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Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. n. 707/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Il Tribunale del lavoro di Lagonegro, in persona del Giudice Dott. Antonio Bellusci,
Visto il deposito in Cancelleria dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU
dott. , nel procedimento in epigrafe indicato proposto da: Persona_1
nata il [...] a [...], C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. LANZALOTTI ANTONELLA, nei confronti dell' per il riconoscimento delle patologie CP_1
invalidanti di cui al ricorso;
Visto che le parti cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno contestato, nel termine prestabilito e perentorio di trenta giorni, le conclusioni del CTU;
Dato atto che il CTU ha confermato la stessa percentuale invalidante che era stata riconosciuta dalla CMIC e che non vi sono stati aggravamenti delle condizioni di salute;
Visto l'art. 445 bis co. 5 c.p.c. e ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, il quale riconosceva la ricorrente invalida nella misura del 67%, requisito sanitario NON UTILE ai fini del riconoscimento del beneficio preteso dell'assegno mensile di assistenza ai sensi degli artt. 2 e 13 L. 118/71.
Nulla per le spese legali
in considerazione della presenza di idonea dichiarazione di esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza resa dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
Visto l'esito dell'esame peritale e tale ultima dichiarazione, pone definitivamente a carico dell' le spese CP_1
di CTU liquidate come da separato decreto emesso in data odierna.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis comma 5 c.p.c.).
Si comunichi alle parti.
Lagonegro 17.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Antonio Bellusci
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
Il Tribunale del lavoro di Lagonegro, in persona del Giudice Dott. Antonio Bellusci,
Visto il deposito in Cancelleria dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU
dott. , nel procedimento in epigrafe indicato proposto da: Persona_1
nata il [...] a [...], C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. LANZALOTTI ANTONELLA, nei confronti dell' per il riconoscimento delle patologie CP_1
invalidanti di cui al ricorso;
Visto che le parti cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno contestato, nel termine prestabilito e perentorio di trenta giorni, le conclusioni del CTU;
Dato atto che il CTU ha confermato la stessa percentuale invalidante che era stata riconosciuta dalla CMIC e che non vi sono stati aggravamenti delle condizioni di salute;
Visto l'art. 445 bis co. 5 c.p.c. e ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, il quale riconosceva la ricorrente invalida nella misura del 67%, requisito sanitario NON UTILE ai fini del riconoscimento del beneficio preteso dell'assegno mensile di assistenza ai sensi degli artt. 2 e 13 L. 118/71.
Nulla per le spese legali
in considerazione della presenza di idonea dichiarazione di esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza resa dalla ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
Visto l'esito dell'esame peritale e tale ultima dichiarazione, pone definitivamente a carico dell' le spese CP_1
di CTU liquidate come da separato decreto emesso in data odierna.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis comma 5 c.p.c.).
Si comunichi alle parti.
Lagonegro 17.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Antonio Bellusci