli strumenti finanziari» «da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire»;
- l'art. 27 vieta agli intermediari di effettuare operazioni, con o per conto della propria clientela,
«se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto» a meno che non abbiano
«preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione»;
- l'art. 28 co. 1 prevede che l'intermediario, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti (c.d. contratto-quadro), deve: i) chiedere all'investitore
«notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio»
(lett. a); ii) «consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in
pagina 4 di 13 strumenti finanziari» (lett. b);
- l'art. 28 co. 2 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore «informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento»;
- l'art. 29 prevede che intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione e, pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato e se, ciò nonostante, l'investitore intende dare corso all'operazione, questi posso eseguirla solo sulla base di un ordine impartito per iscritto;
- l'art. 32 co. 3 prevede che gli intermediari devono eseguire, in conto proprio o in conto terzi, le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riguardo al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse.
In relazione a tali disposizioni che – come sopraesposto – impongono in capo all'intermediario obblighi informativi a tutela del risparmiatore (parte debole del rapporto contrattuale) la giurisprudenza ha chiarito che la loro violazione non determina la nullità del contratto ma può integrare la responsabilità precontrattuale, ove vengano violati gli obblighi informativi nella fase che precede la stipula del contratto quadro, ovvero la responsabilità contrattuale, allorquando la violazione si colloca nella fase successiva alla stipulazione del contratto quadro (cfr. Cass. Civ., sez. U, 19 dicembre 2007, n. 26725). In altri termini le Sezioni Unite hanno affermato che la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente ovvero inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non determina la nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative ma può integrare la fattispecie della responsabilità precontrattuale ovvero contrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno (cfr. Cass. Civ., sez. U. n. 26725/2007 cit.) nonché la risoluzione del contratto quadro e dei conseguenti ordini di investimento impartiti dal cliente alla banca atteso che gli adempimenti relativi agli obblighi informativi nei confronti del cliente, posti a carico dell'intermediario finanziario prevalentemente nella fase anteriore all'effettuazione delle singole operazioni di investimento, costituiscono soltanto un aspetto particolare del più generale obbligo di informazione che la legge pone a carico dell'intermediario stesso e alla cui osservanza è informato l'intero svolgimento del rapporto, dalla fase anteriore alla stipula del contratto quadro fino all'esecuzione delle singole operazioni di investimento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 1, 28 luglio 2020, n. 16127).
Le domande di nullità o di annullabilità dei contratti quadro
6. In applicazione dei principi giurisprudenziali sopraesposti – condivisi dall'intestato Tribunale
– deve, innanzitutto, essere rigettata la domanda di nullità dei contratti-quadro stipulati dagli odierni attori atteso che, in assenza di un'espressa disposizione normativa che commina la sanzione della nullità, venendo in rilievo la violazione di disposizioni che pongono obblighi pagina 5 di 13 informativi, può essere configurabile solo una responsabilità precontrattuale ovvero contrattuale a seconda della fase in cui viene posta in essere la condotta (cfr. Cass. Civ., sez. U. n. 26725/2007 cit.).
6.1. Deve, altresì, essere rigettata la domanda di nullità avente ad oggetto la clausola di inadeguatezza per la sua asserita vessatorietà, genericità ed assenza di chiarezza e trasparenza ex artt. 1341-1342 c.c., artt. 33-36 codice consumo e art. 28 Reg. n. 11522/1998 per le CP_7 seguenti ragioni.
In primo luogo, perché non si tratta di una clausola contrattuale, ma di una mera dichiarazione d'intenti, con la quale l'investitore manifesta la volontà di procedere ad effettuare l'operazione nonostante la sua natura inadeguata.
In secondo luogo, perché non è invocabile la disciplina relativa alle clausole vessatorie se queste sono riproduttive delle norme regolamentari e se il loro inserimento nel contratto risulti necessario ex lege (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 17 febbraio 2009, n. 3773), come è nel caso di specie (se l'intermediario necessita per liberarsi dalla responsabilità ex art. 29 co. 3 del regolamento CP_7 cit. di un ordine per iscritto del cliente nel quale questi dichiara di voler procedere all'acquisto nonostante l'avviso della sua inopportunità sarebbe contraddittorio ritenere che una simile clausola sia vessatoria e, quindi, affetta da nullità).
Infine, come sopraesposto, la censura di difetto di chiarezza o trasparenza, non incide sulla validità della clausola ma può, al più, incidere sulla prova o meno dell'assolvimento degli obblighi informativi, questione riguardante la diversa domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
7. Dev'essere, altresì, essere rigettata la domanda di nullità del contratto quadro e degli ordini di acquisto per falsa presupposizione.
Su un piano generale, la presupposizione – istituto non disciplinato dal legislatore – consiste in una determinata situazione, di fatto o di diritto, passata, presente o futura, la quale, pur in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali, è tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso richiedendosi, a tal fine, che: i) la presupposizione sia comune a tutti i contraenti;
ii) l'evento supposto sia assunto come certo nella rappresentazione delle parti (in ciò differenziandosi dalla condizione); iii) si tratti di un presupposto obiettivo, consistente – cioè – in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e dalla volontà dei contraenti e che non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione
(cfr. Cass. civ., sez. I, 15 dicembre 2021, n. 40279).
Orbene, nel caso di specie non può parlarsi di presupposizione sulla base del rilievo dedotto da parte attrice secondo cui l'attrice “pensava di acquistare titoli sicuri e non già azioni” “altamente rischiose” (vd. pag. 19 della citazione) in quanto dal contenuto del contratto non risulta in alcun modo, neanche all'esito della sua interpretazione, che le parti hanno inteso concluderlo soltanto subordinatamente all'esistenza di una data situazione, di fatto o di diritto, che costituisce fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento testuale o formale, dell'esistenza ed efficacia del contratto stesso.
7.1. Parimenti dev'essere anche rigettata la domanda di nullità del contratto per assenza di pagina 6 di 13 volontà, non potendo ritenersi – in assenza di espressa prova (essendo generici e irrilevanti i capitoli a tal fine articolati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) – che la stessa sia stata indotta in inganno circa il contenuto del contratto sottoscritto.
8. Infine dev'essere rigettata anche la domanda di parte attrice volta ad ottenere l'annullamento dei contratti in questione, non avendo la parte fornito la prova che la mancanza di informazioni l'avrebbero indotta a formarsi un erroneo convincimento sulla qualità del contratto o avrebbero dato luogo ad un raggiro integrante un'ipotesi di dolo (essendo generici e irrilevanti i capitoli a tal fine articolati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
9. Il rigetto delle domande di nullità e di annullamento comporta l'assorbimento di ogni questione relativa all'asserita convalida delle invalidità, come eccepita da parte convenuta (vd. pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta).
La domanda risarcitoria proposta da parte attrice
10. Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice deve, innanzitutto, essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta in relazione all'azione di responsabilità.
Ritiene il Tribunale che tale azione non può ritenersi prescritta in quanto, ove essa si qualificasse come azione di responsabilità contrattuale sarebbe soggetta al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. mentre ove si qualificasse come extracontrattuale sarebbe soggetta al termine prescrizionale di cinque anni ex art. 2947 c.c. decorrenti, tuttavia, entrambe, dal «giorno in cui il fatto si è verificato», da intendersi come momento in cui il danneggiato ha percepito con l'ordinaria diligenza l'evento quale danno ingiusto conseguente al comportamento colposo o doloso di un terzo, il che nel caso di specie, coincide – quantomeno – con il momento in cui si è avuto il commissariamento della banca (Maggio 2012) ovvero con il momento in cui la CP_6 stessa attrice ha appreso che non avrebbe ricevuto le somme (Giugno-Luglio 2012) se non, addirittura, con il momento – successivo - in cui vi è stato l'azzeramento del capitale della CP_6 con conseguente annullamento di tutte le azioni ordinarie in circolazione (29.07.2014).
[...]
Analoghe considerazioni operano, ovviamente, con riferimento alla responsabilità precontrattuale a seconda che la stessa venga qualificata come avente natura contrattuale (cfr.
Cass. Civ., sez. 1, 12 luglio 2016, n. 14188) ovvero extracontrattuale.
11. Ciò posto, l'art. 23 co. 6 TUF prevede – in punto di riparto dell'onere della prova - che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, «spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta».
In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza:
- l'investitore deve allegare l'inadempimento delle obbligazioni disciplinate dal TUF e dalla normativa regolamentare e deve fornire la prova del danno – dove il danno consiste nella perdita del valore del titolo investito, dovendosi presumere “fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 28 luglio 2020, n. 16127; Cass. civ., sez. 1, 20 settembre 2021, n. 25343; el 2021 e Cass. civ., sez. 1,
20 marzo 2023, ordinanza n. 7932) - e del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno, con pagina 7 di 13 la precisazione che, venendo in rilievo un'ipotesi di causalità omissiva, occorre effettuare un giudizio controfattuale in modo da “accertare, anche in via presuntiva ed alla luce dell'entità dell'omissione, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 12 maggio 2023, n.
12990);
- l'intermediario deve provare l'adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico e allegate come inadempiute e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 1, 17 febbraio 2009, n. 3773), con la precisazione che, all'infuori dell'ipotesi di cliente che sia effettivamente operatore qualificato ex art. 31 del regolamento predetto, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario devono essere CP_7 tali da consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto sia delle caratteristiche dell'investitore, che di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, di talché, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie
(cfr. Cass. civ., sez. 1, 3 aprile 2017, n. 8619 del 2017), l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circular e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (cfr. Cass. civ., n. 8619/2017 cit.), di eventuali situazioni di grey market (cfr. Cass. civ., sez. 3, 31 marzo 2017, n. 8314) e, se del caso, finanche del rischio di default dell'emittente, sempre che resti apprezzabile da esso intermediario (cfr. Cass. civ., sez. 1,
26 gennaio 2016, n. 1376).
Sul punto la più recente giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che “i menzionati obblighi informativi non sono soddisfatti dalla sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato (…) ovvero dalla semplice sottoscrizione, da parte del cliente, della formula
"operazione non adeguata per tipologia", ovvero dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità"” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 2 maggio 2023, n. 12990). In altri termini, “l'investitore deve ricevere una vera informazione, sicché gli intermediari devono, dal canto loro, fornire ai clienti” “in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati ed i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole” (cfr. Cass. civ., n. 12990/2023 cit.).
Al cliente deve – quindi – “essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari ex art. 28 co. 1 lett. b)
Reg. n. 11522/1998 né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato”, occorrendo CP_7
– invece – “la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza pagina 8 di 13 professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 28 febbraio
2024, n. 5354).
Con specifico riguardo alla segnalazione di inadeguatezza di cui all'art. 29 del regolamento n. 11522 del 1998 – la quale rientra nell'alveo degli obblighi informativi gravanti in capo CP_7 all'intermediario finanziario – detta segnalazione “deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market");
5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente; 6) il contenuto della segnalazione di inadeguatezza” (cfr. Cass. civ. n. 12990/2023 cit.). Ai sensi del citato art. 29, quindi, “ciascuna operazione di negoziazione” “può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione e ognuno di tali eventuali profili di inadeguatezza, ove sussistente, deve essere - con diverso approfondimento in dipendenza dell'attività prestata dall'intermediario, secondo si tratti di attività di gestione, ovvero di mera negoziazione o ricezione/trasmissione di ordini - indicato e spiegato all'investitore al menzionato fine di consentirgli in proposito una scelta consapevole” (cfr. Cass. civ. n. 12990/2023 cit).
12. Così ricostruito il quadro giurisprudenziale di riferimento, prima di esaminare nel dettaglio la questione controversa, occorre precisare che in relazione a fattispecie identiche a quella oggetto di causa sono state emesse diverse pronunce da parte del Tribunale di Teramo e della Corte di
Appello di L'Aquila, di segno opposto.
In particolare, in alcune pronunce emesse dal Tribunale (r.g. 898/2015; r.g. 1374/2015) e dalla
Corte di Appello di L'Aquila (r.g. 818/2019 che ha confermato la pronuncia resa nel procedimento r.g. 898/2015) la domanda degli attori è stata rigettata, ritenendo provato da parte della banca il corretto assolvimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti.
In altre pronunce emesse dal Tribunale (r.g. 2966/2016; r.g. 4760/2015) e dalla Corte di Appello di L'Aquila (r.g. 768/2019; r.g. 1093/2021; r.g. 491/2021; r.g. 863/2022; r.g. 876/2022; r.g.
486/2022; r.g. 964/2022), al contrario, la domanda degli attori è stata accolta, ritenendo non provato da parte della banca il corretto assolvimento degli obblighi informativi sulla stessa gravanti.
Anche lo scrivente Magistrato si è già pronunciato in fattispecie identiche alla presente controversia ritenendo provato il corretto assolvimento degli obblighi informativi da parte della banca (r.g. 2965/2016; r.g. 4738/2015; r.g. 4757/2015) allorquando dagli atti risulta che i risparmiatori hanno ricevuto il prospetto informativo, il documento sui rischi generali degli investimenti, il modulo di adesione all'offerta pubblica di acquisto nonché la loro specifica pagina 9 di 13 profilatura.
12.1. Ritiene – tuttavia – il Tribunale di dover rivedere il proprio precedente orientamento ritenendo, conformemente a quanto stabilito nelle più recenti pronunce della Corte d'Appello di L'Aquila e conformemente alle ultime sentenze pronunciate (r.g. 860/2016; r.g. 421/2020; r.g. 2186/2016), che a fronte della specifica allegazione da parte attrice dell'inadempimento della banca (avendo questa sin dall'atto introduttivo lamentato l'inadeguatezza delle informazioni ricevute in ordine alle caratteristiche dei titoli acquistati e alla rischiosità degli stessi) – la banca non ha fornito la prova in ordine al corretto assolvimento dei propri obblighi informativi, essendo tale esito interpretativo maggiormente in linea anche con i più recenti indirizzi della Suprema
Corte di Cassazione sopracitati (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. 1, 2 maggio 2023, n. 12990;
Cass. civ., sez. 1, ordinanza 28 febbraio 2024, n. 5354).
Invero, la documentazione depositata dalla banca (il prospetto informativo, il documento sui rischi generali degli investimenti nonché il modulo di adesione all'offerta pubblica di acquisto) pur contenendo informazioni generali sulla tipologia di strumento finanziario illiquido offerto, non
è idonea in presenza delle specifiche contestazioni effettuate da parte attrice a ritenere provato il corretto assolvimento degli obblighi informativi gravanti in capo agli intermediari finanziari, trattandosi di informazioni standardizzate e non relative al profilo del singolo investitore, difettando una spiegazione specifica del singolo strumento oggetto di acquisto e della specifica situazione del singolo risparmiatore nel 2006.
Anche la clausola di inadeguatezza contenuta nell'ordine di acquisto non appare rispettosa della normativa in esame, limitandosi a segnalare l'inadeguatezza per tipologia, oggetto, frequenza e dimensioni senza – tuttavia – che sia stata fornita la prova di aver spiegato alla cliente le ragioni per le quali non era opportuno procedere alla sua esecuzione (cfr. Cass. civ., sez. 1, 2 maggio
2023, n. 12990 secondo cui “proprio in ragione dell'insussistenza di una previsione che imponga all'intermediario, per così dire, di verbalizzare il contenuto delle informazioni somministrate al cliente in ordine requisito formale della segnalazione di inadeguatezza si giustifica l'affermazione secondo cui siffatta segnalazione è inidonea, in sé stessa, ad assolvere agli obblighi informativi prescritti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, integrando la stessa un'affermazione del tutto riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente”).
12.2. Analoghe conclusioni devono essere raggiunte anche alla luce della normativa contenuta nel Regolamento Consob n. 16190/2007, non potendo ritenersi sufficiente l'informazione fornita con le indicazioni riportate in via generale nel contratto quadro e nel contratto di consulenza trattandosi di informazioni generali sulla tipologia di strumenti di investimento del tipo poi oggetto dell'ordine di acquisto e non di informazioni specifiche proprio di quel particolare tipo di investimento oggetto dei singoli ordini di acquisto posti in essere da parte attrice, con riferimento e raffronto con il profilo proprio dell'investitore e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza.
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca convenuta, non assume rilievo la circostanza per cui la stessa ha indicato – nella compilazione del questionario MIFID del
29.09.2011– di avere un elevatissimo grado di propensione al rischio, volendo “guadagnare molto pagina 10 di 13 pur correndo dei rischi” tollerando oscillazioni rilevanti del valore del portafoglio, risultando la condotta dell'intermediario inadempiente all'obbligo di acquisizione delle informazioni effettivamente rispondenti al profilo della cliente, essendo manifesto il contrasto tra tale obiettivo dichiarato ed il profilo effettivo di rischio che l'intermediario qualificato avrebbe dovuto trarre alla luce delle risposte fornite dal cliente (tendenziale scarsa precedente esperienza in investimenti di strumenti finanziari, assenza di competenza specifica in materia finanziaria, mancato svolgimento di professioni di natura finanziaria). Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca convenuta dal doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta si evince che l'attrice ha effettuato investimenti in titoli sicuri (ad esempio BOT e BTP) – con caratteristiche, quindi, ben diverse dalle azioni in esame – ovvero nelle stesse azioni CP_6
In altri termini, stante l'evidente discrasia tra la propensione al rischio dichiarata dalla cliente e l'effettivo profilo di rischio che l'intermediario avrebbe dovuto apprezzare, ritiene il Tribunale che la valutazione di adeguatezza effettuata è solo formalmente rispettosa della normativa di settore, essendo nella sostanza palesemente e negligentemente erronea, integrando – pertanto – ciò un inadempimento in capo all'intermediario finanziario sotto il profilo degli obblighi informativi sullo stesso gravanti.
13. In ragione dell'accertato inadempimento agli obblighi informativi, deve trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, potendo – in applicazione dei sopraesposti principi - la prova del danno e del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno ricavarsi presuntivamente dalla perdita delle somme investite, in tutto o in parte, tenuto conto degli eventuali utili (dividendi o vendita) nel frattempo prodotti dall'investimento in applicazione del principio della cd. compensatio lucri cum damno, pari ad € 3.307,50 (vd. doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, importo incontestato).
Ne deriva che la banca convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice di € 148.133,70
Su tale importo, oggetto di risarcimento del danno (e, quindi, debito di valore), occorre conteggiare la rivalutazione monetaria, oltre interessi in misura legale dalla data dell'acquisto al saldo (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 6 settembre 2022, n. 26202 secondo cui “in tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario finanziario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito del danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni – giorno di verificazione dell'evento dannoso – poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”). 13.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, non può trovare applicazione l'art. 1227 c.c. non risultando provato alcun concorso di colpa da parte dell'investitore, non assumendo alcuna rilevanza la sottoscrizione del prospetto informativo o degli ordini di investimento nella parte in cui ha dichiarato di voler dare corso all'operazione nonostante l'inadeguatezza della stessa pagina 11 di 13 e la sua rischiosità (cfr. Cass. civ., sez. 1, 27 aprile 2016, n. 8394 secondo cui “nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno non essersi informato aliunde della rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte”).
14. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547)
Le spese di lite
15. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte convenuta.
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n.
147/2022 avuto riguardo alla natura ed al valore della causa alla alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, sono liquidate in € 11.268,00 (€ 2.552, 00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 4.253,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...]
e (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_10 incorporante la ), ogni altra domanda e Controparte_4 eccezione respinta e/o assorbita così dispone:
1) condanna, per le causali di cui in parte motiva, parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 148.133,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti eseguiti per l'acquisto dei titoli Tercas al saldo;
2) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 786,00 per anticipazioni ed € 11.268,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge
Teramo, 5.06.2025
Il Giudice
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Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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