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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1156/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1156/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAGGI BARBARA , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA 14/16 16121 GENOVA presso il difensore avv. RAGGI BARBARA appellante contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONASSI EZIO , CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Bergamo 15121 Alessandria presso il difensore avv. PONASSI EZIO appellata
Udienza di rimessione in decisione in data 16.05.2024; ordinanza di rimessione al Collegio in data
14.12.2024
OGGETTO: contratto di somministrazione
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
pagina 1 di 11 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.436 /2023 emessa dal Tribunale di Alessandria
Civile, Giudice Dott. Marcello Adriano Mazzola, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2179/2021, depositata in cancelleria in data 19 maggio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via preliminare: concedere comunque l'immediata esecutività al decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e concerne questioni di non pronta e facile soluzione;
nel merito : respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto come meglio specificato in narrativa, confermando in toto l'opposto decreto ingiuntivo;
in subordine nel merito: condannare comunque parte opponente al pagamento della somma portata dalle fatture ingiunte pari a €
13.416,91 oltre indennità di ritardato pagamento ed interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Contrariis reiectis,
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello,
In via preliminare, visti gli artt. 342 - 348 bis e 436 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello e/o la sua manifesta infondatezza e/o per la carenza di interesse ad agire, per le ragioni tutte esposte negli atti del presente giudizio.
In via principale subordinata
Rigettare l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 436/23 pubblicata il Parte_1
19.05.23 dal Tribunale di Alessandria, in persona della dott. Marcello Adriano Mazzola nel procedimento R.G. n. 2179/2021, stante la sua totale infondatezza per le ragioni giuridiche esposte, da intendersi integralmente richiamate, e per l'effetto rigettare i motivi di gravame e confermare in toto la sentenza appellata;
In via di ulteriore subordine pagina 2 di 11 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di esaminare il merito della debenza della somma in allora azionata in via monitoria dalla dichiarare la Parte_1
non debenza delle somme già oggetto di decreto ingiuntivo;
Con il favore delle spese e competenze legali di questo grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 571/2021 CP_1
RG 1262/2021 emesso dal Tribunale di Alessandria in favore di chiedendo Parte_1
revocarsi il provvedimento opposto, eccependo in via preliminare nullità del ricorso monitorio stante il mancato deposito da parte della Società opposta di idonea procura allegata al ricorso monitorio, e contestando, nel merito, l'inesistenza ed infondatezza del credito per somministrazione idrica vantato dalla ricorrente e l'indeterminatezza delle ripetute fatture di acconto e conguaglio.
A fondamento della propria pretesa deduceva preliminarmente che dall'esame della procura rilasciata da al Rag. e ricavabile dalla visura CCIAA si rilevavano una serie Parte_1 CP_2 di attribuzioni di natura “commerciale” e delle attribuzioni “generali” tra cui anche quelle di: “Attivare procedure giudiziali e stragiudiziali nei confronti dei debitori della società per il recupero dei crediti”.
Riteneva che tale testo fosse viziato da ambiguità e fosse privo di trasparenza nei confronti dei terzi, non essendo indicato che il nominato procuratore aveva la rappresentanza della società in giudizio e nei confronti dei terzi e che con chiarezza gli veniva conferito il diritto di promuovere azioni giudiziali nell'interesse aziendale. Concludeva quindi precisando che il generico diritto ad “attivare” procedure giudiziali determinava perciò assoluta indeterminatezza del mandato di rappresentanza conferito al predetto rag. , con conseguente invalidità della procura rilasciata al difensore e nullità del CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo.
Nel merito eccepiva che il credito fosse inesistente, come evidente anche solo da una immediata comparazione tra il periodo di imputazione del servizio idrico (dal 14.12.0215 al 06.04.2017) e l'entità della somma ingiunta da riferirsi a immobile di civile abitazione. Osservava poi che il credito risultava indeterminato sul piano contabile, non essendo mai stati fatturati consumi effettivi ma sempre e sistematicamente acconti e conguagli. Riportava in specie un prospetto per evidenziare come, ad ogni fattura emessa da il costo a metro cubo per l'utente risultasse variabile. Parte_1
Sottolineava inoltre l'incongruità dei consumi fatturati pari, in meno di un biennio di durata del contratto di fornitura idrica, ad oltre 7.000.000 di metri d'acqua consumata, del tutto incompatibile con lo standard tipico di un nucleo familiare composto dall'esponente e dalla figlia minore, assumendo che il normale consumo e spesa idrica di un piccolo nucleo familiare (con un utilizzo standard di 150 litri al giorno) si aggirasse semmai su un importo pari ad € 120-130 su base annua e precisava che pagina 3 di 11 nell'abitazione non si erano verificate perdite e rotture di tubazioni interne, almeno nel periodo di fatturazione imputatole. Deduceva inoltre l'inefficiente misurazione dei consumi a mezzo del vetusto contatore all'epoca installato ormai da quarant'anni, inefficiente e non più a norma di legge, anche perché inclinato di 60° e privo del riduttore di pressione, installato in ex strada vicinale di campagna lungo la quale, alle originarie tre abitazioni, si erano aggiunte altre ventidue nuove ville senza che l'attuale operatore avesse predisposto gli indispensabili investimenti anziché limitarsi ad aumentare la pressione idrica. Assumeva comunque possibile la confluenza nel contatore di perdite provenienti da altrui tubi rotti ed in particolare evidenziava che l'utenza idrica della sig.ra e della proprietà CP_1
vicina avevano partenza unica, originando dallo stesso tubo che poi, solamente all'altezza dei CP_3
contatori, si divideva in due.
Prospettava infine l'eventualità che gli extra-consumi idrici fatturati a suo debito fossero dovuti ad una perdita d'acqua - mai identificata, benché a lungo ricercata e segnalata (nell'ordine di 9.600 litri al giorno - a valle del contatore ovvero ubicata nell'ambito della villetta affittata dall'opponente, assumendo che, trattandosi in tal caso di evidentissimo consumo non goduto, non richiesto e solo accidentalmente “subito”, la pretesa di sarebbe stata comunque illegittima e Parte_1 scorretta alla luce della Carta dei Servizi e del Regolamento d'utenza cui la stessa Acqua Pt_1
era obbligata. Chiedeva quindi dichiararsi l'inesistenza, la nullità e/o l'annullabilità del decreto Pt_1
ingiuntivo e darsi atto che il credito della indicato nel decreto opposto, era da Parte_1
ritenersi inesistente o comunque da ridursi al congruo, da determinarsi anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio sulle cause dei lamentati incongrui consumi.
Si costituiva in giudizio la chiedendo respingersi le avversarie istanze e Parte_1
contestazioni, poiché infondate, e confermarsi il provvedimento opposto, chiedendo autorizzarsi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
In relazione ai poteri di rappresentanza giudiziale del procuratore Dott. , evidenziava che CP_2
tali poteri erano specificatamente indicati sia nella visura camerale della sia nella Parte_1
procura speciale del 10 giugno 2014 a rogito del Notaio di Novi, sicché riteneva Persona_1
l'eccezione infondata. Rilevava peraltro in merito che l'utenza, sita in Strada Privata Berutti n. 9, era precedentemente intestata alla e che detta società era composta Controparte_4
dai soci sigg.ri e e precisava che la Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
Part era debitrice nei confronti della Gestione Acqua per un importo di € 19.395,56; Controparte_8
a causa di tale morosità la fornitura idrica all'utenza era stata sospesa e, successivamente, la signora aveva sottoscritto quindi un nuovo contratto a suo nome al fine di ottenerne la Controparte_7
riattivazione presso la propria abitazione privata, già sede legale della La sig.ra Controparte_8
pagina 4 di 11 si era quindi debitrice nei confronti della per un importo di € Controparte_7 Parte_1
114.304,61 e la fornitura idrica all'utenza sita in strada privata Berutti n. 9 era stata nuovamente sospesa. Successivamente, la sig.ra su delega della sig.ra aveva CP_1 CP_7
provveduto a depositare richiesta di cessazione della fornitura, richiedendo di sottoscrivere nuovo contratto di somministrazione. In tal modo la sig.ra per ottenere e mantenere attiva la fornitura CP_1 idrica presso l'unità immobiliare in strada Berutti n. 9, aveva chiesto la voltura dell'utenza senza tuttavia onorare il relativo pagamento del servizio di somministrazione.
L'utenza in questione, prima intestata alla poi alla signora ed infine Controparte_8 CP_7
alla signora risultava, quindi, morosa sin dal 03.03.2009, ancorché nel tempo fosse cambiata CP_1
l'intestazione del contratto.
Chiedeva pertanto respingersi l'avversa opposizione.
Con sentenza n. 436/2023, pubblicata in data 19/05/2023, il Tribunale di Alessandria, accoglieva l'opposizione della sig.ra e revocava il decreto ingiuntivo, condannando la CP_1 Parte_1
al rimborso delle spese di lite.
[...]
Esaminata preliminarmente l'eccezione avanzata dall'opponente di difetto di rappresentanza processuale della rilevava che il negozio unilaterale di procura, posto in essere dal Parte_1
dominus in attuazione di contratto di mandato con rappresentanza, era soggetto al principio della necessaria determinatezza dell'oggetto di cui all'art. 1346 c.c., in quanto diretto anche alla tutela dei terzi destinati a entrare in contatto col rappresentante. Rilevava al riguardo come la Suprema Corte avesse già valutato indeterminate alcune formule frequentemente utilizzate nelle procure (credito anomalo, credito in default), non recanti chiara indicazione dei poteri conferiti.
Rilevava quindi come in specie vi fosse nella procura in esame generico riferimento al “ recupero dei crediti”, senza ulteriori indicazioni sull'ambito “crediti” in questione, in aperta violazione del dettato ex art. 1346 c.c.
Il Tribunale accoglieva quindi l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale in capo al soggetto che aveva sottoscritto la procura alle liti per la proposizione di ricorso monitorio ai fini dell'emissione dell'ingiunzione opposta, ritenendo assorbite le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti e condannava la Gestione Acqua al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello la lamentando, con Parte_1
unico motivo di gravame, carente motivazione della pronuncia impugnata, evidenziando come il
Tribunale si sia limitato a richiamare alcune pronunce di legittimità e di merito in tema di difetto di rappresentanza processuale, assumendo tali pronunce palesemente inconferenti con la materia in esame.
pagina 5 di 11 Assume per contro che la procura speciale conferita dalla odierna appellante al Dott. abbia CP_2
un oggetto certamente determinato o almeno determinabile, valendo a conferire potere di “attivare procedure giudiziali e stragiudiziali nei confronti dei debitori della società per il recupero dei crediti”, laddove la locuzione usata deve ritenersi in effetti ben determinata avuto riguardo al tenore letterale, dovendosi intendere per crediti “tutti i crediti”.
Nel merito richiama interamente le domande, le difese, le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado.
Chiede peraltro in via cautelare di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza.
Si è costituita nel gravame la sig.ra contestando l'atto di citazione in appello, CP_1
eccependo l'impugnazione affetta da inammissibilità e conseguente manifesta carenza di interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 342, 348 bis, 346, 436 bis c.p.c.
Eccepisce in specie l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'unico motivo di gravame ex adverso proposto, assumendo che l'appellante abbia omesso del tutto di specificare le “modifiche” che esso intende richiedere rispetto alla ricostruzione operata dal Primo Giudice e contestando l'assoluta genericità delle censure esposte.
Contesta inoltre il generico richiamo di parte appellante al contenuto degli scritti difensivi di primo grado in palese contrasto con il disposto degli artt. 342 e 346 c.p.c., assumendo tale richiamo inidoneo a manifestare con chiarezza la volontà di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande non esaminate in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse.
Eccepisce altresì la assoluta carenza di interesse dell'appellante rispetto alla domanda formulata nel gravame, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, dato che “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del Giudice d'Appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale “si conferma” lo stesso – non determina “reviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato” (Cass. n. 20868 del 06.09.2017, Cass. 01.07.2021 n. 18712).
Assume infine che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto previsti dall'art. 1346 c.c. in quanto l'indeterminatezza del termine “attivare” con riferimento “ai crediti”, presenti nella procura conferita al dott. non consentivano ai terzi di comprendere con precisione quali fossero CP_2
i poteri del rappresentante con cui i terzi erano destinati ad entrare in contatto.
All'udienza di prima comparizione delle parti dinanzi al Consigliere Istruttore parte appellante non ribadiva l'istanza cautelare svolta ed il Giudice, ritenuta la causa già matura, disponeva per la pagina 6 di 11 rimessione in decisione, riservando quindi, dopo il deposito delle difese conclusive, di riferire al
Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte, a fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dall'appellata, che l'atto di appello da cui si procede, seppure redatto in termini assai poco schematici in relazione al portato normativo ex art. 342 c.p.c. , con enunciazione, nel capitolo rubricato
“motivi” di una sola ed unica doglianza in relazione al portato della pronuncia gravata, risulta comunque chiaro nel suo contenuto di censura, “per avere il Giudice di omesso idonea Parte_2
motivazione” in relazione all'unica valutazione svolta, rispetto “all'eccezione preliminare avanzata dall'opponente circa un presunto difetto di rappresentanza processuale” della ricorrente opposta, avendo quindi il Tribunale ritenuto che “l'opposizione va dunque accolta per tale motivo – oggetto dell'eccezione esaminata – assorbente rispetto a tutti gli altri”.
L'appello in esame deve ritenersi peraltro fondato, ma la pretesa creditoria esposta da parte appellante in sede monitoria risulta comunque del tutto priva di adeguato conforto probatorio.
Ritiene infatti la Corte che la procura alle liti conferita dal Dott. quale legale CP_2
rappresentante della come rilasciata da soggetto munito dei necessari poteri in Parte_1
riferimento a procura notarile della Società ivi richiamata, risulti sufficientemente determinata.
Si legge infatti nella procura in esame, come rilasciata nel ricorso promosso dalla Società in sede monitoria:
pagina 7 di 11 La Società ricorrente ha prodotto, in allegato al ricorso, la procura speciale ivi richiamata, in data
10.06.2014, con la quale l'odierna appellante ha conferito al Dott. molteplici poteri e CP_2
facoltà in relazione alle funzioni attribuitegli, tra cui, “in qualità di Direttore Amministrativo della
Società i seguenti poteri ed attribuzioni:
“…
29) attivare procedure giudiziali e stragiudiziali nei confronti dei debitori della Società per recupero crediti”.
Orbene nella locuzione “attivare procedure giudiziali” non può non essere compreso il potere di promuovere un giudizio “nei confronti dei debitori della Società”. Il riferimento ampio e comprensivo a procedimenti di “recupero crediti” deve ritenersi peraltro con ogni evidenza esteso a qualunque credito vantato dalla Società, non essendo previste specificazioni o, al contrario, esclusioni.
La stessa giurisprudenza, di legittimità e di merito, richiamata dal Tribunale nella pronuncia ora impugnata, attiene peraltro a formule ben più vaghe e generiche, tali in effetti da ingenerare dubbi e perplessità nei terzi che abbiano a contrarre con la Società, come quelle di “crediti anomali”, ovvero
“crediti in sofferenza” o “in default”.
Nella procura in esame il termine “crediti” non reca alcuna aggettivazione e come tale comprende necessariamente ogni e qualsiasi credito della Società.
L'odierna appellante ha peraltro dichiarato in sede di gravame di “richiamare in merito le domande, le difese, le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado le quali devono intendersi interamente ritrascritte e di cui si insiste per l'accoglimento”.
La formula pure generica comporta comunque pieno richiamo e riproposizione delle domande di merito rimaste assorbite nella pronuncia resa dal Giudice a quo su questione a carattere puramente processuale. Ed infatti “l'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronunzia di prime cure. ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 28078 del 30/10/2024; Cass. Civ. Sez. U -
Sentenza n. 927 del 13/01/2022 )”.
E tuttavia la pretesa creditoria svolta dalla ricorrente in sede monitoria, a fronte delle contestazioni ed eccezioni puntuali e largamente documentate nel primo giudizio, appare del tutto sfornita di prova adeguata e sufficiente.
pagina 8 di 11 Il Tribunale stesso aveva rilevato, nel rigettare l'istanza di autorizzazione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione opposta, “l'eccepita abnormità dei consumi esposti nelle fatture rispetto al pregresso, fatto questo che potrà eventualmente trovare conferma solo nella fase istruttoria”.
Orbene si evince con chiarezza dalla documentazione prodotta in primo grado dalla stessa parte ricorrente opposta che già all'atto dell'attivazione della fornitura intestata alla sig.ra si era CP_1
ampiamente discussa tra le parti la possibilità che vi fossero delle consistenti perdite di acqua nelle tubazioni a servizio dell'utenza riguardata o piuttosto a monte di essa ( v. documenti nn. 10, 10-1, 11,
11-1, 12 e 13 di parte opposta in primo grado ).
Risulta anche, dall'esame di documentazione prodotta dalla sig.ra in allegato a seconda CP_1
memoria ex art. 183 c.p.c. che in contenzioso in essere con la sig.ra precedente intestataria CP_7
dell'utenza in questione, era stata esperita C.T.U. , allorché già l'utenza era intestata alla sig.ra CP_1
nel corso della quale era emersa l'esistenza di una perdita nelle tubazioni ( v. documentazione richiamata ), non compiutamente accertata e quindi possibile anche a monte od a valle dell'utenza in questione.
La stessa opponente in primo grado ha peraltro chiaramente denunciato tali perdite riproducendo nel contesto dell'atto introduttivo uno schema dei consumi da cui emerge un evidentissimo picco nei dati relativi al periodo aprile-giugno 2015, laddove le fatture prodotte in sede monitoria si riferiscono anche a tale epoca.
Peraltro, a fronte delle contestazioni puntuali e documentate dell'opponente la Controparte_9
si è limitata a produrre le fatture relative al credito esposto e la sentenza resa dal Tribunale di
[...]
Alessandria a definizione della causa innanzi richiamata tra l'odierna appellante e la sig.ra CP_7
da cui si evince che più compiuti accertamenti non erano stati svolti perché comportanti onerosi esborsi per la titolare dell'utenza ed era quindi unicamente emersa la presenza di una perdita a valle del punto di consegna.
Tale pronuncia non vale tuttavia in alcun modo ad acclarare, nei rapporti tra le parti in causa, se gli addebiti contestati dalla sig.ra siano in effetti, come contestato, abnormi a causa della CP_1
sussistenza di perdite nelle tubazioni ed a chi siano addebitabili le perdite stesse, ove presenti.
In sede testimoniale, nel giudizio a quo, il sig. ha riferito in merito agli esiti Controparte_5
dell'indagine peritale innanzi richiamata, nel corso della quale, chiuse le utenze in servizio presso l'abitazione il contatore continuava a girare :“l'ha visto anche il delegato di Gestione CP_7
Acqua, o il contatore era rotto o non saprei, non c'era erogazione d'acqua ma il contatore girava fortemente;
il contatore era interrato ed era coperto da un coperchio pesante in ghisa, mi pare si pagina 9 di 11 chiamasse , siamo andati in casa ovunque e non c'era nessuna erogazione né alcun tubo CP_10
rotto; non so se al contatore fosse applicato la lente di riduzione o meno.
Il teste ha anche aggiunto: “si, ricordo dei macchioni nel terreno del , sembravano CP_11 infiltrazioni che fuoriuscivano da sotto, ricordo che c'era il sole caldo ma c'erano questi macchioni con un raggio di 6/7 metri;
a mio avviso forse il vicino tagliando ed estirpando la vigna con un escavatore, un paio di anni prima rispetto alle foto del 2015, potrebbe avere rotto o schiacciato le condutture dell'acqua; era bagnato, era inzuppato il terreno”.
Il teste sig. al corrente del contenzioso di cui innanzi quale aderente ad associazione Testimone_1
di mediazione, ha riferito: “si, ho preso atto di quella che era la relazione peritale, che era agli atti;
noi eravamo stati coinvolti nel lungo contenzioso che c'era, mettiamo a disposizione un tavolo per le parti,
e vi fu uno spazio conciliativo. Non ero presente, non ho visto il contatore, ne ho preso atto come poi scritto;
da quello che risultava a noi era funzionante;
se non ricordo male c'era una richiesta della verifica del contatore”.
Orbene, secondo principi da tempo ormai affermati dalla Suprema Corte in materia, “in tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)” ( Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024 ).
Più chiaramente, “come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante
(anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023, n. 28984 ).
Si è al riguardo precisato che in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia). Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì,
pagina 10 di 11 che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (v. Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo, Cass., 10/4/2024, n. 9706. E già Cass., 21/5/2019, n. 13605 )” ( Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
25542 del 2024 ).
Orbene, a fronte di contestazioni ripetute e non generiche della sig.ra l'odierna appellante CP_1
nulla ha provato in ordine alla funzionalità del contatore ed alla sussistenza delle perdite ripetutamente segnalate dai diversi titolari dell'utenza in questione e così pure in ordine agli anomali consumi evidenziati dalla sig.ra Risulta quindi sfornita di prova adeguata la pretesa creditoria dedotta CP_1
in sede monitoria.
Pur addivenendosi quindi ad accoglimento dell'appello, in ragione della soccombenza sostanziale dell'appellante in merito, le spese del giudizio vengono poste interamente a carico della
[...]
e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi Parte_1
in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, n. 436/2023, pubblicata in data 19/05/2023 dal Tribunale di Alessandria, rigetta integralmente la pretesa creditoria svolta da per il pagamento delle fatture prodotte in atti;
Parte_1
2) Condanna la appellante, soccombente sostanziale, al pagamento in favore della sig.ra CP_4
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1156/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAGGI BARBARA , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA 14/16 16121 GENOVA presso il difensore avv. RAGGI BARBARA appellante contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONASSI EZIO , CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Bergamo 15121 Alessandria presso il difensore avv. PONASSI EZIO appellata
Udienza di rimessione in decisione in data 16.05.2024; ordinanza di rimessione al Collegio in data
14.12.2024
OGGETTO: contratto di somministrazione
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
pagina 1 di 11 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.436 /2023 emessa dal Tribunale di Alessandria
Civile, Giudice Dott. Marcello Adriano Mazzola, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2179/2021, depositata in cancelleria in data 19 maggio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In via preliminare: concedere comunque l'immediata esecutività al decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e concerne questioni di non pronta e facile soluzione;
nel merito : respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto come meglio specificato in narrativa, confermando in toto l'opposto decreto ingiuntivo;
in subordine nel merito: condannare comunque parte opponente al pagamento della somma portata dalle fatture ingiunte pari a €
13.416,91 oltre indennità di ritardato pagamento ed interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Contrariis reiectis,
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello,
In via preliminare, visti gli artt. 342 - 348 bis e 436 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello e/o la sua manifesta infondatezza e/o per la carenza di interesse ad agire, per le ragioni tutte esposte negli atti del presente giudizio.
In via principale subordinata
Rigettare l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 436/23 pubblicata il Parte_1
19.05.23 dal Tribunale di Alessandria, in persona della dott. Marcello Adriano Mazzola nel procedimento R.G. n. 2179/2021, stante la sua totale infondatezza per le ragioni giuridiche esposte, da intendersi integralmente richiamate, e per l'effetto rigettare i motivi di gravame e confermare in toto la sentenza appellata;
In via di ulteriore subordine pagina 2 di 11 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di esaminare il merito della debenza della somma in allora azionata in via monitoria dalla dichiarare la Parte_1
non debenza delle somme già oggetto di decreto ingiuntivo;
Con il favore delle spese e competenze legali di questo grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 571/2021 CP_1
RG 1262/2021 emesso dal Tribunale di Alessandria in favore di chiedendo Parte_1
revocarsi il provvedimento opposto, eccependo in via preliminare nullità del ricorso monitorio stante il mancato deposito da parte della Società opposta di idonea procura allegata al ricorso monitorio, e contestando, nel merito, l'inesistenza ed infondatezza del credito per somministrazione idrica vantato dalla ricorrente e l'indeterminatezza delle ripetute fatture di acconto e conguaglio.
A fondamento della propria pretesa deduceva preliminarmente che dall'esame della procura rilasciata da al Rag. e ricavabile dalla visura CCIAA si rilevavano una serie Parte_1 CP_2 di attribuzioni di natura “commerciale” e delle attribuzioni “generali” tra cui anche quelle di: “Attivare procedure giudiziali e stragiudiziali nei confronti dei debitori della società per il recupero dei crediti”.
Riteneva che tale testo fosse viziato da ambiguità e fosse privo di trasparenza nei confronti dei terzi, non essendo indicato che il nominato procuratore aveva la rappresentanza della società in giudizio e nei confronti dei terzi e che con chiarezza gli veniva conferito il diritto di promuovere azioni giudiziali nell'interesse aziendale. Concludeva quindi precisando che il generico diritto ad “attivare” procedure giudiziali determinava perciò assoluta indeterminatezza del mandato di rappresentanza conferito al predetto rag. , con conseguente invalidità della procura rilasciata al difensore e nullità del CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo.
Nel merito eccepiva che il credito fosse inesistente, come evidente anche solo da una immediata comparazione tra il periodo di imputazione del servizio idrico (dal 14.12.0215 al 06.04.2017) e l'entità della somma ingiunta da riferirsi a immobile di civile abitazione. Osservava poi che il credito risultava indeterminato sul piano contabile, non essendo mai stati fatturati consumi effettivi ma sempre e sistematicamente acconti e conguagli. Riportava in specie un prospetto per evidenziare come, ad ogni fattura emessa da il costo a metro cubo per l'utente risultasse variabile. Parte_1
Sottolineava inoltre l'incongruità dei consumi fatturati pari, in meno di un biennio di durata del contratto di fornitura idrica, ad oltre 7.000.000 di metri d'acqua consumata, del tutto incompatibile con lo standard tipico di un nucleo familiare composto dall'esponente e dalla figlia minore, assumendo che il normale consumo e spesa idrica di un piccolo nucleo familiare (con un utilizzo standard di 150 litri al giorno) si aggirasse semmai su un importo pari ad € 120-130 su base annua e precisava che pagina 3 di 11 nell'abitazione non si erano verificate perdite e rotture di tubazioni interne, almeno nel periodo di fatturazione imputatole. Deduceva inoltre l'inefficiente misurazione dei consumi a mezzo del vetusto contatore all'epoca installato ormai da quarant'anni, inefficiente e non più a norma di legge, anche perché inclinato di 60° e privo del riduttore di pressione, installato in ex strada vicinale di campagna lungo la quale, alle originarie tre abitazioni, si erano aggiunte altre ventidue nuove ville senza che l'attuale operatore avesse predisposto gli indispensabili investimenti anziché limitarsi ad aumentare la pressione idrica. Assumeva comunque possibile la confluenza nel contatore di perdite provenienti da altrui tubi rotti ed in particolare evidenziava che l'utenza idrica della sig.ra e della proprietà CP_1
vicina avevano partenza unica, originando dallo stesso tubo che poi, solamente all'altezza dei CP_3
contatori, si divideva in due.
Prospettava infine l'eventualità che gli extra-consumi idrici fatturati a suo debito fossero dovuti ad una perdita d'acqua - mai identificata, benché a lungo ricercata e segnalata (nell'ordine di 9.600 litri al giorno - a valle del contatore ovvero ubicata nell'ambito della villetta affittata dall'opponente, assumendo che, trattandosi in tal caso di evidentissimo consumo non goduto, non richiesto e solo accidentalmente “subito”, la pretesa di sarebbe stata comunque illegittima e Parte_1 scorretta alla luce della Carta dei Servizi e del Regolamento d'utenza cui la stessa Acqua Pt_1
era obbligata. Chiedeva quindi dichiararsi l'inesistenza, la nullità e/o l'annullabilità del decreto Pt_1
ingiuntivo e darsi atto che il credito della indicato nel decreto opposto, era da Parte_1
ritenersi inesistente o comunque da ridursi al congruo, da determinarsi anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio sulle cause dei lamentati incongrui consumi.
Si costituiva in giudizio la chiedendo respingersi le avversarie istanze e Parte_1
contestazioni, poiché infondate, e confermarsi il provvedimento opposto, chiedendo autorizzarsi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
In relazione ai poteri di rappresentanza giudiziale del procuratore Dott. , evidenziava che CP_2
tali poteri erano specificatamente indicati sia nella visura camerale della sia nella Parte_1
procura speciale del 10 giugno 2014 a rogito del Notaio di Novi, sicché riteneva Persona_1
l'eccezione infondata. Rilevava peraltro in merito che l'utenza, sita in Strada Privata Berutti n. 9, era precedentemente intestata alla e che detta società era composta Controparte_4
dai soci sigg.ri e e precisava che la Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
Part era debitrice nei confronti della Gestione Acqua per un importo di € 19.395,56; Controparte_8
a causa di tale morosità la fornitura idrica all'utenza era stata sospesa e, successivamente, la signora aveva sottoscritto quindi un nuovo contratto a suo nome al fine di ottenerne la Controparte_7
riattivazione presso la propria abitazione privata, già sede legale della La sig.ra Controparte_8
pagina 4 di 11 si era quindi debitrice nei confronti della per un importo di € Controparte_7 Parte_1
114.304,61 e la fornitura idrica all'utenza sita in strada privata Berutti n. 9 era stata nuovamente sospesa. Successivamente, la sig.ra su delega della sig.ra aveva CP_1 CP_7
provveduto a depositare richiesta di cessazione della fornitura, richiedendo di sottoscrivere nuovo contratto di somministrazione. In tal modo la sig.ra per ottenere e mantenere attiva la fornitura CP_1 idrica presso l'unità immobiliare in strada Berutti n. 9, aveva chiesto la voltura dell'utenza senza tuttavia onorare il relativo pagamento del servizio di somministrazione.
L'utenza in questione, prima intestata alla poi alla signora ed infine Controparte_8 CP_7
alla signora risultava, quindi, morosa sin dal 03.03.2009, ancorché nel tempo fosse cambiata CP_1
l'intestazione del contratto.
Chiedeva pertanto respingersi l'avversa opposizione.
Con sentenza n. 436/2023, pubblicata in data 19/05/2023, il Tribunale di Alessandria, accoglieva l'opposizione della sig.ra e revocava il decreto ingiuntivo, condannando la CP_1 Parte_1
al rimborso delle spese di lite.
[...]
Esaminata preliminarmente l'eccezione avanzata dall'opponente di difetto di rappresentanza processuale della rilevava che il negozio unilaterale di procura, posto in essere dal Parte_1
dominus in attuazione di contratto di mandato con rappresentanza, era soggetto al principio della necessaria determinatezza dell'oggetto di cui all'art. 1346 c.c., in quanto diretto anche alla tutela dei terzi destinati a entrare in contatto col rappresentante. Rilevava al riguardo come la Suprema Corte avesse già valutato indeterminate alcune formule frequentemente utilizzate nelle procure (credito anomalo, credito in default), non recanti chiara indicazione dei poteri conferiti.
Rilevava quindi come in specie vi fosse nella procura in esame generico riferimento al “ recupero dei crediti”, senza ulteriori indicazioni sull'ambito “crediti” in questione, in aperta violazione del dettato ex art. 1346 c.c.
Il Tribunale accoglieva quindi l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale in capo al soggetto che aveva sottoscritto la procura alle liti per la proposizione di ricorso monitorio ai fini dell'emissione dell'ingiunzione opposta, ritenendo assorbite le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti e condannava la Gestione Acqua al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello la lamentando, con Parte_1
unico motivo di gravame, carente motivazione della pronuncia impugnata, evidenziando come il
Tribunale si sia limitato a richiamare alcune pronunce di legittimità e di merito in tema di difetto di rappresentanza processuale, assumendo tali pronunce palesemente inconferenti con la materia in esame.
pagina 5 di 11 Assume per contro che la procura speciale conferita dalla odierna appellante al Dott. abbia CP_2
un oggetto certamente determinato o almeno determinabile, valendo a conferire potere di “attivare procedure giudiziali e stragiudiziali nei confronti dei debitori della società per il recupero dei crediti”, laddove la locuzione usata deve ritenersi in effetti ben determinata avuto riguardo al tenore letterale, dovendosi intendere per crediti “tutti i crediti”.
Nel merito richiama interamente le domande, le difese, le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado.
Chiede peraltro in via cautelare di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza.
Si è costituita nel gravame la sig.ra contestando l'atto di citazione in appello, CP_1
eccependo l'impugnazione affetta da inammissibilità e conseguente manifesta carenza di interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 342, 348 bis, 346, 436 bis c.p.c.
Eccepisce in specie l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'unico motivo di gravame ex adverso proposto, assumendo che l'appellante abbia omesso del tutto di specificare le “modifiche” che esso intende richiedere rispetto alla ricostruzione operata dal Primo Giudice e contestando l'assoluta genericità delle censure esposte.
Contesta inoltre il generico richiamo di parte appellante al contenuto degli scritti difensivi di primo grado in palese contrasto con il disposto degli artt. 342 e 346 c.p.c., assumendo tale richiamo inidoneo a manifestare con chiarezza la volontà di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande non esaminate in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse.
Eccepisce altresì la assoluta carenza di interesse dell'appellante rispetto alla domanda formulata nel gravame, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, dato che “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del Giudice d'Appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale “si conferma” lo stesso – non determina “reviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato” (Cass. n. 20868 del 06.09.2017, Cass. 01.07.2021 n. 18712).
Assume infine che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto previsti dall'art. 1346 c.c. in quanto l'indeterminatezza del termine “attivare” con riferimento “ai crediti”, presenti nella procura conferita al dott. non consentivano ai terzi di comprendere con precisione quali fossero CP_2
i poteri del rappresentante con cui i terzi erano destinati ad entrare in contatto.
All'udienza di prima comparizione delle parti dinanzi al Consigliere Istruttore parte appellante non ribadiva l'istanza cautelare svolta ed il Giudice, ritenuta la causa già matura, disponeva per la pagina 6 di 11 rimessione in decisione, riservando quindi, dopo il deposito delle difese conclusive, di riferire al
Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte, a fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dall'appellata, che l'atto di appello da cui si procede, seppure redatto in termini assai poco schematici in relazione al portato normativo ex art. 342 c.p.c. , con enunciazione, nel capitolo rubricato
“motivi” di una sola ed unica doglianza in relazione al portato della pronuncia gravata, risulta comunque chiaro nel suo contenuto di censura, “per avere il Giudice di omesso idonea Parte_2
motivazione” in relazione all'unica valutazione svolta, rispetto “all'eccezione preliminare avanzata dall'opponente circa un presunto difetto di rappresentanza processuale” della ricorrente opposta, avendo quindi il Tribunale ritenuto che “l'opposizione va dunque accolta per tale motivo – oggetto dell'eccezione esaminata – assorbente rispetto a tutti gli altri”.
L'appello in esame deve ritenersi peraltro fondato, ma la pretesa creditoria esposta da parte appellante in sede monitoria risulta comunque del tutto priva di adeguato conforto probatorio.
Ritiene infatti la Corte che la procura alle liti conferita dal Dott. quale legale CP_2
rappresentante della come rilasciata da soggetto munito dei necessari poteri in Parte_1
riferimento a procura notarile della Società ivi richiamata, risulti sufficientemente determinata.
Si legge infatti nella procura in esame, come rilasciata nel ricorso promosso dalla Società in sede monitoria:
pagina 7 di 11 La Società ricorrente ha prodotto, in allegato al ricorso, la procura speciale ivi richiamata, in data
10.06.2014, con la quale l'odierna appellante ha conferito al Dott. molteplici poteri e CP_2
facoltà in relazione alle funzioni attribuitegli, tra cui, “in qualità di Direttore Amministrativo della
Società i seguenti poteri ed attribuzioni:
“…
29) attivare procedure giudiziali e stragiudiziali nei confronti dei debitori della Società per recupero crediti”.
Orbene nella locuzione “attivare procedure giudiziali” non può non essere compreso il potere di promuovere un giudizio “nei confronti dei debitori della Società”. Il riferimento ampio e comprensivo a procedimenti di “recupero crediti” deve ritenersi peraltro con ogni evidenza esteso a qualunque credito vantato dalla Società, non essendo previste specificazioni o, al contrario, esclusioni.
La stessa giurisprudenza, di legittimità e di merito, richiamata dal Tribunale nella pronuncia ora impugnata, attiene peraltro a formule ben più vaghe e generiche, tali in effetti da ingenerare dubbi e perplessità nei terzi che abbiano a contrarre con la Società, come quelle di “crediti anomali”, ovvero
“crediti in sofferenza” o “in default”.
Nella procura in esame il termine “crediti” non reca alcuna aggettivazione e come tale comprende necessariamente ogni e qualsiasi credito della Società.
L'odierna appellante ha peraltro dichiarato in sede di gravame di “richiamare in merito le domande, le difese, le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado le quali devono intendersi interamente ritrascritte e di cui si insiste per l'accoglimento”.
La formula pure generica comporta comunque pieno richiamo e riproposizione delle domande di merito rimaste assorbite nella pronuncia resa dal Giudice a quo su questione a carattere puramente processuale. Ed infatti “l'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronunzia di prime cure. ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 28078 del 30/10/2024; Cass. Civ. Sez. U -
Sentenza n. 927 del 13/01/2022 )”.
E tuttavia la pretesa creditoria svolta dalla ricorrente in sede monitoria, a fronte delle contestazioni ed eccezioni puntuali e largamente documentate nel primo giudizio, appare del tutto sfornita di prova adeguata e sufficiente.
pagina 8 di 11 Il Tribunale stesso aveva rilevato, nel rigettare l'istanza di autorizzazione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione opposta, “l'eccepita abnormità dei consumi esposti nelle fatture rispetto al pregresso, fatto questo che potrà eventualmente trovare conferma solo nella fase istruttoria”.
Orbene si evince con chiarezza dalla documentazione prodotta in primo grado dalla stessa parte ricorrente opposta che già all'atto dell'attivazione della fornitura intestata alla sig.ra si era CP_1
ampiamente discussa tra le parti la possibilità che vi fossero delle consistenti perdite di acqua nelle tubazioni a servizio dell'utenza riguardata o piuttosto a monte di essa ( v. documenti nn. 10, 10-1, 11,
11-1, 12 e 13 di parte opposta in primo grado ).
Risulta anche, dall'esame di documentazione prodotta dalla sig.ra in allegato a seconda CP_1
memoria ex art. 183 c.p.c. che in contenzioso in essere con la sig.ra precedente intestataria CP_7
dell'utenza in questione, era stata esperita C.T.U. , allorché già l'utenza era intestata alla sig.ra CP_1
nel corso della quale era emersa l'esistenza di una perdita nelle tubazioni ( v. documentazione richiamata ), non compiutamente accertata e quindi possibile anche a monte od a valle dell'utenza in questione.
La stessa opponente in primo grado ha peraltro chiaramente denunciato tali perdite riproducendo nel contesto dell'atto introduttivo uno schema dei consumi da cui emerge un evidentissimo picco nei dati relativi al periodo aprile-giugno 2015, laddove le fatture prodotte in sede monitoria si riferiscono anche a tale epoca.
Peraltro, a fronte delle contestazioni puntuali e documentate dell'opponente la Controparte_9
si è limitata a produrre le fatture relative al credito esposto e la sentenza resa dal Tribunale di
[...]
Alessandria a definizione della causa innanzi richiamata tra l'odierna appellante e la sig.ra CP_7
da cui si evince che più compiuti accertamenti non erano stati svolti perché comportanti onerosi esborsi per la titolare dell'utenza ed era quindi unicamente emersa la presenza di una perdita a valle del punto di consegna.
Tale pronuncia non vale tuttavia in alcun modo ad acclarare, nei rapporti tra le parti in causa, se gli addebiti contestati dalla sig.ra siano in effetti, come contestato, abnormi a causa della CP_1
sussistenza di perdite nelle tubazioni ed a chi siano addebitabili le perdite stesse, ove presenti.
In sede testimoniale, nel giudizio a quo, il sig. ha riferito in merito agli esiti Controparte_5
dell'indagine peritale innanzi richiamata, nel corso della quale, chiuse le utenze in servizio presso l'abitazione il contatore continuava a girare :“l'ha visto anche il delegato di Gestione CP_7
Acqua, o il contatore era rotto o non saprei, non c'era erogazione d'acqua ma il contatore girava fortemente;
il contatore era interrato ed era coperto da un coperchio pesante in ghisa, mi pare si pagina 9 di 11 chiamasse , siamo andati in casa ovunque e non c'era nessuna erogazione né alcun tubo CP_10
rotto; non so se al contatore fosse applicato la lente di riduzione o meno.
Il teste ha anche aggiunto: “si, ricordo dei macchioni nel terreno del , sembravano CP_11 infiltrazioni che fuoriuscivano da sotto, ricordo che c'era il sole caldo ma c'erano questi macchioni con un raggio di 6/7 metri;
a mio avviso forse il vicino tagliando ed estirpando la vigna con un escavatore, un paio di anni prima rispetto alle foto del 2015, potrebbe avere rotto o schiacciato le condutture dell'acqua; era bagnato, era inzuppato il terreno”.
Il teste sig. al corrente del contenzioso di cui innanzi quale aderente ad associazione Testimone_1
di mediazione, ha riferito: “si, ho preso atto di quella che era la relazione peritale, che era agli atti;
noi eravamo stati coinvolti nel lungo contenzioso che c'era, mettiamo a disposizione un tavolo per le parti,
e vi fu uno spazio conciliativo. Non ero presente, non ho visto il contatore, ne ho preso atto come poi scritto;
da quello che risultava a noi era funzionante;
se non ricordo male c'era una richiesta della verifica del contatore”.
Orbene, secondo principi da tempo ormai affermati dalla Suprema Corte in materia, “in tema di somministrazione di energia elettrica, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)” ( Cass. Civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 17401 del 24/06/2024 ).
Più chiaramente, “come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante
(anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito) l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023, n. 28984 ).
Si è al riguardo precisato che in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia). Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì,
pagina 10 di 11 che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (v. Cass., 9/1/2020, n. 297; e, conformemente, da ultimo, Cass., 10/4/2024, n. 9706. E già Cass., 21/5/2019, n. 13605 )” ( Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n.
25542 del 2024 ).
Orbene, a fronte di contestazioni ripetute e non generiche della sig.ra l'odierna appellante CP_1
nulla ha provato in ordine alla funzionalità del contatore ed alla sussistenza delle perdite ripetutamente segnalate dai diversi titolari dell'utenza in questione e così pure in ordine agli anomali consumi evidenziati dalla sig.ra Risulta quindi sfornita di prova adeguata la pretesa creditoria dedotta CP_1
in sede monitoria.
Pur addivenendosi quindi ad accoglimento dell'appello, in ragione della soccombenza sostanziale dell'appellante in merito, le spese del giudizio vengono poste interamente a carico della
[...]
e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi Parte_1
in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata, n. 436/2023, pubblicata in data 19/05/2023 dal Tribunale di Alessandria, rigetta integralmente la pretesa creditoria svolta da per il pagamento delle fatture prodotte in atti;
Parte_1
2) Condanna la appellante, soccombente sostanziale, al pagamento in favore della sig.ra CP_4
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
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