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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/07/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 222 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Andrea Parisi e Marta Monteleone, giusta procura alle liti in atti;
Attrice
E
, nato a [...] il [...] CP_1
Convenuto contumace
OGGETTO: usucapione di beni immobili.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 21.05.2025, in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato in data 30.05.2022, a mezzo di pubblici proclami, giusta autorizzazione del
8.08.2019, evocava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
esponendo di aver posseduto uti dominus in modo continuativo il quoziente di terreno
[...] sito alla località “Vignole” in OL (Cz) di proprietà del convenuto.
Deduceva, in particolare, di aver provveduto, anche avvalendosi dell'opera di terzi, alla sua coltivazione sostenendo in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie e facendo propri i frutti ottenuti.
Deduceva, altresì, che l'appezzamento di terreno, oggetto di usucapione, risultava confinante con la proprietà dell'attrice acquisita mediante denuncia di successione n. 25 vol. 277 dell'Ufficio del Registro di Lamezia terme (già Nicastro), nonché scrittura privata rispettivamente del 24.09.1985 e 12.12.1996.
Pagina 1 di 4 Sulla scorta di tali considerazioni, l'attrice domandava l'accertamento e la dichiarazione giudiziale della sua qualità di proprietaria del succitato terreno per intervenuta usucapione ultraventennale.
Nessuno si costituiva per il convenuto (rectius per i suoi eredi o aventi causa) che restava contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria ammessa consistita nella prova per testi richiesta dall'attrice, all'udienza del 21.05.2025, la controversia veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda dell'odierna attrice risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito considerati.
All'esito dell'istruttoria condotta, infatti, si ritengono provati i presupposti perché venga dichiarata l'avvenuta usucapione da parte di del quoziente di terreno di cui alle Parte_1 part.lle n. 164, 173 e 135 del foglio di mappa n. 8, del Catasto Terreni del Comune di
OL (Cz).
La mancata costituzione e, dunque, l'assenza di ogni contestazione e di qualsivoglia attività processuale da parte dei convenuti di per sé non esonera l'attore dall'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n.14860/2013: “la disciplina della contumacia ex art.
290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”).
In ogni caso, dall'istruttoria effettuata è emersa la prova di un possesso ultra-ventennale dell'immobile indicato in premessa da parte dell'attuale ricorrente, utile per l'acquisto in suo favore del diritto di proprietà per intervenuta usucapione. La corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che "per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena
Pagina 2 di 4 signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto" (vedi, explurimis,
Cass. n. 22191.2013).
Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per
l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non
è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr. Cass. n. 5964 del 01/07/1996).
Tanto sinteticamente ricostruito in punto di requisiti costitutivi e strutturali dell'istituto dell'usucapione, si evidenzia che, nella specie, risultano essere stati integrati tutti gli elementi sia oggettivi (il possesso ed il decorso del tempo previsto dalla legge) sia soggettivi, posti dalla legge e dalla giurisprudenza a fondamento dell'usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi degli artt. 922 e 1158 c.c..
Difatti, dalla prova testimoniale svolta in corso di causa è emerso che il possesso vantato dall'attuale ricorrente si è protratto per il tempo utile a far maturare i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. (vedi dichiarazioni dei testimoni e Testimone_1 Testimone_2 verbale di udienza del 13.11.2024 in atti).
Inoltre, sempre in base alle dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio, non soltanto si può qualificare tale possesso come continuato, pacifico ed ininterrotto, ma si può altresì dedurre che lo stesso potere di fatto sulla res è stato esercitato coscientemente, nel senso che si è concretato in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sul terreno in pronuncia (cfr. dichiarazioni della testimone “sono stata chiamata nel corso degli Tes_1 anni dalla sig.ra perché l'aiutassi nella raccolta di detti frutti” (arance e Pt_1 mandarini) “... ricambia la mia collaborazione con verdura o frutta ”. Ed ancora il teste CP_1
“sin da bambino con mio padre sono andato a raccogliere arance ed olive per conto della sig.ra ”, a verbale di udienza del 13.11.2024). Pt_1
Essendosi trattato, inoltre, di possesso pacifico, pubblico e non interrotto, esso è da ritenersi senz'altro idoneo a condurre all'acquisto del diritto di proprietà.
D'altronde, all'esito della controversia, non sono emerse circostanze di diverso significato o riscontri probatori di segno opposto rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore dell'attrice.
Pagina 3 di 4 Conseguentemente, ai sensi degli artt. 1158 e seguenti c.c. può essere dichiarato l'acquisto a titolo originario della proprietà del quoziente di terreno in beneficio di , Parte_1 essendosi verificati, nella fattispecie de qua, tutti i presupposti richiesti dalla legge.
Si provvede come in dispositivo;
in mancanza di qualsiasi attività processuale da parte del convenuto le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta usucapione in favore di del terreno sito in OL (Cz), identificato al Catasto terreni del comune Parte_1 di OL (Cz) al foglio di mappa n. 8 part.lle n. 164, 173 e 135;
- autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari e l'Ufficio Tecnico Erariale alle relative trascrizioni e volturazioni in favore dell'attrice, con esonero della medesima da qualsiasi responsabilità e con ogni conseguenza di legge;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 24.07.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 4 di 4
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 222 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Andrea Parisi e Marta Monteleone, giusta procura alle liti in atti;
Attrice
E
, nato a [...] il [...] CP_1
Convenuto contumace
OGGETTO: usucapione di beni immobili.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 21.05.2025, in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato in data 30.05.2022, a mezzo di pubblici proclami, giusta autorizzazione del
8.08.2019, evocava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
esponendo di aver posseduto uti dominus in modo continuativo il quoziente di terreno
[...] sito alla località “Vignole” in OL (Cz) di proprietà del convenuto.
Deduceva, in particolare, di aver provveduto, anche avvalendosi dell'opera di terzi, alla sua coltivazione sostenendo in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie e facendo propri i frutti ottenuti.
Deduceva, altresì, che l'appezzamento di terreno, oggetto di usucapione, risultava confinante con la proprietà dell'attrice acquisita mediante denuncia di successione n. 25 vol. 277 dell'Ufficio del Registro di Lamezia terme (già Nicastro), nonché scrittura privata rispettivamente del 24.09.1985 e 12.12.1996.
Pagina 1 di 4 Sulla scorta di tali considerazioni, l'attrice domandava l'accertamento e la dichiarazione giudiziale della sua qualità di proprietaria del succitato terreno per intervenuta usucapione ultraventennale.
Nessuno si costituiva per il convenuto (rectius per i suoi eredi o aventi causa) che restava contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria ammessa consistita nella prova per testi richiesta dall'attrice, all'udienza del 21.05.2025, la controversia veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda dell'odierna attrice risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito considerati.
All'esito dell'istruttoria condotta, infatti, si ritengono provati i presupposti perché venga dichiarata l'avvenuta usucapione da parte di del quoziente di terreno di cui alle Parte_1 part.lle n. 164, 173 e 135 del foglio di mappa n. 8, del Catasto Terreni del Comune di
OL (Cz).
La mancata costituzione e, dunque, l'assenza di ogni contestazione e di qualsivoglia attività processuale da parte dei convenuti di per sé non esonera l'attore dall'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n.14860/2013: “la disciplina della contumacia ex art.
290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”).
In ogni caso, dall'istruttoria effettuata è emersa la prova di un possesso ultra-ventennale dell'immobile indicato in premessa da parte dell'attuale ricorrente, utile per l'acquisto in suo favore del diritto di proprietà per intervenuta usucapione. La corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che "per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena
Pagina 2 di 4 signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto" (vedi, explurimis,
Cass. n. 22191.2013).
Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per
l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non
è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr. Cass. n. 5964 del 01/07/1996).
Tanto sinteticamente ricostruito in punto di requisiti costitutivi e strutturali dell'istituto dell'usucapione, si evidenzia che, nella specie, risultano essere stati integrati tutti gli elementi sia oggettivi (il possesso ed il decorso del tempo previsto dalla legge) sia soggettivi, posti dalla legge e dalla giurisprudenza a fondamento dell'usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi degli artt. 922 e 1158 c.c..
Difatti, dalla prova testimoniale svolta in corso di causa è emerso che il possesso vantato dall'attuale ricorrente si è protratto per il tempo utile a far maturare i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. (vedi dichiarazioni dei testimoni e Testimone_1 Testimone_2 verbale di udienza del 13.11.2024 in atti).
Inoltre, sempre in base alle dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio, non soltanto si può qualificare tale possesso come continuato, pacifico ed ininterrotto, ma si può altresì dedurre che lo stesso potere di fatto sulla res è stato esercitato coscientemente, nel senso che si è concretato in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sul terreno in pronuncia (cfr. dichiarazioni della testimone “sono stata chiamata nel corso degli Tes_1 anni dalla sig.ra perché l'aiutassi nella raccolta di detti frutti” (arance e Pt_1 mandarini) “... ricambia la mia collaborazione con verdura o frutta ”. Ed ancora il teste CP_1
“sin da bambino con mio padre sono andato a raccogliere arance ed olive per conto della sig.ra ”, a verbale di udienza del 13.11.2024). Pt_1
Essendosi trattato, inoltre, di possesso pacifico, pubblico e non interrotto, esso è da ritenersi senz'altro idoneo a condurre all'acquisto del diritto di proprietà.
D'altronde, all'esito della controversia, non sono emerse circostanze di diverso significato o riscontri probatori di segno opposto rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore dell'attrice.
Pagina 3 di 4 Conseguentemente, ai sensi degli artt. 1158 e seguenti c.c. può essere dichiarato l'acquisto a titolo originario della proprietà del quoziente di terreno in beneficio di , Parte_1 essendosi verificati, nella fattispecie de qua, tutti i presupposti richiesti dalla legge.
Si provvede come in dispositivo;
in mancanza di qualsiasi attività processuale da parte del convenuto le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'avvenuta usucapione in favore di del terreno sito in OL (Cz), identificato al Catasto terreni del comune Parte_1 di OL (Cz) al foglio di mappa n. 8 part.lle n. 164, 173 e 135;
- autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari e l'Ufficio Tecnico Erariale alle relative trascrizioni e volturazioni in favore dell'attrice, con esonero della medesima da qualsiasi responsabilità e con ogni conseguenza di legge;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Lamezia Terme, 24.07.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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