TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/06/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 194/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 194/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BUSANI CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA NONANTOLANA 192 41122 MODENA presso il difensore avv. BUSANI CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.01.2025 (nato a [...] Parte_1
TT (Nigeria), il 26/03/1961) ricorreva contro (nata a Controparte_1
Onicha BA (Nigeria) il 30/07/1974) per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio in Nigeria il giorno 18/08/2006, trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di San Martino in Rio (RE) dell'anno 2024, parte 2, Serie C, numero 4.
Dalla loro unione nascevano tre figli: , nato in [...] il Persona_1 20/06/1993, secondogenito, deceduto in Nigeria all'età di 5 anni e Persona_2 [...]
, nato in [...] il [...]. Persona_3
Con sentenza di separazione del 07.07.2021 nel procedimento iscritto al n. 4415/2020 RG, il Tribunale di Bologna disponeva la separazione fra i coniugi con sentenza n. 1731/2021.
Il ricorrente, ad oggi, chiede il solo scioglimento del matrimonio.
La convenuta, Sig.ra non si costituiva né compariva in giudizio, Controparte_1 nonostante la ritualità della notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc.
pagina 1 di 2 All'udienza del 08.04.2025, il ricorrente, sentito personalmente dal Giudice, confermava il contenuto del ricorso, affermando di non avere più alcun contatto con la moglie “non vedo mia moglie da circa 2
o 3 anni, ormai” (come risulta da verbale di udienza). Alla stessa udienza, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e, rilevato che la domanda del ricorrente fosse limitata al solo vincolo matrimoniale, invitava il procuratore di parte attrice a discutere la causa oralmente. L'avv. Busani insisteva nell'accoglimento della domanda di divorzio, quale unica domanda. La causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898. Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza in data 07.07.2021 nel procedimento iscritto al n. 4414/2020 RG ed è trascorso più di un anno dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente. Il ricorrente, infatti, ha dichiarato in atti e ribadito in udienza di non intrattenere alcun tipo di relazione con la moglie: “non vedo mia moglie da circa 2 o 3 anni, ormai” (da verbale 08.04.2025). Non può, quindi, essere ricostituita nemmeno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di prole minore o di prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e considerata, altresì, la autosufficienza economica di parte istante.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che il convenuto, non costituendosi, non si è opposto, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la pronuncia sul vincolo.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...], il [...]) Parte_1
e nata a [...] il [...]) Controparte_1 unitisi in matrimonio in Nigeria il giorno 18/08/2006, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Martino in Rio (RE) dell'anno 2024, parte 2, Serie C, numero 4. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 194/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BUSANI CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA NONANTOLANA 192 41122 MODENA presso il difensore avv. BUSANI CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.01.2025 (nato a [...] Parte_1
TT (Nigeria), il 26/03/1961) ricorreva contro (nata a Controparte_1
Onicha BA (Nigeria) il 30/07/1974) per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio in Nigeria il giorno 18/08/2006, trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di San Martino in Rio (RE) dell'anno 2024, parte 2, Serie C, numero 4.
Dalla loro unione nascevano tre figli: , nato in [...] il Persona_1 20/06/1993, secondogenito, deceduto in Nigeria all'età di 5 anni e Persona_2 [...]
, nato in [...] il [...]. Persona_3
Con sentenza di separazione del 07.07.2021 nel procedimento iscritto al n. 4415/2020 RG, il Tribunale di Bologna disponeva la separazione fra i coniugi con sentenza n. 1731/2021.
Il ricorrente, ad oggi, chiede il solo scioglimento del matrimonio.
La convenuta, Sig.ra non si costituiva né compariva in giudizio, Controparte_1 nonostante la ritualità della notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc.
pagina 1 di 2 All'udienza del 08.04.2025, il ricorrente, sentito personalmente dal Giudice, confermava il contenuto del ricorso, affermando di non avere più alcun contatto con la moglie “non vedo mia moglie da circa 2
o 3 anni, ormai” (come risulta da verbale di udienza). Alla stessa udienza, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e, rilevato che la domanda del ricorrente fosse limitata al solo vincolo matrimoniale, invitava il procuratore di parte attrice a discutere la causa oralmente. L'avv. Busani insisteva nell'accoglimento della domanda di divorzio, quale unica domanda. La causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898. Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza in data 07.07.2021 nel procedimento iscritto al n. 4414/2020 RG ed è trascorso più di un anno dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente. Il ricorrente, infatti, ha dichiarato in atti e ribadito in udienza di non intrattenere alcun tipo di relazione con la moglie: “non vedo mia moglie da circa 2 o 3 anni, ormai” (da verbale 08.04.2025). Non può, quindi, essere ricostituita nemmeno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di prole minore o di prole maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e considerata, altresì, la autosufficienza economica di parte istante.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che il convenuto, non costituendosi, non si è opposto, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la pronuncia sul vincolo.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...], il [...]) Parte_1
e nata a [...] il [...]) Controparte_1 unitisi in matrimonio in Nigeria il giorno 18/08/2006, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Martino in Rio (RE) dell'anno 2024, parte 2, Serie C, numero 4. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2