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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 300 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17.05.2023
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Alezio (Lecce), Parte_1 C.F._1
alla piazza Ferruccio Fiorito n.7 presso l'avv. Luigi Pastore che la rappresenta e difende, come da mandato a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Brindisi, alla via San Benedetto n. 38 - 40, presso lo studio dell' avv. to Francesco Corsa che la rappresenta e difende in virtu' di mandato in atti;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
Precisazione delle conclusioni: Le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così riportato nella sentenza impugnata: “in data 20.09.2007 Parte_1
citava davanti al Tribunale di Lecce la
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e per sentirli condannare al risarcimento dei danni derivanti da
[...] Controparte_5
responsabilità medica.
1 Nel corso del giudizio il Dott. chiamava in garanzia la compagnia e Controparte_5 CP_6
chiamava in causa, quale responsabile, il Dott. , il quale, a sua volta, chiamava in CP_7
garanzia la mentre il chiamava in garanzia la Controparte_8 Controparte_4
Controparte_9
Con sentenza n. 1207/2018 del 29.03.2018 il Tribunale di Lecce condannava i convenuti al risarcimento dei danni in favore di quantificati in € 50.914,00, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, liquidate in € 13.430,00, oltre accessori di legge e spese di C.T.U.
Con atto di precetto notificato in data 16.07.2018 intimava all'odierna attrice e Parte_1
agli altri convenuti di pagare entro i termini di legge l'importo di € 79.027,60 “per quanto di loro ragione” in virtù della descritta sentenza, munita di formula esecutiva in data 05.07.2018, oltre alle competenze di precetto, pari ad € 684,95, sotto espressa comminatoria che, in mancanza di spontaneo adempimento, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
In data 23.07.2018 la società notificava atto di opposizione con contestuale istanza di CP_8 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto con il dispositivo della sentenza venivano condannati sia al pagamento della sorte capitale che delle spese legali solo ed esclusivamente i convenuti ovvero, come risulta dall'intestazione della sentenza, la CP_2 Controparte_3
e e non la chiamata in Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8
garanzia dal terzo chiamato . CP_7
Deduceva la che il dispositivo azionato, anche se letto unitamente alla motivazione della CP_8 sentenza, non consentiva all'intimante di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente posto che le compagnie assicuratrici terze chiamate - trattandosi di garanzia impropria e, quindi, fondata su un titolo contrattuale distinto da quello dedotto con la domanda principale - sarebbero in ipotesi tenute unicamente a manlevare e tenere indenni i propri assicurati da quanto gli stessi debbano pagare all'attrice in dipendenza della sentenza in oggetto.
In via subordinata rilevava che la condanna al pagamento delle somme nei confronti dei convenuti era stata pronunciata senza vincolo di solidarietà con conseguente impossibilità per il creditore di procedere nei confronti di uno solo dei soccombenti per l'intero.
In via estremamente gradata eccepiva, comunque, la mancata debenza dell'ulteriore importo di €
12.491,70 a titolo di rivalutazione monetaria e di € 15.621,90 a titolo di interessi in quanto erroneamente conteggiati.
Concludeva, pertanto, in via preliminare, concorrendo evidenti e gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615 primo comma c.p.c.; - nel merito dichiarare e riconoscere il
2 difetto del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della CP_8
- carente di legittimazione passiva - atteso che il titolo esecutivo non è idoneo, per le ragioni
[...] espresse in premessa, a fondare l'esecuzione nei confronti dell'opponente ovvero non ha effetto di titolo esecutivo nei confronti della suddetta compagnia e, conseguentemente, dichiarare la nullità e
l'inefficacia del precetto notificato in data 16.07.2018, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
per la condanna di al pagamento, a favore della parte opponente, di Parte_1 una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c..
Con provvedimento del 16.10.2018 reso inaudita altera parte nel sub procedimento RG n. 7625/2018
– 1 il Tribunale di Lecce accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Si costituiva il giudizio la quale contestava il valore della domanda indicato in Parte_1 quanto, non essendo l'obbligazione solidale, la somma precettata alla doveva intendersi CP_8 pari ad 1/5 di quella complessiva e, quindi, pari ad € 15.805,52.Deduceva che la era CP_8 legittimata passivamente posto che con l'espressione “convenuti” dovevano intendersi tutti i soggetti passivi evocati in giudizio, senza alcuna distinzione tra convenuti dall'attrice e chiamati in causa dai convenuti. Lamentava, inoltre, che la avrebbe proceduto all'instaurazione del giudizio CP_8 nonostante la rinuncia a dare seguito al precetto di pagamento da parte dell'Avv. Pastore e, infine, evidenziava che la materia del contendere era cessata in quanto nel mese di ottobre 2019 ella era stata soddisfatta da tutti i debitori pro quota.
Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare che il valore della controversia è di €
15.805,52; rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto legittima destinataria del CP_8
precetto; dichiarare cessata la materia del contendere;
condannare la al pagamento CP_8
delle spese processuali o, in via gradata, disporre la compensazione delle spese.
Alla prima udienza del 19.12.2018 la causa veniva rinviata all'udienza del 19.02.2020 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.02.2020, preso atto del deposito della documentazione inerente i pagamenti eseguiti a fine 2018 in favore di da parte degli effettivi obbligati e precisate le Parte_1 conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di rito”
Con sentenza n. 1960/2020, pubblicata il 16.09.2020, il Tribunale di Lecce così provvedeva:
“accoglie l'opposizione a precetto e, per l'effetto annulla il precetto opposto per difetto di legittimazione passiva della società attrice;
Condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite che si liquidano in € 759 per spese ed €
3200 per compensi oltre i.v.a., cp.a.
Condanna altresì la resistente al pagamento di € 1000,00 ex art.96 III comma c.p.c.”
3 Avverso la predetta sentenza, con atto notificato in data 16.03.2021, proponeva appello Parte_1
per i motivi che saranno di seguito esaminati.
[...]
Con provvedimento del 19.05.2021 il Tribunale di Lecce correggeva la sentenza impugnata aggiungendo all'importo liquidato a titolo di spese, oltre Iva e c.p.a. anche il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Con comparsa di risposta datata 22.06.2021 si costituiva la resistendo al Controparte_1
gravame e proponendo appello incidentale.
All'udienza del 17.05.2023 la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
nell'atto di appello (pag.11) ha affermato espressamente di non impugnare la Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
con la conseguenza che la questione è coperta dal giudicato. Controparte_1
Con il primo motivo di appello la si duole della condanna da parte del tribunale al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio adducendo la sussistenza di una soccombenza reciproca.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che, essendo stata integralmente accolta l'opposizione a precetto proposta dalla
[...]
il tribunale, con riferimento alle spese processuali, ha correttamente applicato il Controparte_1 principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c.
L'appellante sostiene che il giudice di primo grado con la sentenza gravata abbia accolto solo un motivo di opposizione mentre ne avrebbe implicitamente rigettati altri due. In disparte la questione che il motivo concernente il calcolo esatto delle somme dovute è da ritenersi assorbito dalla decisione, va precisato che non può neppure ritenersi rigetto della domanda la riduzione del valore della causa effettuata dal giudice al fine della liquidazione delle spese e che comunque costituisce motivo di appello incidentale.
In ogni caso in sentenza non vi è alcuna domanda proposta dalla compagnia di assicurazioni e rigettata dal tribunale sicché non può configurarsi alcuna soccombenza reciproca.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto della chiara e univoca rinuncia al precetto intervenuta prima dell'iscrizione a ruolo della causa sicché il CP_ comportamento del difensore della era da ritenersi contrario ai doveri di correttezza e lealtà.
Il motivo è infondato.
Come correttamente argomentato dal tribunale, dalla corrispondenza intercorsa tra i legali e dal tenore della pec inviata dal difensore della in data 24.07.29018 non si evince in alcun modo una Parte_1
chiara ed esplicita rinuncia al precetto sicché l'iscrizione della causa a ruolo lungi dal costituire una
4 violazione del dovere di correttezza e lealtà era necessaria al fine di scongiurare il pericolo del pignoramento.
Con il terzo motivo la si duole della condanna ex art.96 c.p.c. al pagamento della somma Parte_1 di € 1.000,00 per responsabilità aggravata ex art. 96 terzo comma c.p.c. deducendo l'assenza di dolo o colpa grave.
Anche tale motivo è infondato.
Correttamente la sentenza impugnata ha affermato che il titolo non poteva essere posto in esecuzione nei confronti della terza chiamata in causa in garanzia impropria, in Controparte_1
considerazione del principio giurisprudenziale consolidato in materia della non operatività della estensione automatica della domanda in caso di garanzia impropria.
Trattandosi di indirizzo consolidato il tribunale ha ritenuto di condannare la al pagamento Parte_1 di € 1.000 ex art.96 III comma c.p.c.
La Corte ritiene legittima la condanna della al pagamento di detta somma ex art.96 c.3 Parte_1
c.p.c. avendo la stessa agito in base ad un titolo non azionabile nei confronti della Controparte_1
terza chiamata in causa in garanzia impropria s.p.a., per consolidata giurisprudenza di legittimità
Va invece accolto l'appello incidentale proposto dalla compagnia di assicurazioni la quale chiede la riforma della sentenza di primo grado affermando che il valore della causa di opposizione debba essere calcolato in base all'importo indicato nell'atto di precetto ovvero € 79.027,60 posto che la pretesa di era di poter ottenere il tutto da uno dei debitori ritenuti solidali, con conseguente Parte_1
adeguata liquidazione delle spese di giudizio in base al diverso scaglione di riferimento (da €
52.000,00 ad euro 260.000,00).
Il motivo è fondato.
Secondo la Corte dal tenore dell'atto di precetto opposto si evince che la nonostante la Parte_1 locuzione “per quanto di loro ragione”, abbia ritenuto i debitori ivi indicati obbligati in solido per la somma precettata di € 79.027,60 circostanza che avrebbe consentito alla stessa di procedere all'esecuzione forzata su tale importo anche nei confronti di uno di essi, tant'è che la creditrice successivamente decise di procedere ad una nuova notifica del precetto intimando ai debitori il pagamento della somma dovuta pro quota (1/5 di € 79.027,00).
Ne consegue quindi che il valore della causa di opposizione è pari alla somma indicata in precetto ovvero € 79.027,60 sicché, in accoglimento di tale motivo dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, la liquidazione delle spese processuali del primo grado di giudizio viene effettuata considerando detto valore ed applicando i parametri di cui al decreto ministeriale n.147/22 con riferimento allo scaglione di riferimento fino ad € 260.000,00.
5 La corte non ritiene sussistenti i presupposti per una condanna aggiuntiva ex art.96 c.p.c. anche nel presente grado di giudizio essendosi la limitata ad esporre le sue seppure infondate tesi Parte_1
difensive e dichiarato espressamente di non impugnare la sentenza nella parte in cui ha affermato ila carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento da parte dell'appellante principale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte,
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore di delle spese e Parte_1 Controparte_1 competenze del primo grado di giudizio rideterminate con riferimento ai compensi professionali in € 6.500,00 oltre ad € 759 per spese ed al 15% spese generali ed iva e cap come per legge;
- condanna altresì , al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese e competenze del presente grado di giudizio che si liquidano in € 140,00 per spese documentate ed € 6.000,00 per compensi professionali oltre al 15% spese generali ed iva e cap come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento da parte dell'appellante principale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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