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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna
Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5261 /2024 R.G.,
TRA
(C.F.: ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1 procuratore di sè stesso, elettivamente domiciliato in Napoli alla Carlo Poerio n. 89/A
Ricorrente
E sito in Napoli al vico Santo Spirito di Palazzo, Controparte_1
46 (C.F. ), in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco D'Angelo presso il cui studio elettivamente domiciliato in Napoli alla via Garzilli, 8
Resistente
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2024, L'Avv ha rappresentato che non vi Parte_1
è stata alcuna integrazione della documentazione in precedenza depositata né vi è stato alcun contatto tra le parti successivamente all'ultima udienza;
che la documentazione inviata è insufficiente ed ha chiesto che, in caso di riconosciuta cessazione della materia del contendere, gli vengano riconosciute le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha adito il Tribunale, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., chiedendo Parte_1 di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere dal sito CP_1 CP_1 in Napoli alla via Santo Spirito di Palazzo, 46, ai sensi dell'art. 63 c.c. disp. att., l'elenco
1 dei condomini morosi con specifica ripartizione delle somme a debito, dei millesimi di riferimento, dei dati anagrafici completi e la condanna del predetto Condominio ad esibire e comunicare detto elenco.
Ha chiesto, altresì, la condanna del al pagamento in suo favore della CP_1 somma di €. 100,00 o di quella minore o maggiore ritenuta congrua per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'emittendo provvedimento ex art. 614-bis c.p.c.., nonchè al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Si è costituito il sito in Napoli alla via Santo Spirito di Controparte_1
Palazzo, 46, eccependo, innanzitutto, l'improcedibilità dell'azione perchè non è stato ritualmente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria previsto per i giudizi in cui sia parte un ente condominiale né è stato inoltrato alcun invito alla negoziazione assistita.
Ha dedotto, altresì, il che tra la notifica dell'atto introduttivo e lo CP_1 svolgimento dell'udienza i debitori avevano provveduto progressivamente a saldare le singole posizioni debitorie e l'Amm.re aveva notiziato il ricorrente dei pagamenti in corso.
Il ha, poi, concluso: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: CP_1
1) in via preliminare dichiarare l'improcedibilità del ricorso e delle domande ivi formulate per omesso esperimento del tentativo di mediazione e per mancato invito alla negoziazione assistita;
2) nel merito dichiararsi la cessata materia del contendere.”
All'udienza del 31.05.24 il Giudice ha invitato le parti a conciliare prospettando alle stesse possibili ed eventuali soluzioni transattive e ha rinviato, al fine di favorire detta conciliazione, all'udienza del 22.10.24.
All'udienza del 22.10.24 subentrato un nuovo GI, il Tribunale ha riservato la decisione concedendo apposito termine per il deposito di scritti conclusionali.
Deve, preliminarmente, darsi atto che parte ricorrente non ha esperito la mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010.
La materia oggetto del presente giudizio verte in tema di condominio e, dunque, ai sensi dell'art. 71 quater disp att. c.c., la mediazione è obbligatoria e doveva essere esperita dalla parte istante. L'articolo recita infatti: “Per controversie in materia di condominio, ai sensi
2 dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/10, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo IV, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.”
Rientrano, quindi, nell'alveo applicativo della mediazione in materia condominiale tutte le vicende riguardanti le parti comuni e la destinazione d'uso delle stesse;
le controversie relative all'amministratore (artt. 1129-1133 c.c.); le spese fatte dal condominio senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea (art. 1134 c.c.); l'assemblea dei condomini (artt. 1135-1137 c.c.) e il regolamento di condominio (art. 1138 c.c.); le questioni relative all'impugnazione delle delibere condominiali (art. 1137 c.c.) e la responsabilità dell'amministratore e la sua revoca;
le questioni inerenti le disposizioni dettate dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. in tema di scioglimento del condominio e dall'art. 63 disp. att. c.c. le questioni in materia di riscossione dei contributi condominiali.
Il mancato esperimento della mediazione, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato dal giudice, non oltre la prima udienza (Cass. n. 22736/2021, n. 25155/2020).
Il convenuto ha, sin dal suo primo atto, la comparsa di costituzione, CP_1 eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, per cui l'eccezione è tempestiva e deve essere accolta.
Alla luce di quanto sopra, non resta che dichiarare la improcedibilità della domanda azionata dall'odierno ricorrente per mancato esperimento della mediazione obbligatoria
Tra l'altro, con note del 21.11.2024, il ha depositato comunicazione CP_1 inviata, a mezzo pec in pari data, all'Avv. con indicazione di dati ulteriori Pt_1 rispetto a quelli inviati in precedenza in riscontro alla richiesta di parte ricorrente.
La definizione in rito della controversia nonché la condotta collaborativa del
Condominio costituiscono gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria
Diana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
3 confronti del sito in Napoli al vico Santo Spirito di Palazzo, Controparte_1
46, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda;
- Spese compensate.
Napoli, così deciso il 1/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna
Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5261 /2024 R.G.,
TRA
(C.F.: ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1 procuratore di sè stesso, elettivamente domiciliato in Napoli alla Carlo Poerio n. 89/A
Ricorrente
E sito in Napoli al vico Santo Spirito di Palazzo, Controparte_1
46 (C.F. ), in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco D'Angelo presso il cui studio elettivamente domiciliato in Napoli alla via Garzilli, 8
Resistente
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2024, L'Avv ha rappresentato che non vi Parte_1
è stata alcuna integrazione della documentazione in precedenza depositata né vi è stato alcun contatto tra le parti successivamente all'ultima udienza;
che la documentazione inviata è insufficiente ed ha chiesto che, in caso di riconosciuta cessazione della materia del contendere, gli vengano riconosciute le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha adito il Tribunale, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., chiedendo Parte_1 di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere dal sito CP_1 CP_1 in Napoli alla via Santo Spirito di Palazzo, 46, ai sensi dell'art. 63 c.c. disp. att., l'elenco
1 dei condomini morosi con specifica ripartizione delle somme a debito, dei millesimi di riferimento, dei dati anagrafici completi e la condanna del predetto Condominio ad esibire e comunicare detto elenco.
Ha chiesto, altresì, la condanna del al pagamento in suo favore della CP_1 somma di €. 100,00 o di quella minore o maggiore ritenuta congrua per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'emittendo provvedimento ex art. 614-bis c.p.c.., nonchè al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio.
Si è costituito il sito in Napoli alla via Santo Spirito di Controparte_1
Palazzo, 46, eccependo, innanzitutto, l'improcedibilità dell'azione perchè non è stato ritualmente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria previsto per i giudizi in cui sia parte un ente condominiale né è stato inoltrato alcun invito alla negoziazione assistita.
Ha dedotto, altresì, il che tra la notifica dell'atto introduttivo e lo CP_1 svolgimento dell'udienza i debitori avevano provveduto progressivamente a saldare le singole posizioni debitorie e l'Amm.re aveva notiziato il ricorrente dei pagamenti in corso.
Il ha, poi, concluso: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: CP_1
1) in via preliminare dichiarare l'improcedibilità del ricorso e delle domande ivi formulate per omesso esperimento del tentativo di mediazione e per mancato invito alla negoziazione assistita;
2) nel merito dichiararsi la cessata materia del contendere.”
All'udienza del 31.05.24 il Giudice ha invitato le parti a conciliare prospettando alle stesse possibili ed eventuali soluzioni transattive e ha rinviato, al fine di favorire detta conciliazione, all'udienza del 22.10.24.
All'udienza del 22.10.24 subentrato un nuovo GI, il Tribunale ha riservato la decisione concedendo apposito termine per il deposito di scritti conclusionali.
Deve, preliminarmente, darsi atto che parte ricorrente non ha esperito la mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010.
La materia oggetto del presente giudizio verte in tema di condominio e, dunque, ai sensi dell'art. 71 quater disp att. c.c., la mediazione è obbligatoria e doveva essere esperita dalla parte istante. L'articolo recita infatti: “Per controversie in materia di condominio, ai sensi
2 dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/10, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo IV, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.”
Rientrano, quindi, nell'alveo applicativo della mediazione in materia condominiale tutte le vicende riguardanti le parti comuni e la destinazione d'uso delle stesse;
le controversie relative all'amministratore (artt. 1129-1133 c.c.); le spese fatte dal condominio senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea (art. 1134 c.c.); l'assemblea dei condomini (artt. 1135-1137 c.c.) e il regolamento di condominio (art. 1138 c.c.); le questioni relative all'impugnazione delle delibere condominiali (art. 1137 c.c.) e la responsabilità dell'amministratore e la sua revoca;
le questioni inerenti le disposizioni dettate dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. in tema di scioglimento del condominio e dall'art. 63 disp. att. c.c. le questioni in materia di riscossione dei contributi condominiali.
Il mancato esperimento della mediazione, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato dal giudice, non oltre la prima udienza (Cass. n. 22736/2021, n. 25155/2020).
Il convenuto ha, sin dal suo primo atto, la comparsa di costituzione, CP_1 eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, per cui l'eccezione è tempestiva e deve essere accolta.
Alla luce di quanto sopra, non resta che dichiarare la improcedibilità della domanda azionata dall'odierno ricorrente per mancato esperimento della mediazione obbligatoria
Tra l'altro, con note del 21.11.2024, il ha depositato comunicazione CP_1 inviata, a mezzo pec in pari data, all'Avv. con indicazione di dati ulteriori Pt_1 rispetto a quelli inviati in precedenza in riscontro alla richiesta di parte ricorrente.
La definizione in rito della controversia nonché la condotta collaborativa del
Condominio costituiscono gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria
Diana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
3 confronti del sito in Napoli al vico Santo Spirito di Palazzo, Controparte_1
46, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità della domanda;
- Spese compensate.
Napoli, così deciso il 1/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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