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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, il 23.4.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 740/2025 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato in Catania, viale Jonio, n. 30, presso lo studio Parte_1
dell'avv.to Santo Li Volsi, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore,
Contumace
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 24 gennaio 2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di essere stato dipendente dell' dall'8.1.1987 al 13.1.2025 con rapporto a tempo pieno, inquadrato nel livello CP_2
C del CCNL ARIS e con qualifica di educatore, ha dedotto di essersi dimesso per giusta causa, in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e della tredicesima mensilità.
L'istante ha allegato di essere creditore delle mensilità già scadute, ad eccezione di un acconto di euro 500,00, percepito in prossimità del Natale 2024, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso.
1 L'istante ha quindi dato atto che la retribuzione fissa e continuativa risultante dalla busta paga del mese di agosto 2024 era pari ad euro 1.900,96292, evidenziando di essere creditore della somma di euro 9.004,8146 a titolo di retribuzioni al netto dell'acconto di euro 500,00.
Per quanto concerne l'indennità sostitutiva del preavviso, il ricorrente, tenuto conto della previsione dell'art. 58 CCNL, che lo fissa in giorni 30, e considerato l'ammontare della paga giornaliera pari ad 1/26mo di quella mensile, ha quantificato detta indennità nella somma di euro 2.193,3,00 [=30x(1.900,96292/26)].
Il lavoratore ha, quindi, dedotto di avere diritto alla somma complessiva di euro
11.198,1146 [=9.004,8146+2193,3].
Quindi, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: « che il Tribunale condanni
l' in persona del legale rappresentante in carica, a Controparte_3 pagare al ricorrente la somma di euro 11.198,1146, o quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1284 commi 1 e 4 del cod. civ..
Spese e compensi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore che non ha percepito onorario, oltre al rimborso del contributo unificato di euro 118,50. ». Contr Nessuno si è costituito per l' nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo.
Cont Svoltasi l'udienza del 2.4.2025, è stata dichiarata la contumacia dell' parte ricorrente ha dato atto del pagamento medio tempore delle retribuzioni di settembre ed ottobre 2024, riducendo la pretesa alla somma di euro 5.202,88, e la causa, istruita mediante produzione documentale, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 23.4.2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla avessero osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dalla parte ricorrente, che – a correzione di quanto indicato all'udienza del
2.4.2025 – ha chiesto volersi condannare l'Oda al pagamento della somma di euro
7.896,18, oltre alle spese di lite, e la causa è stata quindi decisa con sentenza resa il giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa economica di , dipendente Parte_1 dell' dall'8.1.1987 al 13.1.2025, inquadrato nel livello C del CCNL ARIS con CP_2
2 qualifica di educatore, alle retribuzioni dei mesi da settembre a dicembre 2024, alla tredicesima mensilità e all'indennità sostitutiva del preavviso.
3. Va anzitutto evidenziato che parte ricorrente, all'udienza del 2.4.2025 e nelle note sostitutive dell'udienza del 23.4.2025, depositate il 20.4.2025, ha dato atto dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni dei mesi di settembre e ottobre 2024 e ha ridotto la pretesa condannatoria alla minor somma di euro 7.896,18, ottenuta, sottraendo due mensilità
(dell'ammontare ciascuna pari ad euro 1.900,96292) all'importo complessivo di euro
11.198,1146 richiesto in ricorso.
4. È, dunque, parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto il pagamento della retribuzione dei mesi di settembre e ottobre 2024.
5. Venendo, quindi, in primo luogo all'esame della domanda avente ad oggetto la condanna della parte datoriale al pagamento della retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2024 e della tredicesima mensilità, va rilevato che dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla busta paga del mese di agosto 2024 e dalla comunicazione Unilav relativa alle dimissioni del lavoratore emerge la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro anche in relazione al periodo per il quale il ricorrente vanta la pretesa creditoria alla corresponsione dei menzionati emolumenti.
D'altra parte, a fronte della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro e della correlata prestazione lavorativa, così come evincibile anche dall'avvenuto pagamento – nelle more della pendenza del presente giudizio – delle retribuzioni relative ai mesi di settembre e ottobre 2024 da parte dell'Oda convenuta, sorge l'obbligazione datoriale al versamento della retribuzione.
6. Sussiste, quindi, il diritto del ricorrente a ricevere il pagamento della retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2024 e della tredicesima mensilità, non avendo la convenuta, sui cui gravava l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione al pagamento della retribuzione, fornito prova dell'adempimento.
6.1. Giova, infatti, precisare che in conformità ai principi di cui agli artt. 2697 e 1218 c.c. – grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo del diritto, rappresentato dall'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e l'onere di allegare l'inadempimento del datore di lavoro, mentre sul datore di lavoro pesa l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ossia l'avvenuto versamento delle rispettive somme.
6.2. Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione attorea in ordine all'inadempimento datoriale e della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze
3 Contr dell' dall'8.1.1987 al 13.1.2025, l' rimasta contumace, non ha dimostrato di CP_2 aver corrisposto interamente i predetti emolumenti, con la conseguenza che l'assenza di prova di detto fatto estintivo e l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo al quale si riferiscono le pretese creditorie azionate portano a ritenere esistente il diritto di credito del lavoratore alla retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2024 e ai ratei della tredicesima mensilità.
6.3. D'altra parte e venendo quindi alla domanda volta ad ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso, non vi è poi dubbio che sussista il diritto del ricorrente a ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto sussiste la giusta causa del recesso, sì consistente nel mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi da settembre a novembre 2024, oltre alla tredicesima mensilità, e, dunque, nell'inadempimento della parte datoriale ad una delle obbligazioni principali su di essa gravanti.
7. Ai fini della quantificazione delle somme spettanti al ricorrente e alla luce delle conclusioni da quest'ultimo rassegnate in seno alle note sostitutive dell'udienza del
23.4.2025, depositate il 20.4.2025, si può fare riferimento alla somma complessiva richiesta da parte ricorrente, pari ad euro 11.198,1146, sottraendo da tale importo quello corrispondente alla retribuzione fissa dovuta per le due mensilità di settembre e ottobre
2024, pari ad euro 1.900,96292 per ciascuna mensilità.
L'importo della retribuzione mensile del ricorrente si ricava, da una parte, dall'esame dei valori indicati nella busta paga del mese di agosto 2024, ove sono indicati quale retribuzione base quella di euro 1.803,61, scatti di anzianità per euro 15,67292 e quale assegno ad personam (i.e. superminimo) quello di euro 81,68, per un totale di euro
1.900,96292, e, dall'altra parte, dalla comparazione di tali dati con il CCNL applicato al rapporto per cui è causa, prodotto in atti, da cui si desume che la retribuzione è composta dalla retribuzione base di posizione, dalla retribuzione di anzianità ad personam e dell'assegno ad personam (v. art. 50 CCNL), e dalle relative tabelle retributive, da cui si evince che la retribuzione di posizione per il livello C dal 1° luglio 2020 è pari ad euro
1.803,61 (v. allegato n. 1 al CCNL).
Per quanto concerne la quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, che l'art. 72 del CCNL quantifica in 30 giorni di calendario, occorre calcolare la paga giornaliera, che sulla scorta di quanto previsto dall'art. 58 CCNL di riferimento è pari ad 1/26 della retribuzione. Eseguendo, quindi, i relativi calcoli aritmetici, l'indennità sostitutiva del preavviso risulta effettivamente pari alla somma indicata da parte ricorrente ossia euro
2.193,30 [=30 x(1.900,96292/26)].
4 Alla somma complessiva così ottenuta, pari ad euro 11.698,1146, occorre sottrarre
Cont l'acconto di euro 500,00 corrisposto dall' in prossimità del Natale 2024, oltre Cont all'importo pari alle due mensilità pagate dall' nel corso del giudizio.
Pertanto, spetta a parte ricorrente la complessiva somma di euro 7.396,18876 [=
11.698,1146-500,00- ( )] e non anche la minor somma di euro 5.202,88 C.F._1 indicata da parte ricorrente all'udienza del 2.4.2025, né la maggior somma di euro 7.896,18 indicata nelle note sostitutive dell'udienza del 23.4.2025, depositate il 20.4.2025.
Sulla predetta somma decorrono gli interessi e la rivalutazione, dalla maturazione del singolo emolumento al saldo.
L , in persona del legale rappresentante p.t., deve quindi essere Controparte_1
condannata al pagamento in favore di della somma di euro 7.396,18876, Parte_1
oltre interessi e la rivalutazione, dalla maturazione del singolo emolumento al saldo.
Tale condanna non travalica peraltro i limiti di cui all'art. 112 c.p.c., secondo il consolidato principio di diritto secondo cui « "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre espressioni consimili, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta» (Cass. n. 29537024; Cass. 35302/2022; Cass. 12724/2016).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza – anche virtuale in relazione alla parte di domanda avente ad oggetto le retribuzioni dei mesi di settembre e ottobre 2024 – e devono essere poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore e della natura documentale della causa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro 7.396,18876 Parte_1
comprensiva delle somme dovute a titolo di retribuzione dei mesi di novembre e
5 dicembre 2024, di tredicesima mensilità e di indennità sostitutiva del preavviso;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del singolo emolumento al saldo;
- dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in Parte_1
complessivi euro 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15
%, oltre IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del contributo unificato;
con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Santo Li Volsi.
Così deciso in Catania, il 23.4.2025
La giudice
Federica Porcelli
6