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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7111/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. ROCCO Parte_1
SALVATORE VACATELLO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attrice
CONTRO
in persona del l.r.p.t., ed Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentate e difese Controparte_2
dall'avv. CARLO CARBONE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenute
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art 615 comma 1 cpc)
Conclusioni come da note scritte depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 19.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
Pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le società e con Controparte_2 Controparte_1
atto notificato il 26.02.2021, hanno intimato ad il rilascio di Parte_1
un immobile - un locale autorimessa sito in Napoli alla via Nuova
Poggioreale n. 120, piano terra, con relative accessioni e pertinenze -, la proprietà del quale era stata loro trasferita, giusta decreto emesso dal
Tribunale di Napoli (XIV sez. civile) in data 10.2.2019, reso esecutivo e notificato rispettivamente in data 10.06.2020 e 18.06.2020.
L'intimata ha proposto la presente opposizione ex art. 615, c. I, c.p.c.,
chiedendo accertarsi, previa sospensione: 1) l'inefficacia nei propri confronti del precetto per il rilascio e del sottostante titolo esecutivo, stante la propria legittimazione al possesso dell'immobile in virtù di un contratto di locazione opponibile al pignoramento 2) l'inidoneità del titolo a procurare la disponibilità dell'immobile, in quanto materialmente inaccessibile, se non tramite la proprietà di terzi.
2. In sede di note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 14.12.2021, parte attrice ha documentato che, nelle more del giudizio, il bene sopra meglio indicato è stato oggetto di esproprio ad opera della
, che, per vero, ha provveduto anche alla relativa Controparte_3
immissione in possesso (cfr. verbale di immissione in possesso del 4.05.2021
allegato alle note citate), di talché l'immobile non risulta più nella disponibilità materiale e giuridica di alcuna delle parti.
Sebbene dal verbale di immissione nel possesso non si comprenda esattamente quali immobili siano stati oggetto del provvedimento ablativo e,
in particolare, se fra gli stessi rientri o meno quello oggetto di causa, parte
Pagina 2 di 7 opposta non ha svolto sul punto alcuna puntuale contestazione e la questione deve pertanto ritenersi pacifica tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Il descritto mutamento della situazione sostanziale fa venir meno la ragion d'essere del giudizio e, con essa, l'interesse delle parti a una pronuncia nel merito, determinando, pertanto, il venir meno della materia del contendere.
3. Le spese devono essere dunque regolate secondo il principio della soccombenza c.d. virtuale, per stabilire la quale è necessario accertare incidentalmente l'astratta fondatezza della domanda, ove l'individuazione della parte soccombente si basa su una ricognizione della possibilità di accoglimento della pretesa fondata su criteri di verosimiglianza.
4. Al fine di dirimere la controversia, occorre interrogarsi in ordine all'eventuale efficacia del titolo esecutivo azionato nei confronti della
; in altri termini, è necessario verificare se la stessa fosse o meno Pt_1
legittimata al possesso del bene – fino all'intervenuto esproprio – sulla scorta di un titolo opponibile al pignoramento, a sua volta notificato il 6.9.2013.
5. Parte attrice individua come titoli a tal fine rilevanti due contratti di locazione, rispettivamente stipulati il 6.2.1999 con Persona_1
(dante causa di ) e l'1.4.2014 con , Parte_2 Parte_2
esecutata nel procedimento ove fu emesso il decreto di trasferimento.
5.1. In ordine al secondo non si può dubitare della inopponibilità al pignoramento ex art 2923 c.c., in quanto stipulato in un momento ad esso successivo.
Pagina 3 di 7 5.2. Al contrario, il contratto del 6.2.1999 è stato registrato il
23.2.1999, in data anteriore al pignoramento, ed è, come tale opponibile alla procedura e all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923 cit.
D'altro canto, detto contratto, che prevedeva una durata di sei anni senza nulla disporrei in merito al suo rinnovo, deve ritenersi sottoposto alla disciplina di cui all'art 28 della l. n. 392/1978, che, in relazione al tipo di contratto del quale si tratta, stabilisce analogamente una rinnovazione tacita di sei anni in sei anni, salvo disdetta.
A ciò non osta il mancato versamento dell'imposta di registro alle scadenze, poiché la sanzione della nullità, prevista dall' 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, consegue al difetto originario di registrazione, non già ai versamenti successivi (v. Cass., Sez. III, n. 13879/23).
5.2.1. Tuttavia, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso
non abitativo, la rinnovazione tacita del contratto alle scadenze contrattuali
successive alla prima, a seguito del mancato esercizio, da parte del locatore,
della facoltà di disdetta (non motivata) del rapporto ai sensi dell'art. 28,
comma 1, della legge n. 392 del 1978, costituisce una libera manifestazione
di volontà negoziale. Pertanto, in caso di pignoramento dell'immobile locato
eseguito in data antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della
menzionata facoltà da parte del locatore, la rinnovazione della locazione
necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione prevista dall'art.
560, comma 2, c.p.c. (ex multis, Cass. sez. III n. 19522/2019).
Pertanto, il contratto da ultimo citato poteva risultare opponibile al pignoramento, al più, fino al 2017, in considerazione di un ultimo rinnovo tacito nel 2011, ma non in epoca successiva, stante la mancata rinnovazione
Pagina 4 di 7 in assenza della necessaria autorizzazione da parte del giudice dell'esecuzione.
In considerazione di quanto evidenziato, dunque, l'odierna attrice, pur in origine titolare di un contratto di locazione opponibile al pignoramento –
e, di conseguenza, all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923 c.c. -, non lo era più al momento nel quale ha proposto la presente domanda giudiziale.
5.2.2. Occorre tuttavia considerare che l'ordine di liberazione impartito dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento ha efficacia nei confronti dell'esecutato, che con la definitiva aggiudicazione ha perso ogni diritto sull'immobile staggito, e a chiunque altro lo detenga in mancanza di titolo opponibile alla procedura, ai sensi dell'art. 586 c.p.c.
Tale, tuttavia, non è la posizione dell'odierno opponente, che disponeva, in origine, di un valido titolo di detenzione, pur divenuto inefficace nel corso della procedura esecutiva.
Sebbene per tale ragione egli non fosse più legittimato, alla data di instaurazione della lite, a trattenere l'immobile, il decreto di trasferimento non era dunque il titolo adatto a ottenerne il rilascio nei suoi confronti.
La cessazione di efficacia del titolo, infatti, dev'essere valutata all'esito di un giudizio ordinario, quale lo sfratto o la licenza per finita locazione, ma non può essere autonomamente stabilita dal giudice dell'esecuzione, che è
privo di poteri di cognizione e che non può, pertanto, accertare da sé il sopravvenuto venir meno del diritto del conduttore.
Diversamente opinando, sarebbero gli stessi organi della procedura esecutiva, in origine vincolati al contratto, preesistente al pignoramento, a stabilire unilateralmente di essersene ormai sciolti, anziché sottoporre al
Pagina 5 di 7 giudice naturale l'eventuale controversia in merito alla persistenza dei suoi effetti.
5.3. In definitiva, dunque, sebbene il contratto non avesse più vigore alla data di instaurazione della controversia, il decreto di trasferimento, con l'ingiunzione di rilascio in esso contenuta, non era titolo idoneo a recuperarne la disponibilità dal conduttore, che avrebbe dovuto essere a ciò
forzato attraverso un autonomo giudizio di cognizione, volto ad accertare la cessazione del rapporto locativo.
5.4. Neanche vale affermare che l'opponente avrebbe avuto l'onere di formulare tempestiva opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, poiché non è qui in questione la legittimità dello stesso, né
dell'ordine di rilascio in esso contenuto, ma l'opponibilità dello stesso al detentore e, di conseguenza, il diritto delle parti convenute di procedere a esecuzione nei suoi confronti.
6. Parte opposta sarebbe stata, dunque, verosimilmente soccombente.
Tuttavia, la novità della questione trattata, sulla quale non constano precedenti di legittimità editi, induce in ogni caso alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di in persona del
[...] Controparte_1
l.r.p.t., e di , in persona del l.r.p.t., disattesa Controparte_2
ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese.
Pagina 6 di 7 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 31/3/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7111/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. ROCCO Parte_1
SALVATORE VACATELLO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attrice
CONTRO
in persona del l.r.p.t., ed Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentate e difese Controparte_2
dall'avv. CARLO CARBONE, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenute
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art 615 comma 1 cpc)
Conclusioni come da note scritte depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 19.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
Pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le società e con Controparte_2 Controparte_1
atto notificato il 26.02.2021, hanno intimato ad il rilascio di Parte_1
un immobile - un locale autorimessa sito in Napoli alla via Nuova
Poggioreale n. 120, piano terra, con relative accessioni e pertinenze -, la proprietà del quale era stata loro trasferita, giusta decreto emesso dal
Tribunale di Napoli (XIV sez. civile) in data 10.2.2019, reso esecutivo e notificato rispettivamente in data 10.06.2020 e 18.06.2020.
L'intimata ha proposto la presente opposizione ex art. 615, c. I, c.p.c.,
chiedendo accertarsi, previa sospensione: 1) l'inefficacia nei propri confronti del precetto per il rilascio e del sottostante titolo esecutivo, stante la propria legittimazione al possesso dell'immobile in virtù di un contratto di locazione opponibile al pignoramento 2) l'inidoneità del titolo a procurare la disponibilità dell'immobile, in quanto materialmente inaccessibile, se non tramite la proprietà di terzi.
2. In sede di note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 14.12.2021, parte attrice ha documentato che, nelle more del giudizio, il bene sopra meglio indicato è stato oggetto di esproprio ad opera della
, che, per vero, ha provveduto anche alla relativa Controparte_3
immissione in possesso (cfr. verbale di immissione in possesso del 4.05.2021
allegato alle note citate), di talché l'immobile non risulta più nella disponibilità materiale e giuridica di alcuna delle parti.
Sebbene dal verbale di immissione nel possesso non si comprenda esattamente quali immobili siano stati oggetto del provvedimento ablativo e,
in particolare, se fra gli stessi rientri o meno quello oggetto di causa, parte
Pagina 2 di 7 opposta non ha svolto sul punto alcuna puntuale contestazione e la questione deve pertanto ritenersi pacifica tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Il descritto mutamento della situazione sostanziale fa venir meno la ragion d'essere del giudizio e, con essa, l'interesse delle parti a una pronuncia nel merito, determinando, pertanto, il venir meno della materia del contendere.
3. Le spese devono essere dunque regolate secondo il principio della soccombenza c.d. virtuale, per stabilire la quale è necessario accertare incidentalmente l'astratta fondatezza della domanda, ove l'individuazione della parte soccombente si basa su una ricognizione della possibilità di accoglimento della pretesa fondata su criteri di verosimiglianza.
4. Al fine di dirimere la controversia, occorre interrogarsi in ordine all'eventuale efficacia del titolo esecutivo azionato nei confronti della
; in altri termini, è necessario verificare se la stessa fosse o meno Pt_1
legittimata al possesso del bene – fino all'intervenuto esproprio – sulla scorta di un titolo opponibile al pignoramento, a sua volta notificato il 6.9.2013.
5. Parte attrice individua come titoli a tal fine rilevanti due contratti di locazione, rispettivamente stipulati il 6.2.1999 con Persona_1
(dante causa di ) e l'1.4.2014 con , Parte_2 Parte_2
esecutata nel procedimento ove fu emesso il decreto di trasferimento.
5.1. In ordine al secondo non si può dubitare della inopponibilità al pignoramento ex art 2923 c.c., in quanto stipulato in un momento ad esso successivo.
Pagina 3 di 7 5.2. Al contrario, il contratto del 6.2.1999 è stato registrato il
23.2.1999, in data anteriore al pignoramento, ed è, come tale opponibile alla procedura e all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923 cit.
D'altro canto, detto contratto, che prevedeva una durata di sei anni senza nulla disporrei in merito al suo rinnovo, deve ritenersi sottoposto alla disciplina di cui all'art 28 della l. n. 392/1978, che, in relazione al tipo di contratto del quale si tratta, stabilisce analogamente una rinnovazione tacita di sei anni in sei anni, salvo disdetta.
A ciò non osta il mancato versamento dell'imposta di registro alle scadenze, poiché la sanzione della nullità, prevista dall' 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, consegue al difetto originario di registrazione, non già ai versamenti successivi (v. Cass., Sez. III, n. 13879/23).
5.2.1. Tuttavia, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso
non abitativo, la rinnovazione tacita del contratto alle scadenze contrattuali
successive alla prima, a seguito del mancato esercizio, da parte del locatore,
della facoltà di disdetta (non motivata) del rapporto ai sensi dell'art. 28,
comma 1, della legge n. 392 del 1978, costituisce una libera manifestazione
di volontà negoziale. Pertanto, in caso di pignoramento dell'immobile locato
eseguito in data antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della
menzionata facoltà da parte del locatore, la rinnovazione della locazione
necessita dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione prevista dall'art.
560, comma 2, c.p.c. (ex multis, Cass. sez. III n. 19522/2019).
Pertanto, il contratto da ultimo citato poteva risultare opponibile al pignoramento, al più, fino al 2017, in considerazione di un ultimo rinnovo tacito nel 2011, ma non in epoca successiva, stante la mancata rinnovazione
Pagina 4 di 7 in assenza della necessaria autorizzazione da parte del giudice dell'esecuzione.
In considerazione di quanto evidenziato, dunque, l'odierna attrice, pur in origine titolare di un contratto di locazione opponibile al pignoramento –
e, di conseguenza, all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923 c.c. -, non lo era più al momento nel quale ha proposto la presente domanda giudiziale.
5.2.2. Occorre tuttavia considerare che l'ordine di liberazione impartito dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento ha efficacia nei confronti dell'esecutato, che con la definitiva aggiudicazione ha perso ogni diritto sull'immobile staggito, e a chiunque altro lo detenga in mancanza di titolo opponibile alla procedura, ai sensi dell'art. 586 c.p.c.
Tale, tuttavia, non è la posizione dell'odierno opponente, che disponeva, in origine, di un valido titolo di detenzione, pur divenuto inefficace nel corso della procedura esecutiva.
Sebbene per tale ragione egli non fosse più legittimato, alla data di instaurazione della lite, a trattenere l'immobile, il decreto di trasferimento non era dunque il titolo adatto a ottenerne il rilascio nei suoi confronti.
La cessazione di efficacia del titolo, infatti, dev'essere valutata all'esito di un giudizio ordinario, quale lo sfratto o la licenza per finita locazione, ma non può essere autonomamente stabilita dal giudice dell'esecuzione, che è
privo di poteri di cognizione e che non può, pertanto, accertare da sé il sopravvenuto venir meno del diritto del conduttore.
Diversamente opinando, sarebbero gli stessi organi della procedura esecutiva, in origine vincolati al contratto, preesistente al pignoramento, a stabilire unilateralmente di essersene ormai sciolti, anziché sottoporre al
Pagina 5 di 7 giudice naturale l'eventuale controversia in merito alla persistenza dei suoi effetti.
5.3. In definitiva, dunque, sebbene il contratto non avesse più vigore alla data di instaurazione della controversia, il decreto di trasferimento, con l'ingiunzione di rilascio in esso contenuta, non era titolo idoneo a recuperarne la disponibilità dal conduttore, che avrebbe dovuto essere a ciò
forzato attraverso un autonomo giudizio di cognizione, volto ad accertare la cessazione del rapporto locativo.
5.4. Neanche vale affermare che l'opponente avrebbe avuto l'onere di formulare tempestiva opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, poiché non è qui in questione la legittimità dello stesso, né
dell'ordine di rilascio in esso contenuto, ma l'opponibilità dello stesso al detentore e, di conseguenza, il diritto delle parti convenute di procedere a esecuzione nei suoi confronti.
6. Parte opposta sarebbe stata, dunque, verosimilmente soccombente.
Tuttavia, la novità della questione trattata, sulla quale non constano precedenti di legittimità editi, induce in ogni caso alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di in persona del
[...] Controparte_1
l.r.p.t., e di , in persona del l.r.p.t., disattesa Controparte_2
ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese.
Pagina 6 di 7 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 31/3/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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