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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2430/2022 R.G., vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Ortis Pellizzer e Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Andrea Cordella, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei propri difensori, sito in
Vicenza (VI), Piazza Pontelandolfo, n. 114;
- attore - contro
(C.F.: ) e (C.F.: CP_1 C.F._2 P_
, rappresentati e difesi dall'Avv.to Michela Reffo, elettivamente domiciliati C.F._3
presso lo Studio del proprio difensore, sito in Este (PD) Via Deserto n.144;
- convenuti –
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da verbale del 5.11.2024
Per i convenuti: come da verbale del 5.11.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
ha allegato di essere coniugato, in regime di comunione dei beni, con Parte_1 P_
, la quale è comproprietaria per la quota indivisa di 5/12, insieme alla sorella quest'ultima
[...] CP_1
per la quota indivisa di 7/12, del compendio immobiliare sito in via Paraiso, n. 2, in Pozzonovo (PD).
1 L'attore ha precisato che la di lui moglie è da oltre quindici anni affetta da disturbi psichiatrici, tanto che nell'agosto 2019 è stata istituita a favore della stessa l'amministrazione di sostegno, con nomina dalla sorella quale amministratrice di sostegno. CP_1
Il ha dedotto che nell'ottobre 2015 sono state avviate le opere di ristrutturazione dell'immobile _1
di cui la moglie è comproprietaria con la sorella, la quale ha presentato anche per conto di
[...]
le necessarie richieste amministrative. P_
Dunque, l'attore ha allegato che tutti i costi e gli oneri per la ristrutturazione sono stati dallo stesso interamente sostenuti con le seguenti modalità:
- pagando direttamente l'impresa edile e gli artigiani incaricati della realizzazione delle opere edili;
- finanziando mediante la corresponsione di € 7.000,00; CP_1
- finanziando mediante la corresponsione di € 116.000,00. P_
Il ha dedotto che, in forza di quanto pattuito, gli odierni convenuti avrebbero dovuto restituire _1
la quota per il valore delle opere realizzate, pari a 224.230,81 euro, corrispondenti ai 7/12 del valore delle opere realizzate.
L'attore ha allegato che, tuttavia, nel dicembre 2021 ha rinvenuto tra i documenti della moglie un riconoscimento di debito del 16.11.2016, sottoscritto da , con il quale questi ha P_
dichiarato di essere debitore della somma di 116.000,00 euro nei confronti di , ed Controparte_3
una successiva remissione del debito del 7.2.2017, sottoscritta da . Controparte_3
Il ha evidenziato che, nonostante l'esistenza di tali scritture, ha restituito _1 P_ all'attore con bonifico del 27.11.2019 la somma di 4.218,00, indicando la causale “ P_
rimborso prestito rata”, e con bonifico del 24 dicembre 2021 la somma di euro 5.000,00 con causale:
“Mestri Bruno regalo di Natale…. ”. CP_4
Nel costituirsi, i convenuti hanno contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e dedotto.
In via preliminare, i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva del , _1
evidenziando che egli non è titolare del diritto azionato, essendo estraneo ai rapporti contrattuali dedotti.
Inoltre, i convenuti hanno contestato l'esistenza di un accordo avente ad oggetto la restituzione di denaro in favore dell'attore, in quanto le somme versate mediante il conto corrente cointestato al ed a sono esclusivamente riferibili a quest'ultima, che le ha utilizzate per _1 Controparte_3 la ristrutturazione dell'immobile di cui è comproprietaria.
I convenuti hanno, poi, evidenziato come il sia del tutto estraneo al rapporto sotteso alle _1
scritture di riconoscimento di debito e di rimessione di debito.
2 Inoltre, gli stessi hanno dedotto che i bonifici effettuati in favore del non comprovano _1
l'esistenza di un accordo restitutorio, essendo successivi di diversi anni rispetto al momento della fine dei lavori di ristrutturazione.
Infine, i convenuti hanno anche dedotto l'indeterminatezza del petitum.
2. Alla luce delle deduzioni delle parti e in particolare dell'attore, è possibile desumere che quest'ultimo ha dedotto l'esistenza di un contratto stipulato tra le parti, in forza del quale Parte_1
ha mutuato:
- a la somma di euro 7.000,00; CP_1
- a la somma di euro 116.000,00, P_
i quali si sarebbero impegnati a restituire le predette somme con pagamenti rateali.
Inoltre, secondo la prospettazione dell'attore, questi avrebbe sostenuto per intero i costi dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di cui sono comproprietarie la di lui moglie e a fronte CP_1 dell'impegno di quest'ultima alla restituzione di 7/12 del valore delle somme anticipate da _1
.
[...]
2.1 Ebbene, costituisce ius receptum il principio per il quale il contratto di mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che costituisce elemento costitutivo del contratto, evidenziando che il requisito della realità può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa (Cass., Sez. III, n. 17194/2015; Cass., Sez. III, n.
25569/2011).
Tuttavia, è altrettanto condivisibile l'approccio ermeneutico secondo il quale l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (Cfr. Cassazione civile sez. II,
08/01/2018, n.180; Cassazione civile sez. II, 16/10/2017, n.24328).
Con riferimento al caso di specie, vi è evidenza documentale del fatto che , operando Parte_1
mediante il conto intestato allo stesso ed a , abbia corrisposto: Controparte_3
- 7.000,00 euro a mediante l'emissione di un assegno circolare in data 31.8.2016 (Cfr. CP_1
doc. n. 20 di parte attrice);
- 116.00,00 euro a , mediante due bonifici rispettivamente di 56.000,00 e di 50.000,00 P_
euro (Cfr. doc. n. 20 e 21 di parte attrice).
3 Rispetto a tali spostamenti patrimoniali, si rileva che le parti hanno fornito prospettazioni diverse ed inconciliabili.
Infatti, i convenuti hanno dedotto che le somme sarebbero state corrisposte in loro favore in ragione di un accordo stipulato esclusivamente con risultando irrilevante che le operazioni siano CP_1 state eseguite dal conto cointestato alla stessa ed all'attore, in quanto si tratterebbe di somme riferibili alla sola CP_1
2.2 Ebbene, il Tribunale reputa condivisibile il principio per il quale la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.) (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023).
Tenuto conto delle domande formulate dall'attore, giova dapprima soffermarsi sulla posizione di
. P_
Nel caso in esame, può ritenersi raggiunta prova certa e tranquillizzante circa il titolo fatto valere dal ricorrente e, dunque, dell'obbligo di restituire le somme sopra indicate al Beozzo, tuttavia con le precisazioni di seguito esposte.
In primo luogo, giova precisare come a fronte di specifici elementi documentali, i convenuti non abbiano fornito una plausibile alternativa giustificazione in relazione alla ricezione delle somme sopra indicate.
Infatti, il ha fornito prova di avere materialmente curato tutte le operazioni relative al _1
trasferimento delle somme di denaro in favore del convenuto, atteso che risultano dallo stesso sottoscritto gli atti di disposizione di bonifico in favore di . P_
Inoltre, assumono particolare rilevanza anche le causali indicate nelle disposizioni di bonifico, entrambi espressamente riferite ai lavori di ristrutturazione dell'abitazione in questione, in comproprietà tra
[...]
e Controparte_3 CP_1
Nondimeno, non può trascurarsi come sia pacifico che effettivamente la somma totale di 116.000,00 euro sia stata ricevuta dal proprio per la ragione indicata nelle causali, in quanto P_
sostanzialmente dallo stesso confermato negli scritti difensivi.
4 Sul punto, il convenuto ha dedotto che, tuttavia, il contratto sarebbe stato stipulato esclusivamente con
, sia in quanto effettiva comproprietaria dell'immobile oggetto di ristrutturazione, Controparte_3
sia poiché le somme corrisposte sarebbero riferibili solo alla stessa.
Tale prospettazione sarebbe avvalorata dall'esistenza dei due atti, depositati dallo stesso attore, corrispondenti a:
- dichiarazione di riconoscimento di debito, sottoscritta dal ed indirizzata alla sola P_ P_
(Cfr. doc. n. 32 di parte attrice);
[...]
- dichiarazione di reissione del debito, sottoscritta da e rilasciata al (Cfr. Controparte_3 P_
doc. n. 33 di parte attrice).
Ebbene, il Tribunale reputa che tali documenti comprovino la certa esistenza di un accordo restitutorio quantomeno intercorso tra la ed il P_ P_
Al contempo, tanto non esclude che tale contratto fosse stato stipulato anche con il e, proprio _1 alla luce degli elementi emersi nel corso del processo, può ritenersi provato che l'odierno attore fosse ulteriore parte dell'accordo in questione.
Come detto, pacifica l'inesistenza di un contratto scritto, sono numerosi gli elementi, anche indiziari, che inducono a ritenere raggiunta la prova sul punto, ossia:
- la già evidenziata circostanza relativa alla materiale realizzazione delle operazioni di versamento delle somme, effettuate dal solo;
_1
- l'utilizzo di somme presenti su un conto cointestato all'attore ed a;
Controparte_3
- il vincolo di coniugio tra e;
Parte_1 Controparte_3
- la corresponsione di somme da parte di ed in favore di a titolo di P_ Parte_1
“rimborso prestito rata” e “regalo di Natale” (Cfr. doc. n. 34 e 35 di parte attrice).
Infatti, è del tutto verosimile che, anche in ragione dei vincoli familiari tra le parti, e la di Parte_1
lui moglie abbiano concordemente deciso di mutuare le somme in questione al compagno di CP_1
comproprietaria dell'immobile, che lo stesso avrebbe poi destinato ai lavori di ristrutturazione.
[...]
2.3 Non risultano dirimenti le argomentazioni pure articolate dai convenuti, per le quali il difetto di titolarità attiva del sarebbe ricavabile dalle circostanze per cui egli non è comproprietario _1 dell'immobile, non c'è stata una formalizzazione del contratto e l'attore sia stato un mero esecutore di attività svolte nell'interesse della moglie.
Infatti, dall'esame complessivo delle operazioni inerenti ai lavori di ristrutturazione che hanno riguardato l'immobile de quo è possibile desumere la commistione tra le posizioni di tutte le parti coinvolte, senza particolari delimitazioni formali.
5 In tal senso, vale evidenziare che, se da un lato ha curato direttamente talune necessarie CP_1 pratiche amministrative relative all'immobile (cfr. doc. n. 2, 3, 4 e 5 di parte attrice), non può trascurarsi che ha sottoscritto, in qualità di committente e con la stessa il Parte_1 CP_1
contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione, che ha anche personalmente seguito, come peraltro confermato dai convenuti a pagina 4 della comparsa di risposta (Cfr. doc. n. 4 di parte convenuta).
Dunque, proprio alla luce di siffatte modalità di gestione delle vicende relative a pure onerose opere inerenti all'immobile, non appare inverosimile che, anche in ragione dei rapporti familiari, _1
, e abbiano stipulato il contratto di mutuo senza forma
[...] Controparte_3 CP_5
scritta.
Inoltre, va valorizzata la circostanza per cui la ingente somma totale di 116.000,00 euro sia stata prelevata dal conto cointestato a ed a , ragione per cui, in assenza Parte_1 Controparte_3
di prova contraria, dette somme sono riferibili ad entrambi i cointestatari del conto.
Infatti, la cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27069 del 14/09/2022).
In questa prospettiva, la dichiarazione di riconoscimento di debito rilasciata dal a P_ [...] costituisce conferma dell'esistenza dell'accordo restitutorio, sebbene la stessa fosse P_
indirizzata ad uno solo dei due creditori solidali.
2.4 Peraltro, che l'impegno restitutorio fosse stato assunto dal anche nei confronti del è P_ _1
desumibile dal contegno stesso del convenuto, il quale, come detto, ha effettuato due pagamenti in favore dell'attore, senza fornire una plausibile ed alternativa giustificazione rispetto a quella dedotta dal
. _1
Nondimeno, non può trascurarsi che le stesse causali assegnate unilateralmente dal finiscano P_
per confermare la finalità restitutoria della corresponsione delle somme, dunque riconducibile al contratto di mutuo in questa sede dedotto dall'attore.
Infatti:
- il bonifico effettuato in data 27.11.2019, avente ad oggetto la somma di 4.218,00 euro, è contraddistinto dalla causale “RIMBORSO PRES RATA” (Cfr. doc. n. 34 di parte attrice);
6 - il bonifico effettuato in data 24.12.2021, avente ad oggetto la somma di 5.000,00 euro, è contraddistinto dalla causale “REGALO DI NATALE …. ” (Cfr. doc. n. 35 di parte CP_4
attrice).
Orbene, se rispetto al primo dei due bonifici non appare equivocabile la riferibilità del pagamento alla restituzione di una “rata del prestito”, con riferimento al secondo, anche a voler ritenere che nel 2021 i rapporti tra le parti fossero ancora buoni ed a supporre una particolare generosità dell'odierno convenuto, non appare affatto credibile che il abbia corrisposto la somma di 5.000,00 euro P_
quale mero presente natalizio.
In altri termini, tali disposizioni patrimoniali, alla luce delle deduzioni delle parti e dell'istruttoria svolta, non trovano alcuna giustificazione se non nel contratto di mutuo fatto valere dal . _1
Peraltro, le circostanze per cui tali pagamenti siano avvenuti a distanza di tempo dalla dazione delle somme, della fine dei lavori e successivamente alla remissione di debito di non Controparte_3 sono incongruenti rispetto alla sussistenza dell'accordo restitutorio.
Infatti, non può escludersi che il avesse già restituito parte delle somme ricevute in prestito a P_
, la quale, infatti, ha poi sottoscritto la remissione del debito vantato nei confronti Controparte_3
di . P_
2.5 A questo punto, occorre vagliare gli effetti della remissione di debito da parte di P_
nei confronti di , in relazione ai rapporti con il creditore solidale, ossia l'odierno
[...] P_
attore.
Con riferimento all'atto di remissione di debito, a ben vedere, lo stesso attore si è limitato a dedurre che la di lui moglie ha sottoscritto l'atto in un momento in cui era stata già colpita dalla patologia psichiatrica da cui è affetta, tuttavia mai ponendone concretamente in dubbio l'esistenza e l'efficacia.
Tuttavia, per le ragioni sopra esposte, il contratto di mutuo in questione risulta essere stato stipulato dai mutuanti e e dal mutuatario . Parte_1 Controparte_3 P_
Dunque, opera, nel caso di specie, la disciplina di cui all'art. 1301, comma 2, c.c., il quale recita: “Se la remissione è fatta da uno dei creditori in solido, essa libera il debitore verso gli altri creditori solo per la parte spettante al primo”.
Di conseguenza, il in forza della remissione del debito di può ritenersi P_ Controparte_3
liberato verso solo per la parte che sarebbe spettata alla stessa. Parte_1
2.6 Tanto premesso, occorre determinare a quanto ammonti tale parte.
Ebbene, si condivide il consolidato principio per il quale la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti
7 dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cfr. Cass. II, n.
11375/2019; Cass. II, n. 4838/2021; Cass. I, n. 28839/2008).
Inoltre, nel conto corrente bancario intestato a due persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal comma 2 dell'art. 1298
c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali (Cfr.
Cass. I, n. 77/2018; Cass. I, n. 4066/2009).
Pertanto, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cfr. Cass. lav., n. 18777/2015; Cass. I, n.
26991/2013).
Alla luce dei principi sopra richiamati, considerato che si è in presenza di una prestazione divisibile, il
Tribunale reputa che, in assenza di ulteriori elementi di segno contrario, a ciascuno dei creditori spettasse la quota di metà della somma totale di 116.000,00 euro.
Infatti, l'intera somma è stata corrisposta al mediante il conto cointestato a P_ P_
e , il quale non ha fornito alcun dirimente elemento idoneo a comprovare che le
[...] Parte_1
somme presenti su detto conto fossero riferibili esclusivamente allo stesso o, quantomeno, per una quota superiore a quella di metà.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che l'attore si è limitato genericamente ad affermare, senza tuttavia fornire alcuna prova, che “gran parte dei proventi, che sono confluiti nel conto corrente cointestato, sono stati di esclusiva appartenenza dell'odierno attore (che ha gestito ed amministrato la propria attività di commercio ambulante da solo); la liquidità a disposizione del sig. per i Parte_1
pagamenti di cui sopra e per il finanziamento concesso al sig. , peraltro, è derivata sia P_
dalle somme presenti in conto corrente sia dallo svincolo di alcuni investimenti personali del sig.
” (Cfr. memoria n. 1 ex art.183, comma 6, c.p.c.). Parte_1
Trattasi di circostanze rispetto alle quali l'attore ben avrebbe potuto fornire un riscontro documentale, tuttavia non offerto, ragione per cui può ritenersi che le somme depositate sul conto fossero in parti uguali riferibili ai coniugi - . _1 P_
8 Inoltre, del tutto inutilizzabili sono le dichiarazioni rese dal TE , in quanto tutte de Testimone_1
relato actoris (Cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 15/0/2015, n. 569).
Allo stesso modo, non sono dotate di particolare pregnanza probatoria i numerosi documenti depositati dai convenuti, dai quali è possibile ricavare che ha per molti anni svolto attività Controparte_3
lavorativa, ma non idonei a comprovare che il conto cointestato con il fosse alimentato in via _1
esclusiva o prevalente dalla (Cfr. doc. da 15 a 32 di parte convenuta). P_
2.7 Ciò posto, giova osservare che, secondo la stessa prospettazione del , il convenuto ha _1
provveduto in via parziale e minima alla restituzione delle somme dovute, come ricavabile dai bonifici effettuati dal per un totale di 9.218,00 euro (Cfr. doc. n. 34 e 35 di parte attrice). P_
In definitiva, il va condannato alla restituzione della somma di 48.782,00 [(116.000,00/2]- P_
9.218,00], oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla messa in mora (10.2.2022, cfr. doc. 6 di parte attrice) sino all'effettivo soddisfo.
Non può, invece, essere riconosciuta la pure richiesta rivalutazione, trattandosi di restituzione che integra un debito di valuta, dunque non suscettibile di rivalutazione automatica (Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 21906 del 30/07/2021; Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018; Sez. 3, Sentenza n.
5639 del 12/03/2014).
3. L'attore ha, poi, chiesto condannarsi alla restituzione della somma complessiva di CP_1
euro 224.230,81, pari al valore della quota di 7/12 delle opere realizzate nell'immobile di cui la stessa è comproprietaria ed asseritamente anticipati esclusivamente dal . _1
Prima di procedere alla valutazione circa la fondatezza della domanda, giova precisare che, pur avendo l'attore dedotto di avere mutuato alla anche la somma di euro 7.000,00, non ha tuttavia P_
formulato una specifica domanda di restituzione della stessa, avendo espressamente limitato la domanda ad “euro 224.230,81, per le causali di cui alla parte narrativa”; somma, che, come detto, è espressamente riferita alla quota del valore dei lavori realizzati (Cfr. atto di citazione pag. 2).
La domanda è infondata.
Il Tribunale reputa che il non abbia fornito prova certa dell'esistenza di un accordo tra lo stesso _1
e come dedotto nell'atto introduttivo;
in particolare, non è emerso alcun riscontro della CP_1 asserita pattuizione circa l'impegno di a restituire una quota dei costi sostenuti da CP_1
per la realizzazione dei lavori. Parte_1
Inoltre, e tanto appare dirimente, giova evidenziare come l'immobile in questione sia in comproprietà tra la convenuta e moglie dell'attore; dunque, è del tutto verosimile che il Controparte_3
9 , il quale si è anche pacificamente occupato di seguire in prima persona l'esecuzione dei lavori, _1
abbia provveduto a sostenere i costi di cui si era fatto carico la di lui moglie, in quanto comproprietaria.
Nondimeno, dall'esame della copiosa documentazione prodotta e delle dichiarazioni dei testi escussi, non può affatto escludersi che i pagamenti effettuati dal siano stati eseguiti prevalentemente _1 con riferimento alla parte dell'immobile in uso allo stesso ed alla di lui moglie.
Significative, in tal senso, le dichiarazioni del TE , professionista incaricato dalle sorelle Tes_2
per la redazione del progetto relativo all'immobile in questione, il quale ha dichiarato: “Sono P_
un geometra. Ho ricevuto un incarico da e , per redigere un CP_1 Controparte_3
progetto di sistemazione della casa in Via Paraiso, non ricordo con precisione il numero civico. Ho cominciato questa attività nel 2004, quando c'è stato il primo incontro perché l'intenzione era quella di realizzare una casa nuova, credo per . È stata ottenuta la concessione, ma poi non P_
sono stati realizzati i lavori. Poi nel 2013, se non ricordo male, mi hanno nuovamente incaricato, ma stavolta per ristrutturare il fabbricato al civico 2, che era una sola unità, per ottenerne due. Ho seguito progetto e direzione dei lavori. Ho visto anche i lavori realizzati ed ultimati” (Cfr. verbale dell'udienza del 7.2.2024).
E ancora: “Confermo che queste opere sono state realizzate. Preciso però che quando si fa, ad esempio, riferimento a demolizione e rifacimento dei pavimenti e delle murature interne ai due alloggi, sembra che questi lavori siano stati eseguiti in due appartamenti. In realtà hanno interessato solo il piano terra. Ciò che intendo precisare è che i lavori hanno riguardato principalmente la nuova unità e solo in parte quella già esistente. Anche la scala interna era già esistente, ma non era adeguata ed è stata riadattata, prima era solo una scala di servizio. Anche per quanto riguarda l'impianto elettrico, principalmente i lavori erano relativi al piano terra, non credo sia stato rifatto al primo piano, che era già abitato. Anche telai e serramenti sono stati installati nuovi solo al piano terra […] Ricordo che abitava in quell'immobile al primo piano ed in parte al piano terra. Infatti abbiamo poi CP_1
realizzato i lavori su una parte del piano terra, lato ovest, dove è stato ricavato il nuovo alloggio. Poi in adiacenza sono stati costruiti i garage” (Cfr. verbale dell'udienza del 7.2.2024).
A ciò si aggiunga come risultino manifestamente contraddittorie le domande e le difese svolte dall'attore, il quale ha dapprima dedotto di avere mutuato l'importante somma di 116.000,00 euro a
, necessaria proprio alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, per poi P_
affermare di avere sostenuto in via esclusiva tutti i costi necessari per tali opere.
10 Per mera completezza, giova precisare che non avrebbero condotto a diverso esito le istanze istruttorie, ritenute inammissibili per le ragioni meglio esposte con ordinanza del 4.10.2023, da intendersi qui integralmente richiamate.
Con specifico riferimento alla richiesta di C.T.U., vale osservare come la stessa fosse finalizzata alla verifica del valore delle “migliorie” apportate all'immobile, rispetto alle quali, tuttavia, alcuna domanda è stata formulata.
Dunque, la domanda svolta nei confronti di va integralmente respinta. CP_1
4. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ex artt. 91 e ss. c.p.c., occorre distinguere le posizioni dell'attore rispetto ai due convenuti.
Infatti, se il risulta essere soccombente rispetto all'attore, quest'ultimo è a sua volta P_
soccombente nei confronti di CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, nei termini sopra specificati, e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e del valore della controversia, tenuto conto della richiesta di distrazione formulata dai difensori delle parti.
Inoltre, vale precisare che, con particolare riferimento alla posizione del soccombente convenuto
, risulta applicabile il principio per il quale, ai fini dell'individuazione dello scaglione P_
tariffario applicabile, assuma decisiva rilevanza il criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum (Cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/11/2017, n.27274; Cassazione civile sez. II,
05/01/2011, n.226; Cassazione civile sez. un., 11/09/2007, n.19014; Cass. civ., 19 febbraio 2010, n.
3996; Cass. civ., 28 aprile 1990, n. 3560).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie, per quanto di ragione, la domanda svolta da nei confronti di e, Parte_1 P_ per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di , della somma di P_ Parte_1
48.782,00 euro, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla messa in mora (10.2.2022) sino all'effettivo soddisfo;
rigetta le domande svolte dall'attore nei confronti di CP_1
condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite liquidate P_
in euro 518,00 per spese vive ed euro 7.014,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%,
I.V.A. e C.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Ortis Pellizzer e dell'Avv. Andrea
Cordella ex art. 93 c.p.c.;
11 condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta delle spese di Parte_1 CP_1
lite liquidate in euro 11.163,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Michela Reffo ex art. 93 c.p.c..
Rovigo, 25.5.2025
Il giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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