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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/09/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 262/2023RG vertente tra
(cf ), con sede in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n.14, in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Frabetti Parte_2
( del Foro di Bologna ( pec: presso C.F._1 Email_1 lo studio del quale in Bologna, Via Barberia n. 14 è elettivamente domiciliata;
-parte appellante principale/appellata incidentale e
AVV. (C.F.: ) del Foro di Ascoli Piceno, Controparte_1 C.F._2 residente in Pagliare del Tronto -63078 Spinetoli -alla via Primo Maggio n. 5/B, in proprio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pagliare del Tronto di Spinetoli (AP) alla via
Cesare Pavese n. 5 (indirizzo pec: – fax: 0736/890016); Email_2
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015. 2.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“1) l' , quale soggetto successore a titolo universale di Equitalia Parte_1
Servizi di Riscossione spa, conveniva in giudizio l'avv. per sentire accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni:
Voglia il Giudice unico del Tribunale di Ascoli Piceno, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda svolta da , dichiarare dovuta da parte dell'Avv. Parte_3 la somma di euro 18.535,08 ( di cui euro 2.300,00 quale somma versata Controparte_1 all'erario quale sostituto di imposta) o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata e secondo le risultanze della stessa. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.
Deduceva la ricorrente che a seguito di tre giudizi definiti dal Giudice di Pace di Rimini, assistito
Sig.ra Giulia CC, R.G. 77/2018, Tribunale di Rimini, sezione lavoro, assistito Sig. Fabio
BR, RG 96/2019, Commissione Tributaria Provinciale di GG MI, assistita Sig.ra
AR PA, RGR 629/2018; la resistente percepiva somme di danaro quale avvocato antistatario.
Le sentenze che definivano i tre giudizi venivano impugnate riformate in secondo grado.
La ricorrente, pertanto, ha agito per la restituzione delle somme percepite dal difensore nella sua qualità di avvocato antistatario.
Si costituiva in giudizio l'avv. così concludendo: Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_1 adito, in via preliminare, previo passaggio al rito ordinario stante l'istruttoria non sommaria, fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; sempre in via preliminare, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente procedimento, stante la pregiudiziale logica e giuridica, rispetto al presente giudizio, rappresentata dalla definizione dei procedimenti pendenti dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione (CC Giulia n.r.g. 28358/2021; BR Fabio c/ e n.r.g. CP_2 CP_3 CP_4
4759/2021; AR PA c/ n.r.g. 17573/21) aventi ad oggetto l'impugnativa delle CP_3 sentenze di riforma del provvedimento di primo grado che liquidava le spese legali in favore del sottoscritto procuratore;
nel merito, previa ogni necessaria declaratoria, rigettare la domanda proposta dall' per tutte le causali indicate nella superiore narrativa, qui da intendersi CP_3 integralmente richiamate, con condanna al pagamento delle spese legali, oltre oneri di legge.
Nel corso del processo, respinta la richiesta di mutamento del rito, non veniva espletata attività istruttoria e, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa veniva trattenuta in decisione. 2) I fatti giuridici oggetto del presente giudizio appaiono chiari e pacifici, non essendo contestati gli eventi storici che riguardano la vicenda che risultano confermati anche dai documenti in atti.
Premesso, quindi, che le sentenze dei tre giudizi sopra richiamati che hanno originato il pagamento di onorari alla resistente nella sua qualità di avvocato antistatario sono state riformate e che le sentenze che hanno definito i giudizi di secondo grado risultano impugnate dinanzi alla Suprema
Corte, occorre ora verificare se sussistono i presupposti per la soddisfazione del diritto invocato dalla parte ricorrente
- In primo luogo, occorre valutare se la sentenza che riforma il titolo che disponeva la liquidazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario debba passare in giudicato o meno al fine di consentire al creditore di pretendere la restituzione delle somme erogate.
La restituzione delle somme non deve ritenersi subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado e, conseguentemente, in siffatta ipotesi, non è opportuno disporre la sospensione del processo ex art. 295 cpc.. Il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Difatti, il giudizio diretto ad accertare il diritto alla restituzione delle somme erogate a titolo di spese legali all'avvocato antistatario non può essere sospeso - in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma - non ricorrendo un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il procedimento d'impugnazione e quello di accertamento del diritto alla restituzione, tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cpc, non controvertendosi in seno al primo sulla disposta distrazione delle spese.
- In secondo luogo, occorre valutare se la domanda di parte ricorrente sia affetta da inammissibilità per intervenuta decadenza dal diritto per difetto di espressa domanda di restituzione non formulata nell'atto di appello. E' principio giurisprudenziale quello secondo cui la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado deve essere formulata, a pena di “decadenza”, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (Cass. ord. 7144/21).
Il principio giurisprudenziale appena menzionato evidenzia la sussistenza della decadenza del diritto di ottenere la restituzione delle somme pagate nel giudizio di primo grado qualora la relativa domanda non venga proposta nell'atto di appello, o come termine ultimo, con la precisazione delle conclusioni nell'ambito di questo ultimo giudizio a seconda del momento dell'avvenuto pagamento delle somme di cui al giudizio di primo grado. E' evidente che quando la
Suprema Corte parli di decadenza, si rivolga al principio generale previsto nel nostro ordinamento giuridico secondo cui la maturazione di decadenza del diritto comporta la perdita della possibilità di far valere un diritto che non sia stato esercitato entro un termine fissato dalla legge. Pertanto, nel caso in cui una parte processuale venga dichiarata decaduta da un dato diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato con la sentenza di primo grado, è in dubbio che ciò comprenda anche quanto pagato a titolo di spese di lite. A nulla rileva che, nel caso specifico, le spese siano state pagate alla parte vittoriosa al proprio legale che si è dichiarato antistatario. Se sussiste decadenza dall'esercizio del diritto e questo riguarda anche il diritto alla restituzione delle spese di lite, non potrà essere eccepito che le spese di lite siano state corrisposte a soggetto diverso rispetto alla parte. E' indubbio che per quanto attiene i giudizi di secondo grado relativi all'impugnazione delle sentenze del giudice di Pace di Rimini e del Tribunale di Rimini sezione lavoro, non siano proprio state formulate domande di condanna al pagamento degli onorari del giudizio di primo grado, né con l'atto introduttivo né in sede di precisazione delle conclusioni. Ciò emerge dai rispettivi atti di appello e dalle relative pronunce giudiziali. Diversa è la questione in riferimento alla sentenza di secondo grado dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'MI-Romagna; in questo caso la ricorrente ha domandato il pagamento delle spese di lite anche per il primo grado di giudizio, come emerge dall'atto di impugnazione e dalla relativa sentenza, per cui non è possibile individuare una decadenza dall'esercizio del diritto proposto
Come è noto, a seguito di sentenza di condanna alle spese di lite in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, il difensore è titolare di un rapporto instauratosi con il soccombente ed è il medesimo a dover restituire le somme incassate in virtù di sentenza che riforma il titolo su cui costui ha azionato la propria pretesa creditoria. Nel giudizio di impugnazione, l'assenza di una espressa condanna del difensore alla restituzione alla parte originariamente soccombente di quanto dal medesimo percepito a titolo di spese legali quali avvocato antistatario, consente al creditore di azionare il proprio diritto precostituendosi un titolo ad hoc, come nel caso di specie. A nulla rileva il fatto che il giudice del secondo grado di giudizio abbia condannato la parte personalmente alla refusione delle spese di lite anche del primo grado di giudizio, considerata la posizione autonoma del difensore antistatario rispetto alla parte assistita. Né può parlarsi di violazione del principio del ne bis in idem, atteso che i titoli in questione non accertano possibili diritti che possono contrastare tra loro. Con la sentenza del giudice di secondo grado di giudizio la parte vittoriosa non ha alcun titolo che condanni il difensore a restituire le somme posto che la condanna è riferita alla parte personalmente. Sussiste l'unico limite per il creditore che è quello del divieto di azionare entrambi i titoli nei confronti della parte personalmente e contemporaneamente nei confronti del difensore antistatario, o viceversa, doglianza che può essere mossa legittimamente dal soggetto eventualmente leso in sede di opposizione esecutiva.
- Conseguentemente, la domanda di parte ricorrente va parzialmente accolta – relativamente alle somme percepite dal difensore oggi resistente nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di GG MI - con condanna alla restituzione di euro 12.291,20, e parzialmente dichiarata inammissibile, per il resto.
- Per quanto attiene le spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente condannando la resistente avv. CP_1
a pagare in favore della la somma di euro 12.291,20;
[...] Parte_1
- dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite”.
3. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 cpc, formulata dalla difesa dell'appellata principale, va disattesa perché il gravame consente di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, richiamando gli specifici capi della sentenza impugnata nonché i passaggi argomentativi che la sorreggono e sottoponendoli a critica con chiara ed inequivoca formulazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione.
Non è, peraltro, richiesta la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
4.Con un motivo di gravame sostanzialmente unico, l'appellante principale espone:
“(…) il Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto di dover condannare l'Avv. a CP_1 restituire parzialmente le somme (in particolare su una delle tre posizioni e per un importo di euro
12.291,20 peraltro a tutti 'oggi non restituiti); ha viceversa dichiarato inammissibile la domanda con riferimento alle altre due posizioni ritenendo non possibile proporla in quanto negli atti di appello non veniva esplicitata la richiesta restitutoria rispetto alle spese distratte pagate.
Tale assunto è in linea di diritto completamente errato e si chiede la riforma della sentenza su tale punto, con conseguente declaratoria di accertamento della insussistenza del diritto a trattenere le somme versate da in esecuzione di sentenza caducata. (…) Parte_1
Dalla lettura della ordinanza e dalle evidenze come sviluppate si evince che:
- La domanda di , risolta nella attivazione di autonomo giudizio e tesa alla Parte_1 restituzione degli importi come versati all'avv. è ammissibile in quanto alternativa alla CP_1 possibilità di sviluppare la stessa domanda all'interno del procedimento di appello;
- Le motivazioni addotte dal Giudice di primo grado sono relative solo ed esclusivamente alla ipotesi in cui la domanda venga precisata all'interno del giudizio di appello che, come detto, è circostanza alternativa alla proposizione di autonomo giudizio.
Conseguentemente la sentenza di primo grado, nella parte in cui ritiene inammissibile la domanda deve essere riformata in senso di accoglimento delle conclusioni già rimesse in primo grado”.
La censura è fondata.
5.La Corte richiama i consolidati principi applicabili nel presente giudizio come enunciati dalla
Cassazione nelle pronunce di seguito riportate in via meramente esemplificativa:
• Cass. n. 6788/2024: “Il settimo, ottavo, nono e decimo motivo del ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto tutti relativi alle domande di restituzione delle somme asseritamente pagate in esecuzione dell'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado poi riformata in appello, avanzate dalla nei confronti della e dei Parte_4 Pt_5 suoi legali distrattari. Va premesso che le sezioni unite di questa Corte con la sentenza del
13.6.1989 n. 2841 hanno ritenuto che l'azione di restituzione di somme pagate in base alla sentenza d'appello poi annullata (e più in generale l'azione di restituzione o riduzione in pristino che in relazione alle "prestazioni eseguite" venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione) non è riconducibile nello schema della condictio indebiti, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza. Analoga natura giuridica è stata riconosciuta alla richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Ne consegue che il presupposto di tale domanda di restituzione è dato dall'avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella ripristinatoria della situazione anteatta. Ciò comporta che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass. ord.
5.2.2024 n. 3187; Cass.
3.8.2004 n. 14816; Cass.
8.8.2002 n. 12011).
Orbene, nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che la domanda di restituzione azionata dalla venne proposta in sede di precisazione delle conclusioni Parte_4 sulla base di pagamenti successivi all'appello e sotto questo profilo va esclusa, alla luce della giurisprudenza appena ricordata, la tardività della stessa. Quanto alla domanda di restituzione nei confronti dei legali distrattari, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (vedi in tal senso Cass. ord.
5.2.2024 n.3187; Cass.
25.10.2017 n. 25247; Cass. n.9062/2010). La sentenza n. 9062/2010 della Suprema Corte ha, poi, dato atto che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione e cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, o quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (vedi nello steso senso Cass. n. 12104/2003; Cass. n. 3624/2001; Cass. n.3356/1999; Cass. n. 5664/1998). In base a tale indirizzo, dunque, il legale distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono, ed
è dunque legittimato a partecipare in proprio al giudizio d'impugnazione soltanto se, con questo, sia investito il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.
• Cass. n. 24896/2023: “(…) con la propria censura, formulata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., per essersi il giudice d'appello pronunciato in contrasto con la statuizione della sentenza n. 706 del 27/5/2015 della Corte d'appello dell'Aquila, passata in giudicato il 15/10/2020, data della sentenza n. 22380 di questa Corte che aveva, tra l'altro, dichiarato inammissibile il motivo formulato da D'.Gi. e D.D. "in quanto, la motivazione della sentenza impugnata sulla mancata prova in ordine all'avvenuto pagamento del credito - mediante assegni circolari scaturente dall'esecuzione della sentenza di primo grado, è congrua e si colloca di sopra del "minimo costituzionale", mentre, una questione di un'erronea valutazione del materiale istruttorio, non può porsi in cassazione”; sostiene il ricorrente che, pertanto, si è formato il giudicato sul suo credito, opposto in compensazione e riconosciuto dalla sentenza n. 706 del 27/5/2015 della Corte d'appello di L'Aquila, la stessa che - con efficacia di giudicato - ha definitivamente accertato il mancato pagamento da parte degli opposti;
il motivo è fondato;
l'accertamento compiuto dal giudice di merito riguardo all'avvenuta soddisfazione - da parte degli opposti D'.Gi. e D.D. - del credito opposto in compensazione dall'opponente si scontra con le statuizioni della sentenza n. 706 del 27/5/2015 della Pt_6
Corte d'appello di L'Aquila, passata in giudicato;
infatti, anche dalla sentenza di questa
Corte n. 22380 del 15/10/2020 risulta evidente che gli odierni controricorrenti hanno avanzato nel grado di appello domanda di restituzione delle somme asseritamente versate in esito al primo grado e che tale istanza è stata respinta perché carente di prova del pagamento;
come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre: Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 30495 del 21/11/2019; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 14253 del 24/05/2019), la domanda di restituzione degli importi liquidati nella sentenza di primo grado e corrisposti in ragione della sua esecutività può essere alternativamente proposta in appello oppure fatta valere in un giudizio autonomo;
una volta introdotta la domanda con l'appello, qualora il giudice ometta di provvedere a riguardo, la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o avanzare la propria pretesa in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale;
al contrario, se il giudice d'appello rigetta la domanda
(ancorché con una reiezione implicita;
e comunque implicando il rilievo di idonea prova la conclusione dell'infondatezza della relativa pretesa e non già una statuizione di mero rito, né, tanto meno, allo stato degli atti, liberamente riconsiderabile in altra sede), tale statuizione è idonea al giudicato;
per quanto esposto, avendo D'.Gi. e D.D. avanzato esplicita domanda di restituzione delle somme versate in primo grado, respinta dalla Corte
d'appello di L'Aquila con espressa statuizione, passata in giudicato, l'accertamento riguardante la mancata soddisfazione del credito di anche se per difetto di prova, Pt_6 costituisce res iudicata, che non può essere contrastata in un separato giudizio, nemmeno allo scopo di accertare in via incidentale l'estinzione del controcredito opposto in compensazione;
• Cass. n. 27943/2022:”(…) l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento
(Cass. n. 3291 del 06/04/1999 e succ. conff.; v. anche Cass. n. 24171 del 30/10/2020, in motivazione;
Cass. n. 34011 del 12/11/2021); 12387 del 2016;tale domanda ben può essere proposta in separato giudizio e l'erronea qualificazione giuridica non osta al suo accoglimento, spettando al giudice del merito il potere/dovere di autonomamente qualificare la domanda, nei limiti dei fatti dedotti in domanda, non potendosi nemmeno predicare un giudicato ostativo sulla qualificazione operata dal primo giudice ove non consti - come nella specie - che detta qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito (v. Cass. n. 18427 dell'1/08/2013; n. 14077 del
01/06/2018)”;
• Cass. n. 9684/2022:” Al riguardo occorre ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che (Cass. n. 18062 del 2018) la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dall'art. 96 c.p.c., comma 2, e dall'art. 402 c.p.c., comma 1 - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c., ha valore processuale e non anche sostanziale (conf.
Cass. n. 12387 del 2016)”.
• Cass. n. 18062/2018: “Giova premettere, in via generale, che questa Corte ha già affermato con orientamento che il Collegio condivide e intende ribadire - che una sentenza d'appello la quale, riformando quella di primo grado, faccia perciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso (cfr. Cass. 16/06/2016 n.
12387; Cass. 08/06/2012, n. 9287). E' stato altresì precisato che il solvens, al fine di munirsene, può attivare un autonomo giudizio ovvero proporre la sua domanda in sede di gravame e ciò è stato affermato sia per evidenti ragioni di economia processuale sia in analogia con quanto stabilito nell'art. 96 c.p.c., comma 2 e art. 402 c.p.c., comma 1, rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronuncia revocatoria (v. Cass.
03/10/2005, n. 19299) sia in ragione del principio per cui, in caso di omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su una delle domande introdotte in causa, ove non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento nella decisione di altro capo che da essa dipenda, la parte istante ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame ovvero di azionare la pretesa in un separato processo, con la precisazione che, ove si determini in quest'ultimo senso, non le sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perchè la rinunzia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c., ha valore processuale e non anche sostanziale (Cass. civ. 16 maggio 2006, n. 11356; Cass. civ. 5 settembre 1997, n. 8605; Cass. civ. 22 marzo 1995, n. 3260). E' stato infine precisato che quest'ultimo principio può essere applicato nelle fattispecie nelle quali il giudice d'appello, con riferimento alla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, operi come giudice di primo grado (cfr. Cass.
16/06/2016 n. 12387).
6.Sulla base dei richiamati principi è evidente l'erroneità del rilievo di decadenza legale dal diritto di restituzione formulato dal Tribunale.
Ed infatti:
• il diritto di ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza riformata in appello deriva direttamente all'esito processuale (non riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale) ed ha un evidente contenuto sostanziale;
• per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio (che comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 cc);
• l'esercizio del diritto alle restituzioni, riferite alla pronuncia di primo grado, può avvenire:
(a) sia immediatamente in sede di appello avverso detta pronuncia, (b) sia in autonomo giudizio (nei termini di prescrizione);
• nessuna norma pone un termine di decadenza dal diritto sostanziale alle restituzioni né stabilisce che la relativa domanda debba essere proposta a pena di decadenza esclusivamente in sede di appello: è vero anzi il contrario;
• la giurisprudenza di legittimità richiamata è pacifica nel ritenere che la restituzione possa essere domandata anche con azione autonoma, successivamente alla definizione del giudizio d'impugnazione;
• il mancato o il tardivo esercizio della domanda di restituzione in appello non comportano alcuna decadenza sostanziale ma vanno considerati come condotte processuali che possono generare solo effetti processuali nel grado, rimediabili in separato ed autonomo giudizio;
• ed infatti – come ben chiarito dalla Cassazione – se la parte si attiva in un autonomo giudizio non gli è opponibile neppure l'eventuale giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia perché la rinunzia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale;
• l'unica effettiva preclusione all'esercizio in separato ed autonomo giudizio del diritto alle restituzioni si verifica in un caso specifico (che non ricorre nel presente giudizio) e cioè quando: (a) il giudice di appello abbia esaminato la domanda di restituzione, (b) il giudice di appello abbia respinto nel merito tale domanda (ad es. per difetto di prova della corresponsione delle somme in esecuzione della sentenza di primo grado); (c) su tale statuizione sia sceso il giudicato;
• la lettura da parte del Tribunale della sentenza della Cassazione n. 7144/2021 è errata perché detta pronuncia si limita a delineare la decadenza processuale dal potere di proporre la domanda nel giudizio di impugnazione ma non riguarda in alcun modo l'ipotesi in cui la domanda sia proposta in autonomo giudizio;
in altri termini detta pronuncia esamina e ricostruisce la disciplina della decadenza processuale dal potere di proporre domanda di restituzione nel contesto interno al giudizio di impugnazione mentre non si occupa della diversa fattispecie – pacificamente riconosciuta dalla richiamata giurisprudenza di legittimità – in cui la parte eserciti il proprio diritto in un distinto autonomo giudizio;
in tal modo il Tribunale attribuisce (in difetto di ogni previsione normativa) un effetto di decadenza sostanziale al mancato esercizio di un potere processuale con l'illogico risultato di “stabilizzare” e rendere definitivo il pagamento di una somma totalmente privo di titolo ed anzi in contrasto con gli esiti decisori giudiziali (anche ove coperti da successivo giudicato);
• la lettura, da parte del Tribunale, della sentenza della Cassazione n. 7144/2021 è anche incompleta perché detta pronuncia evidenzia l'esistenza di un duplice orientamento di legittimità: “Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità è, quindi, univoca e consolidata nel ritenere che, dopo la modifica dell'art. 336 c.p.c. (che prevedeva che rispetto agli atti esecutivi compiuti l'effetto caducatorio non operava prima del passaggio in giudicato della sentenza di riforma), la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, non configura una domanda nuova in appello, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (si richiamano, al riguardo, anche Cass. 21 luglio 1981, n. 4684; Cass. 6 novembre 1995, n.
11527; Cass. 16 giugno 1998, n. 6002; Cass., 21 luglio 2020, n. 15457).
4.4.1 E tuttavia da un lato, vi è l'indirizzo che, ai fini della proposizione della domanda, ritiene non necessaria la domanda, avendo il giudice di appello il potere di adottare direttamente i provvedimenti capaci di ripristinare la situazione precedente, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., come novellato nel 1990, non diversamente dalla situazione disciplinata dall'art. 669 novies c.p.c. (si richiamano, al riguardo Cass. 21 dicembre 2001, n. 16170, in un caso in cui la domanda non era stata proposta;
Cass. 28 gennaio 2003, n. 1233; Cass. 19 luglio 2005, n. 15220;
Cass., 3 ottobre 2005, n. 19296; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17227 ed ancora più di recente
Cass., 27 settembre 2016, n. 18972).
4.4.2 Dall'altro, con orientamento che si condivide e al quale questo Collegio intende dare continuità, si è affermato che la richiesta di restituzione delle somme deve essere formulata, a pena di "decadenza", con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (Cass. 8 agosto 2002, n. 12011; Cass. 18 luglio 2003, n. 11244; Cass. 13 luglio 2004, n. 12905; Cass. 8 luglio 2010, n. 16152; Cass., 9 ottobre 2012, n. 17227; Cass.,
26 gennaio 2016, n. 1324; Cass., 30 gennaio 2018, n. 2292, queste ultime due già citate)”; il che rende palese, anche indipendentemente all'adesione al secondo indirizzo maggioritario o al primo minoritario (che sconfessa in radice le argomentazioni del
Tribunale), che la Cassazione nella richiamata pronuncia n. 7144/2021 ha regolato solo la disciplina del potere processuale di proporre la domanda di restituzione nel giudizio di impugnazione ma non ha mai attribuito a tale “decadenza” processuale l'effetto della perdita del diritto: effetto non previsto dalla legge e contrastante anche con i consolidati indirizzi di legittimità (avanti esposti) che chiariscono la duplice ed alternativa possibilità di esercizio del diritto alle restituzioni (nel giudizio di impugnazione ed in autonomo giudizio).
7.Le argomentazioni esposte riguardano sia il capo di pronuncia principale che quello sulle spese corrisposte all'appellata principale quale procuratrice antistataria della parte vittoriosa.
Sul punto deve precisarsi che:
• il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione cade nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
• il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado (Cass. civ., 25 ottobre 2017, n. 25247; Cass. civ., 15 aprile 2010, n. 9062);
• la sentenza d'appello che riforma totalmente quella di primo grado fa sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa al difensore distrattario da esercitarsi alternativamente: (a) in un autonomo giudizio, (b) in sede di gravame con un'apposita domanda in tal senso;
• nel caso di instaurazione di autonomo giudizio, legittimato passivo è il difensore distrattario;
• in tale autonomo giudizio non è opponibile al solvens il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale (Cass. civ.,
10 luglio 2018, n. 18062).
8.Le considerazioni che precedono, applicate al presente giudizio, conducono all'accertamento del diritto della parte appellante principale ad ottenere la restituzione di tutte le somme corrisposte all'appellata principale traenti titolo dalle due pronunce di primo grado:
• del Giudice di Pace di Rimini nr. 459/2018 per la somma di euro 2.709,95 oltre ritenuta di acconto,
• del Tribunale di Rimini sezione lavoro 165/2019 per la somma di euro 1.233,93 oltre ritenuta di acconto, entrambe riformate in sede di impugnazione.
9.Va di seguito esaminato l'appello incidentale di cui si riporta il contenuto:
“SULLA ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DEL CAPO DELL'ORDINANZA DEL 20.02.2023
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO (NRG 387/2022) CHE DISPONE LA RESTITUZIONE DELLE
SPESE LEGALI DI EURO 12.291,20 VERSATE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA n. 84/02/20
DELLA CTP DI REGGIO EMILIA (GIANFFERRARI PATRIZIA): VIOLAZIONE / FALSA
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONSUMAZIONE DELL'AZIONE, DELL'INTERESSE AD
AGIRE, DEL PRINCIPIO DI DIRITTO SANCITO DA CASSAZIONE N. 25247/2017, N.
27166/2016, N. 9062/2010
Il Giudice di prime cure, erroneamente, ha ritenuto che rispetto alla domanda di restituzione delle spese legali di euro 12.291,20 versate in esecuzione della sentenza n. 84/02/20 della CTP di GG
MI (AR PA ), poi riformata, questa difesa abbia eccepito la decadenza CP_2 sostanziale per mancata formulazione della domanda in sede di gravame. Invero, il sottoscritto procuratore non ha contestato l'intervenuta decadenza, come desumibile dalla comparsa, ergo le affermazioni giudiziali in ordine alla sua insussistenza sono irrilevanti.
Per contro, il sottoscritto procuratore, rispetto a tale domanda, eccepiva la consumazione dell'azione, la carenza ad interesse ad agire, la violazione del ne bis in iden (cfr. comparsa di costituzione). (…)
La CTP di GG MI, in accoglimento del ricorso proposto da AR PA (n.r.g.
629/2019), con la sentenza n. 84/02/20 (All. 12), condannava l' a versare al sottoscritto CP_3 procuratore, dichiaratosi antistatario, le spese di giudizio liquidate in euro 12.291,20 (oneri di legge compresi).
Tali spese legali venivano pagate dall' in adempimento spontaneo della sentenza di CP_3 condanna di primo grado e, a differenza dei casi precedenti, ne veniva richiesta la restituzione in sede di appello dinanzi alla CTR dell'MI-Romagna (All. 13) che, di fatti, disponeva la condanna della sig.ra AR alla restituzione delle spese legali versate in esecuzione della sentenza di primo grado (All. 14).
Ergo, la domanda avanzata di nuovo dall' è INAMMISSIBILE, avendo già l' un titolo CP_3 CP_3 giudiziale sul punto, come di seguito meglio esplicato. (…)
La declaratoria dell'inammissibilità è la conseguenza giuridica dell'applicazione:
• del principio di consumazione dell'azione nonché del divieto del bis in idem che impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
•del principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
•del principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Cass., nn.
20106/2009, richiamata da Cass, n. 21768/2019) e del processo (Cass., Sez. U, n. 9935/2015, richiamata da Cass, n. 21768/2019).
Si rileva altresì come l' non poteva utilizzare il ricorso ex art. 702 bis proposto dinanzi al CP_3
Tribunale di Ascoli Piceno per raggirare il disposto di cui all'art.
2-sexies dell'art. 15 del codice del processo tributario secondo cui per procedere alla riscossione delle spese liquidate in favore dell' è necessario il passaggio in giudicato della sentenza. Dal momento che la sentenza CP_3 della Commissione Tributaria Regionale dell'MI-Romagna non è ancora passata in giudicato, essendo stata impugnata dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione (n.r.g. 17573/21), come già rilevato, all' è preclusa l'azione tesa al recupero delle spese legali. CP_3
Il Giudice di Prime Cure ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le riferite eccezioni, in quanto,
a suo dire, la sentenza di condanna emessa dal Giudice di secondo grado di restituzione alle spese versate alla parte non sarebbe efficace nei confronti del procuratore antistatario che le ha incassate. (…)
Il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure è errato in fatto e in diritto e si pone in violazione con il consolidato principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui il procuratore antistatario, subisce gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, anche se non evocato personalmente in giudizio ( Cass. n. 25247/2017; Cass. n. 27166/2016 e Cass. n. 9062/2010), in quanto il capo della sentenza resa sull'istanza di distrazione cade nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito “dell'unico rapporto processuale”.
In altri termini, in sede di gravame non vi è litisconsorzio necessario con il procuratore antistatario che ha incassato le spese legali in forza della sentenza di primo grado, essendo questi unico legittimato alla restituzione e subendo gli effetti della sentenza di secondo grado, anche se non è parte del giudizio.
Dunque, si appalesa errata l'affermazione del Giudice di prime cure che parla di autonomia di posizioni tra parte e procuratore antistatario.
Ergo, avendo già ottenuto l' dalla CTR dell'MI-Romagna una sentenza, che nel riformare CP_3 quella della CTP di GG MI, condannava la sig.ra AR alla restituzione delle spese di lite, aveva già un titolo valido ed efficace nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario, unico legittimato passivo rispetto alla richiesta restitutoria, ma non ancora azionabile stante il mancato passaggio in giudicato della sentenza del secondo grado”.
10.Osserva la Corte che il motivo di appello in esame è basato su di una circostanza documentale che ne evidenzia ex se l'infondatezza.
Infatti, vi è riscontro documentale che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'MI-Romagna ha regolato le spese di lite del doppio grado ma non ha in alcun modo provveduto sulla domanda di restituzione formulata dall' . Il Parte_1 dispositivo è infatti il seguente:
P. Q. M.
La in riforma della sentenza della Commissione Controparte_5
Tributaria Provinciale di GG MI N°84/02/2020 del 24-09-2019 depositata in data 10-03-
2020, dichiara l'inammissibilità dei ricorsi proposti da AR PA contro le cartelle esattoriali, N°095 2005 0029775826, N°095 2004 0026333732, N°095 2004 0026330500 e N°095
2004 0027063980, ed emesse dall' nei suoi confronti, ed i relativi Parte_1 ruoli.
Dichiara assorbite le restanti domande tra le parti.
Condanna AR PA alla rifusione delle spese processuali a favore dell'
[...]
e dell' di GG MI, liquidate in Euro 10.000,00 per Parte_1 Parte_1 compensi professionali quanto al giudizio di primo grado, ed in Euro 10.000,00 per compensi professionali quanto al giudizio di appello, a favore di ciascuna delle restanti parti del giudizio.
Spese generali, iva e cpa se dovute seguono come per legge.
11.È evidente che altro è la condanna alle spese di lite del doppio grado sostenute dall' altro Pt_1
è la restituzione delle spese di lite sostenute dalla AR PA in primo grado e pagate dall' stessa. Pt_1 12.In tal modo:
• richiamate le argomentazioni già esposte sulla facoltà della parte di agire in autonomo giudizio per il recupero delle somme corrisposte al procuratore distrattario in esecuzione di una sentenza di primo grado totalmente riformata in sede di impugnazione,
• considerato che nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'MI-
Romagna la domanda era stata ritualmente proposta ma su di essa è stata omessa ogni pronuncia, ne deriva l'accertamento del diritto dell'appellata incidentale alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza CTP GG MI 84/02/2020 per la somma di euro 12.291,20 oltre accessori come statuito dal Tribunale (con motivazione da integrare).
13.Resta da precisare che è infondata l'argomentazione dell'appellante incidentale secondo cui:
“Si rileva altresì come l' non poteva utilizzare il ricorso ex art. 702 bis proposto dinanzi al CP_3
Tribunale di Ascoli Piceno per raggirare il disposto di cui all'art.
2-sexies dell'art. 15 del codice del processo tributario secondo cui per procedere alla riscossione delle spese liquidate in favore dell' è necessario il passaggio in giudicato della sentenza. Dal momento che la sentenza CP_3 della Commissione Tributaria Regionale dell'MI-Romagna non è ancora passata in giudicato, essendo stata impugnata dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione (n.r.g. 17573/21), come già rilevato, all' è preclusa l'azione tesa al recupero delle spese legali. CP_3
14.In realtà, nella fattispecie, non è applicabile il richiamato art. 15 co.
2-sexies (“Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”) perché l'appellata incidentale non rivendica spese di lite ma esercita il proprio diritto alla restituzione di una somma indebitamente pagata in esecuzione della sentenza di primo grado riformata.
Il comma 2-sexies dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 riguarda la riscossione coattiva delle spese in favore di ma non la restituzione di somme che l ha già pagato e Parte_1 Pt_1 che, a seguito della riforma, non sono più dovute. 15.Nel caso in esame non si tratta di riscossione di spese liquidate a favore di bensì del diritto CP_3 di ripetere l'indebito ex art. 336, comma 2, c.p.c., contro chi ha incassato quelle somme (cioè il difensore antistatario).
16.In tal modo l'appello incidentale va respinto e la sentenza di primo grado va confermata sul punto con integrale correzione della motivazione integrata come da argomentazioni che precedono.
17.Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellata principale, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di
Appello/Tribunale , (b) valore fino ad euro 26.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (e)liquidazione entro la media tariffaria. Le spese vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
18.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l'appellata principale a pagare all'appellante principale:
• la somma di euro 2.709,95 oltre oneri accessori a titolo di restituzioni riferite alla sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 459/2018,
• la somma di euro 1.233,93 oltre oneri accessori a titolo di restituzioni riferite alla sentenza del Tribunale di Rimini sezione lavoro n. 165/2019;
2-respinge l'appello incidentale:
• confermando la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda della parte originaria ricorrente ed ha condannato la parte originaria resistente a pagare in favore della la somma di euro 12.291,20 a titolo di restituzioni Parte_1 riferite alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di GG MI
n.84/2020,
• integrando la motivazione della sentenza impugnata come da motivazione della presente pronuncia;
3- condanna la parte appellata principale al pagamento delle spese di lite così liquidate: (a) per il primo grado in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 5.809,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
le spese sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello in data 16 settembre 2025 .
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 262/2023RG vertente tra
(cf ), con sede in Roma, Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n.14, in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Frabetti Parte_2
( del Foro di Bologna ( pec: presso C.F._1 Email_1 lo studio del quale in Bologna, Via Barberia n. 14 è elettivamente domiciliata;
-parte appellante principale/appellata incidentale e
AVV. (C.F.: ) del Foro di Ascoli Piceno, Controparte_1 C.F._2 residente in Pagliare del Tronto -63078 Spinetoli -alla via Primo Maggio n. 5/B, in proprio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pagliare del Tronto di Spinetoli (AP) alla via
Cesare Pavese n. 5 (indirizzo pec: – fax: 0736/890016); Email_2
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015. 2.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“1) l' , quale soggetto successore a titolo universale di Equitalia Parte_1
Servizi di Riscossione spa, conveniva in giudizio l'avv. per sentire accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni:
Voglia il Giudice unico del Tribunale di Ascoli Piceno, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda svolta da , dichiarare dovuta da parte dell'Avv. Parte_3 la somma di euro 18.535,08 ( di cui euro 2.300,00 quale somma versata Controparte_1 all'erario quale sostituto di imposta) o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia ad istruttoria espletata e secondo le risultanze della stessa. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c.
Deduceva la ricorrente che a seguito di tre giudizi definiti dal Giudice di Pace di Rimini, assistito
Sig.ra Giulia CC, R.G. 77/2018, Tribunale di Rimini, sezione lavoro, assistito Sig. Fabio
BR, RG 96/2019, Commissione Tributaria Provinciale di GG MI, assistita Sig.ra
AR PA, RGR 629/2018; la resistente percepiva somme di danaro quale avvocato antistatario.
Le sentenze che definivano i tre giudizi venivano impugnate riformate in secondo grado.
La ricorrente, pertanto, ha agito per la restituzione delle somme percepite dal difensore nella sua qualità di avvocato antistatario.
Si costituiva in giudizio l'avv. così concludendo: Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_1 adito, in via preliminare, previo passaggio al rito ordinario stante l'istruttoria non sommaria, fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; sempre in via preliminare, sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente procedimento, stante la pregiudiziale logica e giuridica, rispetto al presente giudizio, rappresentata dalla definizione dei procedimenti pendenti dinanzi alla Suprema Corte di
Cassazione (CC Giulia n.r.g. 28358/2021; BR Fabio c/ e n.r.g. CP_2 CP_3 CP_4
4759/2021; AR PA c/ n.r.g. 17573/21) aventi ad oggetto l'impugnativa delle CP_3 sentenze di riforma del provvedimento di primo grado che liquidava le spese legali in favore del sottoscritto procuratore;
nel merito, previa ogni necessaria declaratoria, rigettare la domanda proposta dall' per tutte le causali indicate nella superiore narrativa, qui da intendersi CP_3 integralmente richiamate, con condanna al pagamento delle spese legali, oltre oneri di legge.
Nel corso del processo, respinta la richiesta di mutamento del rito, non veniva espletata attività istruttoria e, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa veniva trattenuta in decisione. 2) I fatti giuridici oggetto del presente giudizio appaiono chiari e pacifici, non essendo contestati gli eventi storici che riguardano la vicenda che risultano confermati anche dai documenti in atti.
Premesso, quindi, che le sentenze dei tre giudizi sopra richiamati che hanno originato il pagamento di onorari alla resistente nella sua qualità di avvocato antistatario sono state riformate e che le sentenze che hanno definito i giudizi di secondo grado risultano impugnate dinanzi alla Suprema
Corte, occorre ora verificare se sussistono i presupposti per la soddisfazione del diritto invocato dalla parte ricorrente
- In primo luogo, occorre valutare se la sentenza che riforma il titolo che disponeva la liquidazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario debba passare in giudicato o meno al fine di consentire al creditore di pretendere la restituzione delle somme erogate.
La restituzione delle somme non deve ritenersi subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado e, conseguentemente, in siffatta ipotesi, non è opportuno disporre la sospensione del processo ex art. 295 cpc.. Il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Difatti, il giudizio diretto ad accertare il diritto alla restituzione delle somme erogate a titolo di spese legali all'avvocato antistatario non può essere sospeso - in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma - non ricorrendo un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il procedimento d'impugnazione e quello di accertamento del diritto alla restituzione, tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio, ai sensi dell'art. 295 cpc, non controvertendosi in seno al primo sulla disposta distrazione delle spese.
- In secondo luogo, occorre valutare se la domanda di parte ricorrente sia affetta da inammissibilità per intervenuta decadenza dal diritto per difetto di espressa domanda di restituzione non formulata nell'atto di appello. E' principio giurisprudenziale quello secondo cui la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado deve essere formulata, a pena di “decadenza”, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (Cass. ord. 7144/21).
Il principio giurisprudenziale appena menzionato evidenzia la sussistenza della decadenza del diritto di ottenere la restituzione delle somme pagate nel giudizio di primo grado qualora la relativa domanda non venga proposta nell'atto di appello, o come termine ultimo, con la precisazione delle conclusioni nell'ambito di questo ultimo giudizio a seconda del momento dell'avvenuto pagamento delle somme di cui al giudizio di primo grado. E' evidente che quando la
Suprema Corte parli di decadenza, si rivolga al principio generale previsto nel nostro ordinamento giuridico secondo cui la maturazione di decadenza del diritto comporta la perdita della possibilità di far valere un diritto che non sia stato esercitato entro un termine fissato dalla legge. Pertanto, nel caso in cui una parte processuale venga dichiarata decaduta da un dato diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato con la sentenza di primo grado, è in dubbio che ciò comprenda anche quanto pagato a titolo di spese di lite. A nulla rileva che, nel caso specifico, le spese siano state pagate alla parte vittoriosa al proprio legale che si è dichiarato antistatario. Se sussiste decadenza dall'esercizio del diritto e questo riguarda anche il diritto alla restituzione delle spese di lite, non potrà essere eccepito che le spese di lite siano state corrisposte a soggetto diverso rispetto alla parte. E' indubbio che per quanto attiene i giudizi di secondo grado relativi all'impugnazione delle sentenze del giudice di Pace di Rimini e del Tribunale di Rimini sezione lavoro, non siano proprio state formulate domande di condanna al pagamento degli onorari del giudizio di primo grado, né con l'atto introduttivo né in sede di precisazione delle conclusioni. Ciò emerge dai rispettivi atti di appello e dalle relative pronunce giudiziali. Diversa è la questione in riferimento alla sentenza di secondo grado dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'MI-Romagna; in questo caso la ricorrente ha domandato il pagamento delle spese di lite anche per il primo grado di giudizio, come emerge dall'atto di impugnazione e dalla relativa sentenza, per cui non è possibile individuare una decadenza dall'esercizio del diritto proposto
Come è noto, a seguito di sentenza di condanna alle spese di lite in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, il difensore è titolare di un rapporto instauratosi con il soccombente ed è il medesimo a dover restituire le somme incassate in virtù di sentenza che riforma il titolo su cui costui ha azionato la propria pretesa creditoria. Nel giudizio di impugnazione, l'assenza di una espressa condanna del difensore alla restituzione alla parte originariamente soccombente di quanto dal medesimo percepito a titolo di spese legali quali avvocato antistatario, consente al creditore di azionare il proprio diritto precostituendosi un titolo ad hoc, come nel caso di specie. A nulla rileva il fatto che il giudice del secondo grado di giudizio abbia condannato la parte personalmente alla refusione delle spese di lite anche del primo grado di giudizio, considerata la posizione autonoma del difensore antistatario rispetto alla parte assistita. Né può parlarsi di violazione del principio del ne bis in idem, atteso che i titoli in questione non accertano possibili diritti che possono contrastare tra loro. Con la sentenza del giudice di secondo grado di giudizio la parte vittoriosa non ha alcun titolo che condanni il difensore a restituire le somme posto che la condanna è riferita alla parte personalmente. Sussiste l'unico limite per il creditore che è quello del divieto di azionare entrambi i titoli nei confronti della parte personalmente e contemporaneamente nei confronti del difensore antistatario, o viceversa, doglianza che può essere mossa legittimamente dal soggetto eventualmente leso in sede di opposizione esecutiva.
- Conseguentemente, la domanda di parte ricorrente va parzialmente accolta – relativamente alle somme percepite dal difensore oggi resistente nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di GG MI - con condanna alla restituzione di euro 12.291,20, e parzialmente dichiarata inammissibile, per il resto.
- Per quanto attiene le spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente condannando la resistente avv. CP_1
a pagare in favore della la somma di euro 12.291,20;
[...] Parte_1
- dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite”.
3. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 cpc, formulata dalla difesa dell'appellata principale, va disattesa perché il gravame consente di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, richiamando gli specifici capi della sentenza impugnata nonché i passaggi argomentativi che la sorreggono e sottoponendoli a critica con chiara ed inequivoca formulazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione.
Non è, peraltro, richiesta la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
4.Con un motivo di gravame sostanzialmente unico, l'appellante principale espone:
“(…) il Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto di dover condannare l'Avv. a CP_1 restituire parzialmente le somme (in particolare su una delle tre posizioni e per un importo di euro
12.291,20 peraltro a tutti 'oggi non restituiti); ha viceversa dichiarato inammissibile la domanda con riferimento alle altre due posizioni ritenendo non possibile proporla in quanto negli atti di appello non veniva esplicitata la richiesta restitutoria rispetto alle spese distratte pagate.
Tale assunto è in linea di diritto completamente errato e si chiede la riforma della sentenza su tale punto, con conseguente declaratoria di accertamento della insussistenza del diritto a trattenere le somme versate da in esecuzione di sentenza caducata. (…) Parte_1
Dalla lettura della ordinanza e dalle evidenze come sviluppate si evince che:
- La domanda di , risolta nella attivazione di autonomo giudizio e tesa alla Parte_1 restituzione degli importi come versati all'avv. è ammissibile in quanto alternativa alla CP_1 possibilità di sviluppare la stessa domanda all'interno del procedimento di appello;
- Le motivazioni addotte dal Giudice di primo grado sono relative solo ed esclusivamente alla ipotesi in cui la domanda venga precisata all'interno del giudizio di appello che, come detto, è circostanza alternativa alla proposizione di autonomo giudizio.
Conseguentemente la sentenza di primo grado, nella parte in cui ritiene inammissibile la domanda deve essere riformata in senso di accoglimento delle conclusioni già rimesse in primo grado”.
La censura è fondata.
5.La Corte richiama i consolidati principi applicabili nel presente giudizio come enunciati dalla
Cassazione nelle pronunce di seguito riportate in via meramente esemplificativa:
• Cass. n. 6788/2024: “Il settimo, ottavo, nono e decimo motivo del ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto tutti relativi alle domande di restituzione delle somme asseritamente pagate in esecuzione dell'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado poi riformata in appello, avanzate dalla nei confronti della e dei Parte_4 Pt_5 suoi legali distrattari. Va premesso che le sezioni unite di questa Corte con la sentenza del
13.6.1989 n. 2841 hanno ritenuto che l'azione di restituzione di somme pagate in base alla sentenza d'appello poi annullata (e più in generale l'azione di restituzione o riduzione in pristino che in relazione alle "prestazioni eseguite" venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione) non è riconducibile nello schema della condictio indebiti, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza. Analoga natura giuridica è stata riconosciuta alla richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Ne consegue che il presupposto di tale domanda di restituzione è dato dall'avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella ripristinatoria della situazione anteatta. Ciò comporta che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass. ord.
5.2.2024 n. 3187; Cass.
3.8.2004 n. 14816; Cass.
8.8.2002 n. 12011).
Orbene, nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che la domanda di restituzione azionata dalla venne proposta in sede di precisazione delle conclusioni Parte_4 sulla base di pagamenti successivi all'appello e sotto questo profilo va esclusa, alla luce della giurisprudenza appena ricordata, la tardività della stessa. Quanto alla domanda di restituzione nei confronti dei legali distrattari, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (vedi in tal senso Cass. ord.
5.2.2024 n.3187; Cass.
25.10.2017 n. 25247; Cass. n.9062/2010). La sentenza n. 9062/2010 della Suprema Corte ha, poi, dato atto che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione e cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, o quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (vedi nello steso senso Cass. n. 12104/2003; Cass. n. 3624/2001; Cass. n.3356/1999; Cass. n. 5664/1998). In base a tale indirizzo, dunque, il legale distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono, ed
è dunque legittimato a partecipare in proprio al giudizio d'impugnazione soltanto se, con questo, sia investito il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.
• Cass. n. 24896/2023: “(…) con la propria censura, formulata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., per essersi il giudice d'appello pronunciato in contrasto con la statuizione della sentenza n. 706 del 27/5/2015 della Corte d'appello dell'Aquila, passata in giudicato il 15/10/2020, data della sentenza n. 22380 di questa Corte che aveva, tra l'altro, dichiarato inammissibile il motivo formulato da D'.Gi. e D.D. "in quanto, la motivazione della sentenza impugnata sulla mancata prova in ordine all'avvenuto pagamento del credito - mediante assegni circolari scaturente dall'esecuzione della sentenza di primo grado, è congrua e si colloca di sopra del "minimo costituzionale", mentre, una questione di un'erronea valutazione del materiale istruttorio, non può porsi in cassazione”; sostiene il ricorrente che, pertanto, si è formato il giudicato sul suo credito, opposto in compensazione e riconosciuto dalla sentenza n. 706 del 27/5/2015 della Corte d'appello di L'Aquila, la stessa che - con efficacia di giudicato - ha definitivamente accertato il mancato pagamento da parte degli opposti;
il motivo è fondato;
l'accertamento compiuto dal giudice di merito riguardo all'avvenuta soddisfazione - da parte degli opposti D'.Gi. e D.D. - del credito opposto in compensazione dall'opponente si scontra con le statuizioni della sentenza n. 706 del 27/5/2015 della Pt_6
Corte d'appello di L'Aquila, passata in giudicato;
infatti, anche dalla sentenza di questa
Corte n. 22380 del 15/10/2020 risulta evidente che gli odierni controricorrenti hanno avanzato nel grado di appello domanda di restituzione delle somme asseritamente versate in esito al primo grado e che tale istanza è stata respinta perché carente di prova del pagamento;
come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre: Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 30495 del 21/11/2019; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 14253 del 24/05/2019), la domanda di restituzione degli importi liquidati nella sentenza di primo grado e corrisposti in ragione della sua esecutività può essere alternativamente proposta in appello oppure fatta valere in un giudizio autonomo;
una volta introdotta la domanda con l'appello, qualora il giudice ometta di provvedere a riguardo, la parte può alternativamente denunciare l'omissione con ricorso per cassazione o avanzare la propria pretesa in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale;
al contrario, se il giudice d'appello rigetta la domanda
(ancorché con una reiezione implicita;
e comunque implicando il rilievo di idonea prova la conclusione dell'infondatezza della relativa pretesa e non già una statuizione di mero rito, né, tanto meno, allo stato degli atti, liberamente riconsiderabile in altra sede), tale statuizione è idonea al giudicato;
per quanto esposto, avendo D'.Gi. e D.D. avanzato esplicita domanda di restituzione delle somme versate in primo grado, respinta dalla Corte
d'appello di L'Aquila con espressa statuizione, passata in giudicato, l'accertamento riguardante la mancata soddisfazione del credito di anche se per difetto di prova, Pt_6 costituisce res iudicata, che non può essere contrastata in un separato giudizio, nemmeno allo scopo di accertare in via incidentale l'estinzione del controcredito opposto in compensazione;
• Cass. n. 27943/2022:”(…) l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento
(Cass. n. 3291 del 06/04/1999 e succ. conff.; v. anche Cass. n. 24171 del 30/10/2020, in motivazione;
Cass. n. 34011 del 12/11/2021); 12387 del 2016;tale domanda ben può essere proposta in separato giudizio e l'erronea qualificazione giuridica non osta al suo accoglimento, spettando al giudice del merito il potere/dovere di autonomamente qualificare la domanda, nei limiti dei fatti dedotti in domanda, non potendosi nemmeno predicare un giudicato ostativo sulla qualificazione operata dal primo giudice ove non consti - come nella specie - che detta qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito (v. Cass. n. 18427 dell'1/08/2013; n. 14077 del
01/06/2018)”;
• Cass. n. 9684/2022:” Al riguardo occorre ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che (Cass. n. 18062 del 2018) la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dall'art. 96 c.p.c., comma 2, e dall'art. 402 c.p.c., comma 1 - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c., ha valore processuale e non anche sostanziale (conf.
Cass. n. 12387 del 2016)”.
• Cass. n. 18062/2018: “Giova premettere, in via generale, che questa Corte ha già affermato con orientamento che il Collegio condivide e intende ribadire - che una sentenza d'appello la quale, riformando quella di primo grado, faccia perciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso (cfr. Cass. 16/06/2016 n.
12387; Cass. 08/06/2012, n. 9287). E' stato altresì precisato che il solvens, al fine di munirsene, può attivare un autonomo giudizio ovvero proporre la sua domanda in sede di gravame e ciò è stato affermato sia per evidenti ragioni di economia processuale sia in analogia con quanto stabilito nell'art. 96 c.p.c., comma 2 e art. 402 c.p.c., comma 1, rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronuncia revocatoria (v. Cass.
03/10/2005, n. 19299) sia in ragione del principio per cui, in caso di omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su una delle domande introdotte in causa, ove non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento nella decisione di altro capo che da essa dipenda, la parte istante ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame ovvero di azionare la pretesa in un separato processo, con la precisazione che, ove si determini in quest'ultimo senso, non le sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perchè la rinunzia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c., ha valore processuale e non anche sostanziale (Cass. civ. 16 maggio 2006, n. 11356; Cass. civ. 5 settembre 1997, n. 8605; Cass. civ. 22 marzo 1995, n. 3260). E' stato infine precisato che quest'ultimo principio può essere applicato nelle fattispecie nelle quali il giudice d'appello, con riferimento alla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, operi come giudice di primo grado (cfr. Cass.
16/06/2016 n. 12387).
6.Sulla base dei richiamati principi è evidente l'erroneità del rilievo di decadenza legale dal diritto di restituzione formulato dal Tribunale.
Ed infatti:
• il diritto di ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza riformata in appello deriva direttamente all'esito processuale (non riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale) ed ha un evidente contenuto sostanziale;
• per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio (che comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 cc);
• l'esercizio del diritto alle restituzioni, riferite alla pronuncia di primo grado, può avvenire:
(a) sia immediatamente in sede di appello avverso detta pronuncia, (b) sia in autonomo giudizio (nei termini di prescrizione);
• nessuna norma pone un termine di decadenza dal diritto sostanziale alle restituzioni né stabilisce che la relativa domanda debba essere proposta a pena di decadenza esclusivamente in sede di appello: è vero anzi il contrario;
• la giurisprudenza di legittimità richiamata è pacifica nel ritenere che la restituzione possa essere domandata anche con azione autonoma, successivamente alla definizione del giudizio d'impugnazione;
• il mancato o il tardivo esercizio della domanda di restituzione in appello non comportano alcuna decadenza sostanziale ma vanno considerati come condotte processuali che possono generare solo effetti processuali nel grado, rimediabili in separato ed autonomo giudizio;
• ed infatti – come ben chiarito dalla Cassazione – se la parte si attiva in un autonomo giudizio non gli è opponibile neppure l'eventuale giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia perché la rinunzia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale;
• l'unica effettiva preclusione all'esercizio in separato ed autonomo giudizio del diritto alle restituzioni si verifica in un caso specifico (che non ricorre nel presente giudizio) e cioè quando: (a) il giudice di appello abbia esaminato la domanda di restituzione, (b) il giudice di appello abbia respinto nel merito tale domanda (ad es. per difetto di prova della corresponsione delle somme in esecuzione della sentenza di primo grado); (c) su tale statuizione sia sceso il giudicato;
• la lettura da parte del Tribunale della sentenza della Cassazione n. 7144/2021 è errata perché detta pronuncia si limita a delineare la decadenza processuale dal potere di proporre la domanda nel giudizio di impugnazione ma non riguarda in alcun modo l'ipotesi in cui la domanda sia proposta in autonomo giudizio;
in altri termini detta pronuncia esamina e ricostruisce la disciplina della decadenza processuale dal potere di proporre domanda di restituzione nel contesto interno al giudizio di impugnazione mentre non si occupa della diversa fattispecie – pacificamente riconosciuta dalla richiamata giurisprudenza di legittimità – in cui la parte eserciti il proprio diritto in un distinto autonomo giudizio;
in tal modo il Tribunale attribuisce (in difetto di ogni previsione normativa) un effetto di decadenza sostanziale al mancato esercizio di un potere processuale con l'illogico risultato di “stabilizzare” e rendere definitivo il pagamento di una somma totalmente privo di titolo ed anzi in contrasto con gli esiti decisori giudiziali (anche ove coperti da successivo giudicato);
• la lettura, da parte del Tribunale, della sentenza della Cassazione n. 7144/2021 è anche incompleta perché detta pronuncia evidenzia l'esistenza di un duplice orientamento di legittimità: “Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità è, quindi, univoca e consolidata nel ritenere che, dopo la modifica dell'art. 336 c.p.c. (che prevedeva che rispetto agli atti esecutivi compiuti l'effetto caducatorio non operava prima del passaggio in giudicato della sentenza di riforma), la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, non configura una domanda nuova in appello, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (si richiamano, al riguardo, anche Cass. 21 luglio 1981, n. 4684; Cass. 6 novembre 1995, n.
11527; Cass. 16 giugno 1998, n. 6002; Cass., 21 luglio 2020, n. 15457).
4.4.1 E tuttavia da un lato, vi è l'indirizzo che, ai fini della proposizione della domanda, ritiene non necessaria la domanda, avendo il giudice di appello il potere di adottare direttamente i provvedimenti capaci di ripristinare la situazione precedente, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., come novellato nel 1990, non diversamente dalla situazione disciplinata dall'art. 669 novies c.p.c. (si richiamano, al riguardo Cass. 21 dicembre 2001, n. 16170, in un caso in cui la domanda non era stata proposta;
Cass. 28 gennaio 2003, n. 1233; Cass. 19 luglio 2005, n. 15220;
Cass., 3 ottobre 2005, n. 19296; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17227 ed ancora più di recente
Cass., 27 settembre 2016, n. 18972).
4.4.2 Dall'altro, con orientamento che si condivide e al quale questo Collegio intende dare continuità, si è affermato che la richiesta di restituzione delle somme deve essere formulata, a pena di "decadenza", con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (Cass. 8 agosto 2002, n. 12011; Cass. 18 luglio 2003, n. 11244; Cass. 13 luglio 2004, n. 12905; Cass. 8 luglio 2010, n. 16152; Cass., 9 ottobre 2012, n. 17227; Cass.,
26 gennaio 2016, n. 1324; Cass., 30 gennaio 2018, n. 2292, queste ultime due già citate)”; il che rende palese, anche indipendentemente all'adesione al secondo indirizzo maggioritario o al primo minoritario (che sconfessa in radice le argomentazioni del
Tribunale), che la Cassazione nella richiamata pronuncia n. 7144/2021 ha regolato solo la disciplina del potere processuale di proporre la domanda di restituzione nel giudizio di impugnazione ma non ha mai attribuito a tale “decadenza” processuale l'effetto della perdita del diritto: effetto non previsto dalla legge e contrastante anche con i consolidati indirizzi di legittimità (avanti esposti) che chiariscono la duplice ed alternativa possibilità di esercizio del diritto alle restituzioni (nel giudizio di impugnazione ed in autonomo giudizio).
7.Le argomentazioni esposte riguardano sia il capo di pronuncia principale che quello sulle spese corrisposte all'appellata principale quale procuratrice antistataria della parte vittoriosa.
Sul punto deve precisarsi che:
• il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione cade nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
• il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado (Cass. civ., 25 ottobre 2017, n. 25247; Cass. civ., 15 aprile 2010, n. 9062);
• la sentenza d'appello che riforma totalmente quella di primo grado fa sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa al difensore distrattario da esercitarsi alternativamente: (a) in un autonomo giudizio, (b) in sede di gravame con un'apposita domanda in tal senso;
• nel caso di instaurazione di autonomo giudizio, legittimato passivo è il difensore distrattario;
• in tale autonomo giudizio non è opponibile al solvens il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale (Cass. civ.,
10 luglio 2018, n. 18062).
8.Le considerazioni che precedono, applicate al presente giudizio, conducono all'accertamento del diritto della parte appellante principale ad ottenere la restituzione di tutte le somme corrisposte all'appellata principale traenti titolo dalle due pronunce di primo grado:
• del Giudice di Pace di Rimini nr. 459/2018 per la somma di euro 2.709,95 oltre ritenuta di acconto,
• del Tribunale di Rimini sezione lavoro 165/2019 per la somma di euro 1.233,93 oltre ritenuta di acconto, entrambe riformate in sede di impugnazione.
9.Va di seguito esaminato l'appello incidentale di cui si riporta il contenuto:
“SULLA ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DEL CAPO DELL'ORDINANZA DEL 20.02.2023
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO (NRG 387/2022) CHE DISPONE LA RESTITUZIONE DELLE
SPESE LEGALI DI EURO 12.291,20 VERSATE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA n. 84/02/20
DELLA CTP DI REGGIO EMILIA (GIANFFERRARI PATRIZIA): VIOLAZIONE / FALSA
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONSUMAZIONE DELL'AZIONE, DELL'INTERESSE AD
AGIRE, DEL PRINCIPIO DI DIRITTO SANCITO DA CASSAZIONE N. 25247/2017, N.
27166/2016, N. 9062/2010
Il Giudice di prime cure, erroneamente, ha ritenuto che rispetto alla domanda di restituzione delle spese legali di euro 12.291,20 versate in esecuzione della sentenza n. 84/02/20 della CTP di GG
MI (AR PA ), poi riformata, questa difesa abbia eccepito la decadenza CP_2 sostanziale per mancata formulazione della domanda in sede di gravame. Invero, il sottoscritto procuratore non ha contestato l'intervenuta decadenza, come desumibile dalla comparsa, ergo le affermazioni giudiziali in ordine alla sua insussistenza sono irrilevanti.
Per contro, il sottoscritto procuratore, rispetto a tale domanda, eccepiva la consumazione dell'azione, la carenza ad interesse ad agire, la violazione del ne bis in iden (cfr. comparsa di costituzione). (…)
La CTP di GG MI, in accoglimento del ricorso proposto da AR PA (n.r.g.
629/2019), con la sentenza n. 84/02/20 (All. 12), condannava l' a versare al sottoscritto CP_3 procuratore, dichiaratosi antistatario, le spese di giudizio liquidate in euro 12.291,20 (oneri di legge compresi).
Tali spese legali venivano pagate dall' in adempimento spontaneo della sentenza di CP_3 condanna di primo grado e, a differenza dei casi precedenti, ne veniva richiesta la restituzione in sede di appello dinanzi alla CTR dell'MI-Romagna (All. 13) che, di fatti, disponeva la condanna della sig.ra AR alla restituzione delle spese legali versate in esecuzione della sentenza di primo grado (All. 14).
Ergo, la domanda avanzata di nuovo dall' è INAMMISSIBILE, avendo già l' un titolo CP_3 CP_3 giudiziale sul punto, come di seguito meglio esplicato. (…)
La declaratoria dell'inammissibilità è la conseguenza giuridica dell'applicazione:
• del principio di consumazione dell'azione nonché del divieto del bis in idem che impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
•del principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
•del principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Cass., nn.
20106/2009, richiamata da Cass, n. 21768/2019) e del processo (Cass., Sez. U, n. 9935/2015, richiamata da Cass, n. 21768/2019).
Si rileva altresì come l' non poteva utilizzare il ricorso ex art. 702 bis proposto dinanzi al CP_3
Tribunale di Ascoli Piceno per raggirare il disposto di cui all'art.
2-sexies dell'art. 15 del codice del processo tributario secondo cui per procedere alla riscossione delle spese liquidate in favore dell' è necessario il passaggio in giudicato della sentenza. Dal momento che la sentenza CP_3 della Commissione Tributaria Regionale dell'MI-Romagna non è ancora passata in giudicato, essendo stata impugnata dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione (n.r.g. 17573/21), come già rilevato, all' è preclusa l'azione tesa al recupero delle spese legali. CP_3
Il Giudice di Prime Cure ha ritenuto non meritevoli di accoglimento le riferite eccezioni, in quanto,
a suo dire, la sentenza di condanna emessa dal Giudice di secondo grado di restituzione alle spese versate alla parte non sarebbe efficace nei confronti del procuratore antistatario che le ha incassate. (…)
Il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure è errato in fatto e in diritto e si pone in violazione con il consolidato principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui il procuratore antistatario, subisce gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, anche se non evocato personalmente in giudizio ( Cass. n. 25247/2017; Cass. n. 27166/2016 e Cass. n. 9062/2010), in quanto il capo della sentenza resa sull'istanza di distrazione cade nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito “dell'unico rapporto processuale”.
In altri termini, in sede di gravame non vi è litisconsorzio necessario con il procuratore antistatario che ha incassato le spese legali in forza della sentenza di primo grado, essendo questi unico legittimato alla restituzione e subendo gli effetti della sentenza di secondo grado, anche se non è parte del giudizio.
Dunque, si appalesa errata l'affermazione del Giudice di prime cure che parla di autonomia di posizioni tra parte e procuratore antistatario.
Ergo, avendo già ottenuto l' dalla CTR dell'MI-Romagna una sentenza, che nel riformare CP_3 quella della CTP di GG MI, condannava la sig.ra AR alla restituzione delle spese di lite, aveva già un titolo valido ed efficace nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario, unico legittimato passivo rispetto alla richiesta restitutoria, ma non ancora azionabile stante il mancato passaggio in giudicato della sentenza del secondo grado”.
10.Osserva la Corte che il motivo di appello in esame è basato su di una circostanza documentale che ne evidenzia ex se l'infondatezza.
Infatti, vi è riscontro documentale che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'MI-Romagna ha regolato le spese di lite del doppio grado ma non ha in alcun modo provveduto sulla domanda di restituzione formulata dall' . Il Parte_1 dispositivo è infatti il seguente:
P. Q. M.
La in riforma della sentenza della Commissione Controparte_5
Tributaria Provinciale di GG MI N°84/02/2020 del 24-09-2019 depositata in data 10-03-
2020, dichiara l'inammissibilità dei ricorsi proposti da AR PA contro le cartelle esattoriali, N°095 2005 0029775826, N°095 2004 0026333732, N°095 2004 0026330500 e N°095
2004 0027063980, ed emesse dall' nei suoi confronti, ed i relativi Parte_1 ruoli.
Dichiara assorbite le restanti domande tra le parti.
Condanna AR PA alla rifusione delle spese processuali a favore dell'
[...]
e dell' di GG MI, liquidate in Euro 10.000,00 per Parte_1 Parte_1 compensi professionali quanto al giudizio di primo grado, ed in Euro 10.000,00 per compensi professionali quanto al giudizio di appello, a favore di ciascuna delle restanti parti del giudizio.
Spese generali, iva e cpa se dovute seguono come per legge.
11.È evidente che altro è la condanna alle spese di lite del doppio grado sostenute dall' altro Pt_1
è la restituzione delle spese di lite sostenute dalla AR PA in primo grado e pagate dall' stessa. Pt_1 12.In tal modo:
• richiamate le argomentazioni già esposte sulla facoltà della parte di agire in autonomo giudizio per il recupero delle somme corrisposte al procuratore distrattario in esecuzione di una sentenza di primo grado totalmente riformata in sede di impugnazione,
• considerato che nel giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'MI-
Romagna la domanda era stata ritualmente proposta ma su di essa è stata omessa ogni pronuncia, ne deriva l'accertamento del diritto dell'appellata incidentale alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza CTP GG MI 84/02/2020 per la somma di euro 12.291,20 oltre accessori come statuito dal Tribunale (con motivazione da integrare).
13.Resta da precisare che è infondata l'argomentazione dell'appellante incidentale secondo cui:
“Si rileva altresì come l' non poteva utilizzare il ricorso ex art. 702 bis proposto dinanzi al CP_3
Tribunale di Ascoli Piceno per raggirare il disposto di cui all'art.
2-sexies dell'art. 15 del codice del processo tributario secondo cui per procedere alla riscossione delle spese liquidate in favore dell' è necessario il passaggio in giudicato della sentenza. Dal momento che la sentenza CP_3 della Commissione Tributaria Regionale dell'MI-Romagna non è ancora passata in giudicato, essendo stata impugnata dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione (n.r.g. 17573/21), come già rilevato, all' è preclusa l'azione tesa al recupero delle spese legali. CP_3
14.In realtà, nella fattispecie, non è applicabile il richiamato art. 15 co.
2-sexies (“Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”) perché l'appellata incidentale non rivendica spese di lite ma esercita il proprio diritto alla restituzione di una somma indebitamente pagata in esecuzione della sentenza di primo grado riformata.
Il comma 2-sexies dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 riguarda la riscossione coattiva delle spese in favore di ma non la restituzione di somme che l ha già pagato e Parte_1 Pt_1 che, a seguito della riforma, non sono più dovute. 15.Nel caso in esame non si tratta di riscossione di spese liquidate a favore di bensì del diritto CP_3 di ripetere l'indebito ex art. 336, comma 2, c.p.c., contro chi ha incassato quelle somme (cioè il difensore antistatario).
16.In tal modo l'appello incidentale va respinto e la sentenza di primo grado va confermata sul punto con integrale correzione della motivazione integrata come da argomentazioni che precedono.
17.Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza dell'appellata principale, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di
Appello/Tribunale , (b) valore fino ad euro 26.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (e)liquidazione entro la media tariffaria. Le spese vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
18.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della gravata sentenza, condanna l'appellata principale a pagare all'appellante principale:
• la somma di euro 2.709,95 oltre oneri accessori a titolo di restituzioni riferite alla sentenza del Giudice di Pace di Rimini n. 459/2018,
• la somma di euro 1.233,93 oltre oneri accessori a titolo di restituzioni riferite alla sentenza del Tribunale di Rimini sezione lavoro n. 165/2019;
2-respinge l'appello incidentale:
• confermando la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda della parte originaria ricorrente ed ha condannato la parte originaria resistente a pagare in favore della la somma di euro 12.291,20 a titolo di restituzioni Parte_1 riferite alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di GG MI
n.84/2020,
• integrando la motivazione della sentenza impugnata come da motivazione della presente pronuncia;
3- condanna la parte appellata principale al pagamento delle spese di lite così liquidate: (a) per il primo grado in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 5.809,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
le spese sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello in data 16 settembre 2025 .
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini