Sentenza 28 settembre 2017
Massime • 1
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un unico reato e non il concorso formale omogeneo di reati, la violenza o la minaccia nei confronti di più pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, posta in essere nel medesimo contesto fattuale per impedire il compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio, atteso che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è il regolare svolgimento dell'attività della P.A. e non l'integrità fisica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.
Commentari • 2
- 1. Art. 337 c.p. Resistenza a un pubblico ufficialehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Per le Sezioni Unite sussiste concorso formale tra più reati diSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con una sentenza depositata lo scorso 24 settembre, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno avuto modo di chiarire il proprio orientamento in merito alla sussistenza di un unico reato o di una pluralità di reati di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la condotta violenta o minacciosa sia utilizzata per opporsi a diversi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La risposta fornita a tale questione, per la precisione, è nel senso della pluralità di reati: e difatti dalla pronuncia in commento si ricava che “in tema di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2017, n. 52725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52725 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2017 |
Testo completo
52725-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1231 Francesco Ippolito -Presidente - Stefano Mogini UP 28/09/2017 Pierluigi Di Stefano R.G.N. 10011/2017 Orlando Villoni Alessandra Bassi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OP MO, nato il [...] in [...] avverso la sentenza dell'08/07/2016 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio in relazione all'aumento per la continuazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Genova del 14 aprile 2016, ha ridotto nei termini indicati nel dispositivo - la pena inflitta a OU OP per i - reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso OU OP, a mezzo del difensore Avv. Andrea Guido, e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 e 132 cod. pen. Il ricorrente denuncia gli errori in cui è incorsa la Corte d'appello nella determinazione della pena là dove, da un lato, ha applicato l'aumento per la continuazione interna al reato di resistenza a pubblico ufficiale sub capo A); dall'altro lato, ha disposto l'aumento di un terzo della pena stabilita per il reato più grave per la recidiva reiterata, invece esplicitamente esclusa dal primo giudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo all'aumento per la continuazione mentre va rigettato nel resto.
2. Coglie nel segno il primo rilievo col quale il ricorrente censura la determinazione della pena per avere la Corte distrettuale disposto l'aumento per la continuazione interna al reato di resistenza a pubblico ufficiale sub capo A).
2.1. Ritiene invero il Collegio di dovere ribadire l'orientamento anche di recente riaffermato da questa Corte di legittimità, alla stregua del quale la resistenza a pubblico ufficiale integra un unico reato, e non il concorso formale di una pluralità di reati, qualora la violenza o la minaccia nei confronti di più pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio sia posta in essere nel medesimo contesto fattuale per opporsi al compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio (Sez. 6, n. 4123 del 14/12/2016 - dep. 2017, Mozzi, Rv. 269005). Come si è condivisibilmente rilevato nella pronuncia appena rammentata nel disattendere il contrario orientamento (secondo il quale sarebbero integrati altrettanti reati quanti siano i pubblici ufficiali;
v. da ultimo Sez. 6, n. 35227 del 25/05/2017, Provenzano, Rv. 270545), il chiaro dettato del precetto contenuto nell'art. 337 cod. là dove sanziona la condotta di colui che, con le pen. - modalità descritte dalla norma, si oppone al compimento di un atto dell'ufficio da parte del pubblico ufficiale - rende palese come l'unicità o la pluralità di reati sia in diretto rapporto con l'unicità o pluralità di atti posti in essere nell'interesse dell'Amministrazione, indipendentemente dal numero di persone (pubblici ufficiali) che ad essi attendono. Occorre difatti rilevare come la resistenza a pubblico ufficiale sia reato contro la pubblica amministrazione e non contro la persona, là dove il bene giuridico oggetto dell'incriminazione è rappresentato dal regolare svolgimento dell'attività della P.A. e non anche almeno non in via diretta l'integrità fisica del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Ne costituisce conferma il fatto che il reato di resistenza non assorbe l'eventuale condotta di lesioni nel 2 caso in cui dall'impiego della violenza sia derivato un pregiudizio all'integrità fisica del p.u. Ne discende che, nell'ipotesi in cui l'azione aggressiva o intimidatoria sia posta in essere in un contesto unitario sia pure in danno di una pluralità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, l'interesse leso è uno soltanto - id est quello della pubblica amministrazione a non subire intralci nel momento in cui, per assolvere ai compiti istituzionali, deve attuare la sua volontà tramite i soggetti che rivestono una qualità pubblica, di cui deve appunto garantire la sicurezza e la libertà di azione -, e non anche quello soggettivamente individuato in capo a ciascuno dei singoli operanti.
2.2. Confortano l'ermeneusi privilegiata dal Collegio i principi affermati da questa Corte di legittimità in tema di concorso formale c.d. omogeneo, secondo cui il discrimen fra l'unicità e la pluralità di violazioni dipende non soltanto dalla materialità della condotta o, rectius, delle condotte, bensì dal diverso atteggiarsi del dolo in capo al soggetto agente, con la conseguenza che la pluralità di violazioni non può farsi derivare puramente e semplicemente dalla pluralità delle persone offese, ma presuppone l'esistenza di un quid pluris, consistente nella riconoscibile esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico diretto a realizzare l'evento tipico previsto dalla norma incriminatrice nei confronti di ciascuna, distintamente, di dette persone (Sez. 2, sent. n. 12027 del 23.09.1997, Rv. 210458).
3. Applicata la delineata regula iuris al caso di specie, si appalesa ingiustificato l'aumento per la continuazione interna al capo A), là dove - giusta la descrizione del fatto oggetto di contestazione e recepita in sentenza - la condotta di resistenza veniva posta in essere dal OP in uno stesso contesto spazio temporale, in danno di due operanti della polizia di Stato intenti a porre in essere un medesimo atto d'ufficio, integrando con ciò un'unica violazione di legge.
3.1. Alla determinazione della pena non può provvedere direttamente questa Corte, dal momento che il Giudice della cognizione non ha precisato l'entità dell'aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen. che deve essere eliminato.
4. E' invece palesemente destituito di fondamento il rilievo concernente il contestato aumento per la recidiva, dal momento che come si evince pianamente dallo sviluppo del calcolo della pena (nell'epilogo del compendio argomentativo della sentenza) - il Collegio del gravame non ha applicato alcun aumento per la recidiva. 3
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 28 settembre 2017 Il consigliere estensore Il Presidente ماهFranceddo Ippolito t Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA # 20 NOV 2017 REMACY IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 4