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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/12/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 570/2023
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Claudio
Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 570 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023
tra
( Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2 entrambi in giudizio con gli Avv.ti BERGAMASCHI GIUSEPPE, BERGAMASCHI IA
ER e SP IA ES;
parti attrici-opponenti
e
), in giudizio con gli Avv.ti FERRECCHIA GENNARO e Controparte_1 P.IVA_1
SILVESTRI MASSIMILIANO;
parte convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del
15/12/2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio a domandato all'intestato Tribunale la condanna di Controparte_1 Pt_1
e di al pagamento della somma di € 11.532,24 dovuta in qualità di debitore del
[...] Parte_2 finanziamento n. 1041125 concesso da (poi divenuta di complessivi Controparte_2 Controparte_1
€ 13.453,36 da rimborsarsi con n. 60 rate mensili di € 276,50.
A sostegno del ricorso la banca ha prodotto il contratto di finanziamento personale, la lettera di decadenza dal beneficio del termine, l'autenticazione notarile del credito, le lettere di diffida, il piano di ammortamento e tutta la documentazione attestante la fusione per incorporazione in Controparte_1
Con decreto n. 59/2023 del 3/2/2023 il Tribunale ha accolto la domanda monitoria.
Avverso il predetto decreto hanno proposto opposizione e Parte_1 Parte_2 eccependo e deducendo:
- il mancato esperimento del tentativo di risoluzione stragiudiziale mediante mediazione;
- l'applicazione illegittima del calcolo degli interessi e più in particolare “- anatocismo;
- così detti
“interessi occulti”; -indeterminatezza; - probabile usura.
Sulla scorta di ciò, gli opponenti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“- Nel merito, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in primo luogo non allegato alcun contratto comprovante il credito, in secondo luogo perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente CP_3 accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto e, a sua Controparte_1 volta, formulando le seguenti conclusioni:
“In via principale
- rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso da Codesto On.le Tribunale, ai danni del medesimo;
In via subordinata
- condannare l'opponente al pagamento, in favore di del maggior o minor importo del Controparte_1 credito vantato da quest'ultima nei confronti del primo, che si determinerà in corso di causa;
In ogni caso
- condannare l'opponente al pagamento in favore di delle spese di lite”. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 28/2/2024 il Giudice designato ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che, accettata da parte opposta, non è stata nemmeno considerata dalle parti opponenti che si sono praticamente disinteressata della causa.
Disposta l'espunzione dal fascicolo delle note scritte non autorizzate depositate dall'avv. Bergamaschi in data 17/9/2024 nell'interesse delle parti opponenti, il Giudice, dato atto dell'assenza di formale richiesta di assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c. e di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 7/5/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7/5/2025 il Giudice, ritenuta l'eploratività della CTU richiesta dalla parte opponente, ribadita la maturità della causa e ritenuta, altresì, la decidibilità della stessa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ha fissato l'udienza del 11/12/2025 per la discussione orale.
A tale ultima udienza il Giudice – rilevato che, per la seconda volta, l'avv. Bergamaschi per le parti opponenti aveva depositato in data 10/12/2025 note scritte non autorizzate – ne ha disposto l'immediata espunzione dal fascicolo.
Quindi, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
In via del tutto preliminare va dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto della riforma AR (che ha modificato il comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c.) e del decreto legislativo n.
164/2024 (che ha esteso le disposizioni della riforma AR anche ai procedimenti già pendenti al
28/2/2023), per i quali se il giudice non pronuncia la sentenza in udienza, deve depositarla entro 30 giorni dalla discussione orale.
***
L'opposizione proposta da e da avverso il decreto n. 59/2023 del Parte_1 Parte_2
3/2/2023 è manifestamente infondata e deve essere respinta, dovendosi ritenere in fatto e in diritto quanto segue.
Non è contestato il contratto di finanziamento n. 1041125 concesso da (poi divenuta Controparte_2
di complessivi € 13.453,36. Controparte_1
Non è contestata l'erogazione del denaro da parte di n favore di Controparte_2 Parte_1
Non è contestata l'incorporazione di in e dunque la Controparte_2 Controparte_1 legittimazione attiva di quest'ultima.
È stata prodotta agli atti idonea documentazione attestante la regolare instaurazione, con esito negativo, del procedimento di mediazione obbligatoria, con conseguente infondatezza della prima eccezione sollevata da parte opponente.
Accanto ed oltre ciò, ritiene il Tribunale che la documentazione versata dall'Istituto creditore agli atti del giudizio è del tutto congrua a fornire la prova del complessivo credito ingiunto e della intervenuta decadenza dei debitori dal beneficio del termine. Pt_1 Pt_2
Invero è stato prodotto dal l titolo contrattuale azionato, il piano di ammortamento, la Controparte_1 lettera di decadenza dal beneficio del termine, l'autenticazione notarile del credito e le lettere di diffida inviate al debitore e da questi ricevute.
Ciò posto, costituisce principio costantemente affermato in materia di responsabilità contrattuale quello per cui il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione deve limitarsi a provare il titolo contrattuale e ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando a quest'ultima fornire la prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ. S.U. 13533/2001 e tutta la giurisprudenza successiva).
Ebbene, in presenza di un solido compendio probatorio documentale, nulla hanno dedotto il il Pt_1
in ordine all'adempimento o alla sussistenza di altri fatti estintivi dell'altrui pretesa, con ciò non Pt_2 soddisfacendo l'onere della prova posto a proprio carico. Quanto, infine, alle ulteriori eccezioni sollevate dalle parti opponenti (erroneo calcolo degli interessi e applicazione illegittima di “- anatocismo;
- così detti “interessi occulti”; -indeterminatezza; - probabile usura”), e sulla scorta delle quali ha chiesto accertarsi il saldo dovuto corretto, si rileva la assoluta genericità delle contestazioni sollevate che avrebbe potuto (e dovuto) determinare un arresto procedimentale già alla prima udienza attraverso la declaratoria di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per eccessiva genericità e, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c..
di genericità che non risulta emendato nemmeno per effetto delle memorie ex art. 183 c.p.c. che non Pt_3 sono state nemmeno richieste dalle parti opponenti e che non può certamente essere superato per effetto della invocata consulenza tecnica di ufficio.
Occorre ricordare, infatti, che, secondo il costante e ormai stratificato orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (v. ex multis, Cass.
Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Cass. Civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10373 del
12/04/2019).
Nel caso di specie, non occorre un grande sforzo motivazionale per dare conto della radicale assenza di spunti probatori forniti dalla parte opponente – sulla quale gravava il relativo onere – in ordine alla sussistenza dei vizi lamentati in relazione ai due contratti di finanziamento.
Di talchè l'eventuale accertamento tecnico contabile invocato dagli odierni opponenti si dimostrerebbe, oltre che quanto mai esplorativo, violativo delle elementari regole disciplinanti l'onere della prova.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 5.201 a euro 26.000, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo. Tale somma deve, tuttavia, essere aumentata ai sensi dell'art. 4, comma 8, del detto D.M., stante la manifesta infondatezza della opposizione, sub specie di evidente dilatorietà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e da Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 59/2023 del 3/2/2023: Pt_2
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA gli opponenti e in solido tra loro, alla rifusione, in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.250,68, oltre spese Controparte_1 generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania il 15/12/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 570/2023
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Claudio
Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 570 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023
tra
( Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2 entrambi in giudizio con gli Avv.ti BERGAMASCHI GIUSEPPE, BERGAMASCHI IA
ER e SP IA ES;
parti attrici-opponenti
e
), in giudizio con gli Avv.ti FERRECCHIA GENNARO e Controparte_1 P.IVA_1
SILVESTRI MASSIMILIANO;
parte convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del
15/12/2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio a domandato all'intestato Tribunale la condanna di Controparte_1 Pt_1
e di al pagamento della somma di € 11.532,24 dovuta in qualità di debitore del
[...] Parte_2 finanziamento n. 1041125 concesso da (poi divenuta di complessivi Controparte_2 Controparte_1
€ 13.453,36 da rimborsarsi con n. 60 rate mensili di € 276,50.
A sostegno del ricorso la banca ha prodotto il contratto di finanziamento personale, la lettera di decadenza dal beneficio del termine, l'autenticazione notarile del credito, le lettere di diffida, il piano di ammortamento e tutta la documentazione attestante la fusione per incorporazione in Controparte_1
Con decreto n. 59/2023 del 3/2/2023 il Tribunale ha accolto la domanda monitoria.
Avverso il predetto decreto hanno proposto opposizione e Parte_1 Parte_2 eccependo e deducendo:
- il mancato esperimento del tentativo di risoluzione stragiudiziale mediante mediazione;
- l'applicazione illegittima del calcolo degli interessi e più in particolare “- anatocismo;
- così detti
“interessi occulti”; -indeterminatezza; - probabile usura.
Sulla scorta di ciò, gli opponenti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“- Nel merito, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in primo luogo non allegato alcun contratto comprovante il credito, in secondo luogo perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente CP_3 accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto e, a sua Controparte_1 volta, formulando le seguenti conclusioni:
“In via principale
- rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso da Codesto On.le Tribunale, ai danni del medesimo;
In via subordinata
- condannare l'opponente al pagamento, in favore di del maggior o minor importo del Controparte_1 credito vantato da quest'ultima nei confronti del primo, che si determinerà in corso di causa;
In ogni caso
- condannare l'opponente al pagamento in favore di delle spese di lite”. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 28/2/2024 il Giudice designato ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che, accettata da parte opposta, non è stata nemmeno considerata dalle parti opponenti che si sono praticamente disinteressata della causa.
Disposta l'espunzione dal fascicolo delle note scritte non autorizzate depositate dall'avv. Bergamaschi in data 17/9/2024 nell'interesse delle parti opponenti, il Giudice, dato atto dell'assenza di formale richiesta di assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c. e di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 7/5/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7/5/2025 il Giudice, ritenuta l'eploratività della CTU richiesta dalla parte opponente, ribadita la maturità della causa e ritenuta, altresì, la decidibilità della stessa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ha fissato l'udienza del 11/12/2025 per la discussione orale.
A tale ultima udienza il Giudice – rilevato che, per la seconda volta, l'avv. Bergamaschi per le parti opponenti aveva depositato in data 10/12/2025 note scritte non autorizzate – ne ha disposto l'immediata espunzione dal fascicolo.
Quindi, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
In via del tutto preliminare va dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto della riforma AR (che ha modificato il comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c.) e del decreto legislativo n.
164/2024 (che ha esteso le disposizioni della riforma AR anche ai procedimenti già pendenti al
28/2/2023), per i quali se il giudice non pronuncia la sentenza in udienza, deve depositarla entro 30 giorni dalla discussione orale.
***
L'opposizione proposta da e da avverso il decreto n. 59/2023 del Parte_1 Parte_2
3/2/2023 è manifestamente infondata e deve essere respinta, dovendosi ritenere in fatto e in diritto quanto segue.
Non è contestato il contratto di finanziamento n. 1041125 concesso da (poi divenuta Controparte_2
di complessivi € 13.453,36. Controparte_1
Non è contestata l'erogazione del denaro da parte di n favore di Controparte_2 Parte_1
Non è contestata l'incorporazione di in e dunque la Controparte_2 Controparte_1 legittimazione attiva di quest'ultima.
È stata prodotta agli atti idonea documentazione attestante la regolare instaurazione, con esito negativo, del procedimento di mediazione obbligatoria, con conseguente infondatezza della prima eccezione sollevata da parte opponente.
Accanto ed oltre ciò, ritiene il Tribunale che la documentazione versata dall'Istituto creditore agli atti del giudizio è del tutto congrua a fornire la prova del complessivo credito ingiunto e della intervenuta decadenza dei debitori dal beneficio del termine. Pt_1 Pt_2
Invero è stato prodotto dal l titolo contrattuale azionato, il piano di ammortamento, la Controparte_1 lettera di decadenza dal beneficio del termine, l'autenticazione notarile del credito e le lettere di diffida inviate al debitore e da questi ricevute.
Ciò posto, costituisce principio costantemente affermato in materia di responsabilità contrattuale quello per cui il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione deve limitarsi a provare il titolo contrattuale e ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando a quest'ultima fornire la prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ. S.U. 13533/2001 e tutta la giurisprudenza successiva).
Ebbene, in presenza di un solido compendio probatorio documentale, nulla hanno dedotto il il Pt_1
in ordine all'adempimento o alla sussistenza di altri fatti estintivi dell'altrui pretesa, con ciò non Pt_2 soddisfacendo l'onere della prova posto a proprio carico. Quanto, infine, alle ulteriori eccezioni sollevate dalle parti opponenti (erroneo calcolo degli interessi e applicazione illegittima di “- anatocismo;
- così detti “interessi occulti”; -indeterminatezza; - probabile usura”), e sulla scorta delle quali ha chiesto accertarsi il saldo dovuto corretto, si rileva la assoluta genericità delle contestazioni sollevate che avrebbe potuto (e dovuto) determinare un arresto procedimentale già alla prima udienza attraverso la declaratoria di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per eccessiva genericità e, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c..
di genericità che non risulta emendato nemmeno per effetto delle memorie ex art. 183 c.p.c. che non Pt_3 sono state nemmeno richieste dalle parti opponenti e che non può certamente essere superato per effetto della invocata consulenza tecnica di ufficio.
Occorre ricordare, infatti, che, secondo il costante e ormai stratificato orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (v. ex multis, Cass.
Civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Cass. Civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10373 del
12/04/2019).
Nel caso di specie, non occorre un grande sforzo motivazionale per dare conto della radicale assenza di spunti probatori forniti dalla parte opponente – sulla quale gravava il relativo onere – in ordine alla sussistenza dei vizi lamentati in relazione ai due contratti di finanziamento.
Di talchè l'eventuale accertamento tecnico contabile invocato dagli odierni opponenti si dimostrerebbe, oltre che quanto mai esplorativo, violativo delle elementari regole disciplinanti l'onere della prova.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 5.201 a euro 26.000, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo. Tale somma deve, tuttavia, essere aumentata ai sensi dell'art. 4, comma 8, del detto D.M., stante la manifesta infondatezza della opposizione, sub specie di evidente dilatorietà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e da Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 59/2023 del 3/2/2023: Pt_2
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA gli opponenti e in solido tra loro, alla rifusione, in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.250,68, oltre spese Controparte_1 generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania il 15/12/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella