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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 891/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 891/2023, posta in deliberazione all'udienza del 18 Giugno 2025 tra:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con gli avv.ti Antonio Chiocca e Avv. Angelo Guido, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-ricorrente
E
, CP_2 con l'avv. Annarita Billwiller e VA CE, giusta procura in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la soc. Controparte_1 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, il sig.
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 09.01.2020 in ragione dei gravi inadempimenti descritti in narrativa di cui si è reso responsabile il sig. e per l'effetto CP_2 condannarlo ex art. 1223 c.c. a risarcire alla società
[...] tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e CP_1 subendi che si quantificano nella somma complessiva di € 200.000,00, di cui € 100.000,00 per il minor fatturato registrato dalla società dal gennaio 2022 ad oggi nelle Controparte_1 zone entro cui questo operava a causa della sleale concorrenza posta in essere dal medesimo in danno della ricorrente, € 50.000,00 per il conseguente danno c.d. da perdita di chances ed
€ 50.000,00 per il danno di immagine subito dalla predetta società tra i clienti presenti nelle predette zone, o in alternativa nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia ed equità.”
A fondamento della domanda, la società ha Controparte_1 dedotto quanto segue:
- CHE in data 09.01.2020 la società stipulava Controparte_1 con il sig. un contratto di agenzia avente ad CP_2 oggetto, art. 2, “l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di vendita esclusivamente dei prodotti
con attività autonoma, indipendente, senza Controparte_1 vincolo di subordinazione e senza obbligo di orario di lavoro e di itinerari determinati” (doc. all. 2);
-che il predetto contratto sostituiva integralmente e senza soluzione di continuità qualunque precedente contratto, anche verbale, ed in particolare il contratto di procacciatore di affari che il sig. aveva sottoscritto con la società CP_2 CP_1 in data 01.01.2015;
[...]
-che l'incarico di cui al contratto di agenzia sottoscritto in data 09.01.2020 veniva conferito per le zone di Colleferro, Valmontone, Zagarolo, Castelli Romani, Palestrina e Bellegra con riconoscimento in favore dell'agente del diritto di esclusiva in dette zone (art. 3);
-che a norma dell'art. 5 del suddetto contratto l'agente non poteva operare per più mandanti nella stessa zona assegnatagli ovvero trattare nella stessa zona e per gli stessi prodotti affari di imprese concorrenti alla Controparte_1
-che ad inizio gennaio 2022 il personale dell'amministrazione della società iniziava a ricevere lamentele da Controparte_1 alcuni clienti circa il comportamento assunto dal proprio agente ed il modus operandi con il quale questi CP_2 CP_2 esplicava il proprio incarico;
-che in particolare, iniziavano a pervenire lamentele circa l'atteggiamento poco professionale del predetto agente, il quale, oltre a rendere una cattiva pubblicità dei prodotti commercializzati dalla stessa pubblicizzava Controparte_1 la vendita dei prodotti della concorrente Controparte_3
-che nello stesso periodo la società prendeva contezza del drastico calo di ordinativi da parte dei clienti della CP_1 presenti nelle zone in cui operava l'agente
[...] CP_2 come da prospetti vendite riferite al periodo dicembre 2021/ gennaio 2022 (doc.ti all.ti n. 7 e 8);
-che l'agente riferiva al personale dell'amministrazione della che la riduzione di fatturato registrata era da Controparte_1 attribuire alla chiusura provvisoria causa Covid-19 di molti dei bar, dei ristoranti e degli alberghi che figuravano tra i clienti della
Controparte_1
-che diversamente, l'amministrazione della società CP_1 aveva notizia del fatto che tali attività risultavano essere
[...] aperte ed assolutamente operanti e veniva, altresì, informata dai alcuni dei rispettivi titolari che questi avevano medio tempore continuato ad intrattenere rapporti commerciali proprio con il sig. ; CP_2
- che l'amministrazione della riceveva così Controparte_1 ulteriore conferma del fatto che il sig. operasse CP_2 parallelamente anche per altra azienda concorrente ed operante nel medesimo settore quale, appunto, la predetta Controparte_3
[...]
-che il sig. si rendeva improvvisamente CP_2 irreperibile;
-che in data 19.01.2022 il sig. abbandonava CP_2 tutti i gruppi WhatsApp creati tra gli agenti dell'azienda
[...]
e tra i predetti ed il personale amministrativo della CP_1
Controparte_1
-che nello stesso periodo egli iniziava a postare sul proprio profilo personale Facebook foto di prodotti ittici non commercializzati dalla Controparte_1
-che in data 27.01.2022 la società riceveva Controparte_1 una pec da uno dei suoi clienti, tale sig. , attraverso Persona_1 la quale questo comunicava la propria volontà di voler proseguire i rapporti commerciali con la nonostante il Controparte_1 sig. , agente di zona, gli aveva comunicato di CP_2 non lavorare più per la predetta bensì per la Controparte_3
-che il giorno successivo, l'amministrazione della società riceveva analoga mail da un altro cliente, Controparte_1
“The Bridge A.S.D.”, in persona del responsabile sig.
[...]
il quale chiedeva giuste delucidazioni rispetto Controparte_4
a quanto riferitogli dal sig. ovvero che CP_2 quest'ultimo non lavorava più per la ma di Controparte_1 aver assunto incarico presso la citata Controparte_3
-che peraltro tale situazione coincideva con un progressivo ed evidente calo dei fatturati della tra i clienti CP_1 CP_1 presenti nelle zone in cui operava il sig. ; CP_2
-che infatti nel mese dicembre 2021 il predetto agente aveva comunicato ordini per un totale di € 73.577,41 (doc. all. 7) mentre nel successivo mese di gennaio 2022 tali ordini si riducevano drasticamente a soli € 1.940,43 (doc. all. 8);
-che inoltre si registrava il mancato raggiungimento e mantenimento del fatturato minimo di vendite da parte dell'agente nella zona assegnatagli contrattualmente fissato in € 1.000.000,00 netti per il primo anno incrementato del 10% per gli anni successivi;
-che tale condizione (art. 15) veniva posta e riconosciuta dai contraenti quale clausola risolutiva espressa del contratto di agenzia de quo;
-che nell'anno 2020 l'agente sig. comunicava CP_2 ordinativi per un importo complessivo netto pari ad € 522.598,49 (doc. all. 9), mentre, nell'anno 2021 questo perfezionava vendite per un importo complessivo netto pari ad € 896.675,73 (doc. all. 10);
-che l'agente, pertanto, non raggiungeva per due anni consecutivi gli ordinativi minimi di vendita prefissati;
-che quindi in considerazione anche degli episodi verificatisi ad inizio 2022, con lettera raccomandata del 29.01.2022 la società si vedeva costretta a comunicare al predetto Controparte_1 agente la formale risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto de quo (doc. all. 11);
-che dunque la società pertanto, diffidava Controparte_1 formalmente il sig. a voler immediatamente restituire CP_2
l'intero materiale promozionale, la documentazione amministrativa e contabile nonché i supporti informatici e qualsiasi altro strumento messo a sua disposizione per l'espletamento dell'incarico ovvero a voler rimettere alla stessa ogni ulteriore somma di denaro riscossa medio tempore per conto della società con espresso divieto di continuare a riscuotere ovvero a ricevere in pagamento qualsivoglia somma di denaro in nome e per conto della Controparte_1
- che il sig. con lettera raccomandata datata 01.02.2022 CP_2 comunicava alla società la propria volontà di Controparte_1 recedere dal contratto di agenzia de quo;
-che infine la società con lettera raccomandata del 22.02.2022 (doc. all. 13) riscontrava la predetta missiva contestando al sig. i seguenti gravi inadempimenti contrattuali posti in CP_2 essere nello svolgimento dell'incarico conferitogli:
-che il sig. faceva, quindi, pervenire in CP_2 restituzione alla solo il supporto informatico Controparte_1 per i pagamenti POS e la carta di credito intestata alla
[...]
CP_1
-che viceversa l'intero materiale promozionale, la documentazione contabile e amministrativa nonché il PC portatile di proprietà della non venivano Controparte_1 riconsegnati;
-che inoltre il sig. risulta, a tutt'oggi, non aver CP_2 rimesso alla società la complessiva somma di Controparte_1
€ 2.913,80 che questo, nonostante la formale risoluzione del contratto, ha comunque riscosso per € 495,63 dal cliente “Euro non solo pizza” con sede legale in via Lampedusa n. 39, CP_3 per € 592,87 dal cliente “Papi s.r.l.” con sede legale in via della Stazione di Colle Mattia snc, Colle Mattia (RM) e per € 1.825,30 dal cliente “ con sede legale in via Controparte_5
Spiaggia del Lago n. 1, GA (RM) (doc. all. 16) come dallo stesso confermato all'amministrazione della società attraverso messaggio WhatsApp del Controparte_1
16.03.2022 (doc. all. 17).
Ciò premesso, la società ha quindi dedotto: Controparte_1
- la violazione degli obblighi di cui agli art. 1743 e 1746 c.c. e artt. 3 e 5 del contratto di agenzia;
- la violazione dell'art. 1375 c.c. e dell'art. 7 del contratto di agenzia;
- la violazione art. 15 del contratto di agenzia;
-. la violazione art. 18 del contratto di agenzia:
- l'indebita appropriazione da parte dell'agente di alcune somme di denaro riscosse dai clienti della Controparte_1
- il diritto al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 1218 c.c. e del danno non patrimoniale.
Con distinto ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto in data 12.05.2023 e rubricato Rg. 1592/2023, il sig. conveniva in CP_2 giudizio dinanzi al medesimo Tribunale di Frosinone la società per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “preliminarmente, accertare e dichiarare l'accertamento del rapporto di agenzia intercorso tra le parti per l'intero periodo di cui al presente ricorso e precisamente dal 30.10.2015 al 29.01.2022 o per il diverso periodo che si riterrà di giustizia;
sempre in via preliminare accertare e dichiarare illegittima la risoluzione per giusta causa intimata dalla resistente in data 29.01.2022; per l'effetto Controparte_1 condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente, dei seguenti importi e/o indennità: a) Euro 7.361,83 a titolo di provvigioni di dicembre 2021 e gennaio 2022 non percepite;
b) Euro 13.240,04 a titolo di omessa contribuzione;
c) Pt_1
Euro 21.857,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
d) Euro 7.428,81 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
e) Euro 2.259,20 a titolo di indennità di scioglimento del rapporto;
f) Euro 9.918,76 a titolo di indennità meritocratica, per un totale di € 62.065,64 e/o della diversa somma che si riterrà di giustizia;”.
Il sig. ha in particolare esposto quanto segue: CP_2
-che in data 31.10.2015, la convenuta Controparte_1 concludeva con il ricorrente un contratto di procacciamento d'affari al fine di promuovere vendite a favore di essa convenuta all'interno della Regione Lazio (cfr. doc. 1 contratto di procacciamento);
-che in data 09.01.2020, le parti sottoscrivevano contratto di agenzia in regime di plurimandato ed a tempo indeterminato (cfr. doc. 2 contratto di agenzia);
-che tuttavia nulla mutava, di fatto, per il ricorrente, in quanto lo stesso a far data dal 31.10.2015 e fino alla sottoscrizione del contratto di agenzia ha sempre svolto l'attività lavorativa in modo stabile, sistematico e continuativo ed ininterrotto per conto e nell'interesse della occupandosi di analizzare Controparte_1 le zone assegnatigli, di individuare ed acquisire nuovi clienti, curare e gestire i rapporti con gli stessi;
-che nel periodo dal 2015 alla risoluzione del contratto di agenzia avvenuta in data 29.01.2022, il ricorrente ha prima acquisito e poi operato con decine di aziende sempre nell'interesse della società resistente;
-che quindi nel corso degli anni, quindi, la Controparte_1 grazie all'attività del ricorrente, ha evidentemente migliorato le proprie vendite ed incrementato il fatturato;
-che il rapporto intercorso tra il ricorrente e la a Controparte_1 fra data dal 30.10.2015 al 09.01.2020 andrà qualificato come rapporto di agenzia con conseguente diritto del ricorrente al versamento della contribuzione Enasarco;
-che l'area territoriale di competenza dell'agente veniva individuata nelle zone di Colleferro, Valmontone, Zagarolo, Castelli Romani, Palestrina, Bellegra, ovvero le medesime zone in cui il ricorrente operava ormai già da anni per la resistente con le medesime modalità;
-che all'agente veniva riconosciuta una provvigione pari al 3% sull'importo di tutti gli affari conclusi ed eseguiti per effetto del suo intervento + il 2%;
- che, con missiva datata 29.01.2022, la Controparte_1 risolveva il contratto di agenzia con effetto immediato per una presunta violazione delle clausole inerenti lo svolgimento dell'incarico ed il divieto di concorrenza, oltre a non aver raggiunto gli obiettivi di vendita fissati (cfr. doc 3 comunicazione di recesso);
-che inoltre il ricorrente ha restituito tutto quanto in sua dotazione, compresi carte di credito e pos, e la somma di Euro 2.913,80 di cui la lamenta l'appropriazione da parte del CP_1 sig. , è stata da quest'ultimo trattenuta solo a titolo di CP_2 acconto in quanto, all'atto della risoluzione, il ricorrente non ha percepito le provvigioni di dicembre 2021 pari ad Euro 3.723,25 (netto a pagare) come da fattura n. 12 del 06.12.2021 e le provvigioni di gennaio 2022 pari ad Euro 3.638,58 (netto a pagare) come da fattura n. 1 del 05.01.2022 che si allegano in atti (cfr. fatture n. 12/21 e n. 1/22 doc4 );
-che nessuna attività è stata svolta dal sig. per la CP_2 in concorrenza con la 2014 e mai il Controparte_3 CP_1 resistente ebbe a “screditare” la con la clientela;
CP_1
-che l'attività gestita della sig.ra è una pizzeria, e Persona_1 il sig. gli vendeva cicoria/spinaci/patatine/baccalà CP_2 pastellato, ovvero prodotti congelati che non tratta, CP_3 mentre il sig. titolare dell'attività The Bridge non mai CP_4 inoltrato alcuna pec alla riferendosi al sig : CP_1 CP_2
Ciò premesso, il sig. ha evidenziato di non aver mai CP_2 trattato per altre ditte degli articoli giudicati in concorrenza con quelli della soc. nella zona assegnatagli. Ha Controparte_1 inoltre dedotto di aver sempre raggiunto gli obiettivi di vendita prefissati.
L'agente ha così concluso che la risoluzione del rapporto di agenzia va imputata esclusivamente alla convenuta CP_1
e di conseguenza la stessa sarà tenuta a corrispondere,
[...] in favore dell'agente, l'indennità di cessato rapporto oltre all'indennità sostituiva e/o risarcimento danni per il mancato preavviso non lavorato. All'udienza del 19.07.2023, il Giudice, preso atto dell'esistenza del parallelo giudizio n. 1592/2023 R.G. pendente tra le medesime parti dinanzi ad altro Giudice, fissava la successiva udienza del 18.10.2023 per valutare la riunione dei predetti procedimenti, e all'esito della predetta udienza, il Giudice disponeva la riunione del procedimento n. 1592/2023 R.G. al procedimento n. 891/2023 R.G..
Disposta la prova testimoniale, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa all'odierna udienza, e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla società è fondata nei limiti di seguito indicati.
Oggetto della domanda avanzata dalla società Controparte_1 nei confronti del sig. è la dichiarazione della risoluzione CP_2 ex art. 1456 c.c. del contratto di agenzia sottoscritto con il sig.
[...]
in data 9.01.2020 a causa dei gravi inadempimenti di cui lo CP_2 stesso si è reso responsabile e, dunque, la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla predetta società ai sensi dell'art. 1228 c.c..
Nello specifico, la società ha contestato al sig. quanto CP_2 segue:
1. di aver violato il divieto di concorrenza operando nel medesimo periodo e nella medesima zona assegnatagli dal Mandante per conto e nell'interesse anche di altra azienda direttamente concorrente (violazione art. 1743 e art. 1746, comma 1 c.c. e artt. 3 e 5 del contratto di agenzia);
2. di aver espletato il proprio incarico violando in principi di correttezza, lealtà e buona fede (violazione art. 1375 c.c. e art. 7 contratto di agenzia);
3. di non aver raggiunto gli obiettivi minimi di vendita prefissati dal contratto (violazione art. 15 contratto di agenzia);
4. di aver violato l'obbligo di restituzione del materiale promozionale e degli strumenti informatici ricevuti dal Mandante (violazione art. 18 contratto di agenzia);
5. di essersi indebitamente appropriato di somme di denaro spettanti al Mandante. Deve in via preliminare premettersi che a norma dell'art. 1746, comma 1 c.c. “Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario”.
Come è noto, l'Ordinamento prescrive che l'agente deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia quale specificazione dell'art. 1176 c.c. e soprattutto con lealtà e buona fede verso il proprio Mandante curandone e tutelandone gli interessi.
Da tale obbligazione di carattere generale discenda, in tutta evidenza, la specifica obbligazione in capo all'agente di non agire in modo tale da arrecare pregiudizio al proprio Mandante e, in particolare, di non porre in essere attività in concorrenza con quella espletata dal predetto.
Sul punto, a norma dell'art. 1743 c.c., infatti, “l'agente non può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.
Ne consegue dunque che l'agente (anche se plurimandatario) non può quindi promuovere prodotti in concorrenza con quelli oggetto del contratto di agenzia;
in caso di violazione di tale obbligo, risponde nei confronti del preponente a titolo di responsabilità contrattuale, con conseguente diritto del preponente alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.
La concorrenza sleale da parte di un agente di commercio, pertanto, per giurisprudenza oramai unanime, si configura quando l'agente, in violazione del suo dovere di lealtà e correttezza verso il preponente, adotta comportamenti idonei a danneggiare l'attività dell'impresa che rappresenta.
La giurisprudenza, in generale, considera illeciti comportamenti dell'agente di commercio lo sviamento di clientela, la denigrazione dell'attività del preponente, l'utilizzo di informazioni riservate e la violazione di patti di non concorrenza. Va ancora premesso che l'Art. 3 del contratto di agenzia oggetto di causa ha stabilito che “E' fatto divieto all'Agente di vendere i Prodotti in zona diversa da quella assegnata, se non previa autorizzazione scritta del Mandante, nonché di assumere l'incarico di trattare, nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di imprese concorrenti”.
L'Art. 5 del contratto di agenzia poi prevede che “l'agente è monomandatario quindi non può operare per più mandanti nella zona assegnata e non può assumere l'incarico di trattare per la stessa zona e per gli stessi prodotti affari di imprese concorrenti.”
Ciò premesso con riguardo alla prima contestazione sollevata nei conronti del sig. deve osservarsi che all'esito CP_2 dell'istruttoria testimonaile è emerso che effettivamente il sig.
[...]
abbia posto in essere le condotte illecite di concorrenza CP_2 sleale verso l'azienda mandante ossia lo Controparte_1 sviamento di clientela e la violazione di patti di non concorrenza.
In particolare, deve ritenersi provato che il sig. CP_2 ha espletato un parallelo incarico di agente anche per altra azienda, concorrente alla per la soc. Controparte_1
come dimostrato dallo stesso teste citato dal sig. Controparte_3
, Sig. proprietario del Ristorante “La CP_2 Testimone_1
Pergola” in Monte Lanico, Colleferro, il quale ha così riferito “io tutt'oggi ho rapporti con acquisto il pesce CP_2 tramite lui alla . CP_3
Ad avviso del Giudicante, è significativa la deposizione resa dal teste di parte convenuta , avendo egli lavorato Testimone_2 alle dipendenze della società come autista e si occupava proprio di consegnare la merce ai clienti del sig. . Il Controparte_2 teste ha così riferito “Non lavoro più alle dipendenze della società da aprile 2024, non ho fatto causa alla società. Ho seguito i clienti di almeno per 3-4 anni. CP_2
Tra la fine del 2021 e inizio del 2022 ho ricevuto delle lamentele da parte di alcuni clienti di ad esempio ricordo che CP_2 qualcuno si era lamentato che lui non aveva inserito gli ordini effettuati, altre lamentele in ordine al comportamento assente tenuto da Ad un certo punto mi sono accorto che gli CP_2 ordini erano calati drasticamente, ho contattato alcuni clienti per capire la situazione e un cliente “La Pergola” mi disse che stava vendendo i prodotti della società . Un CP_2 CP_3 giorno mi sono ritrovato senza neppure una consegna e non ho più visto , ho provato a contattarlo ma senza CP_2 successo, si è cancellato anche da un gruppo WhatsApp di fantacalcio senza dare nessuna spiegazione. Nulla so sul cap. 28), 29). La società a un certo punto mi chiese anche un aiuto per incassare delle somme dovute da alcuni clienti e ricordo che il cliente di Palestrina “Euro Non solo pizza”, quando sono andato a riscuotere, mi disse che aveva già versato la somma versato la somma dovuta a , ma poi la società mi CP_2 ha riferito che non aveva versato tale somma alla CP_2 società. Nulla so sul cap.3) del ricorso. DR : la sig. CP_1
DU mi disse espressamente che le aveva detto di CP_2 cessare di acquistare i prodotti da e di acquistare CP_1 invece i prodotti di dove lui lavorava. Preciso che la CP_3 ha però continuato a lavorare con . Lo stesso Per_1 CP_1 accadde con il ristorante “De Bridge”. Ricordo di aver parlato con . Ho sentito dire Controparte_4 che faceva circa 850.00 euro di fattura l'anno. Io CP_2 facevo circa 15-20 consegne giornaliere a clienti di CP_2
Preciso di aver effettuato consegne al cliente “De Bridge” anche quando non c'era più. DR quando ho detto CP_2 CP_2 che un giorno mi sono trovato senza consegne da effettuare intendevo dire che questo è successo a inizio anno 2022. Posso dire che i clienti in linea di massima erano soddisfatti dei nostri prodotti.”
La deposizione del teste è parsa particolarmente Tes_2 attendibile, sia per il disinteresse manifestato ai fatti di causa sia per aver deposto su circostanze apprese direttamente, essendo egli stato l'autista che si occupava di consegnare propri i prodotto ai clienti del sig. . CP_2
E' stata poi escusso come teste di riferimento la sig.ra
[...]
, la quale ha pienamente confermato che il sig. Per_1 CP_2 le aveva proposto di acquistare la merce da altra società ittica per l'acquisto di pesce. Il teste ha così riferito “Conosco Tes_3 in quanto io sono titolare di un ristorante e lui veniva a
[...] prendere gli ordini della merce che io ordinavo all' . CP_1
Non ricordo esattamente per quanto tempo ho avuto rapporto con ma sicuramente per un anno. Non ricordo CP_2 esattamente quando, ma ricordo esattamente, che a un CP_2 certo punto mi propose di fare gli ordini con un'altra società ittica di cui non ricordo la denominazione, che vendeva anche il pesce. Preciso che io dall non acquistavo il pesce, ma CP_1 mi disse che la nuova società vendeva, oltre la merce CP_2 che acquistavo da , anche il pesce. Io risposi che non CP_1 avrei cambiato fornitore perché era già da tanto tempo ch acquistavo da e mi trovavo bene. Con email poi ho CP_6 comunicato alla società la mia volontà di proseguire i rapporti commerciali con la . CP_1
Le predette circostanze relative alla violazione da parte del sig.
del patto di divieto di concorrenza sono state inoltre CP_2 confermate anche dal teste sig. Testimone_4 dipendente della società ufficio Controparte_1 amministrazione, il quale ha confermato che alcuni clienti della predetta società nell'ultimo periodo avevano riferito che il sig.
[...]
“insisteva a sponsorizzare i prodotti ”. CP_2 CP_3
E' consapevole il Giudicante che alcuni clienti indicati nel ricorso da parte della società come clienti che si erano lamentati della condotta del sig. poi in giudizio non hanno CP_2 confermato tale circostanza, come per esempio il teste Tes_5
e . E' tuttavia emerso che altri clienti
[...] Testimone_6 come la sig.ra escussa come teste di riferimento, Persona_1 della cui attendibilità quindi non può dubitarsi, abbia pienamente confermato le circostanze allegate dalla società a fondamento della dedotta violazione da parte del sig. del patto di CP_2 non concorrenza.
Inoltre, i testi della società sig.re e Tes_7 Pt_2 Tes_8
dipendenti della società ufficio
[...] Controparte_1 amministrazione, hanno pienamente confermato le circostanze oggetto di giudizio.
In particolare, il teste sig.ra riferiva che “la Testimone_9
è la società dove è andato a lavorare da CP_3 CP_2 quando è andato via, questo lo intuisco perché il ricorrente mette sui social il logo della società.”.
La testimone sig.ra ha riferito “suppongo che il Testimone_8 ricorrente abbia intrattenuto un rapporto di lavoro con la
questo lo intuisco perché il ricorrente Controparte_3 pubblicava sui social i prodotti venduti dalla società”.
Sul punto, ritiene il Giudicante che la prova testimoniale espletata, ha dimostrato che effettivamente il sig. abbia CP_7 posto in essere condotte sleali nei confronti della società, proponendo la vendita degli stessi prodotti da quest'ultima commercializzata da altre società concorrenti.
La società ha peraltro prodotto in atti le foto estratte dal profilo social Facebook del convenuto idonee a dimostrare come lo stesso continuava a pubblicare e pubblicizzare prodotti ittici anche dopo la risoluzione del contratto di agenzia oggetto di causa (all. n. 4 ricorso).
Sul punto, a tutto voler concedere, e a ritenere dimostrato che effettivamente la moglie del sig. lavorava in un CP_2 supermercato al reparto del pesce, il sig. non ha CP_2 provato, come era suo onere, che tali foto erano state pubblicate proprio da sua moglie.
Ne deriva quindi conseguentemente la fondatezza della specifica contestazione della violazione del divieto di concorrenza mossa nei riguardi dell'agente . CP_2
E' inoltre emerso che il sig. ad un certo punto si è reso CP_2 improvvisamente irreperibile, tanto che ha interrotto ogni eventuale rapporto comunicativo anche con gli altri agenti della società ovvero con gli uffici Controparte_1 dell'amministrazione e della contabilità “abbandonando” tutti i gruppi di lavoro creati su WhatsApp.
Ciò è stato certamente riferito dal sig. , Testimone_2
l'autista che provvedeva a consegnare ai clienti del sig. CP_2
i prodotti ordinati. La circostanza è stata poi confermata anche dai testi e . Tes_9 Pt_2 Testimone_8
In particolare, il teste ha riferito che “Posso Testimone_9 dire che ad un certo punto, quando il ha iniziato ad Pt_3 allontanarsi, la società ha iniziato a ricevere lamentele da alcuni clienti per problema di comunicazione con ricordo che CP_2
i clienti chiedevano a chi dover far riferimento a chi fare l'ordine. Io non mi sono occupato direttamente della gestione di queste lamentele, ma lavorando tutti nella stessa stanza sentivo quello che dicevano.”
Allo stesso modo, il teste ha confermato che Testimone_8
“Posso dire che nel dicembre 2021/ gennaio 2022, il ha Pt_3 iniziato ad allontanarsi, da dicembre la società ha iniziato a ricevere lamentele da alcuni clienti, in particolare
[...] che ha inviato una pec di lamentela, che in particolare Per_1 ci riferì che cercava di vendere gli stessi prodotti CP_2 commercializzati da un'altra società . In generale le CP_3 lamentele riguardavano il fatto che il sig. era strano e CP_2 ambiguo, nel senso che consigliava ai clienti l'acquisto degli stessi prodotti venduti da altre società…. Ricordo che la società più volte ha cercato di mettersi in contatto con ma lui CP_2 non rispondeva. Anche io ho cercato di mettermi in contatto con lui e mi ha risposto su WhatsApp, gli avevo chiesto spiegazioni sugli incassi di tre clienti. Sul punto viene mostrato al teste il documento n. 17) del ricorso e il teste dichiara: “Si tratta del messaggio che avevo manato ad In particolare il CP_2 titolare mi disse di chiamare alcuni clienti gestiti da in CP_2 quanto lui diceva che le attività erano rimaste chiuse a causa dell'emergenza covid. Tuttavia, facendo una ricerca su internet ci siamo accorti che le attività in realtà erano ancora aperte e i clienti ci hanno confermato che le attività erano aperte. Confermo che ha abbandonato tutte le chat create tra CP_2 agenti e gruppo amministrativo per comunicazioni interne. Avevamo creato il gruppo della contabilità proprio per scambiarci informazioni sui clienti e lui, a gennaio 2021, è uscito dal gruppo senza dare spiegazioni.”
Orbene, il comportamento tenuto dal sig. , per come CP_2 emerso dalle deposizioni testimoniali rese in udienza, si pone in evidente contrasto ai principi ed alle obbligazioni generali di cui agli artt. 1743 e 1746 c.c. e, ovviamente, oltre al divieto specifico di concorrenza di cui agli artt. 3 e 5 del contratto di agenzia sottoscritto in data 9.01.2020.
Rendendosi di fatto irreperibile, da un momento all'altro, deve poi ritenersi che il sig. abbia anche violato il dovere di CP_2 lealtà, correttezza e buona fede nell'espletamento dell'incarico, che deriva non solo dai principi generali del nostro Ordinamento ma anche dall'art. 7 del contratto oggetto di causa che stabilisce che “l'Agente, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del Mandante e agire con la massima diligenza di un professionista del settore nonché con correttezza, lealtà e buona fede”.
E' infine emerso un calo drastico del fatturato del sig. , CP_2 dovendosi da ciò desumere che egli si sia completamente e colpevolmente disinteressato degli affari e degli interessi della soc. tra il mese di dicembre 2021 ed il mese di CP_1 CP_1 gennaio 2022. Risulta infatti documentalmente che la società tra i clienti presenti nella zona in cui operava Controparte_1 il sig. registrava nel mese di dicembre 2021 CP_2 ordinativi per complessivi € 73.577,41 mentre nel successivo mese di gennaio 2022 tali ordini si riducevano drasticamente a soli € 1.940,43(all.ti 7 e 8 ricorso).
Infine è emerso che il sig. non ha raggiunto per due CP_2 anni consecutivi gli obiettivi di vendita contrattualmente prefissati.
Deve premettersi che l'art. 15 del contratto di agenzia oggetto di causa in tema di “quantitativo minimo di vendite” prescrive espressamente “Le parti riconoscono che condizione essenziale del presente contratto è il raggiungimento ed il mantenimento di un fatturato minimo di vendite da parte dell'Agente nella zona assegnata. Per ciascun anno le parti concordano un quantitativo minimo di vendita:
- per il primo anno di lavoro l'Agente ed il Mandante individuano il fatturato minimo nell'importo netto non inferiore ad € 1.000.000,00. Per fatturato netto deve intendersi l'effettivo ricavo del Mandante, detratti premi, sconti, offerte promozionali, ecc… riconosciuti al cliente. Fermo restando l'adeguamento automatico del fatturato minimo all'eventuale incremento dei prezzi del listino per gli anni successivi;
- per gli anni successivi le parti, almeno 2 mesi prima della fine di ciascun anno, fisseranno gli obiettivi minimi di vendita per l'anno successivo. In caso di mancato accordo gli obiettivi minimi di vendita saranno pari a quelli dell'anno precedente incrementati del 10%. Il mancato raggiungimento da parte dell'Agente del quantitativo minimo di vendita concordato costituirà per il Mandante causa di risoluzione del presente contratto, come previsto dall'articolo 14”.
Dunque, in considerazione di quanto chiaramente previsto dalla clausola contrattuale espressamente accettato dall'agente, questi, avrebbe dovuto far registrare allo scadere del primo anno di contratto ricavi netti nella zona lui assegnata pari ad almeno € 1.000,000,000 e l'anno successivo, non essendo intervenuto diverso accordo tra le parti, tali ricavi dovevano raggiungere la quota di almeno € 1.100.000,00. Orbene, risulta documentalmente provato che il sig. CP_2 risulta non ha raggiunto i citati obiettivi per due anni consecutivi.
Infatti, al 31.12.2020, ovvero alla scadenza del primo anno di contratto, l'agente registrava ricavi netti per € CP_2
522.598,49, mentre, al 31.12.2021, dunque allo scadere del secondo anno, questo perfezionava vendite per un importo complessivo netto pari ad € 896.675,73 (all. 9 e 10 ricorso).
L'agente, pertanto, non risulta aver mai raggiunto gli obiettivi minimi di vendita fissati nel contratto.
Sul punto, il teste della cui attendibilità non vi è Testimone_8 motivo per cui dubitare, avendo il teste mostrato disinteresse ai fatti di causa, ha confermato che “ non ha raggiunto CP_2
l'obiettivo di vendite fissato nel dicembre 2021” . Sul doc. 9) mostrato al teste, la sig. ra ha risposto “E' il prospetto Tes_8 del venduto per l'anno 2020 ai clienti indicati seguiti dal
[...]
Non ricordo se abbia omesso di raggiungere CP_2 CP_2 anche nel 2020 gli obiettivi di vendita, preciso che io nel 2020 non mi occupavo di questa attività”.
Infine, in ordine all'ultima contestazione mossa all'operato dell'agente, deve ritenersi altresì provato che il sig. non CP_2 abbia provveduto alla restituzione del materiale e degli strumenti informatici ricevuti dal mandante.
Sul punto, l'art. 18 del contratto di agenzia, infatti, prescrive
“alla cessazione del presente contratto per qualsiasi motivo, l'Agente ha l'obbligo di restituire il materiale promozionale e gli strumenti informatici ricevuti dal Mandante nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.”.
E' pacifico che alla stipula del contratto di agenzia tra le parti, la società consegnava e metteva a disposizione Controparte_1 dell'agente ai fini dell'espletamento CP_2 dell'incarico conferito il seguente materiale: listini prezzi dei prodotti commercializzati, materiale promozionale e pubblicitario, un PC portatile, una carta di credito intestata alla società un supporto portatile POS per i Controparte_1 pagamenti elettronici.
E' emerso in corso di giudizio che solo a distanza di mesi dalla risoluzione del contratto, e solo a seguito di formale ed ulteriore diffida da parte della società, il sig. , ha fatto CP_2 pervenire alla la carta di credito ed il suddetto Controparte_1 strumento portatile POS.
Risulta quindi che il sig. non ha provveduto a restituire CP_2 alla società né la documentazione sopra citata Controparte_1 nè il PC portatile datogli in dotazione dall'azienda.
La circostanza è stata riferita anche dal teste Testimone_9 il quale ha confermato che “ non ha restituito l'intero CP_2 materiale promozionale, la documentazione contabile e amministrativa”.
Allo stesso modo il teste sig.ra ha affermato Testimone_8
“ricordo che la società ha richiesto a di restituire il Pc CP_2
e il Pos e la carta di versamento. Ricordo che ha restituito sol Pos e carta di versamento trattenendo invece il Pc, questo lo ricordo bene perché l'agente venuto dopo di lui non aveva il Pc”.
E così anche il teste sig. Testimone_4 CP_2 ha restituito il Pos aziendale e carta di versamento
[...] postale non so precisare quando ma certamente dopo gennaio 2022 e comunque non personalmente ma per interposta persona;
mentre non ha restituito il Pc aziendale e i contanti incassati per circa €3.000 (…)”.
Peraltro, il sig. ha confermato di non aver restituito alla CP_2 società somme di denaro dallo stesso riscosse Controparte_1 da alcuni clienti della predetta società. Trattasi, nello specifico, della complessiva somma di € 2.913,80 che egli nonostante fosse già intervenuta la formale risoluzione del contratto, ha comunque riscosso per € 495,63 dal cliente “Euro non solo pizza” con sede legale in via Lampedusa n. 39 (RM), per € 592,87 dal cliente “Papi s.r.l.” con sede legale in via della Stazione di Colle Mattia snc, Colle Mattia (RM) e per € 1.825,30 dal cliente “ con sede legale in via Controparte_5
Spiaggia del Lago n. 1, Castelgandolfo (RM) senza mai restituirla alla società che ne risulta essere Controparte_1 legittima titolare.
Tale circostanza è stata ammessa dallo stesso sig. , il CP_2 quale ha dedotto nella memoria difensiva di aver trattenuto le predette somme “a titolo di acconto” sul presunto maggiore avere allo stesso spettante a titolo di provvigioni.
La predetta circostanza, infatti, è stata confermata anche dalle deposizioni testimoniali rese in udienza.
In particolare, la teste ha riferito che “anche io Testimone_8 ho cercato di mettermi in contatto con lui e mi ha risposto su WhatsApp, gli avevo chiesto spiegazioni sugli incassi di tre clienti – sul punto viene mostrato al teste il documento n. 17 del ricorso e il teste dichiara – si tratta del messaggio che avevo mandato ad . CP_2
Il teste infatti, ha dichiarato “si tratta Testimone_9 dell'estratto conto dello scaduto dei clienti indicati in alto a destra, che mi avevano riferito di aver pagato direttamente a
[...]
Ricordo eh ci aveva confermato che aveva CP_2 CP_2 questi incassi e che avrebbe provveduto a fare il bonifico alla società”.
Il teste allo stesso modo, ha dichiarato Testimone_4
“non ha restituito il Pc aziendale e i contanti incassati per circa
€3.000, e mi riferisco ai tre clienti prima nominati che avevano riferito di aver pagato all'agente senza che la somma venisse versata alla società”.
Infine il teste ha confermato che “la società a Testimone_2 un certo punto mi chiese anche un aiuto per incassare delle somme dovute da alcuni clienti e ricordo che il cliente di Palestrina “Euro non solo Pizza”, quando sono andato a riscuotere, mi disse che aveva già versato la somma dovuta al
[...]
ma poi la società mi ha riferito che non CP_2 CP_2 aveva versato tale somma alla società”.
In sostanza, devono ritenersi provate tutte le condotte che la società ha posto a base della risoluzione dal contratto di agenzia ai sensi dell'art.1456 c.c.. In altri termini, le contestazioni mosse al sig. circa gli inadempimenti contrattuali posti in CP_2 essere sono risultati fondati e quindi la risoluzione del contratto per giusta causa operata dalla medesima società è legittima.
Sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene il Giudicante che sussistono tutti i presupposti per la immediata risoluzione unilaterale del contratto, dovendo ribadirsi la validità del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale,
“in tema di contratto di agenzia, l'obbligo dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente, da adempiersi, conformemente ai criteri di cui all'articolo 1176 del codice civile, usando la diligenza del buon padre di famiglia, con riguardo alla natura dell'attività esercitata, si deve necessariamente concretare in una regolare, stabile e continua attività di visita e contatto con la clientela, con la conseguenza che, ove non abbia svolto tale attività, l''agente deve considerarsi inadempiente anche se abbia procurato saltuariamente la conclusione di contratti …, qualora il preponente dimostri che la produzione di affari avrebbe potuto essere maggiore” (v. Cass. 10130/1995 e Cass. 3738/2000), attraverso la prova del mancato raggiungimento dei risultati minimi esigibili dall'agente, avuto riguardo alla normalità dei livelli qualitativi e quantitativi osservati dagli altri agenti operanti nella medesima zona di assegnazione”.
In sostanza, deve ritenersi provato che il ricorrente non abbia svolto la sua attività di promozione dei prodotti commercializzati dalla società convenuta con regolarità, stabilità e continuità e lealtà, rendendosi così inadempiente agli obblighi assunti con il contratto di agenzia.
La società ha dunque chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dell'inadempimento del sig. . CP_2
A norma dell'art. 1223 c.c. “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Sul punto, ritiene il Giudicante che in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno".
A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale.
Ciò premesso. la società ha in particolare dedotto di aver diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, comprese quindi le voci di danno emergente (consistente nella perdita di utilità nel patrimonio del danneggiato a causa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore), del lucro cessante (consistente nel mancato guadagno conseguente alla perdita dei clienti già acquisiti) e, della perdita di chances
(consistente nei mancati possibili profitti derivanti dai clienti che risultavano già essere stati acquisiti dall'azienda ovvero dai potenziali nuovi clienti che, diversamente, hanno deciso di non avvicinarsi all'azienda orientandosi verso un competitor).
Sul punto, risulta documentalmente il calo di fatturati e, dunque, di ricavi patito dall'azienda proprio tra la fine Controparte_1 del 2021 e l'inizio del 2022. Risulta dalla documentazione in atti che la società tra i clienti presenti nelle zone Controparte_1 che erano assegnate al sig. registrava mediamente e sino CP_2 al dicembre 2021 ricavi netti mensili pari a circa € 75.000. A partire dal mese di gennaio 2022, al contrario, la società risulta aver registrato nelle medesime zone un calo di fatturato nel mese di gennaio 2022 avendo registrato introiti per soli € 1.940,43 (doc. 7 e 8 ricorso).
Tuttavia, non avendo la società depositato in atti il fatturato per l'anno 2022 e 2023, non ha provato di aver subito un danno “per il minor fatturato registrato dalla società dal Controparte_1 gennaio 2022 ad oggi nelle zone entro cui questo operava a causa della sleale concorrenza” (come richiesto dalla società nelle conclusioni del ricorso).
In altri termini, la società ha solo allegato, senza fornire adeguata prova di aver continuato a subire per svariati mesi un drastico calo di fatturato, non avendo quindi fornito la prova di siffatto asserito ulteriore danno patrimoniale.
Allorché, sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene equo quantificare in via equitativa in € 5.000,00 il danno patrimoniale subito dalla società e provocato dai gravi inadempimenti contrattuali di cui si è reso responsabile il sig. per il minore fatturato registrato dalla società CP_2 nei primi mesi dell'anno 2022, tenuto anche conto che la risoluzione del contratto di agenzia è avvenuta il 29.01.2022.
Alla suddetta somma, inoltre deve aggiungersi l'ulteriore perdita di profitto “potenziale” da parte della nei CP_1 CP_1 mesi successivi alla risoluzione del contratto di agenzia con il sig. , da qualificarsi quale danno patrimoniale da CP_2 perdita di chances subito dalla società 2014 s.r.l. in CP_1 diretta conseguenza di tutti i fatti e i comportamenti illeciti realizzati e posti in essere dal sig. . Tale ulteriore voce di CP_2 danno può essere quantificato nel 10 % del danno patrimoniale.
Infine, la società ha chiesto anche il risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione della società.
Sul punto, ritiene il Giudicante che effettivamente, all'esito della prova testimoniale, tale danno possa effettivamente ritenersi provato.
Sul punto, il teste infatti, ha riferito “quando Testimone_9 ha iniziato ad allontanarsi la società ha iniziato a CP_2 ricevere lamentele da alcuni clienti per problemi di comunicazione con (…)”. CP_2
Il teste allo stesso modo, ha confermato che “posso dire Tes_8 che da dicembre 2021 –gennaio 2022 ha iniziato ad CP_2 allontanarsi, da dicembre la società ha iniziato a ricevere lamentele da alcuni clienti, in particolare che ha Persona_1 inviato una pec di lamentela, che in particolare ci riferì che
[...] cercava di vendere gli stessi prodotti commercializzati da CP_2 un'altra società . In generale, le lamentele CP_3 riguardavano il fatto che il sig. era strano ed ambiguo, CP_2 nel senso che consigliava ai clienti l'acquisto degli stessi prodotti venduti da altre società”.
Ancora, il teste ha riferito che “nel periodo dicembre Tes_4
2021 – gennaio 2022 ho ricevuto lamentele da parte di alcuni clienti circa un atteggiamento strano di In CP_2 particolare, mi dicevano che egli aveva iniziato a criticare i prodotti dell'azienda sponsorizzando prodotti di altre società”.
Ed infine, il teste che ha riferito “tra la fine del 2021 e Tes_2 inizio del 2022 ho ricevuto delle lamentele da parte di alcuni clienti di ad esempio ricordo che qualcuno si era CP_2 lamentato che lui non aveva inserito gli ordini effettuati, altre lamentele in ordine al comportamento assente tenuto da . CP_2
A fronte di tale danno all'immagine, ritiene equo il Giudice liquidare in favore della società la somma pari ad ulteriore 10% del danno patrimoniale subito, tenuto conto da un lato del breve lasso temporale in cui il sig. ha posto in essere tali CP_2 condotte e dall'altro della gravità delle stesse.
Pertanto, il ricorso proposto dalla soc. può Controparte_1 essere accolto nei limiti indicati.
Il ricorso proposto dal sig. nei confronti della società è CP_2 fondato nei limiti indicati.
In particolare, il sig. con il ricorso rubricato Rg.n. CP_2
1592/2023 ha impugnato il contratto di procacciatore d'affari stipulato prima del contratto di agenzia e chiesto il pagamento di tutte le indennità di fine rapporto.
Il Sig. in particolare ha dedotto quanto segue: CP_2
1. che il rapporto contrattuale intercorso con la società
[...] debba essere qualificato quale rapporto di agenzia sin CP_1 dal principio ossia sin dal 30.10.2015 e non, dunque, dal 9.01.2020; 2. che la risoluzione contrattuale per giusta causa intimata dalla società debba essere considerata illegittima;
Controparte_1
3. che sia suo diritto ricevere in pagamento dalla società CP_1 importi, indennità, provvigioni e quant'altro per CP_1 complessivi € 62.065,64.
Orbene, va premesso che secondo i consolidati principi giurisprudenziali l'agente è colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra parte (preponente o mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.), mentre il procacciatore d'affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico di procacciamento, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale.
Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono.
In sostanza, mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti per il preponente, la prestazione del procacciatore è occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa ((Cass. 8.2.99, n. 1078; Cass. 9.12.2003, n. 18736; Cass. 24.6.2005, n. 13629; Cass. 23.7.2012, n. 12776).
In particolare la S.C. è costante nell'affermare che "caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa" (così, testualmente, Cass. 24.6.2005, n. 13629).
Tale fattispecie può desumersi sia dal tenore dell'accordo tra le parti sia, in difetto, da una serie di elementi convergenti della sussistenza di un'attività di agenzia. Tra tali criteri rientrano: il conferimento di incarico a tempo indeterminato oppure con una durata minima garantita di entità significativa;
l'erogazione delle provvigioni a cadenza fissa e regolare (Cass. n. 9686/2009); la durata effettiva dell'incarico; l'operatività del collaboratore in una determinata zona o per un determinato portafoglio clienti;
l'iscrizione successiva o contestuale per altri preponenti all'Enasarco come agente;
la complessiva durata del rapporto e la sua continuità; il numero di fatture emesse con cadenza periodica;
la percezione del compenso in relazione al buon fine degli affari promossi;
la sostanziale costanza e l'entità rilevante nell'ammontare annuo dei compensi;
il riferimento nelle fatture a un numero indeterminato di segnalazioni e non a singoli affari;
l'individuazione nei modelli fiscali di causale e/o ritenuta di pagamento propria dell'agente; la soggezione alle direttive del preponente.
Orbene, ciò premesso, osserva il Giudicante che nel ricorso proposto dal sig. , quest'ultimo si è limitato a indicare a CP_2 fondamento della sua domanda, un “elenco di clienti” della
2014 s.r.l. diviso per anni, limitandosi poi ad affermare CP_1
“di seguito si elencano tutti i clienti che anno per anno il ricorrente è stato in grado di apportare al pacchetto clienti della
” . L'allegazione contenuta nel ricorso del sig. CP_1 CP_2 non può ritenersi sufficiente per considerare assolto l'onere della prova sulla circostanza de qua.
Nulla ha in particolare il sig. allegato e provato in CP_2 ordine ai caratteri della continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto della soc. Controparte_1
Inoltre, risulta documentalmente che solo dal 8.01.2020 il sig.
[...]
risulta essere regolarmente iscritto in Enasarco, dunque, CP_2 abilitato a poter ottenere il conferimento, appunto, di mandati di agenzia (all. 1 memoria ex art. 420 c.p.c. ) CP_1
Infine, risulta dalla documentazione versata in atti dalla società che il sig. nel suddetto periodo ottobre 2015 – CP_2 gennaio 2020 risultava, altresì, essere titolare personalmente di una attività commerciale quale la pescheria “La Sirenetta” con sede legale in Serrone (FR) via Prenestina n. 497, p.i.
di talchè, in assenza di elementi di segno contrario P.IVA_1 che era onere del sig. provare, deve presumersi che CP_2 quest'ultimo non abbia potuto svolgere “l'attività lavorativa in modo stabile, sistematico e continuativo ed ininterrotto per conto e nell'interesse della (cfr. all.to 2 memoria Controparte_1
). CP_1
In definitiva, dunque, la domanda del sig. finalizzata a CP_2 vedersi riconoscere la qualità di agente di commercio anche nel periodo antecedente alla sottoscrizione del contratto, in particolare sin dal 31.10.2015, è infondata e va respinta.
Va respinta, per le ragioni sopra analiticamente indicate anche la domanda relativa alla dichiarazione di illegittimità della risoluzione del contratto di agenzia per giusta causa promossa dalla società , con conseguente infondatezza Controparte_1 delle richieste di pagamento di importi e provvigioni di vario titolo richieste dal sig. . CP_2
Invero, come detto, le contestazioni mosse al sig. circa CP_2 gli inadempimenti contrattuali posti in essere sono risultati fondati e quindi la risoluzione del contratto per giusta causa operata dalla medesima società è legittima, con l'ulteriore conseguenza che nessuna indennità sostitutiva di preavviso, nessuna indennità suppletiva di clientela e nessuna indennità di risoluzione del rapporto può dirsi dovuta al sig. . CP_2
Come detto, sussistono tutti i presupposti per la immediata risoluzione unilaterale del contratto, senza il pagamento di indennità, dovendo ribadirsi la validità del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale, “in tema di contratto di agenzia, l'obbligo dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente, da adempiersi, conformemente ai criteri di cui all'articolo 1176 del codice civile, usando la diligenza del buon padre di famiglia, con riguardo alla natura dell'attività esercitata, si deve necessariamente concretare in una regolare, stabile e continua attività di visita e contatto con la clientela, con la conseguenza che, ove non abbia svolto tale attività, l''agente deve considerarsi inadempiente anche se abbia procurato saltuariamente la conclusione di contratti …, qualora il preponente dimostri che la produzione di affari avrebbe potuto essere maggiore” (v. Cass. 10130/1995 e Cass. 3738/2000), attraverso la prova del mancato raggiungimento dei risultati minimi esigibili dall'agente, avuto riguardo alla normalità dei livelli qualitativi e quantitativi osservati dagli altri agenti operanti nella medesima zona di assegnazione.
In sostanza, deve ritenersi provato che il ricorrente non abbia svolto la sua attività di promozione dei prodotti commercializzati dalla società convenuta con regolarità, stabilità e continuità e lealtà, rendendosi così inadempiente agli obblighi assunti con il contratto di agenzia.
La domanda deve quindi essere respinta. Le indennità sostitutiva del preavviso e di scioglimento rapporto rivendicate in giudizio dal ricorrente non sono quindi dovute, posto che il contratto non
è cessato per il recesso immotivato della preponente ma si è risolto per un fatto addebitabile all'agente. Risulta poi pacifico, in quanto non contestato che il ricorrente non ha percepito le provvigioni di dicembre 2021 pari ad Euro 3.723,25 (netto a pagare) come da fattura n. 12 del 06.12.2021 e le provvigioni di gennaio 2022 pari ad Euro 3.638,58 (netto a pagare) come da fattura n. 1 del 05.01.2022 che si allegano in atti (cfr. fatture n. 12/21 e n. 1/22 doc 4), che quindi sono ancora dovute.
La domanda proposta dal sig. è quindi fondata nei limiti CP_2 indicati.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza, e stante l'accoglimento parziale sia del ricorso proposto dalla società che di quello proposto dal sig. CP_2 poissoo essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in data Controparte_1 CP_2
20.3.2023, nella causa iscritta al n. 891/2023, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) accerta e dichiara la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 09.01.2020 e per l'effetto condanna il sig. ex art. 1223 c.c. CP_2 al risarcimento alla società tutti i danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi che si quantificano nella somma complessiva di € 5.000,00, per il minore fatturato registrato nel mese di gennaio 2022, oltre la somma pari al 10% per il conseguente danno c.d. da perdita di chances e di un ulteriore 10% per il danno di immagine subito dalla predetta società tra i clienti presenti nelle predette zone;
b) rigetta per il resto la domanda avanzata dalla CP_1
[...
c) Condanna la società al pagamento in Controparte_1 favore del sig. della somma di euro 7361,83 a titolo CP_2 di provvigioni di dicembre 2021 e gennaio 2022; d) rigetta per il resto il ricorso proposto dal sig. . CP_2
e) Compensa le spese di lite.
Frosinone, 18 Giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 891/2023, posta in deliberazione all'udienza del 18 Giugno 2025 tra:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con gli avv.ti Antonio Chiocca e Avv. Angelo Guido, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-ricorrente
E
, CP_2 con l'avv. Annarita Billwiller e VA CE, giusta procura in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la soc. Controparte_1 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, il sig.
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 09.01.2020 in ragione dei gravi inadempimenti descritti in narrativa di cui si è reso responsabile il sig. e per l'effetto CP_2 condannarlo ex art. 1223 c.c. a risarcire alla società
[...] tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e CP_1 subendi che si quantificano nella somma complessiva di € 200.000,00, di cui € 100.000,00 per il minor fatturato registrato dalla società dal gennaio 2022 ad oggi nelle Controparte_1 zone entro cui questo operava a causa della sleale concorrenza posta in essere dal medesimo in danno della ricorrente, € 50.000,00 per il conseguente danno c.d. da perdita di chances ed
€ 50.000,00 per il danno di immagine subito dalla predetta società tra i clienti presenti nelle predette zone, o in alternativa nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia ed equità.”
A fondamento della domanda, la società ha Controparte_1 dedotto quanto segue:
- CHE in data 09.01.2020 la società stipulava Controparte_1 con il sig. un contratto di agenzia avente ad CP_2 oggetto, art. 2, “l'incarico di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di vendita esclusivamente dei prodotti
con attività autonoma, indipendente, senza Controparte_1 vincolo di subordinazione e senza obbligo di orario di lavoro e di itinerari determinati” (doc. all. 2);
-che il predetto contratto sostituiva integralmente e senza soluzione di continuità qualunque precedente contratto, anche verbale, ed in particolare il contratto di procacciatore di affari che il sig. aveva sottoscritto con la società CP_2 CP_1 in data 01.01.2015;
[...]
-che l'incarico di cui al contratto di agenzia sottoscritto in data 09.01.2020 veniva conferito per le zone di Colleferro, Valmontone, Zagarolo, Castelli Romani, Palestrina e Bellegra con riconoscimento in favore dell'agente del diritto di esclusiva in dette zone (art. 3);
-che a norma dell'art. 5 del suddetto contratto l'agente non poteva operare per più mandanti nella stessa zona assegnatagli ovvero trattare nella stessa zona e per gli stessi prodotti affari di imprese concorrenti alla Controparte_1
-che ad inizio gennaio 2022 il personale dell'amministrazione della società iniziava a ricevere lamentele da Controparte_1 alcuni clienti circa il comportamento assunto dal proprio agente ed il modus operandi con il quale questi CP_2 CP_2 esplicava il proprio incarico;
-che in particolare, iniziavano a pervenire lamentele circa l'atteggiamento poco professionale del predetto agente, il quale, oltre a rendere una cattiva pubblicità dei prodotti commercializzati dalla stessa pubblicizzava Controparte_1 la vendita dei prodotti della concorrente Controparte_3
-che nello stesso periodo la società prendeva contezza del drastico calo di ordinativi da parte dei clienti della CP_1 presenti nelle zone in cui operava l'agente
[...] CP_2 come da prospetti vendite riferite al periodo dicembre 2021/ gennaio 2022 (doc.ti all.ti n. 7 e 8);
-che l'agente riferiva al personale dell'amministrazione della che la riduzione di fatturato registrata era da Controparte_1 attribuire alla chiusura provvisoria causa Covid-19 di molti dei bar, dei ristoranti e degli alberghi che figuravano tra i clienti della
Controparte_1
-che diversamente, l'amministrazione della società CP_1 aveva notizia del fatto che tali attività risultavano essere
[...] aperte ed assolutamente operanti e veniva, altresì, informata dai alcuni dei rispettivi titolari che questi avevano medio tempore continuato ad intrattenere rapporti commerciali proprio con il sig. ; CP_2
- che l'amministrazione della riceveva così Controparte_1 ulteriore conferma del fatto che il sig. operasse CP_2 parallelamente anche per altra azienda concorrente ed operante nel medesimo settore quale, appunto, la predetta Controparte_3
[...]
-che il sig. si rendeva improvvisamente CP_2 irreperibile;
-che in data 19.01.2022 il sig. abbandonava CP_2 tutti i gruppi WhatsApp creati tra gli agenti dell'azienda
[...]
e tra i predetti ed il personale amministrativo della CP_1
Controparte_1
-che nello stesso periodo egli iniziava a postare sul proprio profilo personale Facebook foto di prodotti ittici non commercializzati dalla Controparte_1
-che in data 27.01.2022 la società riceveva Controparte_1 una pec da uno dei suoi clienti, tale sig. , attraverso Persona_1 la quale questo comunicava la propria volontà di voler proseguire i rapporti commerciali con la nonostante il Controparte_1 sig. , agente di zona, gli aveva comunicato di CP_2 non lavorare più per la predetta bensì per la Controparte_3
-che il giorno successivo, l'amministrazione della società riceveva analoga mail da un altro cliente, Controparte_1
“The Bridge A.S.D.”, in persona del responsabile sig.
[...]
il quale chiedeva giuste delucidazioni rispetto Controparte_4
a quanto riferitogli dal sig. ovvero che CP_2 quest'ultimo non lavorava più per la ma di Controparte_1 aver assunto incarico presso la citata Controparte_3
-che peraltro tale situazione coincideva con un progressivo ed evidente calo dei fatturati della tra i clienti CP_1 CP_1 presenti nelle zone in cui operava il sig. ; CP_2
-che infatti nel mese dicembre 2021 il predetto agente aveva comunicato ordini per un totale di € 73.577,41 (doc. all. 7) mentre nel successivo mese di gennaio 2022 tali ordini si riducevano drasticamente a soli € 1.940,43 (doc. all. 8);
-che inoltre si registrava il mancato raggiungimento e mantenimento del fatturato minimo di vendite da parte dell'agente nella zona assegnatagli contrattualmente fissato in € 1.000.000,00 netti per il primo anno incrementato del 10% per gli anni successivi;
-che tale condizione (art. 15) veniva posta e riconosciuta dai contraenti quale clausola risolutiva espressa del contratto di agenzia de quo;
-che nell'anno 2020 l'agente sig. comunicava CP_2 ordinativi per un importo complessivo netto pari ad € 522.598,49 (doc. all. 9), mentre, nell'anno 2021 questo perfezionava vendite per un importo complessivo netto pari ad € 896.675,73 (doc. all. 10);
-che l'agente, pertanto, non raggiungeva per due anni consecutivi gli ordinativi minimi di vendita prefissati;
-che quindi in considerazione anche degli episodi verificatisi ad inizio 2022, con lettera raccomandata del 29.01.2022 la società si vedeva costretta a comunicare al predetto Controparte_1 agente la formale risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto de quo (doc. all. 11);
-che dunque la società pertanto, diffidava Controparte_1 formalmente il sig. a voler immediatamente restituire CP_2
l'intero materiale promozionale, la documentazione amministrativa e contabile nonché i supporti informatici e qualsiasi altro strumento messo a sua disposizione per l'espletamento dell'incarico ovvero a voler rimettere alla stessa ogni ulteriore somma di denaro riscossa medio tempore per conto della società con espresso divieto di continuare a riscuotere ovvero a ricevere in pagamento qualsivoglia somma di denaro in nome e per conto della Controparte_1
- che il sig. con lettera raccomandata datata 01.02.2022 CP_2 comunicava alla società la propria volontà di Controparte_1 recedere dal contratto di agenzia de quo;
-che infine la società con lettera raccomandata del 22.02.2022 (doc. all. 13) riscontrava la predetta missiva contestando al sig. i seguenti gravi inadempimenti contrattuali posti in CP_2 essere nello svolgimento dell'incarico conferitogli:
-che il sig. faceva, quindi, pervenire in CP_2 restituzione alla solo il supporto informatico Controparte_1 per i pagamenti POS e la carta di credito intestata alla
[...]
CP_1
-che viceversa l'intero materiale promozionale, la documentazione contabile e amministrativa nonché il PC portatile di proprietà della non venivano Controparte_1 riconsegnati;
-che inoltre il sig. risulta, a tutt'oggi, non aver CP_2 rimesso alla società la complessiva somma di Controparte_1
€ 2.913,80 che questo, nonostante la formale risoluzione del contratto, ha comunque riscosso per € 495,63 dal cliente “Euro non solo pizza” con sede legale in via Lampedusa n. 39, CP_3 per € 592,87 dal cliente “Papi s.r.l.” con sede legale in via della Stazione di Colle Mattia snc, Colle Mattia (RM) e per € 1.825,30 dal cliente “ con sede legale in via Controparte_5
Spiaggia del Lago n. 1, GA (RM) (doc. all. 16) come dallo stesso confermato all'amministrazione della società attraverso messaggio WhatsApp del Controparte_1
16.03.2022 (doc. all. 17).
Ciò premesso, la società ha quindi dedotto: Controparte_1
- la violazione degli obblighi di cui agli art. 1743 e 1746 c.c. e artt. 3 e 5 del contratto di agenzia;
- la violazione dell'art. 1375 c.c. e dell'art. 7 del contratto di agenzia;
- la violazione art. 15 del contratto di agenzia;
-. la violazione art. 18 del contratto di agenzia:
- l'indebita appropriazione da parte dell'agente di alcune somme di denaro riscosse dai clienti della Controparte_1
- il diritto al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 1218 c.c. e del danno non patrimoniale.
Con distinto ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto in data 12.05.2023 e rubricato Rg. 1592/2023, il sig. conveniva in CP_2 giudizio dinanzi al medesimo Tribunale di Frosinone la società per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “preliminarmente, accertare e dichiarare l'accertamento del rapporto di agenzia intercorso tra le parti per l'intero periodo di cui al presente ricorso e precisamente dal 30.10.2015 al 29.01.2022 o per il diverso periodo che si riterrà di giustizia;
sempre in via preliminare accertare e dichiarare illegittima la risoluzione per giusta causa intimata dalla resistente in data 29.01.2022; per l'effetto Controparte_1 condannare la resistente al pagamento in favore del ricorrente, dei seguenti importi e/o indennità: a) Euro 7.361,83 a titolo di provvigioni di dicembre 2021 e gennaio 2022 non percepite;
b) Euro 13.240,04 a titolo di omessa contribuzione;
c) Pt_1
Euro 21.857,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
d) Euro 7.428,81 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
e) Euro 2.259,20 a titolo di indennità di scioglimento del rapporto;
f) Euro 9.918,76 a titolo di indennità meritocratica, per un totale di € 62.065,64 e/o della diversa somma che si riterrà di giustizia;”.
Il sig. ha in particolare esposto quanto segue: CP_2
-che in data 31.10.2015, la convenuta Controparte_1 concludeva con il ricorrente un contratto di procacciamento d'affari al fine di promuovere vendite a favore di essa convenuta all'interno della Regione Lazio (cfr. doc. 1 contratto di procacciamento);
-che in data 09.01.2020, le parti sottoscrivevano contratto di agenzia in regime di plurimandato ed a tempo indeterminato (cfr. doc. 2 contratto di agenzia);
-che tuttavia nulla mutava, di fatto, per il ricorrente, in quanto lo stesso a far data dal 31.10.2015 e fino alla sottoscrizione del contratto di agenzia ha sempre svolto l'attività lavorativa in modo stabile, sistematico e continuativo ed ininterrotto per conto e nell'interesse della occupandosi di analizzare Controparte_1 le zone assegnatigli, di individuare ed acquisire nuovi clienti, curare e gestire i rapporti con gli stessi;
-che nel periodo dal 2015 alla risoluzione del contratto di agenzia avvenuta in data 29.01.2022, il ricorrente ha prima acquisito e poi operato con decine di aziende sempre nell'interesse della società resistente;
-che quindi nel corso degli anni, quindi, la Controparte_1 grazie all'attività del ricorrente, ha evidentemente migliorato le proprie vendite ed incrementato il fatturato;
-che il rapporto intercorso tra il ricorrente e la a Controparte_1 fra data dal 30.10.2015 al 09.01.2020 andrà qualificato come rapporto di agenzia con conseguente diritto del ricorrente al versamento della contribuzione Enasarco;
-che l'area territoriale di competenza dell'agente veniva individuata nelle zone di Colleferro, Valmontone, Zagarolo, Castelli Romani, Palestrina, Bellegra, ovvero le medesime zone in cui il ricorrente operava ormai già da anni per la resistente con le medesime modalità;
-che all'agente veniva riconosciuta una provvigione pari al 3% sull'importo di tutti gli affari conclusi ed eseguiti per effetto del suo intervento + il 2%;
- che, con missiva datata 29.01.2022, la Controparte_1 risolveva il contratto di agenzia con effetto immediato per una presunta violazione delle clausole inerenti lo svolgimento dell'incarico ed il divieto di concorrenza, oltre a non aver raggiunto gli obiettivi di vendita fissati (cfr. doc 3 comunicazione di recesso);
-che inoltre il ricorrente ha restituito tutto quanto in sua dotazione, compresi carte di credito e pos, e la somma di Euro 2.913,80 di cui la lamenta l'appropriazione da parte del CP_1 sig. , è stata da quest'ultimo trattenuta solo a titolo di CP_2 acconto in quanto, all'atto della risoluzione, il ricorrente non ha percepito le provvigioni di dicembre 2021 pari ad Euro 3.723,25 (netto a pagare) come da fattura n. 12 del 06.12.2021 e le provvigioni di gennaio 2022 pari ad Euro 3.638,58 (netto a pagare) come da fattura n. 1 del 05.01.2022 che si allegano in atti (cfr. fatture n. 12/21 e n. 1/22 doc4 );
-che nessuna attività è stata svolta dal sig. per la CP_2 in concorrenza con la 2014 e mai il Controparte_3 CP_1 resistente ebbe a “screditare” la con la clientela;
CP_1
-che l'attività gestita della sig.ra è una pizzeria, e Persona_1 il sig. gli vendeva cicoria/spinaci/patatine/baccalà CP_2 pastellato, ovvero prodotti congelati che non tratta, CP_3 mentre il sig. titolare dell'attività The Bridge non mai CP_4 inoltrato alcuna pec alla riferendosi al sig : CP_1 CP_2
Ciò premesso, il sig. ha evidenziato di non aver mai CP_2 trattato per altre ditte degli articoli giudicati in concorrenza con quelli della soc. nella zona assegnatagli. Ha Controparte_1 inoltre dedotto di aver sempre raggiunto gli obiettivi di vendita prefissati.
L'agente ha così concluso che la risoluzione del rapporto di agenzia va imputata esclusivamente alla convenuta CP_1
e di conseguenza la stessa sarà tenuta a corrispondere,
[...] in favore dell'agente, l'indennità di cessato rapporto oltre all'indennità sostituiva e/o risarcimento danni per il mancato preavviso non lavorato. All'udienza del 19.07.2023, il Giudice, preso atto dell'esistenza del parallelo giudizio n. 1592/2023 R.G. pendente tra le medesime parti dinanzi ad altro Giudice, fissava la successiva udienza del 18.10.2023 per valutare la riunione dei predetti procedimenti, e all'esito della predetta udienza, il Giudice disponeva la riunione del procedimento n. 1592/2023 R.G. al procedimento n. 891/2023 R.G..
Disposta la prova testimoniale, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa all'odierna udienza, e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla società è fondata nei limiti di seguito indicati.
Oggetto della domanda avanzata dalla società Controparte_1 nei confronti del sig. è la dichiarazione della risoluzione CP_2 ex art. 1456 c.c. del contratto di agenzia sottoscritto con il sig.
[...]
in data 9.01.2020 a causa dei gravi inadempimenti di cui lo CP_2 stesso si è reso responsabile e, dunque, la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla predetta società ai sensi dell'art. 1228 c.c..
Nello specifico, la società ha contestato al sig. quanto CP_2 segue:
1. di aver violato il divieto di concorrenza operando nel medesimo periodo e nella medesima zona assegnatagli dal Mandante per conto e nell'interesse anche di altra azienda direttamente concorrente (violazione art. 1743 e art. 1746, comma 1 c.c. e artt. 3 e 5 del contratto di agenzia);
2. di aver espletato il proprio incarico violando in principi di correttezza, lealtà e buona fede (violazione art. 1375 c.c. e art. 7 contratto di agenzia);
3. di non aver raggiunto gli obiettivi minimi di vendita prefissati dal contratto (violazione art. 15 contratto di agenzia);
4. di aver violato l'obbligo di restituzione del materiale promozionale e degli strumenti informatici ricevuti dal Mandante (violazione art. 18 contratto di agenzia);
5. di essersi indebitamente appropriato di somme di denaro spettanti al Mandante. Deve in via preliminare premettersi che a norma dell'art. 1746, comma 1 c.c. “Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario”.
Come è noto, l'Ordinamento prescrive che l'agente deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia quale specificazione dell'art. 1176 c.c. e soprattutto con lealtà e buona fede verso il proprio Mandante curandone e tutelandone gli interessi.
Da tale obbligazione di carattere generale discenda, in tutta evidenza, la specifica obbligazione in capo all'agente di non agire in modo tale da arrecare pregiudizio al proprio Mandante e, in particolare, di non porre in essere attività in concorrenza con quella espletata dal predetto.
Sul punto, a norma dell'art. 1743 c.c., infatti, “l'agente non può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.
Ne consegue dunque che l'agente (anche se plurimandatario) non può quindi promuovere prodotti in concorrenza con quelli oggetto del contratto di agenzia;
in caso di violazione di tale obbligo, risponde nei confronti del preponente a titolo di responsabilità contrattuale, con conseguente diritto del preponente alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.
La concorrenza sleale da parte di un agente di commercio, pertanto, per giurisprudenza oramai unanime, si configura quando l'agente, in violazione del suo dovere di lealtà e correttezza verso il preponente, adotta comportamenti idonei a danneggiare l'attività dell'impresa che rappresenta.
La giurisprudenza, in generale, considera illeciti comportamenti dell'agente di commercio lo sviamento di clientela, la denigrazione dell'attività del preponente, l'utilizzo di informazioni riservate e la violazione di patti di non concorrenza. Va ancora premesso che l'Art. 3 del contratto di agenzia oggetto di causa ha stabilito che “E' fatto divieto all'Agente di vendere i Prodotti in zona diversa da quella assegnata, se non previa autorizzazione scritta del Mandante, nonché di assumere l'incarico di trattare, nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di imprese concorrenti”.
L'Art. 5 del contratto di agenzia poi prevede che “l'agente è monomandatario quindi non può operare per più mandanti nella zona assegnata e non può assumere l'incarico di trattare per la stessa zona e per gli stessi prodotti affari di imprese concorrenti.”
Ciò premesso con riguardo alla prima contestazione sollevata nei conronti del sig. deve osservarsi che all'esito CP_2 dell'istruttoria testimonaile è emerso che effettivamente il sig.
[...]
abbia posto in essere le condotte illecite di concorrenza CP_2 sleale verso l'azienda mandante ossia lo Controparte_1 sviamento di clientela e la violazione di patti di non concorrenza.
In particolare, deve ritenersi provato che il sig. CP_2 ha espletato un parallelo incarico di agente anche per altra azienda, concorrente alla per la soc. Controparte_1
come dimostrato dallo stesso teste citato dal sig. Controparte_3
, Sig. proprietario del Ristorante “La CP_2 Testimone_1
Pergola” in Monte Lanico, Colleferro, il quale ha così riferito “io tutt'oggi ho rapporti con acquisto il pesce CP_2 tramite lui alla . CP_3
Ad avviso del Giudicante, è significativa la deposizione resa dal teste di parte convenuta , avendo egli lavorato Testimone_2 alle dipendenze della società come autista e si occupava proprio di consegnare la merce ai clienti del sig. . Il Controparte_2 teste ha così riferito “Non lavoro più alle dipendenze della società da aprile 2024, non ho fatto causa alla società. Ho seguito i clienti di almeno per 3-4 anni. CP_2
Tra la fine del 2021 e inizio del 2022 ho ricevuto delle lamentele da parte di alcuni clienti di ad esempio ricordo che CP_2 qualcuno si era lamentato che lui non aveva inserito gli ordini effettuati, altre lamentele in ordine al comportamento assente tenuto da Ad un certo punto mi sono accorto che gli CP_2 ordini erano calati drasticamente, ho contattato alcuni clienti per capire la situazione e un cliente “La Pergola” mi disse che stava vendendo i prodotti della società . Un CP_2 CP_3 giorno mi sono ritrovato senza neppure una consegna e non ho più visto , ho provato a contattarlo ma senza CP_2 successo, si è cancellato anche da un gruppo WhatsApp di fantacalcio senza dare nessuna spiegazione. Nulla so sul cap. 28), 29). La società a un certo punto mi chiese anche un aiuto per incassare delle somme dovute da alcuni clienti e ricordo che il cliente di Palestrina “Euro Non solo pizza”, quando sono andato a riscuotere, mi disse che aveva già versato la somma versato la somma dovuta a , ma poi la società mi CP_2 ha riferito che non aveva versato tale somma alla CP_2 società. Nulla so sul cap.3) del ricorso. DR : la sig. CP_1
DU mi disse espressamente che le aveva detto di CP_2 cessare di acquistare i prodotti da e di acquistare CP_1 invece i prodotti di dove lui lavorava. Preciso che la CP_3 ha però continuato a lavorare con . Lo stesso Per_1 CP_1 accadde con il ristorante “De Bridge”. Ricordo di aver parlato con . Ho sentito dire Controparte_4 che faceva circa 850.00 euro di fattura l'anno. Io CP_2 facevo circa 15-20 consegne giornaliere a clienti di CP_2
Preciso di aver effettuato consegne al cliente “De Bridge” anche quando non c'era più. DR quando ho detto CP_2 CP_2 che un giorno mi sono trovato senza consegne da effettuare intendevo dire che questo è successo a inizio anno 2022. Posso dire che i clienti in linea di massima erano soddisfatti dei nostri prodotti.”
La deposizione del teste è parsa particolarmente Tes_2 attendibile, sia per il disinteresse manifestato ai fatti di causa sia per aver deposto su circostanze apprese direttamente, essendo egli stato l'autista che si occupava di consegnare propri i prodotto ai clienti del sig. . CP_2
E' stata poi escusso come teste di riferimento la sig.ra
[...]
, la quale ha pienamente confermato che il sig. Per_1 CP_2 le aveva proposto di acquistare la merce da altra società ittica per l'acquisto di pesce. Il teste ha così riferito “Conosco Tes_3 in quanto io sono titolare di un ristorante e lui veniva a
[...] prendere gli ordini della merce che io ordinavo all' . CP_1
Non ricordo esattamente per quanto tempo ho avuto rapporto con ma sicuramente per un anno. Non ricordo CP_2 esattamente quando, ma ricordo esattamente, che a un CP_2 certo punto mi propose di fare gli ordini con un'altra società ittica di cui non ricordo la denominazione, che vendeva anche il pesce. Preciso che io dall non acquistavo il pesce, ma CP_1 mi disse che la nuova società vendeva, oltre la merce CP_2 che acquistavo da , anche il pesce. Io risposi che non CP_1 avrei cambiato fornitore perché era già da tanto tempo ch acquistavo da e mi trovavo bene. Con email poi ho CP_6 comunicato alla società la mia volontà di proseguire i rapporti commerciali con la . CP_1
Le predette circostanze relative alla violazione da parte del sig.
del patto di divieto di concorrenza sono state inoltre CP_2 confermate anche dal teste sig. Testimone_4 dipendente della società ufficio Controparte_1 amministrazione, il quale ha confermato che alcuni clienti della predetta società nell'ultimo periodo avevano riferito che il sig.
[...]
“insisteva a sponsorizzare i prodotti ”. CP_2 CP_3
E' consapevole il Giudicante che alcuni clienti indicati nel ricorso da parte della società come clienti che si erano lamentati della condotta del sig. poi in giudizio non hanno CP_2 confermato tale circostanza, come per esempio il teste Tes_5
e . E' tuttavia emerso che altri clienti
[...] Testimone_6 come la sig.ra escussa come teste di riferimento, Persona_1 della cui attendibilità quindi non può dubitarsi, abbia pienamente confermato le circostanze allegate dalla società a fondamento della dedotta violazione da parte del sig. del patto di CP_2 non concorrenza.
Inoltre, i testi della società sig.re e Tes_7 Pt_2 Tes_8
dipendenti della società ufficio
[...] Controparte_1 amministrazione, hanno pienamente confermato le circostanze oggetto di giudizio.
In particolare, il teste sig.ra riferiva che “la Testimone_9
è la società dove è andato a lavorare da CP_3 CP_2 quando è andato via, questo lo intuisco perché il ricorrente mette sui social il logo della società.”.
La testimone sig.ra ha riferito “suppongo che il Testimone_8 ricorrente abbia intrattenuto un rapporto di lavoro con la
questo lo intuisco perché il ricorrente Controparte_3 pubblicava sui social i prodotti venduti dalla società”.
Sul punto, ritiene il Giudicante che la prova testimoniale espletata, ha dimostrato che effettivamente il sig. abbia CP_7 posto in essere condotte sleali nei confronti della società, proponendo la vendita degli stessi prodotti da quest'ultima commercializzata da altre società concorrenti.
La società ha peraltro prodotto in atti le foto estratte dal profilo social Facebook del convenuto idonee a dimostrare come lo stesso continuava a pubblicare e pubblicizzare prodotti ittici anche dopo la risoluzione del contratto di agenzia oggetto di causa (all. n. 4 ricorso).
Sul punto, a tutto voler concedere, e a ritenere dimostrato che effettivamente la moglie del sig. lavorava in un CP_2 supermercato al reparto del pesce, il sig. non ha CP_2 provato, come era suo onere, che tali foto erano state pubblicate proprio da sua moglie.
Ne deriva quindi conseguentemente la fondatezza della specifica contestazione della violazione del divieto di concorrenza mossa nei riguardi dell'agente . CP_2
E' inoltre emerso che il sig. ad un certo punto si è reso CP_2 improvvisamente irreperibile, tanto che ha interrotto ogni eventuale rapporto comunicativo anche con gli altri agenti della società ovvero con gli uffici Controparte_1 dell'amministrazione e della contabilità “abbandonando” tutti i gruppi di lavoro creati su WhatsApp.
Ciò è stato certamente riferito dal sig. , Testimone_2
l'autista che provvedeva a consegnare ai clienti del sig. CP_2
i prodotti ordinati. La circostanza è stata poi confermata anche dai testi e . Tes_9 Pt_2 Testimone_8
In particolare, il teste ha riferito che “Posso Testimone_9 dire che ad un certo punto, quando il ha iniziato ad Pt_3 allontanarsi, la società ha iniziato a ricevere lamentele da alcuni clienti per problema di comunicazione con ricordo che CP_2
i clienti chiedevano a chi dover far riferimento a chi fare l'ordine. Io non mi sono occupato direttamente della gestione di queste lamentele, ma lavorando tutti nella stessa stanza sentivo quello che dicevano.”
Allo stesso modo, il teste ha confermato che Testimone_8
“Posso dire che nel dicembre 2021/ gennaio 2022, il ha Pt_3 iniziato ad allontanarsi, da dicembre la società ha iniziato a ricevere lamentele da alcuni clienti, in particolare
[...] che ha inviato una pec di lamentela, che in particolare Per_1 ci riferì che cercava di vendere gli stessi prodotti CP_2 commercializzati da un'altra società . In generale le CP_3 lamentele riguardavano il fatto che il sig. era strano e CP_2 ambiguo, nel senso che consigliava ai clienti l'acquisto degli stessi prodotti venduti da altre società…. Ricordo che la società più volte ha cercato di mettersi in contatto con ma lui CP_2 non rispondeva. Anche io ho cercato di mettermi in contatto con lui e mi ha risposto su WhatsApp, gli avevo chiesto spiegazioni sugli incassi di tre clienti. Sul punto viene mostrato al teste il documento n. 17) del ricorso e il teste dichiara: “Si tratta del messaggio che avevo manato ad In particolare il CP_2 titolare mi disse di chiamare alcuni clienti gestiti da in CP_2 quanto lui diceva che le attività erano rimaste chiuse a causa dell'emergenza covid. Tuttavia, facendo una ricerca su internet ci siamo accorti che le attività in realtà erano ancora aperte e i clienti ci hanno confermato che le attività erano aperte. Confermo che ha abbandonato tutte le chat create tra CP_2 agenti e gruppo amministrativo per comunicazioni interne. Avevamo creato il gruppo della contabilità proprio per scambiarci informazioni sui clienti e lui, a gennaio 2021, è uscito dal gruppo senza dare spiegazioni.”
Orbene, il comportamento tenuto dal sig. , per come CP_2 emerso dalle deposizioni testimoniali rese in udienza, si pone in evidente contrasto ai principi ed alle obbligazioni generali di cui agli artt. 1743 e 1746 c.c. e, ovviamente, oltre al divieto specifico di concorrenza di cui agli artt. 3 e 5 del contratto di agenzia sottoscritto in data 9.01.2020.
Rendendosi di fatto irreperibile, da un momento all'altro, deve poi ritenersi che il sig. abbia anche violato il dovere di CP_2 lealtà, correttezza e buona fede nell'espletamento dell'incarico, che deriva non solo dai principi generali del nostro Ordinamento ma anche dall'art. 7 del contratto oggetto di causa che stabilisce che “l'Agente, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del Mandante e agire con la massima diligenza di un professionista del settore nonché con correttezza, lealtà e buona fede”.
E' infine emerso un calo drastico del fatturato del sig. , CP_2 dovendosi da ciò desumere che egli si sia completamente e colpevolmente disinteressato degli affari e degli interessi della soc. tra il mese di dicembre 2021 ed il mese di CP_1 CP_1 gennaio 2022. Risulta infatti documentalmente che la società tra i clienti presenti nella zona in cui operava Controparte_1 il sig. registrava nel mese di dicembre 2021 CP_2 ordinativi per complessivi € 73.577,41 mentre nel successivo mese di gennaio 2022 tali ordini si riducevano drasticamente a soli € 1.940,43(all.ti 7 e 8 ricorso).
Infine è emerso che il sig. non ha raggiunto per due CP_2 anni consecutivi gli obiettivi di vendita contrattualmente prefissati.
Deve premettersi che l'art. 15 del contratto di agenzia oggetto di causa in tema di “quantitativo minimo di vendite” prescrive espressamente “Le parti riconoscono che condizione essenziale del presente contratto è il raggiungimento ed il mantenimento di un fatturato minimo di vendite da parte dell'Agente nella zona assegnata. Per ciascun anno le parti concordano un quantitativo minimo di vendita:
- per il primo anno di lavoro l'Agente ed il Mandante individuano il fatturato minimo nell'importo netto non inferiore ad € 1.000.000,00. Per fatturato netto deve intendersi l'effettivo ricavo del Mandante, detratti premi, sconti, offerte promozionali, ecc… riconosciuti al cliente. Fermo restando l'adeguamento automatico del fatturato minimo all'eventuale incremento dei prezzi del listino per gli anni successivi;
- per gli anni successivi le parti, almeno 2 mesi prima della fine di ciascun anno, fisseranno gli obiettivi minimi di vendita per l'anno successivo. In caso di mancato accordo gli obiettivi minimi di vendita saranno pari a quelli dell'anno precedente incrementati del 10%. Il mancato raggiungimento da parte dell'Agente del quantitativo minimo di vendita concordato costituirà per il Mandante causa di risoluzione del presente contratto, come previsto dall'articolo 14”.
Dunque, in considerazione di quanto chiaramente previsto dalla clausola contrattuale espressamente accettato dall'agente, questi, avrebbe dovuto far registrare allo scadere del primo anno di contratto ricavi netti nella zona lui assegnata pari ad almeno € 1.000,000,000 e l'anno successivo, non essendo intervenuto diverso accordo tra le parti, tali ricavi dovevano raggiungere la quota di almeno € 1.100.000,00. Orbene, risulta documentalmente provato che il sig. CP_2 risulta non ha raggiunto i citati obiettivi per due anni consecutivi.
Infatti, al 31.12.2020, ovvero alla scadenza del primo anno di contratto, l'agente registrava ricavi netti per € CP_2
522.598,49, mentre, al 31.12.2021, dunque allo scadere del secondo anno, questo perfezionava vendite per un importo complessivo netto pari ad € 896.675,73 (all. 9 e 10 ricorso).
L'agente, pertanto, non risulta aver mai raggiunto gli obiettivi minimi di vendita fissati nel contratto.
Sul punto, il teste della cui attendibilità non vi è Testimone_8 motivo per cui dubitare, avendo il teste mostrato disinteresse ai fatti di causa, ha confermato che “ non ha raggiunto CP_2
l'obiettivo di vendite fissato nel dicembre 2021” . Sul doc. 9) mostrato al teste, la sig. ra ha risposto “E' il prospetto Tes_8 del venduto per l'anno 2020 ai clienti indicati seguiti dal
[...]
Non ricordo se abbia omesso di raggiungere CP_2 CP_2 anche nel 2020 gli obiettivi di vendita, preciso che io nel 2020 non mi occupavo di questa attività”.
Infine, in ordine all'ultima contestazione mossa all'operato dell'agente, deve ritenersi altresì provato che il sig. non CP_2 abbia provveduto alla restituzione del materiale e degli strumenti informatici ricevuti dal mandante.
Sul punto, l'art. 18 del contratto di agenzia, infatti, prescrive
“alla cessazione del presente contratto per qualsiasi motivo, l'Agente ha l'obbligo di restituire il materiale promozionale e gli strumenti informatici ricevuti dal Mandante nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.”.
E' pacifico che alla stipula del contratto di agenzia tra le parti, la società consegnava e metteva a disposizione Controparte_1 dell'agente ai fini dell'espletamento CP_2 dell'incarico conferito il seguente materiale: listini prezzi dei prodotti commercializzati, materiale promozionale e pubblicitario, un PC portatile, una carta di credito intestata alla società un supporto portatile POS per i Controparte_1 pagamenti elettronici.
E' emerso in corso di giudizio che solo a distanza di mesi dalla risoluzione del contratto, e solo a seguito di formale ed ulteriore diffida da parte della società, il sig. , ha fatto CP_2 pervenire alla la carta di credito ed il suddetto Controparte_1 strumento portatile POS.
Risulta quindi che il sig. non ha provveduto a restituire CP_2 alla società né la documentazione sopra citata Controparte_1 nè il PC portatile datogli in dotazione dall'azienda.
La circostanza è stata riferita anche dal teste Testimone_9 il quale ha confermato che “ non ha restituito l'intero CP_2 materiale promozionale, la documentazione contabile e amministrativa”.
Allo stesso modo il teste sig.ra ha affermato Testimone_8
“ricordo che la società ha richiesto a di restituire il Pc CP_2
e il Pos e la carta di versamento. Ricordo che ha restituito sol Pos e carta di versamento trattenendo invece il Pc, questo lo ricordo bene perché l'agente venuto dopo di lui non aveva il Pc”.
E così anche il teste sig. Testimone_4 CP_2 ha restituito il Pos aziendale e carta di versamento
[...] postale non so precisare quando ma certamente dopo gennaio 2022 e comunque non personalmente ma per interposta persona;
mentre non ha restituito il Pc aziendale e i contanti incassati per circa €3.000 (…)”.
Peraltro, il sig. ha confermato di non aver restituito alla CP_2 società somme di denaro dallo stesso riscosse Controparte_1 da alcuni clienti della predetta società. Trattasi, nello specifico, della complessiva somma di € 2.913,80 che egli nonostante fosse già intervenuta la formale risoluzione del contratto, ha comunque riscosso per € 495,63 dal cliente “Euro non solo pizza” con sede legale in via Lampedusa n. 39 (RM), per € 592,87 dal cliente “Papi s.r.l.” con sede legale in via della Stazione di Colle Mattia snc, Colle Mattia (RM) e per € 1.825,30 dal cliente “ con sede legale in via Controparte_5
Spiaggia del Lago n. 1, Castelgandolfo (RM) senza mai restituirla alla società che ne risulta essere Controparte_1 legittima titolare.
Tale circostanza è stata ammessa dallo stesso sig. , il CP_2 quale ha dedotto nella memoria difensiva di aver trattenuto le predette somme “a titolo di acconto” sul presunto maggiore avere allo stesso spettante a titolo di provvigioni.
La predetta circostanza, infatti, è stata confermata anche dalle deposizioni testimoniali rese in udienza.
In particolare, la teste ha riferito che “anche io Testimone_8 ho cercato di mettermi in contatto con lui e mi ha risposto su WhatsApp, gli avevo chiesto spiegazioni sugli incassi di tre clienti – sul punto viene mostrato al teste il documento n. 17 del ricorso e il teste dichiara – si tratta del messaggio che avevo mandato ad . CP_2
Il teste infatti, ha dichiarato “si tratta Testimone_9 dell'estratto conto dello scaduto dei clienti indicati in alto a destra, che mi avevano riferito di aver pagato direttamente a
[...]
Ricordo eh ci aveva confermato che aveva CP_2 CP_2 questi incassi e che avrebbe provveduto a fare il bonifico alla società”.
Il teste allo stesso modo, ha dichiarato Testimone_4
“non ha restituito il Pc aziendale e i contanti incassati per circa
€3.000, e mi riferisco ai tre clienti prima nominati che avevano riferito di aver pagato all'agente senza che la somma venisse versata alla società”.
Infine il teste ha confermato che “la società a Testimone_2 un certo punto mi chiese anche un aiuto per incassare delle somme dovute da alcuni clienti e ricordo che il cliente di Palestrina “Euro non solo Pizza”, quando sono andato a riscuotere, mi disse che aveva già versato la somma dovuta al
[...]
ma poi la società mi ha riferito che non CP_2 CP_2 aveva versato tale somma alla società”.
In sostanza, devono ritenersi provate tutte le condotte che la società ha posto a base della risoluzione dal contratto di agenzia ai sensi dell'art.1456 c.c.. In altri termini, le contestazioni mosse al sig. circa gli inadempimenti contrattuali posti in CP_2 essere sono risultati fondati e quindi la risoluzione del contratto per giusta causa operata dalla medesima società è legittima.
Sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene il Giudicante che sussistono tutti i presupposti per la immediata risoluzione unilaterale del contratto, dovendo ribadirsi la validità del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale,
“in tema di contratto di agenzia, l'obbligo dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente, da adempiersi, conformemente ai criteri di cui all'articolo 1176 del codice civile, usando la diligenza del buon padre di famiglia, con riguardo alla natura dell'attività esercitata, si deve necessariamente concretare in una regolare, stabile e continua attività di visita e contatto con la clientela, con la conseguenza che, ove non abbia svolto tale attività, l''agente deve considerarsi inadempiente anche se abbia procurato saltuariamente la conclusione di contratti …, qualora il preponente dimostri che la produzione di affari avrebbe potuto essere maggiore” (v. Cass. 10130/1995 e Cass. 3738/2000), attraverso la prova del mancato raggiungimento dei risultati minimi esigibili dall'agente, avuto riguardo alla normalità dei livelli qualitativi e quantitativi osservati dagli altri agenti operanti nella medesima zona di assegnazione”.
In sostanza, deve ritenersi provato che il ricorrente non abbia svolto la sua attività di promozione dei prodotti commercializzati dalla società convenuta con regolarità, stabilità e continuità e lealtà, rendendosi così inadempiente agli obblighi assunti con il contratto di agenzia.
La società ha dunque chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dell'inadempimento del sig. . CP_2
A norma dell'art. 1223 c.c. “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Sul punto, ritiene il Giudicante che in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno".
A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale.
Ciò premesso. la società ha in particolare dedotto di aver diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, comprese quindi le voci di danno emergente (consistente nella perdita di utilità nel patrimonio del danneggiato a causa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore), del lucro cessante (consistente nel mancato guadagno conseguente alla perdita dei clienti già acquisiti) e, della perdita di chances
(consistente nei mancati possibili profitti derivanti dai clienti che risultavano già essere stati acquisiti dall'azienda ovvero dai potenziali nuovi clienti che, diversamente, hanno deciso di non avvicinarsi all'azienda orientandosi verso un competitor).
Sul punto, risulta documentalmente il calo di fatturati e, dunque, di ricavi patito dall'azienda proprio tra la fine Controparte_1 del 2021 e l'inizio del 2022. Risulta dalla documentazione in atti che la società tra i clienti presenti nelle zone Controparte_1 che erano assegnate al sig. registrava mediamente e sino CP_2 al dicembre 2021 ricavi netti mensili pari a circa € 75.000. A partire dal mese di gennaio 2022, al contrario, la società risulta aver registrato nelle medesime zone un calo di fatturato nel mese di gennaio 2022 avendo registrato introiti per soli € 1.940,43 (doc. 7 e 8 ricorso).
Tuttavia, non avendo la società depositato in atti il fatturato per l'anno 2022 e 2023, non ha provato di aver subito un danno “per il minor fatturato registrato dalla società dal Controparte_1 gennaio 2022 ad oggi nelle zone entro cui questo operava a causa della sleale concorrenza” (come richiesto dalla società nelle conclusioni del ricorso).
In altri termini, la società ha solo allegato, senza fornire adeguata prova di aver continuato a subire per svariati mesi un drastico calo di fatturato, non avendo quindi fornito la prova di siffatto asserito ulteriore danno patrimoniale.
Allorché, sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene equo quantificare in via equitativa in € 5.000,00 il danno patrimoniale subito dalla società e provocato dai gravi inadempimenti contrattuali di cui si è reso responsabile il sig. per il minore fatturato registrato dalla società CP_2 nei primi mesi dell'anno 2022, tenuto anche conto che la risoluzione del contratto di agenzia è avvenuta il 29.01.2022.
Alla suddetta somma, inoltre deve aggiungersi l'ulteriore perdita di profitto “potenziale” da parte della nei CP_1 CP_1 mesi successivi alla risoluzione del contratto di agenzia con il sig. , da qualificarsi quale danno patrimoniale da CP_2 perdita di chances subito dalla società 2014 s.r.l. in CP_1 diretta conseguenza di tutti i fatti e i comportamenti illeciti realizzati e posti in essere dal sig. . Tale ulteriore voce di CP_2 danno può essere quantificato nel 10 % del danno patrimoniale.
Infine, la società ha chiesto anche il risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione della società.
Sul punto, ritiene il Giudicante che effettivamente, all'esito della prova testimoniale, tale danno possa effettivamente ritenersi provato.
Sul punto, il teste infatti, ha riferito “quando Testimone_9 ha iniziato ad allontanarsi la società ha iniziato a CP_2 ricevere lamentele da alcuni clienti per problemi di comunicazione con (…)”. CP_2
Il teste allo stesso modo, ha confermato che “posso dire Tes_8 che da dicembre 2021 –gennaio 2022 ha iniziato ad CP_2 allontanarsi, da dicembre la società ha iniziato a ricevere lamentele da alcuni clienti, in particolare che ha Persona_1 inviato una pec di lamentela, che in particolare ci riferì che
[...] cercava di vendere gli stessi prodotti commercializzati da CP_2 un'altra società . In generale, le lamentele CP_3 riguardavano il fatto che il sig. era strano ed ambiguo, CP_2 nel senso che consigliava ai clienti l'acquisto degli stessi prodotti venduti da altre società”.
Ancora, il teste ha riferito che “nel periodo dicembre Tes_4
2021 – gennaio 2022 ho ricevuto lamentele da parte di alcuni clienti circa un atteggiamento strano di In CP_2 particolare, mi dicevano che egli aveva iniziato a criticare i prodotti dell'azienda sponsorizzando prodotti di altre società”.
Ed infine, il teste che ha riferito “tra la fine del 2021 e Tes_2 inizio del 2022 ho ricevuto delle lamentele da parte di alcuni clienti di ad esempio ricordo che qualcuno si era CP_2 lamentato che lui non aveva inserito gli ordini effettuati, altre lamentele in ordine al comportamento assente tenuto da . CP_2
A fronte di tale danno all'immagine, ritiene equo il Giudice liquidare in favore della società la somma pari ad ulteriore 10% del danno patrimoniale subito, tenuto conto da un lato del breve lasso temporale in cui il sig. ha posto in essere tali CP_2 condotte e dall'altro della gravità delle stesse.
Pertanto, il ricorso proposto dalla soc. può Controparte_1 essere accolto nei limiti indicati.
Il ricorso proposto dal sig. nei confronti della società è CP_2 fondato nei limiti indicati.
In particolare, il sig. con il ricorso rubricato Rg.n. CP_2
1592/2023 ha impugnato il contratto di procacciatore d'affari stipulato prima del contratto di agenzia e chiesto il pagamento di tutte le indennità di fine rapporto.
Il Sig. in particolare ha dedotto quanto segue: CP_2
1. che il rapporto contrattuale intercorso con la società
[...] debba essere qualificato quale rapporto di agenzia sin CP_1 dal principio ossia sin dal 30.10.2015 e non, dunque, dal 9.01.2020; 2. che la risoluzione contrattuale per giusta causa intimata dalla società debba essere considerata illegittima;
Controparte_1
3. che sia suo diritto ricevere in pagamento dalla società CP_1 importi, indennità, provvigioni e quant'altro per CP_1 complessivi € 62.065,64.
Orbene, va premesso che secondo i consolidati principi giurisprudenziali l'agente è colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra parte (preponente o mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.), mentre il procacciatore d'affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico di procacciamento, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale.
Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono.
In sostanza, mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti per il preponente, la prestazione del procacciatore è occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa ((Cass. 8.2.99, n. 1078; Cass. 9.12.2003, n. 18736; Cass. 24.6.2005, n. 13629; Cass. 23.7.2012, n. 12776).
In particolare la S.C. è costante nell'affermare che "caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa" (così, testualmente, Cass. 24.6.2005, n. 13629).
Tale fattispecie può desumersi sia dal tenore dell'accordo tra le parti sia, in difetto, da una serie di elementi convergenti della sussistenza di un'attività di agenzia. Tra tali criteri rientrano: il conferimento di incarico a tempo indeterminato oppure con una durata minima garantita di entità significativa;
l'erogazione delle provvigioni a cadenza fissa e regolare (Cass. n. 9686/2009); la durata effettiva dell'incarico; l'operatività del collaboratore in una determinata zona o per un determinato portafoglio clienti;
l'iscrizione successiva o contestuale per altri preponenti all'Enasarco come agente;
la complessiva durata del rapporto e la sua continuità; il numero di fatture emesse con cadenza periodica;
la percezione del compenso in relazione al buon fine degli affari promossi;
la sostanziale costanza e l'entità rilevante nell'ammontare annuo dei compensi;
il riferimento nelle fatture a un numero indeterminato di segnalazioni e non a singoli affari;
l'individuazione nei modelli fiscali di causale e/o ritenuta di pagamento propria dell'agente; la soggezione alle direttive del preponente.
Orbene, ciò premesso, osserva il Giudicante che nel ricorso proposto dal sig. , quest'ultimo si è limitato a indicare a CP_2 fondamento della sua domanda, un “elenco di clienti” della
2014 s.r.l. diviso per anni, limitandosi poi ad affermare CP_1
“di seguito si elencano tutti i clienti che anno per anno il ricorrente è stato in grado di apportare al pacchetto clienti della
” . L'allegazione contenuta nel ricorso del sig. CP_1 CP_2 non può ritenersi sufficiente per considerare assolto l'onere della prova sulla circostanza de qua.
Nulla ha in particolare il sig. allegato e provato in CP_2 ordine ai caratteri della continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto della soc. Controparte_1
Inoltre, risulta documentalmente che solo dal 8.01.2020 il sig.
[...]
risulta essere regolarmente iscritto in Enasarco, dunque, CP_2 abilitato a poter ottenere il conferimento, appunto, di mandati di agenzia (all. 1 memoria ex art. 420 c.p.c. ) CP_1
Infine, risulta dalla documentazione versata in atti dalla società che il sig. nel suddetto periodo ottobre 2015 – CP_2 gennaio 2020 risultava, altresì, essere titolare personalmente di una attività commerciale quale la pescheria “La Sirenetta” con sede legale in Serrone (FR) via Prenestina n. 497, p.i.
di talchè, in assenza di elementi di segno contrario P.IVA_1 che era onere del sig. provare, deve presumersi che CP_2 quest'ultimo non abbia potuto svolgere “l'attività lavorativa in modo stabile, sistematico e continuativo ed ininterrotto per conto e nell'interesse della (cfr. all.to 2 memoria Controparte_1
). CP_1
In definitiva, dunque, la domanda del sig. finalizzata a CP_2 vedersi riconoscere la qualità di agente di commercio anche nel periodo antecedente alla sottoscrizione del contratto, in particolare sin dal 31.10.2015, è infondata e va respinta.
Va respinta, per le ragioni sopra analiticamente indicate anche la domanda relativa alla dichiarazione di illegittimità della risoluzione del contratto di agenzia per giusta causa promossa dalla società , con conseguente infondatezza Controparte_1 delle richieste di pagamento di importi e provvigioni di vario titolo richieste dal sig. . CP_2
Invero, come detto, le contestazioni mosse al sig. circa CP_2 gli inadempimenti contrattuali posti in essere sono risultati fondati e quindi la risoluzione del contratto per giusta causa operata dalla medesima società è legittima, con l'ulteriore conseguenza che nessuna indennità sostitutiva di preavviso, nessuna indennità suppletiva di clientela e nessuna indennità di risoluzione del rapporto può dirsi dovuta al sig. . CP_2
Come detto, sussistono tutti i presupposti per la immediata risoluzione unilaterale del contratto, senza il pagamento di indennità, dovendo ribadirsi la validità del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale, “in tema di contratto di agenzia, l'obbligo dell'agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente, da adempiersi, conformemente ai criteri di cui all'articolo 1176 del codice civile, usando la diligenza del buon padre di famiglia, con riguardo alla natura dell'attività esercitata, si deve necessariamente concretare in una regolare, stabile e continua attività di visita e contatto con la clientela, con la conseguenza che, ove non abbia svolto tale attività, l''agente deve considerarsi inadempiente anche se abbia procurato saltuariamente la conclusione di contratti …, qualora il preponente dimostri che la produzione di affari avrebbe potuto essere maggiore” (v. Cass. 10130/1995 e Cass. 3738/2000), attraverso la prova del mancato raggiungimento dei risultati minimi esigibili dall'agente, avuto riguardo alla normalità dei livelli qualitativi e quantitativi osservati dagli altri agenti operanti nella medesima zona di assegnazione.
In sostanza, deve ritenersi provato che il ricorrente non abbia svolto la sua attività di promozione dei prodotti commercializzati dalla società convenuta con regolarità, stabilità e continuità e lealtà, rendendosi così inadempiente agli obblighi assunti con il contratto di agenzia.
La domanda deve quindi essere respinta. Le indennità sostitutiva del preavviso e di scioglimento rapporto rivendicate in giudizio dal ricorrente non sono quindi dovute, posto che il contratto non
è cessato per il recesso immotivato della preponente ma si è risolto per un fatto addebitabile all'agente. Risulta poi pacifico, in quanto non contestato che il ricorrente non ha percepito le provvigioni di dicembre 2021 pari ad Euro 3.723,25 (netto a pagare) come da fattura n. 12 del 06.12.2021 e le provvigioni di gennaio 2022 pari ad Euro 3.638,58 (netto a pagare) come da fattura n. 1 del 05.01.2022 che si allegano in atti (cfr. fatture n. 12/21 e n. 1/22 doc 4), che quindi sono ancora dovute.
La domanda proposta dal sig. è quindi fondata nei limiti CP_2 indicati.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza, e stante l'accoglimento parziale sia del ricorso proposto dalla società che di quello proposto dal sig. CP_2 poissoo essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in data Controparte_1 CP_2
20.3.2023, nella causa iscritta al n. 891/2023, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) accerta e dichiara la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 09.01.2020 e per l'effetto condanna il sig. ex art. 1223 c.c. CP_2 al risarcimento alla società tutti i danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi che si quantificano nella somma complessiva di € 5.000,00, per il minore fatturato registrato nel mese di gennaio 2022, oltre la somma pari al 10% per il conseguente danno c.d. da perdita di chances e di un ulteriore 10% per il danno di immagine subito dalla predetta società tra i clienti presenti nelle predette zone;
b) rigetta per il resto la domanda avanzata dalla CP_1
[...
c) Condanna la società al pagamento in Controparte_1 favore del sig. della somma di euro 7361,83 a titolo CP_2 di provvigioni di dicembre 2021 e gennaio 2022; d) rigetta per il resto il ricorso proposto dal sig. . CP_2
e) Compensa le spese di lite.
Frosinone, 18 Giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Giusi Pastore