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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5830/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Varisco Giuseppe); Parte_1
E
nato a [...] l'[...] (con l'avv. Lo Giudice Giulia); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
24/03/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 09/09/2015 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
24/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 195/2024 del 30/05/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno confermato le condizioni già stabilite in sede di separazione anche per la regolazione dei loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“
1. I coniugi dichiarano di concordemente separarsi per mutuo consenso. Pertanto, vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa ove i coniugi hanno la residenza è in locazione del Sig. e rimarrà allo stesso. CP_1
3. La sig.ra si impegna a far richiesta entro l'anno corrente per il cambio Parte_1 della residenza.
3. Per quanto riguarda i beni comuni (beni mobili, arredo ed accessori vari) attualmente presenti all'interno dell'unità immobiliare sita in Palermo alla Via Aquino 5/A, i coniugi provvederanno alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano che tutti i beni acquistati
e/o ricevuti in regalo dalla sig.ra ritornino alla legittima proprietaria, nonché in Parte_1 accordo la stessa asporterà i suddetti beni (tra i quali stanza da letto, tv, quadri, corredo ed effetti personali) di intesa con il sig. CP_1
4. L'autovettura Fiat Idea, TG. DJ222PV, di proprietà del sig. rimarrà allo stesso. CP_1
5. Il motociclo Piaggio Liberty, TG EG37851 di proprietà del Sig. ma ricevuto in regalo CP_1 dalla Sig. resterà alla stessa. Entro il 31 marzo, pertanto, la sig.ra Parte_1 Parte_1 provvederà a richiedere il passaggio di proprietà del suindicato mezzo con i costi a proprio esclusivo carico.
6. I coniugi, economicamente autonomi ed indipendenti, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
7. Gli accordi odierni, con la sottoscrizione del presente, sono immediatamente esecutivi tra le parti.
8. Le parti dichiarano di voler interamente compensare le spese del presente giudizio” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e all'ordine pubblico e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 09/09/2015, da nata a Parte_1
Palermo il 10/01/1990, e da nato a [...] l'[...], trascritto CP_1
nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 38, parte II, serie A, dell'anno 2015, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 24/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5830/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (con l'avv. Varisco Giuseppe); Parte_1
E
nato a [...] l'[...] (con l'avv. Lo Giudice Giulia); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
24/03/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 09/09/2015 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
24/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 195/2024 del 30/05/2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno confermato le condizioni già stabilite in sede di separazione anche per la regolazione dei loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“
1. I coniugi dichiarano di concordemente separarsi per mutuo consenso. Pertanto, vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa ove i coniugi hanno la residenza è in locazione del Sig. e rimarrà allo stesso. CP_1
3. La sig.ra si impegna a far richiesta entro l'anno corrente per il cambio Parte_1 della residenza.
3. Per quanto riguarda i beni comuni (beni mobili, arredo ed accessori vari) attualmente presenti all'interno dell'unità immobiliare sita in Palermo alla Via Aquino 5/A, i coniugi provvederanno alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano che tutti i beni acquistati
e/o ricevuti in regalo dalla sig.ra ritornino alla legittima proprietaria, nonché in Parte_1 accordo la stessa asporterà i suddetti beni (tra i quali stanza da letto, tv, quadri, corredo ed effetti personali) di intesa con il sig. CP_1
4. L'autovettura Fiat Idea, TG. DJ222PV, di proprietà del sig. rimarrà allo stesso. CP_1
5. Il motociclo Piaggio Liberty, TG EG37851 di proprietà del Sig. ma ricevuto in regalo CP_1 dalla Sig. resterà alla stessa. Entro il 31 marzo, pertanto, la sig.ra Parte_1 Parte_1 provvederà a richiedere il passaggio di proprietà del suindicato mezzo con i costi a proprio esclusivo carico.
6. I coniugi, economicamente autonomi ed indipendenti, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
7. Gli accordi odierni, con la sottoscrizione del presente, sono immediatamente esecutivi tra le parti.
8. Le parti dichiarano di voler interamente compensare le spese del presente giudizio” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e all'ordine pubblico e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 09/09/2015, da nata a Parte_1
Palermo il 10/01/1990, e da nato a [...] l'[...], trascritto CP_1
nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 38, parte II, serie A, dell'anno 2015, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 24/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.