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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/12/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1375/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
PP LI TO - Presidente rel.
VI Bennici - Giudice
G. Claudia Ragusa - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G.V.G. 1375/2025
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
EL CA
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Luca Cuppari
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI - DIVORZIO
CONCLUSIONI: cfr. note sostitutive dell'udienza ddel 2 dicembre 2025
DEL PM: cfr. visto del 3 ottobre 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate, e successivamente, decorsi i termini di rito, di pronunciare lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Siculiana il 15 luglio
2000, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siculiana al n.39 parte II serie A dell'anno 2000.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi e nei confronti dei figli e maggiorenni ma non ancora economicamente Per_1 Persona_2
autosufficienti.
Va ora rilevato che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Ora, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
09.09.1975, e , nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario a Siculiana il 15 luglio 2000, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siculiana al n.39 parte II serie A dell'anno 2000 alle condizioni concordate nel ricorso dagli stessi sottoscritto, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente
Ufficiale dello stato civile.
Dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
4 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
PP LI TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
PP LI TO - Presidente rel.
VI Bennici - Giudice
G. Claudia Ragusa - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G.V.G. 1375/2025
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
EL CA
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Luca Cuppari
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI - DIVORZIO
CONCLUSIONI: cfr. note sostitutive dell'udienza ddel 2 dicembre 2025
DEL PM: cfr. visto del 3 ottobre 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate, e successivamente, decorsi i termini di rito, di pronunciare lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Siculiana il 15 luglio
2000, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siculiana al n.39 parte II serie A dell'anno 2000.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi e nei confronti dei figli e maggiorenni ma non ancora economicamente Per_1 Persona_2
autosufficienti.
Va ora rilevato che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Ora, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
09.09.1975, e , nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario a Siculiana il 15 luglio 2000, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siculiana al n.39 parte II serie A dell'anno 2000 alle condizioni concordate nel ricorso dagli stessi sottoscritto, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente
Ufficiale dello stato civile.
Dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda congiunta di divorzio.
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
4 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
PP LI TO