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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 646/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 646/22 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 07.10.2024
vertente tra
, (C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, (C.F.: ) nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati
[...] CodiceFiscale_2 in Messina, Via Lenzi n.1, presso lo studio dell'Avv. Marcello Greco, (indirizzo pec:
), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello Email_1
Appellanti
e con Sede Sociale in viale Brenta 18/b – 20139 Milano – Controparte_1
(Codice Fiscale e Registro delle Imprese N. ), e per essa P.IVA_1 CP_2
(denominazione assunta da ex nella CP_3 Controparte_4 qualità di mandataria per la gestione dei crediti, giusta procura del 20.07.2017 a rogito dott.
[...]
in Milano Rep. N. 60850, Racc. n. 11358, in persona del rappresentante p.t., Sig. dott. Per_1
, nella qualifica di dipendente con poteri di firma per essa giusta Controparte_5 CP_2 procura per atto Notaio dott. Rep. N. 77770, Racc. n. 29100 del 19.10.2022, Persona_2 rappresentata e difesa, dall'avv. Angiolella Bottaro del Foro di Patti,con studio in Capo d'Orlando, via Giovanni Amendola 66, ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale alla pec:
Email_2
Appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 736/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 28.04.2022 e pubblicata in pari data, in materia di azione revocatoria ordinaria
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante: “…1) Sospendere l'efficacia della sentenza n. 736/2022 depositata in data 28.04.2022, emessa dal Tribunale di Messina in persona del Giudice Dott Valerio Brecciaroli.
2)Dichiarare la nullità della sentenza n. 736/2022 depositata in data 28.04.2022, emessa dal Tribunale di Messina in persona del Giudice Dott Valerio Brecciaroli, stante l'erroneità della notifica per quanto esposto al punto 1 del presente atto di appello.
3)In via subordinata dichiarare la nullità della sentenza n. 736/2022 depositata in data 28.04.2022, emessa dal Tribunale di Messina in persona del Giudice Dott Valerio Brecciaroli, stante la violazione del principio del contraddittorio per quanto esposto al punto 2 del presente atto di appello.
4)In via ulteriormente gradata, in accoglimento del motivo di cui al punto n. 3 riformare la sentenza n. 736/2022 depositata in data 28.04.2022, emessa dal Tribunale di Messina in persona del Giudice Dott Valerio Brecciaroli e per l'effetto rigettare le domande formulate dalla Controparte_1
[...]
5)Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Per la parte appellata: “… Prendere atto di quanto sopra esposto e dei documenti allegati;
• Respingere i motivi di appello proposti dai signori ed con atto Parte_1 Parte_2 notificato in data 05.10.2022, perché inammissibili improponibili e comunque in fondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti ampiamente sopra esposti;
• Confermare in ogni sua parte la sentenza n. 736/2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Messina in data 28.04.2022 con la quale è stata dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art.2901 c.c. nei confronti di e per essa nella qualità di mandataria dell'atto stipulato in Controparte_1 CP_2 data 4 febbraio 2016, a rogito del notaio rep. n. 42260 e racc. n. 10564, con il quale Persona_3
aveva donato a la proprietà superficiaria dei seguenti beni Parte_2 Parte_1 immobili siti in Messina, località AN UC Sopra Contesse, via Torrente San Filippo, e precisamente: appartamento per civile abitazione, fabbricato A, interno 14 scala A2 con in pertinenza vano cantina, distinti al Catasto Fabbricati di Messina al foglio 138, particella 1234, sub 10; posto auto scoperto posto al piano terra, via Torrente San Filippo, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1103, sub 31; 1/34 indiviso di un locale cantinato posto al piano seminterrato dell'edificio B interno 1° con accesso dalla scala B1, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1233, sub 13; 1/9 indiviso di un locale cantinato posto al piano seminterrato dell'edificio A, con accesso dalla scala A2, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1234, sub 5; 1/34 indiviso di un posto auto esterno di emergenza posto al piano terra distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1103, sub 34;
• Condannare gli opponenti in solido per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c per i motivi esposti in premessa, liquidando equitativamente i danni;
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2019, e per essa Controparte_1 nella qualità di mandataria, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Messina CP_2
e chiedendo la revoca e la dichiarazione di Parte_2 Parte_1 inefficacia, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., dell'atto di donazione stipulato, in data 04.02.2016, a rogito del notaio rep. n. 42260 e racc. n. 10564, con il quale aveva Persona_3 Parte_2 donato alla figlia, la proprietà dei seguenti beni immobili siti in Messina, Parte_1
Località AN UC Sopra Contesse, via Torrente San Filippo, e precisamente:
- appartamento per civile abitazione, fabbricato A, interno 14 scala A2 con in pertinenza vano cantina, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1234, sub 10 (appartamento e cantina);
- posto auto scoperto posto al piano terra, via Torrente San Filippo, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1103, sub 31;
- 1/34 indiviso di un locale cantinato posto al piano seminterrato dell'edificio “B” interno 1A con accesso dalla scala “B1”, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1233, sub 13;
- 1/9 indiviso di un locale cantinato posto al piano seminterrato dell'edificio “A”, con accesso dalla scala
“A2”,
- distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1234, sub 5;
- 1/34 indiviso di un posto auto esterno di emergenza posto al piano terra distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1103, sub 34.
A sostegno della domanda, deduceva che:
• aveva prestato fideiussione per l'adempimento delle obbligazioni assunte Parte_2 Part dalla - di cui all'epoca rivestiva anche la carica di legale rappresentante - Parte_4 nei confronti della in base al contratto di finanziamento (di 120.000.000 £) Parte_5 stipulato, il 28.09.1992, in Notar , rep. n. 81308 e racc. n. 1239; Persona_4
Parte
• la non aveva rispettato i pagamenti delle rate del summenzionato contratto Parte_4 di finanziamento, perdendo di conseguenza il beneficio del termine;
• su disposizione del Presidente del Tribunale di Messina del 9 dicembre 2014, era stata rilasciata la seconda copia esecutiva del contratto di finanziamento, che insieme all'atto di precetto - per l'importo complessivo di € 170.007,29 – era stato notificato ex art. 140 c.p.c. ad Parte_2 Part
, sia personalmente che nella qualità di legale rappresentante della
[...] Parte_4 nonché agli altri due garanti e Persona_5 CP_6
• in data 29.12.2025 su istanza di (nella qualità di mandataria di cui CP_3 Parte_6 il credito nelle more era stato ceduto) era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1864/2015, con il Part quale era stato ingiunto alla e ai suoi garanti il pagamento della somma di Pt_4 Parte_4
€ 170.020,88; • il suddetto decreto ingiuntivo, notificato, ex art. 140 c.p.c., ad sia in proprio Parte_2 che nella qualità di legale rappresentante della Me. in data 15.02.2016, non Parte_4 essendo stato opposto, era stato dichiarato definitivamente esecutivo;
• nelle more, con atto stipulato in 04.02.2016, il prefato aveva donato alla figlia Parte_2 parte consistente del proprio patrimonio immobiliare, così frustrando le Parte_1 aspettative di soddisfacimento del credito.
Alla luce di siffatti eventi, la - che in forza di un contratto di Controparte_1 cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 14.07.2017 e con effetto in data 14.07.2017, aveva acquistato pro-soluto da tutti i crediti derivanti Parte_7 da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche che alla data del 14.07.2017 risultavano nella sua titolarità - con il predetto atto di citazione, chiedeva al Giudice di prime cure che venisse dichiarata, ricorrendone i presupposti, la revoca e la conseguente inefficacia ex art. 2901 c.c. del suddetto atto di disposizione patrimoniale;
in subordine che venisse riconosciuta e dichiarata la simulazione dell'atto di donazione con la conseguente nullità della cessione del bene eseguita titolo gratuito da in favore della figlia, con vittoria Parte_2 di spese e compensi.
Non si costituivano in giudizio i convenuti che rimanevano contumaci.
Con sentenza n. 736/2022, emessa in data 28.04.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Messina in accoglimento della domanda attrice così disponeva: “1. In accoglimento della domanda promossa CP_ da (e per essa quale mandataria dichiara l'inefficacia ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'articolo 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto stipulato in data 4 Febbraio 2016, a rogito del notaio rep. n. 42260 e racc. n. 10564, con il quale aveva Persona_3 Parte_2 donato a la proprietà superficiaria dei seguenti beni immobili siti in Messina, Parte_1 località AN UC Sopra Contesse, via Torrente San Filippo, e precisamente: appartamento per civile abitazione, fabbricato A, interno 14 scala A2 con in pertinenza vano cantina, distinti al Catasto Fabbricati di Messina al foglio 138, particella 1234, sub 10; posto auto scoperto posto al piano terra, via Torrente San Filippo, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1103, sub 31; 1/34 indiviso di un locale cantinato posto al piano seminterrato dell'edificio B interno I con accesso dalla scala B 1, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1233, sub 13; 1/9 indiviso di un locale cantinato posto al piano seminterrato dell'edificio A, con accesso dalla scala A2, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1234, sub 5; 1/34 indiviso di un posto auto esterno di emergenza posto al piano terra distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1103, sub 34; 2. Condanna e a pagare in solido le spese di lite nei confronti Parte_2 Parte_1 di parte attrice che liquida in € 569,41 per spese vive e €8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge”.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione in appello regolarmente notificato, Parte_2
e proponevano appello nei confronti del Parte_1 Controparte_1 chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza,
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il succitato istituto di credito, e per esso la mandataria
, (con comparsa depositata telematicamente in data 08.03.2023), che, resistendo CP_2 all'appello, ne chiedeva il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza gravata e la condanna alle ulteriori spese di giudizio. Disposta con decreto presidenziale del 09.02.2023 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 07.04.2023 - ritenute insussistenti le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - dichiarava il non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, giacché rinunciata, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.04.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del Giudice relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 07.10.2024 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio a causa della nullità della notifica dell'atto introduttivo.
Sostengono, infatti, che, in base ai certificati di residenza allegati all'atto di gravame, risulta evidente che la notifica dell'atto di citazione sia stata eseguita presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza, e pertanto non fosse sufficiente a convocarli in giudizio, permettendo loro di costituirsi tempestivamente e regolarmente.
Il motivo non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
Le contestazioni di parte appellante sulla notifica dell'atto di citazione ad sono, Parte_1 infatti, assolutamente infondate e documentalmente smentite dalla certificazione prodotta, da cui emerge inequivocabilmente che, al momento della notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, risiedeva in Via T.S. Filippo, Pal. A/2, interno 14, AN UC (ME), Parte_2 mentre risiedeva in via T.S. Filippo, case A.S.S.T., Pal. A/2, interno 14, piano Parte_1
02, AN UC (ME).
Ne deriva, dunque, che l'atto di citazione è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la residenza dei due convenuti, risultante dai certificati anagrafici del Comune di Messina.
D'altronde, l'affermazione di parte appellante secondo la quale “la signora è Parte_1 residente in [...] Piano 04 Contesse a far data dal 02.10.1986” non corrisponde al vero, essendo destituita di qualsivoglia fondamento.
Ed infatti, sulla base del certificato storico prodotto in atti, emerge chiaramente che la predetta risulta iscritta nell'anagrafe della popolazione residente a partire dal 02.10.1986, ma ciò si riferisce alla sua Part provenienza da e non alla residenza specifica in Via del Carmine n 16 ( , ove la prefata Pt_8 risiede a partire dal 10.08.2020.
Prima di tale data, e precisamente dal 25.11.2016 fino al 10.08.2020, la stessa, infatti, risiedeva in Via T.S. Filippo, case A.S.S.T., Pal. A/2, interno 14, piano 02, AN UC (ME).
In ogni caso, si rammenta che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato il principio per il quale le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (cfr. recentemente Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8463 del 24/03/2023 che richiama Cass. n. 19387/2015; Cass. n. 11550/2013). Pertanto, onde dimostrare la nullità della notifica della citazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la sola produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica (cfr. Cass. n. 19132/2004), essendosi anzi affermato che (cfr. Cass. n. 10107/2014) nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario.
Pertanto, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova che l'indirizzo utilizzato per la notifica non era quello effettivo al momento della consegna (conf. Cass. Civ., Sent. n. 15200/2005).
Nel caso di specie, una tale prova non è stata fornita.
Ne discende che le notifiche relative all'atto di citazione per l'avvio del giudizio di prime cure sono valide e che, di conseguenza, il processo di primo grado si è svolto regolarmente nella contumacia dei convenuti.
2. Con il secondo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “Nullità per violazione del principio del contraddittorio”, le odierne parti appellanti, eccepiscono, altresì, la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, stante l'assenza di alcuni litisconsorti necessari.
In particolare, rilevato che il credito su cui si basa l'azione revocatoria proviene da una cessione e da un rapporto di mandato tra la e la lamentano che Controparte_1 CP_2 CP_2 il primo giudice aveva omesso, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i creditori coinvolti.
Richiamano, in proposito, talune pronunce della Suprema Corte secondo cui, se dall'azione revocatoria possono derivare effetti negativi per terzi, questi ultimi devono necessariamente essere considerati litisconsorti necessari.
Neanche tali doglianze possono ritenersi fondate.
Ed infatti, agisce in giudizio come mandataria della CP_2 Controparte_1
in base alla procura del 20 luglio 2017, redatta dal dott. a Milano, Rep. N.
[...] Persona_1
60850, Racc. n. 11358, in forza della quale è stata nominata “procuratore della predetta
[...]
(in seguito il Procuratore) affinché lo stesso Procuratore provveda, in Controparte_1 CP_3 nome e per conto, ovvero soltanto per conto, della Società, a compiere – anche in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dal Procuratore quando necessario in relazione alla natura degli atti da compiersi – ogni atto, attività, adempimento e formalità dallo stesso Procuratore ritenuti necessari e/o utili alla amministrazione, gestione, incasso e recupero, ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti…[…]… ad avviare e perseguire azioni e cause legali a nome della Società (tanto come parte attrice quanto come parte convenuta), comparire nelle cause intentate avverso la Società, il tutto in ogni grado di giudizio, per cause civili o penali, in forza del poteri conferiti con la presente procura, …. Al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale della Società avanti a qualsivoglia autorità giurisdizionale…”
Il che esclude che dovesse partecipare al giudizio, in cui era Controparte_1 validamente rappresentata da (denominazione assunta da , che ha CP_2 CP_3 legittimazione per agire e svolgere tutte le operazioni necessarie per la gestione del credito. A ciò si aggiunga che neppure le cedenti succedutesi nel tempo avrebbero avuto titolo ad essere parti del giudizio, giacché, avendo per l'appunto ceduto il credito, non erano più titolari delle relative azioni di recupero.
Peraltro, la giurisprudenza e gli esempi riportati nelle sentenze citate nell'atto di impugnazione non risultano pertinenti alla situazione specifica della cessione del credito in questione, il che li rende irrilevanti per la decisione del presente giudizio.
In ogni caso, ad avviso della Corte, mancherebbe l'interesse a sollevare una tale eccezione.
3. Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti eccepiscono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto integrati i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ed, in particolare, l'eventus damni, ovvero il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione del debitore.
Deducono, infatti, che l'atto dispositivo non ha compromesso la garanzia patrimoniale, non essendo stata fornita alcuna prova della presunta incapienza del patrimonio residuo.
Anche tale doglianze deve ritenersi infondata.
Vale premettere - in punto di diritto - che, per consolidato principio della Suprema Corte, l'azione revocatoria ordinaria, quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, è esperibile, oltre che nei confronti del debitore principale, anche nei confronti del fideiussore - che risponde delle sue obbligazioni con tutto il suo patrimonio- per gli atti di disposizione patrimoniale dallo stesso compiuti (Cass. 22465/2006; 3675/2011; 591/1999; 2115/91).
Ai fini della corretta valutazione della domanda, appare , inoltre, opportuno il sintetico richiamo di alcuni principi generali in materia di domanda di declaratoria di inefficacia relativa (revocatoria) ex art. 2901 c.c..
Siffatta azione presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza del debito, ancorché non certo o determinato nel suo ammontare, e non anche la concreta esigibilità dello stesso, potendo essere proposta, per espressa previsione dell'art. 2901 c.c., per crediti condizionati o non ancora scaduti, o, per principio giurisprudenziale pacifico, anche eventuali (Cass. Civ., 5619/2016; 23666/2015; 1883/2012).
Va poi ricordato che il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma anche di un pericolo di danno.
Esprimendosi in termini di pregiudizio, il legislatore ha voluto alludere ad un significato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno, per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno.
In altri termini, posta la finalità cautelare e conservativa dell'azione revocatoria, è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva - com'è tipico del denaro - realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. 26.2.2002 n. 2792; Cass. 21.9.2001 n. 11916; Cass.
1.6.2000 n. 7262; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass.
5.6.2000 n. 7452; Cass. 29.3.1999 n. 2971).
Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. Civ., Sent. n. 16221/2019; Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471).
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso - e non già per gli atti a titolo gratuito - l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27546).
Non è quindi necessaria la prova di una vera e propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanziata (Cass. civ., Sez. II, 18/01/2007, n.1068), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1759; Cass. civ., Sez. I, 18/05/2005, n.10430).
Come noto, dunque, quando l'azione revocatoria concerne, come nel caso di specie, un atto a titolo gratuito compiuto in pregiudizio di crediti sorti antecedentemente, non è necessaria la prova del consilium fraudis (art. 2901 co. 1 n. 2 c.c.) ed infatti, “in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (cfr. Cass. Civ., Sent. n. 17867/2007); e ancora "l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso" (Cass. Civ., Sent. n. 5072/2009).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il primo decidente, allorquando, ritenendola fondata, ha accolto l'azione revocatoria.
Ed invero, il credito vantato dalla società attrice (pari ad € 170.020,88) - giudizialmente accertato con il decreto ingiuntivo n. 1864/2015 emesso in data 29.12.2015 e non opposto - risulta sorto anteriormente all'atto dispositivo, discendendo dal mancato pagamento delle rate di mutuo derivanti dal contratto di finanziamento stipulato con il prefato istituto di credito.
Quanto all'elemento soggettivo in capo al debitore, la consapevolezza, da parte di questi del pregiudizio arrecato al creditore attraverso tale atto di disposizione a titolo gratuito, nella specie, può desumersi dalla qualifica rivestita da Parte_2
Questi, infatti, era non solo fideiussore della Me. ma anche il rappresentante Parte_4 legale che ,in quanto tale, ne seguiva personalmente le vicende economiche e, quindi, era ben conscio del credito vantato dalla (oggi nei confronti della società Parte_5 Controparte_1 debitrice. Deve, pertanto, ritenersi che il predetto al momento della stipula dell'atto di donazione - avvenuta in data 04.04.2016 - fosse perfettamente consapevole di essere debitore della banca, poiché, in data 21.04.2015, gli era stato notificato l'atto di finanziamento ed il pedissequo atto di precetto con il quale veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 170.007,29.
Per quanto attiene, invece, al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni"), pacifica essendo l'anteriorità del credito, neanche posta in discussione dalle appellanti, parimenti incontestabile è la modificazione del patrimonio, che ha reso più difficoltosa la soddisfazione coattiva del credito, non occorrendo, per quanto già detto, l'esistenza di una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore.
Come, in proposito, ritenuto dalla Suprema Corte, "un atto di donazione impoverisce di per sé il donante perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto, la dimostrazione dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del donante" (Cass. Civ., Sent. n. 17336/2018).
Peraltro, non solo benchè gravato dal relativo onere, non ha provato che il Parte_2 suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Cass. Civ., Sent. n. 26310/21; Cass. Civ., Sez VI, Sent. n. 18.06.2019 n. 16221),ma dalle prodotte visure emerge che non possiede altri beni.
Pertanto, il donante, spogliandosi dell'unici beni immobili di cui era proprietario, ha mutato quantitativamente e qualitativamente la composizione del proprio patrimonio e reso di fatto più arduo per il creditore il soddisfacimento delle proprie pretese in termini di possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione.
Trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, non è necessaria la prova della dolosa preordinazione, ma è sufficiente la prova della mera consapevolezza del pregiudizio arrecato con l'atto dispositivo.
Attesa la natura totalmente gratuita dell'atto di disposizione, come emergente dai contenuti dell'atto notarile, pertanto, il creditore è esonerato dall'onere di provare l'elemento soggettivo in capo al donatario (Cass. civ., Sent. n.12045/2010, Cass. civ. Sent. n.5072/2009, Cass. civ. n.17336/2007).
In ogni caso, corretta è la valutazione del primo decidente in punto di “partecipatio fraudis”, che risulta in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la prova della ricorrenza del detto presupposto soggettivo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (ex ultimis Cass. 10928/20202; 1286/2019).
Nel caso in esame, correttamente il primo decidente ha tenuto nel debito conto lo stretto rapporto di parentela tra i contraenti, che rendeva estremamente plausibile la presunzione che Parte_1
fosse consapevole della situazione debitoria del padre e, conseguentemente, del pregiudizio che
[...] con l'atto di disposizione de quo si arrecava alle ragioni dei creditori dello stesso.
Ritiene, inoltre, la Corte che tale elemento presuntivo operi a prescindere dalla sussistenza della coabitazione, poiché l'eventuale cessazione del rapporto di convivenza non determina anche il venir meno della frequentazione e della confidenza reciproca.
Mette conto, altresì, evidenziare che non è stato rappresentato alcun motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento. Per quanto detto, nel caso di specie risultano sussistenti tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c..
L'appello va, pertanto rigettato.
Parimenti da rigettare è la domanda di risarcimento dei danni, ex art. 96, I co. c.p.c., proposta da parte appellata , non emergendo dagli atti di causa elementi idonei ad integrare il dolo o la colpa grave.
L'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma I, c.p.c. postula, infatti, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cass. Civ., Sez. I, del 04.11.2005, n. 21393).
Ne consegue che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza di tale responsabilità.
*
Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna degli appellanti , in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio, che, avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass. 8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 646/22 R.G. sull'appello proposto avverso la sentenza n. 736/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 28.04.2022 e pubblicata in pari data, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo grado, che liquida in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per quella introduttiva;
€ 2.163,00 per quella di trattazione ed € 5.103,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo dott.ssa Mariarita Riccio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto Sabatini Presidente
2) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 646/22 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 07.10.2024
vertente tra
, (C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, (C.F.: ) nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati
[...] CodiceFiscale_2 in Messina, Via Lenzi n.1, presso lo studio dell'Avv. Marcello Greco, (indirizzo pec:
), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello Email_1
Appellanti
e con Sede Sociale in viale Brenta 18/b – 20139 Milano – Controparte_1
(Codice Fiscale e Registro delle Imprese N. ), e per essa P.IVA_1 CP_2
(denominazione assunta da ex nella CP_3 Controparte_4 qualità di mandataria per la gestione dei crediti, giusta procura del 20.07.2017 a rogito dott.
[...]
in Milano Rep. N. 60850, Racc. n. 11358, in persona del rappresentante p.t., Sig. dott. Per_1
, nella qualifica di dipendente con poteri di firma per essa giusta Controparte_5 CP_2 procura per atto Notaio dott. Rep. N. 77770, Racc. n. 29100 del 19.10.2022, Persona_2 rappresentata e difesa, dall'avv. Angiolella Bottaro del Foro di Patti,con studio in Capo d'Orlando, via Giovanni Amendola 66, ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale alla pec:
Email_2
Appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 736/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 28.04.2022 e pubblicata in pari data, in materia di azione revocatoria ordinaria
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante: “…1) Sospendere l'efficacia della sentenza n. 736/2022 depositata in data 28.04.2022, emessa dal Tribunale di Messina in persona del Giudice Dott Valerio Brecciaroli.
2)Dichiarare la nullità della sentenza n. 736/2022 depositata in data 28.04.2022, emessa dal Tribunale di Messina in persona del Giudice Dott Valerio Brecciaroli, stante l'erroneità della notifica per quanto esposto al punto 1 del presente atto di appello.
3)In via subordinata dichiarare la nullità della sentenza n. 736/2022 depositata in data 28.04.2022, emessa dal Tribunale di Messina in persona del Giudice Dott Valerio Brecciaroli, stante la violazione del principio del contraddittorio per quanto esposto al punto 2 del presente atto di appello.
4)In via ulteriormente gradata, in accoglimento del motivo di cui al punto n. 3 riformare la sentenza n. 736/2022 depositata in data 28.04.2022, emessa dal Tribunale di Messina in persona del Giudice Dott Valerio Brecciaroli e per l'effetto rigettare le domande formulate dalla Controparte_1
[...]
5)Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Per la parte appellata: “… Prendere atto di quanto sopra esposto e dei documenti allegati;
• Respingere i motivi di appello proposti dai signori ed con atto Parte_1 Parte_2 notificato in data 05.10.2022, perché inammissibili improponibili e comunque in fondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti ampiamente sopra esposti;
• Confermare in ogni sua parte la sentenza n. 736/2022 emessa dal Giudice del Tribunale di Messina in data 28.04.2022 con la quale è stata dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art.2901 c.c. nei confronti di e per essa nella qualità di mandataria dell'atto stipulato in Controparte_1 CP_2 data 4 febbraio 2016, a rogito del notaio rep. n. 42260 e racc. n. 10564, con il quale Persona_3
aveva donato a la proprietà superficiaria dei seguenti beni Parte_2 Parte_1 immobili siti in Messina, località AN UC Sopra Contesse, via Torrente San Filippo, e precisamente: appartamento per civile abitazione, fabbricato A, interno 14 scala A2 con in pertinenza vano cantina, distinti al Catasto Fabbricati di Messina al foglio 138, particella 1234, sub 10; posto auto scoperto posto al piano terra, via Torrente San Filippo, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1103, sub 31; 1/34 indiviso di un locale cantinato posto al piano seminterrato dell'edificio B interno 1° con accesso dalla scala B1, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1233, sub 13; 1/9 indiviso di un locale cantinato posto al piano seminterrato dell'edificio A, con accesso dalla scala A2, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1234, sub 5; 1/34 indiviso di un posto auto esterno di emergenza posto al piano terra distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1103, sub 34;
• Condannare gli opponenti in solido per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c per i motivi esposti in premessa, liquidando equitativamente i danni;
Condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio. …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2019, e per essa Controparte_1 nella qualità di mandataria, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Messina CP_2
e chiedendo la revoca e la dichiarazione di Parte_2 Parte_1 inefficacia, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., dell'atto di donazione stipulato, in data 04.02.2016, a rogito del notaio rep. n. 42260 e racc. n. 10564, con il quale aveva Persona_3 Parte_2 donato alla figlia, la proprietà dei seguenti beni immobili siti in Messina, Parte_1
Località AN UC Sopra Contesse, via Torrente San Filippo, e precisamente:
- appartamento per civile abitazione, fabbricato A, interno 14 scala A2 con in pertinenza vano cantina, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1234, sub 10 (appartamento e cantina);
- posto auto scoperto posto al piano terra, via Torrente San Filippo, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1103, sub 31;
- 1/34 indiviso di un locale cantinato posto al piano seminterrato dell'edificio “B” interno 1A con accesso dalla scala “B1”, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1233, sub 13;
- 1/9 indiviso di un locale cantinato posto al piano seminterrato dell'edificio “A”, con accesso dalla scala
“A2”,
- distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1234, sub 5;
- 1/34 indiviso di un posto auto esterno di emergenza posto al piano terra distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1103, sub 34.
A sostegno della domanda, deduceva che:
• aveva prestato fideiussione per l'adempimento delle obbligazioni assunte Parte_2 Part dalla - di cui all'epoca rivestiva anche la carica di legale rappresentante - Parte_4 nei confronti della in base al contratto di finanziamento (di 120.000.000 £) Parte_5 stipulato, il 28.09.1992, in Notar , rep. n. 81308 e racc. n. 1239; Persona_4
Parte
• la non aveva rispettato i pagamenti delle rate del summenzionato contratto Parte_4 di finanziamento, perdendo di conseguenza il beneficio del termine;
• su disposizione del Presidente del Tribunale di Messina del 9 dicembre 2014, era stata rilasciata la seconda copia esecutiva del contratto di finanziamento, che insieme all'atto di precetto - per l'importo complessivo di € 170.007,29 – era stato notificato ex art. 140 c.p.c. ad Parte_2 Part
, sia personalmente che nella qualità di legale rappresentante della
[...] Parte_4 nonché agli altri due garanti e Persona_5 CP_6
• in data 29.12.2025 su istanza di (nella qualità di mandataria di cui CP_3 Parte_6 il credito nelle more era stato ceduto) era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1864/2015, con il Part quale era stato ingiunto alla e ai suoi garanti il pagamento della somma di Pt_4 Parte_4
€ 170.020,88; • il suddetto decreto ingiuntivo, notificato, ex art. 140 c.p.c., ad sia in proprio Parte_2 che nella qualità di legale rappresentante della Me. in data 15.02.2016, non Parte_4 essendo stato opposto, era stato dichiarato definitivamente esecutivo;
• nelle more, con atto stipulato in 04.02.2016, il prefato aveva donato alla figlia Parte_2 parte consistente del proprio patrimonio immobiliare, così frustrando le Parte_1 aspettative di soddisfacimento del credito.
Alla luce di siffatti eventi, la - che in forza di un contratto di Controparte_1 cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 14.07.2017 e con effetto in data 14.07.2017, aveva acquistato pro-soluto da tutti i crediti derivanti Parte_7 da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche che alla data del 14.07.2017 risultavano nella sua titolarità - con il predetto atto di citazione, chiedeva al Giudice di prime cure che venisse dichiarata, ricorrendone i presupposti, la revoca e la conseguente inefficacia ex art. 2901 c.c. del suddetto atto di disposizione patrimoniale;
in subordine che venisse riconosciuta e dichiarata la simulazione dell'atto di donazione con la conseguente nullità della cessione del bene eseguita titolo gratuito da in favore della figlia, con vittoria Parte_2 di spese e compensi.
Non si costituivano in giudizio i convenuti che rimanevano contumaci.
Con sentenza n. 736/2022, emessa in data 28.04.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Messina in accoglimento della domanda attrice così disponeva: “1. In accoglimento della domanda promossa CP_ da (e per essa quale mandataria dichiara l'inefficacia ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'articolo 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto stipulato in data 4 Febbraio 2016, a rogito del notaio rep. n. 42260 e racc. n. 10564, con il quale aveva Persona_3 Parte_2 donato a la proprietà superficiaria dei seguenti beni immobili siti in Messina, Parte_1 località AN UC Sopra Contesse, via Torrente San Filippo, e precisamente: appartamento per civile abitazione, fabbricato A, interno 14 scala A2 con in pertinenza vano cantina, distinti al Catasto Fabbricati di Messina al foglio 138, particella 1234, sub 10; posto auto scoperto posto al piano terra, via Torrente San Filippo, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1103, sub 31; 1/34 indiviso di un locale cantinato posto al piano seminterrato dell'edificio B interno I con accesso dalla scala B 1, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1233, sub 13; 1/9 indiviso di un locale cantinato posto al piano seminterrato dell'edificio A, con accesso dalla scala A2, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1234, sub 5; 1/34 indiviso di un posto auto esterno di emergenza posto al piano terra distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Messina al foglio 138, particella 1103, sub 34; 2. Condanna e a pagare in solido le spese di lite nei confronti Parte_2 Parte_1 di parte attrice che liquida in € 569,41 per spese vive e €8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge”.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione in appello regolarmente notificato, Parte_2
e proponevano appello nei confronti del Parte_1 Controparte_1 chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza,
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il succitato istituto di credito, e per esso la mandataria
, (con comparsa depositata telematicamente in data 08.03.2023), che, resistendo CP_2 all'appello, ne chiedeva il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza gravata e la condanna alle ulteriori spese di giudizio. Disposta con decreto presidenziale del 09.02.2023 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 07.04.2023 - ritenute insussistenti le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - dichiarava il non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, giacché rinunciata, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.04.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del Giudice relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con successiva ordinanza del 07.10.2024 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio a causa della nullità della notifica dell'atto introduttivo.
Sostengono, infatti, che, in base ai certificati di residenza allegati all'atto di gravame, risulta evidente che la notifica dell'atto di citazione sia stata eseguita presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza, e pertanto non fosse sufficiente a convocarli in giudizio, permettendo loro di costituirsi tempestivamente e regolarmente.
Il motivo non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
Le contestazioni di parte appellante sulla notifica dell'atto di citazione ad sono, Parte_1 infatti, assolutamente infondate e documentalmente smentite dalla certificazione prodotta, da cui emerge inequivocabilmente che, al momento della notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, risiedeva in Via T.S. Filippo, Pal. A/2, interno 14, AN UC (ME), Parte_2 mentre risiedeva in via T.S. Filippo, case A.S.S.T., Pal. A/2, interno 14, piano Parte_1
02, AN UC (ME).
Ne deriva, dunque, che l'atto di citazione è stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la residenza dei due convenuti, risultante dai certificati anagrafici del Comune di Messina.
D'altronde, l'affermazione di parte appellante secondo la quale “la signora è Parte_1 residente in [...] Piano 04 Contesse a far data dal 02.10.1986” non corrisponde al vero, essendo destituita di qualsivoglia fondamento.
Ed infatti, sulla base del certificato storico prodotto in atti, emerge chiaramente che la predetta risulta iscritta nell'anagrafe della popolazione residente a partire dal 02.10.1986, ma ciò si riferisce alla sua Part provenienza da e non alla residenza specifica in Via del Carmine n 16 ( , ove la prefata Pt_8 risiede a partire dal 10.08.2020.
Prima di tale data, e precisamente dal 25.11.2016 fino al 10.08.2020, la stessa, infatti, risiedeva in Via T.S. Filippo, case A.S.S.T., Pal. A/2, interno 14, piano 02, AN UC (ME).
In ogni caso, si rammenta che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato il principio per il quale le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (cfr. recentemente Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8463 del 24/03/2023 che richiama Cass. n. 19387/2015; Cass. n. 11550/2013). Pertanto, onde dimostrare la nullità della notifica della citazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la sola produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica (cfr. Cass. n. 19132/2004), essendosi anzi affermato che (cfr. Cass. n. 10107/2014) nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario.
Pertanto, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova che l'indirizzo utilizzato per la notifica non era quello effettivo al momento della consegna (conf. Cass. Civ., Sent. n. 15200/2005).
Nel caso di specie, una tale prova non è stata fornita.
Ne discende che le notifiche relative all'atto di citazione per l'avvio del giudizio di prime cure sono valide e che, di conseguenza, il processo di primo grado si è svolto regolarmente nella contumacia dei convenuti.
2. Con il secondo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “Nullità per violazione del principio del contraddittorio”, le odierne parti appellanti, eccepiscono, altresì, la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, stante l'assenza di alcuni litisconsorti necessari.
In particolare, rilevato che il credito su cui si basa l'azione revocatoria proviene da una cessione e da un rapporto di mandato tra la e la lamentano che Controparte_1 CP_2 CP_2 il primo giudice aveva omesso, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i creditori coinvolti.
Richiamano, in proposito, talune pronunce della Suprema Corte secondo cui, se dall'azione revocatoria possono derivare effetti negativi per terzi, questi ultimi devono necessariamente essere considerati litisconsorti necessari.
Neanche tali doglianze possono ritenersi fondate.
Ed infatti, agisce in giudizio come mandataria della CP_2 Controparte_1
in base alla procura del 20 luglio 2017, redatta dal dott. a Milano, Rep. N.
[...] Persona_1
60850, Racc. n. 11358, in forza della quale è stata nominata “procuratore della predetta
[...]
(in seguito il Procuratore) affinché lo stesso Procuratore provveda, in Controparte_1 CP_3 nome e per conto, ovvero soltanto per conto, della Società, a compiere – anche in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dal Procuratore quando necessario in relazione alla natura degli atti da compiersi – ogni atto, attività, adempimento e formalità dallo stesso Procuratore ritenuti necessari e/o utili alla amministrazione, gestione, incasso e recupero, ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti…[…]… ad avviare e perseguire azioni e cause legali a nome della Società (tanto come parte attrice quanto come parte convenuta), comparire nelle cause intentate avverso la Società, il tutto in ogni grado di giudizio, per cause civili o penali, in forza del poteri conferiti con la presente procura, …. Al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale della Società avanti a qualsivoglia autorità giurisdizionale…”
Il che esclude che dovesse partecipare al giudizio, in cui era Controparte_1 validamente rappresentata da (denominazione assunta da , che ha CP_2 CP_3 legittimazione per agire e svolgere tutte le operazioni necessarie per la gestione del credito. A ciò si aggiunga che neppure le cedenti succedutesi nel tempo avrebbero avuto titolo ad essere parti del giudizio, giacché, avendo per l'appunto ceduto il credito, non erano più titolari delle relative azioni di recupero.
Peraltro, la giurisprudenza e gli esempi riportati nelle sentenze citate nell'atto di impugnazione non risultano pertinenti alla situazione specifica della cessione del credito in questione, il che li rende irrilevanti per la decisione del presente giudizio.
In ogni caso, ad avviso della Corte, mancherebbe l'interesse a sollevare una tale eccezione.
3. Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti eccepiscono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto integrati i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ed, in particolare, l'eventus damni, ovvero il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione del debitore.
Deducono, infatti, che l'atto dispositivo non ha compromesso la garanzia patrimoniale, non essendo stata fornita alcuna prova della presunta incapienza del patrimonio residuo.
Anche tale doglianze deve ritenersi infondata.
Vale premettere - in punto di diritto - che, per consolidato principio della Suprema Corte, l'azione revocatoria ordinaria, quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, è esperibile, oltre che nei confronti del debitore principale, anche nei confronti del fideiussore - che risponde delle sue obbligazioni con tutto il suo patrimonio- per gli atti di disposizione patrimoniale dallo stesso compiuti (Cass. 22465/2006; 3675/2011; 591/1999; 2115/91).
Ai fini della corretta valutazione della domanda, appare , inoltre, opportuno il sintetico richiamo di alcuni principi generali in materia di domanda di declaratoria di inefficacia relativa (revocatoria) ex art. 2901 c.c..
Siffatta azione presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza del debito, ancorché non certo o determinato nel suo ammontare, e non anche la concreta esigibilità dello stesso, potendo essere proposta, per espressa previsione dell'art. 2901 c.c., per crediti condizionati o non ancora scaduti, o, per principio giurisprudenziale pacifico, anche eventuali (Cass. Civ., 5619/2016; 23666/2015; 1883/2012).
Va poi ricordato che il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma anche di un pericolo di danno.
Esprimendosi in termini di pregiudizio, il legislatore ha voluto alludere ad un significato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno, per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno.
In altri termini, posta la finalità cautelare e conservativa dell'azione revocatoria, è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva - com'è tipico del denaro - realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. 26.2.2002 n. 2792; Cass. 21.9.2001 n. 11916; Cass.
1.6.2000 n. 7262; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass.
5.6.2000 n. 7452; Cass. 29.3.1999 n. 2971).
Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. Civ., Sent. n. 16221/2019; Cass. Civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471).
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso - e non già per gli atti a titolo gratuito - l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27546).
Non è quindi necessaria la prova di una vera e propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanziata (Cass. civ., Sez. II, 18/01/2007, n.1068), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1759; Cass. civ., Sez. I, 18/05/2005, n.10430).
Come noto, dunque, quando l'azione revocatoria concerne, come nel caso di specie, un atto a titolo gratuito compiuto in pregiudizio di crediti sorti antecedentemente, non è necessaria la prova del consilium fraudis (art. 2901 co. 1 n. 2 c.c.) ed infatti, “in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (cfr. Cass. Civ., Sent. n. 17867/2007); e ancora "l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso" (Cass. Civ., Sent. n. 5072/2009).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il primo decidente, allorquando, ritenendola fondata, ha accolto l'azione revocatoria.
Ed invero, il credito vantato dalla società attrice (pari ad € 170.020,88) - giudizialmente accertato con il decreto ingiuntivo n. 1864/2015 emesso in data 29.12.2015 e non opposto - risulta sorto anteriormente all'atto dispositivo, discendendo dal mancato pagamento delle rate di mutuo derivanti dal contratto di finanziamento stipulato con il prefato istituto di credito.
Quanto all'elemento soggettivo in capo al debitore, la consapevolezza, da parte di questi del pregiudizio arrecato al creditore attraverso tale atto di disposizione a titolo gratuito, nella specie, può desumersi dalla qualifica rivestita da Parte_2
Questi, infatti, era non solo fideiussore della Me. ma anche il rappresentante Parte_4 legale che ,in quanto tale, ne seguiva personalmente le vicende economiche e, quindi, era ben conscio del credito vantato dalla (oggi nei confronti della società Parte_5 Controparte_1 debitrice. Deve, pertanto, ritenersi che il predetto al momento della stipula dell'atto di donazione - avvenuta in data 04.04.2016 - fosse perfettamente consapevole di essere debitore della banca, poiché, in data 21.04.2015, gli era stato notificato l'atto di finanziamento ed il pedissequo atto di precetto con il quale veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 170.007,29.
Per quanto attiene, invece, al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni"), pacifica essendo l'anteriorità del credito, neanche posta in discussione dalle appellanti, parimenti incontestabile è la modificazione del patrimonio, che ha reso più difficoltosa la soddisfazione coattiva del credito, non occorrendo, per quanto già detto, l'esistenza di una totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore.
Come, in proposito, ritenuto dalla Suprema Corte, "un atto di donazione impoverisce di per sé il donante perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto, la dimostrazione dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del donante" (Cass. Civ., Sent. n. 17336/2018).
Peraltro, non solo benchè gravato dal relativo onere, non ha provato che il Parte_2 suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Cass. Civ., Sent. n. 26310/21; Cass. Civ., Sez VI, Sent. n. 18.06.2019 n. 16221),ma dalle prodotte visure emerge che non possiede altri beni.
Pertanto, il donante, spogliandosi dell'unici beni immobili di cui era proprietario, ha mutato quantitativamente e qualitativamente la composizione del proprio patrimonio e reso di fatto più arduo per il creditore il soddisfacimento delle proprie pretese in termini di possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione.
Trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, non è necessaria la prova della dolosa preordinazione, ma è sufficiente la prova della mera consapevolezza del pregiudizio arrecato con l'atto dispositivo.
Attesa la natura totalmente gratuita dell'atto di disposizione, come emergente dai contenuti dell'atto notarile, pertanto, il creditore è esonerato dall'onere di provare l'elemento soggettivo in capo al donatario (Cass. civ., Sent. n.12045/2010, Cass. civ. Sent. n.5072/2009, Cass. civ. n.17336/2007).
In ogni caso, corretta è la valutazione del primo decidente in punto di “partecipatio fraudis”, che risulta in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la prova della ricorrenza del detto presupposto soggettivo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (ex ultimis Cass. 10928/20202; 1286/2019).
Nel caso in esame, correttamente il primo decidente ha tenuto nel debito conto lo stretto rapporto di parentela tra i contraenti, che rendeva estremamente plausibile la presunzione che Parte_1
fosse consapevole della situazione debitoria del padre e, conseguentemente, del pregiudizio che
[...] con l'atto di disposizione de quo si arrecava alle ragioni dei creditori dello stesso.
Ritiene, inoltre, la Corte che tale elemento presuntivo operi a prescindere dalla sussistenza della coabitazione, poiché l'eventuale cessazione del rapporto di convivenza non determina anche il venir meno della frequentazione e della confidenza reciproca.
Mette conto, altresì, evidenziare che non è stato rappresentato alcun motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento. Per quanto detto, nel caso di specie risultano sussistenti tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c..
L'appello va, pertanto rigettato.
Parimenti da rigettare è la domanda di risarcimento dei danni, ex art. 96, I co. c.p.c., proposta da parte appellata , non emergendo dagli atti di causa elementi idonei ad integrare il dolo o la colpa grave.
L'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma I, c.p.c. postula, infatti, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cass. Civ., Sez. I, del 04.11.2005, n. 21393).
Ne consegue che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza di tale responsabilità.
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Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna degli appellanti , in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio, che, avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio (Cass. 8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 646/22 R.G. sull'appello proposto avverso la sentenza n. 736/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 28.04.2022 e pubblicata in pari data, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo grado, che liquida in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00 per quella introduttiva;
€ 2.163,00 per quella di trattazione ed € 5.103,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo dott.ssa Mariarita Riccio