Articolo 2 della Legge 26 novembre 1969, n. 931
Articolo 1
Versione
1 gennaio 1970
Art. 2.
La maggiore spesa annua di lire 50 milioni sara' fronteggiata mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1970