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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 999/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Assunta Sulmona, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura locale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso d'addebito e disporre la cancellazione dalla gestione commercianti;
con vittoria delle spese di lite;
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite. CP_1
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con tempestivo ricorso in riassunzione depositato in data 24.3.2022, il sig. Parte_1 rappresentava di aver proposto, in data 29.12.2021, innanzi al Tribunale di
[...]
Campobasso, opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 31220210001093250000, formato in data 9.11.2021 e notificato a mezzo P.E.C. addì 26.11.2021, per l'importo complessivo di € 4.438,81, relativo a contributi e sanzioni per l'iscrizione alla gestione commercianti, per l'annualità 2019.
1 Esponeva che, con provvedimento dell'1.3.2022, il Tribunale di Campobasso aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Avellino, con termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio.
Rappresentava di esercitare l'attività professionale di tributarista ex L. 4/2013, con propria partita I.V.A. e regime fiscale dei “forfettari”, e di rientrare tra i professionisti senza cassa di cui all'art. 2 co. 26 L. 335/1995.
Affermava che, in data 8.1.2019, aveva costituito la società di cui era Controparte_2 socio unico, nonché unico soggetto esercente l'attività di prestazione d'opera, e di aver ricoperto la carica di amministratore unico sino al 31.1.2021.
Precisava che la società prestava consulenza in materia finanziaria, tributaria e giuridica e che, trattandosi di prestazione d'opera intellettuale, non era tenuto all'iscrizione presso la gestione degli esercenti attività commerciali giacché
l'organizzazione non poteva ritenersi di natura commerciale, essendo esclusiva o almeno prevalente la natura intellettuale dell'attività sociale espletata, non riservata a soggetti iscritti in albi professionali.
Esponeva di non aver compilato, all'atto dell'iscrizione al registro delle imprese, il quadro AC destinato all' e, tuttavia, di essere stato iscritto d'ufficio alla gestione CP_1 commercianti, con comunicazione del 14.2.2019, notificata in data 28.2.2019.
Riferiva di aver impugnato il provvedimento con ricorso amministrativo, depositato in data 10.5.2021, e che l' con comunicazione del 20.4.2021, ne aveva disposto la CP_1 reiezione.
Sosteneva, pertanto, l'infondatezza della pretesa contributiva per insussistenza dei presupposti oggettivi per l'iscrizione alla gestione degli esercenti l'attività commerciale.
Eccepiva, altresì, la carenza dei presupposti di legge dell'atto amministrativo ex L.
241/1990, oltre che la decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, CP_1 formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità delle avverse eccezioni, relative a vizi di forma dell'atto impugnato, in quanto proposte oltre il termine di venti giorni previsto ai sensi degli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
Affermava la natura commerciale dell'attività, rientrante a pieno titolo tra quelle del
2 settore terziario di cui all'art. 49 co. 1 lett. d) L. 88/1989, per le quali l'art. 1 co. 202 L.
662/1996 prevede espressamente l'obbligo contributivo in caso di esercizio personale dell'attività, anche da parte di lavoratori autonomi.
Precisava che il ricorso alla struttura societaria, per l'esercizio di attività di produzione ed intermediazione di servizi, implicava la conseguente iscrizione alla Gestione
Commercianti del Socio ed Amministratore Unico della Società.
Deduceva l'infondatezza della eccezione di decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, poiché proposta entro il termine di 40 giorni successivi alla notificazione dell'avviso di addebito opposto, avendo riguardo alla data di notificazione dell'avviso allegata da parte ricorrente (26.11.2021) ed alla data di deposito del ricorso presso il
Tribunale di Campobasso (29.12.2021).
Quanto all'eccezione d'inammissibilità delle pretese di parte ricorrente in ordine ai vizi formali e di motivazione dell'atto impugnato, che costituisce titolo esecutivo stragiudiziale, occorre rilevare che il sistema di riscossione dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di impugnare i vizi degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, proponendo opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, da esperire dinanzi al giudice dell'esecuzione o al giudice del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno (Cass. 31282/2019; Cass. 16425/2019; Cass. 6704/2016).
Ebbene, l'atto introduttivo è chiaramente intervenuto oltre il termine di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguente decadenza della facoltà per il ricorrente di far valere vizi di forma e procedurali
(Cassazione civile, sez. lav., 5/5/2022 n. 14271: “Con le opposizioni a cartella esattoriali per crediti di natura previdenziale è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente all'irregolarità formale della cartella”; Cassazione civile, sez. lav., 9/7/2020, n. 14637: “Qualora l'unico atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del
D.lgs. 46/1999, ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 c.p.c., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”).
3 Inoltre, l'eventuale decorso dei termini stabiliti dal citato art. 25 non integra un vizio sostanziale, bensì meramente formale, il quale va fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito (Tribunale di Parma, sez. lav., 19/01/2021, n. 6: “In materia di CP_ opposizione avverso avviso di addebito notificato dall' ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione, con
l'ulteriore precisazione che la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile
d'ufficio”).
Pertanto, siffatti motivi di opposizione non sono esaminabili, trattandosi di vizi che potevano essere eccepiti con lo strumento dell'opposizione tempestiva agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e che., invece, sono stati tardivamente sollevati dall'opponente.
Peraltro, in ordine all'eccepita decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, occorre rilevare che trattasi di decadenza non avente natura sostanziale, nel senso che il suo avveramento preclude l'iscrizione a ruolo e non già la riscossione dei crediti previdenziali attraverso le comuni tutele creditorie, cioè l'azione giudiziale, sicché il giudice investito dell'impugnativa di un avviso di addebito per contributi di previdenza, che riscontri il vano decorso del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo, deve comunque pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, secondo lo schema dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ed anche in assenza di domanda riconvenzionale dell'ente di previdenza (Cassazione civile, sez. lav., 23/02/2016, n.
3486: “La decadenza fissata dall'art. 25 d.lg. n. 46 del 1999 è processuale e non sostanziale. Ne deriva che un eventuale vizio della cartella esattoriale o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza
e dell'ammontare del proprio credito”).
2. Nel merito, occorre premettere che la domanda contenuta in ricorso va qualificata in termini di accertamento negativo del credito previdenziale, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto sul piano formale, è attore in senso CP_1 sostanziale, in quanto preteso creditore (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n.
8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi
e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
A ciò consegue l'applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., con onere a carico
4 del resistente previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi del credito CP_3
(Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l.
9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio
e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2010, n. 22862:
“In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza CP_ del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Nel caso di specie, pertanto, è l' a dover dimostrare la sussistenza dei CP_3 presupposti per l'iscrizione del sig. alla gestione commercianti, per il credito Parte_1 relativo all'annualità contributiva 2019.
L' ha dedotto che il ricorrente ha intrapreso un'attività imprenditoriale nel CP_1 settore del commercio/turismo/terziario, tale da comportare l'iscrizione alla suddetta gestione previdenziale, trattandosi di attività commerciale espletata personalmente ed abitualmente dal sig. . Parte_1
Più precisamente, l' ha rilevato che il ricorrente, nell'annualità in contestazione, CP_3 aveva rivestito la qualifica di unico socio e di amministratore unico della suddetta società, oltre ad essere l'unico soggetto dedito al raggiungimento dell'oggetto sociale, atteso che la società non si era avvalsa né di dipendenti, né di collaboratori, né tantomeno aveva delegato i poteri di gestione della società a terzi.
Il ricorrente non ha contestato tali circostanze di fatto.
Piuttosto, egli ha dedotto che, a monte, difetta la natura di impresa commerciale in capo a il che esclude in radice l'applicabilità dell'iscrizione alla Controparte_2 gestione previdenziale dei commercianti.
5 In ricorso, viene precisato che l'attività svolta dalla non rientrava tra Controparte_2 quelle di cui all'art. 2195 c.c., ma tra quelle indicate nell'art. 2230 c.c., trattandosi, nello specifico, di attività di prestazione d'opera esclusivamente intellettuale, e quindi esclusa dall'alveo applicativo di cui all'art. 1 co. 202 L. 662/1996.
3. Così ricostruite le posizioni difensive delle parti, reputa questo giudice che la tesi di parte ricorrente debba essere condivisa.
Anzitutto, si osserva che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1 co. 202 e 203 L.
662/1996.
Quanto al requisito oggettivo, la predetta normativa prevede l'obbligo d'iscrizione qualora sussista l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 49 co. 1 lett. d) L.
88/1989, con l'esclusione di professionisti ed artisti.
Tale ultima disposizione, nel dettare la classificazione dei datori di lavoro obbligati a fini previdenziali e assicurativi, stabilisce che rientrano nel settore terziario le “attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi, nonché per le relative attività ausiliarie”.
Quanto, poi, al requisito soggettivo, la normativa ex art. 1 co. 203 L. 662/1996 dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Ne deriva che l'obbligatorietà all'iscrizione alla gestione commercianti sussiste solo ove si realizzino congiuntamente: la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la partecipazione al lavoro d'impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'obbligo assicurativo, pertanto, sorge solo in presenza di entrambi i requisiti, ossia il requisito oggettivo, che risiede nella categoria di appartenenza della società in base all'attività svolta in concreto nel settore terziario, con esclusione di iscrizione per le sole
6 società industriali, ed il requisito soggettivo, che sussiste se il socio presti la propria attività di lavoro personale in seno alla società in modo abituale e prevalente, indipendentemente dal numero di soci e a prescindere dal numero di dipendenti che lavorano nella società stessa, elementi che assumono valenza meramente indiziaria.
Tale portato normativo risponde al principio di universalizzazione della posizione assicurativa, secondo cui tutti i redditi da lavoro, esclusi i redditi da capitale, devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale a fini pensionistici, dovendo il lavoratore concorrere a realizzare il disposto di cui all'art. 38 Cost. (Cass. civ., sez. lav.,
17/12/2018, n. 32608; C. Cost., n. 104/2022 e n. 238/2022).
Ebbene, nella fattispecie, nonostante il requisito soggettivo sia pacifico tra le parti, è caduta in contestazione la sussistenza del requisito oggettivo, ossia la sussumibilità di nella categoria delle imprese commerciali. Controparte_2
Tanto chiarito, va rilevato che la natura di attività commerciale della società detta dovrebbe escludersi già per tabulas, ossia sulla scorta della visura camerale del
13.7.2021, depositata agli atti del giudizio dall' . Controparte_4
Ciò già alla luce del codice ATECO 702209, ivi riportato e relativo ad “attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo – gestionale e pianificazione aziendale”.
Sebbene, per unanime indirizzo, la classificazione ATECO è astratta e preventiva, sicché essa non è idonea a rappresentare l'effettiva natura dell'impresa, di contro emergente in via esclusiva dalla concreta attività espletata, si ritiene che da esso comunque emerga che il core business della società prefata è costituita dall'attività di consulenza aziendale, ossia di prestazione di servizi consultivi in favore di imprenditori terzi.
Tale connotazione è poi dimostrata dall'oggetto sociale statutario, anch'esso riportato nella visura C.C.I.A.A. in atti, laddove si legge:
In ogni caso, l' non ha contestato che, come dedotto in ricorso, CP_1 Parte_2
[. [...]
svolgesse in via prevalente, se non esclusiva, prestazioni di servizio di consulenza
[...] aziendale e condominiale, in concreto espletate da sicché tale Parte_1 circostanza di fatto, che assume valore dirimente nel presente giudizio, deve ritenersi dimostrata ex art. 115 c.p.c.
Allo stesso modo, non è contestato ed è perciò dimostrato che non Controparte_2 avesse dipendenti o consulenti esterni, sicché l'attività sociale era espletata in via esclusiva dal ricorrente.
D'altra parte, non assume rilievo probatorio l'iscrizione della società nell'albo delle imprese e la registrazione presso la competente Camera di Commercio, in quanto, come detto, la natura commerciale dell'impresa, ai fini di causa, deve essere accertata in concreto, e non già in via presuntiva o astratta.
4. Ciò posto, a questo punto occorre richiamare l'indirizzo interpretativo assunto in materia dalla giurisprudenza di legittimità, che questo giudice condivide pienamente, indirizzo secondo cui i servizi di consulenza aziendale non possono essere inquadrati e classificati come attività di natura commerciale, anche laddove si concretizzino in opere professionali non riservate a soggetti iscritti in albi o elenchi
(Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13485: “L'attività personale, di natura intellettuale, di consulenza aziendale, priva di rilievo imprenditoriale in quanto sfornita di qualsiasi organizzazione, non è assoggettata all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, poiché il presupposto imprescindibile per tale iscrizione è che vi sia, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della l. n.
662 del 1996 , un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o, anche, come socio di s.r.l.”; in parte motiva: “… con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte di Appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale di Parma, ha confermato l'accoglimento della opposizione Pt_ CP_ al ruolo ed alla cartella di pagamento proposto da nei confronti dell diretta ad ottenere la declaratoria che esso ricorrente non era tenuto, quale consulente aziendale, agli obblighi contributivi derivanti dall'iscrizione alla gestione CP_ commercianti, nei confronti dell dal 1986 al 2004; la Corte del merito ha ritenuto fondante il rilievo secondo il quale CP l'attività di consulenza aziendale svolta dal P. non era qualificabile commerciale poichè l non aveva fornito prova CP_ dell'attività professionale in forma d'impresa; avverso questa sentenza l ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura, illustrata da memoria, relativa alla violazione e o falsa applicazione delle seguenti disposizioni: L. n. 613 del 1966, art.
1,L. n. 1397 del 1960, art. 1 come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, L. n. 1397 del 1960, art. 2, del D.P.R. n.
917 del 1986, art. 49,D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, e degli artt. 2082, 2226 e 2697
c.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo che ravvisa nell'aver trascurato la circostanza fondamentale dell'avvenuta iscrizione del P. alla Camera di commercio;
P.B. è rimasto intimato. … il motivo di ricorso risulta fondato sulla pretesa di desumere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo, che (come osservato già da questa Corte di legittimità da Cass. n. 17643 del 2016 e da ultimo da Cass.
296 del 2018) non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della "ratio decidendi" della sentenza impugnata che è correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un'attività commerciale da parte del
P., essendo stato ben evidenziato non solo che non poteva attribuirsi alcun valore assoluto, in quanto non dotata di effetti CP costitutivi, alla iscrizione della parte alla Camera di commercio, ma anche che l non aveva in alcun modo contestato la specifica descrizione dell'attività in concreto esercitata che non assumeva rilievo imprenditoriale in quanto priva di qualsiasi organizzazione e fondata sulla quasi esclusiva componente personale intesa come conoscenze specifiche e fiducia acquisita sul
8 mercato del lavoro;
che, in concreto, secondo il condiviso ragionamento dei giudici d'appello, si trattava di un'attività intellettuale e non imprenditoriale diretta a prestazione di servizi in favore di terzi;
che, infatti, il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta laddove va ricordato che, quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n.
160, art. 29, comma 1: …; quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale (v. in tal senso Cass. sez.
6 - Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013) e tale presupposto non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta dallo svolgimento della sola attività personale, intellettuale, di consulenza aziendale; va, quindi, esclusa la ricorrenza dell' attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti;
va, inoltre, osservato - con CP riferimento al contenuto della memoria depositata dall - che esula dall' oggetto del presente giudizio la verifica della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del P. alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 26, comma 202, nè tale questione può essere utilizzata dal punto di vista logico per sostenere la tesi dell , giacchè non corrisponde al vero CP_3 l'affermazione che l'attività svolta dal P., necessariamente, non è imprenditoriale nè professionale in ragione del fatto che, per giungere a tale conclusione, si sarebbe dovuto accertare in concreto attraverso quali atti professionali sia stata svolta l'attività da qualificare;
infatti, le attività di esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale che devono essere effettuate da chi sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge sono quelle riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione, al di fuori di tali attività vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributari (vd.
Cass. n. 14085 del 2010). …”).
In applicazione di tale criterio, deve ritenersi che anche nel presente giudizio, pacifica la natura intellettuale dell'attività del ricorrente in seno alla società, l' non CP_1 abbia dimostrato la natura commerciale dell'impresa, non avendo fornito elementi che rivelino l'esistenza di una organizzazione imprenditoriale sufficientemente articolata e complessa, tale da esulare la sola attività di consulenza prestata dal dott. . Parte_1
Ciò esclude la sussistenza del requisito oggettivo suindicato e, con esso, sia dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, sia dell'obbligo contributivo in contesa.
Inoltre, analogamente alla fattispecie scrutinata nel precedente di legittimità sopra evocato, anche nel presente giudizio non viene in rilievo l'obbligo di iscrizione dell'amministratore della società nella gestione separata che non è oggetto del CP_1 contendere.
Invero, di norma l'amministratore di s.r.l. è iscritto alla gestione separata in CP_1 forza di quanto previsto dall'art. 12 co. 11 D.L. 78/2010 (“11. L'art. 1, comma 208 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma
d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle CP_ corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335”), salvo che risulti provato che egli partecipi alla gestione dell'impresa commerciale nei termini sopra esposti,
9 ipotesi che ne legittima l'iscrizione alla gestione commercianti, in affiancamento alla gestione separata, attraverso il meccanismo della c.d. “doppia iscrizione previdenziale”
(Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2023, n. 24439: “In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della
l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all' art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 , pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della CP_ prova a carico dell' della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa”; Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2020, n. 3829: “Sul piano previdenziale, infatti,
(…) qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza”; Cassazione civile, sez. lav.,
11/03/2020, n. 6944: “Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995 …”).
In sostanza, la c.d. doppia iscrizione del socio amministratore di s.r.l. alla gestione separata ed alla gestione commercianti è ammessa, purché, però, sussistano i requisiti dell'una e dell'altra e, per la seconda, l'elemento della gestione dell'impresa commerciale (Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2019, n. 20369: “La sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 3240/2010, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, e dalla giurisprudenza successiva, deve utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo dell'interessato alla gestione separata, mentre non può essere più condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della Società, ovvero ai compiti di cui all'attività commerciale. Pertanto, deve ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini dell'esistenza dell'obbligo contributivo secondo gli ordinari criteri cosicché la
10 sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordata L. n. 662 del 1996, medesimo art. 1, comma 203”).
Ebbene, nella fattispecie, sebbene risulti pacifico ed anzi dimostrato che il dott.
abbia svolto, fino al 25.2.2021, anche attività di amministratore per la Parte_1 suddetta società (cfr. fatture fiscali in atti e visura camerale), l'eventuale obbligo di iscrizione alla gestione separata quale amministratore ed il correlato onere di versamento previdenziale non sono oggetto del presente giudizio.
Di ciò è bene fornire la dovuta precisazione, giacché, in più punti del ricorso, la pretesa di pagamento dell' viene erroneamente indicata come riferita alla gestione CP_1 separata, trattandosi, invece, di pretesa inerente alla sola gestione commercianti.
Di quest'ultima, in conclusione, si rileva l'infondatezza per assenza di prova della effettiva natura commerciale dell'impresa esercitata da Controparte_2
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, va disposto l'accoglimento del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'oggettiva incertezza interpretativa nella qualificazione giuridica della natura dell'impresa coinvolta nella fattispecie concreta, che ha reso necessari il processo e la pronuncia del giudice, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara insussistente l'obbligo di iscrizione di nella gestione Parte_1 commercianti CP_1
2) per l'effetto, dichiara insussistente l'obbligo contributivo preteso dall' per CP_1
l'anno 2019 ed annulla l'avviso di addebito impugnato;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 16.1.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 999/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Assunta Sulmona, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura locale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'avviso d'addebito e disporre la cancellazione dalla gestione commercianti;
con vittoria delle spese di lite;
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite. CP_1
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con tempestivo ricorso in riassunzione depositato in data 24.3.2022, il sig. Parte_1 rappresentava di aver proposto, in data 29.12.2021, innanzi al Tribunale di
[...]
Campobasso, opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 31220210001093250000, formato in data 9.11.2021 e notificato a mezzo P.E.C. addì 26.11.2021, per l'importo complessivo di € 4.438,81, relativo a contributi e sanzioni per l'iscrizione alla gestione commercianti, per l'annualità 2019.
1 Esponeva che, con provvedimento dell'1.3.2022, il Tribunale di Campobasso aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Avellino, con termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio.
Rappresentava di esercitare l'attività professionale di tributarista ex L. 4/2013, con propria partita I.V.A. e regime fiscale dei “forfettari”, e di rientrare tra i professionisti senza cassa di cui all'art. 2 co. 26 L. 335/1995.
Affermava che, in data 8.1.2019, aveva costituito la società di cui era Controparte_2 socio unico, nonché unico soggetto esercente l'attività di prestazione d'opera, e di aver ricoperto la carica di amministratore unico sino al 31.1.2021.
Precisava che la società prestava consulenza in materia finanziaria, tributaria e giuridica e che, trattandosi di prestazione d'opera intellettuale, non era tenuto all'iscrizione presso la gestione degli esercenti attività commerciali giacché
l'organizzazione non poteva ritenersi di natura commerciale, essendo esclusiva o almeno prevalente la natura intellettuale dell'attività sociale espletata, non riservata a soggetti iscritti in albi professionali.
Esponeva di non aver compilato, all'atto dell'iscrizione al registro delle imprese, il quadro AC destinato all' e, tuttavia, di essere stato iscritto d'ufficio alla gestione CP_1 commercianti, con comunicazione del 14.2.2019, notificata in data 28.2.2019.
Riferiva di aver impugnato il provvedimento con ricorso amministrativo, depositato in data 10.5.2021, e che l' con comunicazione del 20.4.2021, ne aveva disposto la CP_1 reiezione.
Sosteneva, pertanto, l'infondatezza della pretesa contributiva per insussistenza dei presupposti oggettivi per l'iscrizione alla gestione degli esercenti l'attività commerciale.
Eccepiva, altresì, la carenza dei presupposti di legge dell'atto amministrativo ex L.
241/1990, oltre che la decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, CP_1 formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità delle avverse eccezioni, relative a vizi di forma dell'atto impugnato, in quanto proposte oltre il termine di venti giorni previsto ai sensi degli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
Affermava la natura commerciale dell'attività, rientrante a pieno titolo tra quelle del
2 settore terziario di cui all'art. 49 co. 1 lett. d) L. 88/1989, per le quali l'art. 1 co. 202 L.
662/1996 prevede espressamente l'obbligo contributivo in caso di esercizio personale dell'attività, anche da parte di lavoratori autonomi.
Precisava che il ricorso alla struttura societaria, per l'esercizio di attività di produzione ed intermediazione di servizi, implicava la conseguente iscrizione alla Gestione
Commercianti del Socio ed Amministratore Unico della Società.
Deduceva l'infondatezza della eccezione di decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, poiché proposta entro il termine di 40 giorni successivi alla notificazione dell'avviso di addebito opposto, avendo riguardo alla data di notificazione dell'avviso allegata da parte ricorrente (26.11.2021) ed alla data di deposito del ricorso presso il
Tribunale di Campobasso (29.12.2021).
Quanto all'eccezione d'inammissibilità delle pretese di parte ricorrente in ordine ai vizi formali e di motivazione dell'atto impugnato, che costituisce titolo esecutivo stragiudiziale, occorre rilevare che il sistema di riscossione dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di impugnare i vizi degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, proponendo opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, da esperire dinanzi al giudice dell'esecuzione o al giudice del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata o meno (Cass. 31282/2019; Cass. 16425/2019; Cass. 6704/2016).
Ebbene, l'atto introduttivo è chiaramente intervenuto oltre il termine di 20 giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguente decadenza della facoltà per il ricorrente di far valere vizi di forma e procedurali
(Cassazione civile, sez. lav., 5/5/2022 n. 14271: “Con le opposizioni a cartella esattoriali per crediti di natura previdenziale è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente all'irregolarità formale della cartella”; Cassazione civile, sez. lav., 9/7/2020, n. 14637: “Qualora l'unico atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del
D.lgs. 46/1999, ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 c.p.c., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”).
3 Inoltre, l'eventuale decorso dei termini stabiliti dal citato art. 25 non integra un vizio sostanziale, bensì meramente formale, il quale va fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito (Tribunale di Parma, sez. lav., 19/01/2021, n. 6: “In materia di CP_ opposizione avverso avviso di addebito notificato dall' ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617 c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione, con
l'ulteriore precisazione che la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile
d'ufficio”).
Pertanto, siffatti motivi di opposizione non sono esaminabili, trattandosi di vizi che potevano essere eccepiti con lo strumento dell'opposizione tempestiva agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e che., invece, sono stati tardivamente sollevati dall'opponente.
Peraltro, in ordine all'eccepita decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, occorre rilevare che trattasi di decadenza non avente natura sostanziale, nel senso che il suo avveramento preclude l'iscrizione a ruolo e non già la riscossione dei crediti previdenziali attraverso le comuni tutele creditorie, cioè l'azione giudiziale, sicché il giudice investito dell'impugnativa di un avviso di addebito per contributi di previdenza, che riscontri il vano decorso del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo, deve comunque pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, secondo lo schema dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ed anche in assenza di domanda riconvenzionale dell'ente di previdenza (Cassazione civile, sez. lav., 23/02/2016, n.
3486: “La decadenza fissata dall'art. 25 d.lg. n. 46 del 1999 è processuale e non sostanziale. Ne deriva che un eventuale vizio della cartella esattoriale o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza
e dell'ammontare del proprio credito”).
2. Nel merito, occorre premettere che la domanda contenuta in ricorso va qualificata in termini di accertamento negativo del credito previdenziale, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto sul piano formale, è attore in senso CP_1 sostanziale, in quanto preteso creditore (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n.
8445: “Nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi
e premi, l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale”).
A ciò consegue l'applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., con onere a carico
4 del resistente previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi del credito CP_3
(Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l.
9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio
e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2010, n. 22862:
“In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza CP_ del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”; Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Nel caso di specie, pertanto, è l' a dover dimostrare la sussistenza dei CP_3 presupposti per l'iscrizione del sig. alla gestione commercianti, per il credito Parte_1 relativo all'annualità contributiva 2019.
L' ha dedotto che il ricorrente ha intrapreso un'attività imprenditoriale nel CP_1 settore del commercio/turismo/terziario, tale da comportare l'iscrizione alla suddetta gestione previdenziale, trattandosi di attività commerciale espletata personalmente ed abitualmente dal sig. . Parte_1
Più precisamente, l' ha rilevato che il ricorrente, nell'annualità in contestazione, CP_3 aveva rivestito la qualifica di unico socio e di amministratore unico della suddetta società, oltre ad essere l'unico soggetto dedito al raggiungimento dell'oggetto sociale, atteso che la società non si era avvalsa né di dipendenti, né di collaboratori, né tantomeno aveva delegato i poteri di gestione della società a terzi.
Il ricorrente non ha contestato tali circostanze di fatto.
Piuttosto, egli ha dedotto che, a monte, difetta la natura di impresa commerciale in capo a il che esclude in radice l'applicabilità dell'iscrizione alla Controparte_2 gestione previdenziale dei commercianti.
5 In ricorso, viene precisato che l'attività svolta dalla non rientrava tra Controparte_2 quelle di cui all'art. 2195 c.c., ma tra quelle indicate nell'art. 2230 c.c., trattandosi, nello specifico, di attività di prestazione d'opera esclusivamente intellettuale, e quindi esclusa dall'alveo applicativo di cui all'art. 1 co. 202 L. 662/1996.
3. Così ricostruite le posizioni difensive delle parti, reputa questo giudice che la tesi di parte ricorrente debba essere condivisa.
Anzitutto, si osserva che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1 co. 202 e 203 L.
662/1996.
Quanto al requisito oggettivo, la predetta normativa prevede l'obbligo d'iscrizione qualora sussista l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi dell'art. 49 co. 1 lett. d) L.
88/1989, con l'esclusione di professionisti ed artisti.
Tale ultima disposizione, nel dettare la classificazione dei datori di lavoro obbligati a fini previdenziali e assicurativi, stabilisce che rientrano nel settore terziario le “attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi, nonché per le relative attività ausiliarie”.
Quanto, poi, al requisito soggettivo, la normativa ex art. 1 co. 203 L. 662/1996 dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata, c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Ne deriva che l'obbligatorietà all'iscrizione alla gestione commercianti sussiste solo ove si realizzino congiuntamente: la titolarità o la gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la partecipazione al lavoro d'impresa con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'obbligo assicurativo, pertanto, sorge solo in presenza di entrambi i requisiti, ossia il requisito oggettivo, che risiede nella categoria di appartenenza della società in base all'attività svolta in concreto nel settore terziario, con esclusione di iscrizione per le sole
6 società industriali, ed il requisito soggettivo, che sussiste se il socio presti la propria attività di lavoro personale in seno alla società in modo abituale e prevalente, indipendentemente dal numero di soci e a prescindere dal numero di dipendenti che lavorano nella società stessa, elementi che assumono valenza meramente indiziaria.
Tale portato normativo risponde al principio di universalizzazione della posizione assicurativa, secondo cui tutti i redditi da lavoro, esclusi i redditi da capitale, devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale a fini pensionistici, dovendo il lavoratore concorrere a realizzare il disposto di cui all'art. 38 Cost. (Cass. civ., sez. lav.,
17/12/2018, n. 32608; C. Cost., n. 104/2022 e n. 238/2022).
Ebbene, nella fattispecie, nonostante il requisito soggettivo sia pacifico tra le parti, è caduta in contestazione la sussistenza del requisito oggettivo, ossia la sussumibilità di nella categoria delle imprese commerciali. Controparte_2
Tanto chiarito, va rilevato che la natura di attività commerciale della società detta dovrebbe escludersi già per tabulas, ossia sulla scorta della visura camerale del
13.7.2021, depositata agli atti del giudizio dall' . Controparte_4
Ciò già alla luce del codice ATECO 702209, ivi riportato e relativo ad “attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo – gestionale e pianificazione aziendale”.
Sebbene, per unanime indirizzo, la classificazione ATECO è astratta e preventiva, sicché essa non è idonea a rappresentare l'effettiva natura dell'impresa, di contro emergente in via esclusiva dalla concreta attività espletata, si ritiene che da esso comunque emerga che il core business della società prefata è costituita dall'attività di consulenza aziendale, ossia di prestazione di servizi consultivi in favore di imprenditori terzi.
Tale connotazione è poi dimostrata dall'oggetto sociale statutario, anch'esso riportato nella visura C.C.I.A.A. in atti, laddove si legge:
In ogni caso, l' non ha contestato che, come dedotto in ricorso, CP_1 Parte_2
[. [...]
svolgesse in via prevalente, se non esclusiva, prestazioni di servizio di consulenza
[...] aziendale e condominiale, in concreto espletate da sicché tale Parte_1 circostanza di fatto, che assume valore dirimente nel presente giudizio, deve ritenersi dimostrata ex art. 115 c.p.c.
Allo stesso modo, non è contestato ed è perciò dimostrato che non Controparte_2 avesse dipendenti o consulenti esterni, sicché l'attività sociale era espletata in via esclusiva dal ricorrente.
D'altra parte, non assume rilievo probatorio l'iscrizione della società nell'albo delle imprese e la registrazione presso la competente Camera di Commercio, in quanto, come detto, la natura commerciale dell'impresa, ai fini di causa, deve essere accertata in concreto, e non già in via presuntiva o astratta.
4. Ciò posto, a questo punto occorre richiamare l'indirizzo interpretativo assunto in materia dalla giurisprudenza di legittimità, che questo giudice condivide pienamente, indirizzo secondo cui i servizi di consulenza aziendale non possono essere inquadrati e classificati come attività di natura commerciale, anche laddove si concretizzino in opere professionali non riservate a soggetti iscritti in albi o elenchi
(Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13485: “L'attività personale, di natura intellettuale, di consulenza aziendale, priva di rilievo imprenditoriale in quanto sfornita di qualsiasi organizzazione, non è assoggettata all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, poiché il presupposto imprescindibile per tale iscrizione è che vi sia, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della l. n.
662 del 1996 , un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o, anche, come socio di s.r.l.”; in parte motiva: “… con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte di Appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale di Parma, ha confermato l'accoglimento della opposizione Pt_ CP_ al ruolo ed alla cartella di pagamento proposto da nei confronti dell diretta ad ottenere la declaratoria che esso ricorrente non era tenuto, quale consulente aziendale, agli obblighi contributivi derivanti dall'iscrizione alla gestione CP_ commercianti, nei confronti dell dal 1986 al 2004; la Corte del merito ha ritenuto fondante il rilievo secondo il quale CP l'attività di consulenza aziendale svolta dal P. non era qualificabile commerciale poichè l non aveva fornito prova CP_ dell'attività professionale in forma d'impresa; avverso questa sentenza l ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura, illustrata da memoria, relativa alla violazione e o falsa applicazione delle seguenti disposizioni: L. n. 613 del 1966, art.
1,L. n. 1397 del 1960, art. 1 come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, L. n. 1397 del 1960, art. 2, del D.P.R. n.
917 del 1986, art. 49,D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, e degli artt. 2082, 2226 e 2697
c.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo che ravvisa nell'aver trascurato la circostanza fondamentale dell'avvenuta iscrizione del P. alla Camera di commercio;
P.B. è rimasto intimato. … il motivo di ricorso risulta fondato sulla pretesa di desumere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da elementi di carattere meramente presuntivo, che (come osservato già da questa Corte di legittimità da Cass. n. 17643 del 2016 e da ultimo da Cass.
296 del 2018) non rilevano sul piano previdenziale e che non scalfiscono la validità della "ratio decidendi" della sentenza impugnata che è correttamente incentrata sulla rilevata insussistenza dello svolgimento di un'attività commerciale da parte del
P., essendo stato ben evidenziato non solo che non poteva attribuirsi alcun valore assoluto, in quanto non dotata di effetti CP costitutivi, alla iscrizione della parte alla Camera di commercio, ma anche che l non aveva in alcun modo contestato la specifica descrizione dell'attività in concreto esercitata che non assumeva rilievo imprenditoriale in quanto priva di qualsiasi organizzazione e fondata sulla quasi esclusiva componente personale intesa come conoscenze specifiche e fiducia acquisita sul
8 mercato del lavoro;
che, in concreto, secondo il condiviso ragionamento dei giudici d'appello, si trattava di un'attività intellettuale e non imprenditoriale diretta a prestazione di servizi in favore di terzi;
che, infatti, il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta laddove va ricordato che, quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n.
160, art. 29, comma 1: …; quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale (v. in tal senso Cass. sez.
6 - Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013) e tale presupposto non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta dallo svolgimento della sola attività personale, intellettuale, di consulenza aziendale; va, quindi, esclusa la ricorrenza dell' attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti;
va, inoltre, osservato - con CP riferimento al contenuto della memoria depositata dall - che esula dall' oggetto del presente giudizio la verifica della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del P. alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 26, comma 202, nè tale questione può essere utilizzata dal punto di vista logico per sostenere la tesi dell , giacchè non corrisponde al vero CP_3 l'affermazione che l'attività svolta dal P., necessariamente, non è imprenditoriale nè professionale in ragione del fatto che, per giungere a tale conclusione, si sarebbe dovuto accertare in concreto attraverso quali atti professionali sia stata svolta l'attività da qualificare;
infatti, le attività di esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale che devono essere effettuate da chi sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge sono quelle riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione, al di fuori di tali attività vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributari (vd.
Cass. n. 14085 del 2010). …”).
In applicazione di tale criterio, deve ritenersi che anche nel presente giudizio, pacifica la natura intellettuale dell'attività del ricorrente in seno alla società, l' non CP_1 abbia dimostrato la natura commerciale dell'impresa, non avendo fornito elementi che rivelino l'esistenza di una organizzazione imprenditoriale sufficientemente articolata e complessa, tale da esulare la sola attività di consulenza prestata dal dott. . Parte_1
Ciò esclude la sussistenza del requisito oggettivo suindicato e, con esso, sia dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, sia dell'obbligo contributivo in contesa.
Inoltre, analogamente alla fattispecie scrutinata nel precedente di legittimità sopra evocato, anche nel presente giudizio non viene in rilievo l'obbligo di iscrizione dell'amministratore della società nella gestione separata che non è oggetto del CP_1 contendere.
Invero, di norma l'amministratore di s.r.l. è iscritto alla gestione separata in CP_1 forza di quanto previsto dall'art. 12 co. 11 D.L. 78/2010 (“11. L'art. 1, comma 208 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma
d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle CP_ corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335”), salvo che risulti provato che egli partecipi alla gestione dell'impresa commerciale nei termini sopra esposti,
9 ipotesi che ne legittima l'iscrizione alla gestione commercianti, in affiancamento alla gestione separata, attraverso il meccanismo della c.d. “doppia iscrizione previdenziale”
(Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2023, n. 24439: “In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all' art. 2, comma 26, della
l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all' art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 , pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della CP_ prova a carico dell' della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa”; Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2020, n. 3829: “Sul piano previdenziale, infatti,
(…) qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza”; Cassazione civile, sez. lav.,
11/03/2020, n. 6944: “Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995 …”).
In sostanza, la c.d. doppia iscrizione del socio amministratore di s.r.l. alla gestione separata ed alla gestione commercianti è ammessa, purché, però, sussistano i requisiti dell'una e dell'altra e, per la seconda, l'elemento della gestione dell'impresa commerciale (Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2019, n. 20369: “La sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 3240/2010, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, e dalla giurisprudenza successiva, deve utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo dell'interessato alla gestione separata, mentre non può essere più condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della Società, ovvero ai compiti di cui all'attività commerciale. Pertanto, deve ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini dell'esistenza dell'obbligo contributivo secondo gli ordinari criteri cosicché la
10 sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordata L. n. 662 del 1996, medesimo art. 1, comma 203”).
Ebbene, nella fattispecie, sebbene risulti pacifico ed anzi dimostrato che il dott.
abbia svolto, fino al 25.2.2021, anche attività di amministratore per la Parte_1 suddetta società (cfr. fatture fiscali in atti e visura camerale), l'eventuale obbligo di iscrizione alla gestione separata quale amministratore ed il correlato onere di versamento previdenziale non sono oggetto del presente giudizio.
Di ciò è bene fornire la dovuta precisazione, giacché, in più punti del ricorso, la pretesa di pagamento dell' viene erroneamente indicata come riferita alla gestione CP_1 separata, trattandosi, invece, di pretesa inerente alla sola gestione commercianti.
Di quest'ultima, in conclusione, si rileva l'infondatezza per assenza di prova della effettiva natura commerciale dell'impresa esercitata da Controparte_2
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, va disposto l'accoglimento del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'oggettiva incertezza interpretativa nella qualificazione giuridica della natura dell'impresa coinvolta nella fattispecie concreta, che ha reso necessari il processo e la pronuncia del giudice, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara insussistente l'obbligo di iscrizione di nella gestione Parte_1 commercianti CP_1
2) per l'effetto, dichiara insussistente l'obbligo contributivo preteso dall' per CP_1
l'anno 2019 ed annulla l'avviso di addebito impugnato;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, 16.1.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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