a) al primo comma, dopo le parole: "conseguenze dannose o pericolose del reato" sono inserite le seguenti: ", ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa";
b) al secondo comma, le parole: ", salvo che cio' sia impossibile" sono soppresse;
c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 165 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 165 (Obblighi del condannato). - La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno puo' altresi' essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.».
- Per il testo dell' art. 163 del codice penale , vedi note all'articolo 1.