Ordinanza cautelare 20 aprile 2017
Sentenza 22 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/12/2022, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2022
N. 02028/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2017, proposto da
LV AP, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio eletto presso lo studio Calasso Studio Legale in Lecce, piazzetta Scipione De Summa n.15;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 1182 del 12-1-2017, notificato in data 17-1-2017, con il quale il Dirigente dell'Area Funzionale 1^ Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Nardò ha disposto il diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione ai fabbricati rurali destinati a struttura agrituristica e locali per uffici ed esposizione di prodotti dell'azienda in località “Ingegna”; della nota prot. n. 37828 del 4-5-2016 a firma del Dirigente del Servizio Provinciale dell'Agricoltura della Regione Puglia, di comunicazione del diniego del rilascio del parere di idoneità tecnica e produttiva; di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto a firma dello stesso Dirigente dell'Area Funzionale 1^ Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Nardò prot. n. 50977 del 25-11-2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – proprietario di un’azienda agricola di circa 15 ettari ubicata in agro di Nardò, contrada “Ingegna”, traversa della S.S. n. 174 Avetrana – Nardò, che ricade in area tipizzata nel vigente PRG in parte come zona E1 “agricola produttiva normale”, e in parte come zona E2 “agricola con prevalenti colture arboree” – ha impugnato il provvedimento prot. n. 1182 del 12-1-2017, con il quale il Comune di Nardò ha disposto il diniego del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (in prosieguo: TUE), in relazione ai fabbricati rurali destinati a struttura agrituristica e locali per uffici ed esposizione di prodotti dell’azienda.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione dell’art. 36 TUE; violazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/90; violazione delle NTA del PRG; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Nardò ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 16.12.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato, e va dunque rigettato.
3. Premette il Collegio che il diniego in esame si colloca nel solco di precedenti, analoghe istanze del ricorrente, tutte esitate con giudizio finale negativo per il ricorrente.
3.1. In particolare, nel caso di specie l’Amministrazione ha anzitutto posto in luce la circostanza che i due blocchi edilizi di cui si compone l’impianto sono dotati di pareti finestrate distanti circa 2 mt l’una dall’altra; la qual cosa “ ... rileva negativamente in ordine all’inderogabile disciplina edilizia e igienico sanitaria che impone un distacco minimo tra pareti finestrate pari ad almeno ml 10.00. In altri termini, l’attuale complesso edilizio non possiede la necessaria idoneità igienico-sanitaria ” (cfr. atto impugnato).
3.2. Orbene, in riferimento a tale profilo di criticità evidenziato dall’Amministrazione (la qual cosa escluderebbe di per sé il requisito della c.d. doppia conformità, stabilito dall’art. 36 TUE), rileva il Collegio che, per condivisa giurisprudenza, sia di legittimità, sia amministrativa: “ i limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati previsti dall' art. 9, comma 2, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 ... che prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica, trovano applicazione anche con riferimento alle nuove costruzioni [...] ” (Cass. civ, II, 15.2.2018, n. 3739. In termini confermativi, cfr. altresì C.d.S, IV, 5.10.2015. n. 4268; C.d.S, IV, 12.2.2013, n. 844).
Ebbene, nella fattispecie in esame, è pacifico il mancato rispetto delle distanze legali tra pareti finestrate, pari a mt 10, essendo i due blocchi cementizi in esame dotati di pareti finestrate aventi distanza, l’una dall’altra, pari a mt 2.
3.3. Nessun rilievo assume poi la circostanza, dedotta dal ricorrente, che: “ i due blocchi sono tra loro collegati da un corridoio continuo sormontato da travi fisse che determina l’azzeramento del distacco e la sostanziale unitarietà dell’immobile ” (cfr. ricorso, p. 5).
Trattasi, invero, di rilievo del tutto inconferente, posto che il citato art. 9 co. 2 d.m. n. 1444/68 – in quanto norma generale di ordine pubblico, volte a tutelare inderogabili esigenze di carattere igienico-sanitario – trova applicazione senza eccezioni di sorta.
3.4. Già soltanto per tali ragioni, il ricorso è infondato, posto che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l'accertamento dell'inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni, con salvezza degli atti impugnati ” (C.d.S, IV, 17.9.2012, n. 4924. In termini confermativi, cfr. altresì, ex multis, C.d.S, III, 12.9.2012, n. 4850; C.d.S, IV, 30.5.2005, n. 2767; TAR Puglia, Lecce, I, 3.4.2008, n. 981).
4. Premesse tali assorbenti ragioni, già di per sé sufficienti al rigetto del ricorso, reputa il Collegio altresì legittimi gli ulteriori profili di criticità evidenziati dall’Amministrazione. Invero:
a) l'intervento abusivamente realizzato, nel suo complesso, seppur contenuto negli indici di fabbricabilità fondiaria stabiliti dagli artt. 83 e 84 delle NTA del PRG, in relazione all'estensione del lotto da asservire, pari a circa Ettari 14,75, non concreta alcuno degli interventi di nuova costruzione ammesso nelle zone E.2, in cui ricade, atteso che dall’effettuato sopralluogo è emerso che l'edificio è destinato in concreto non già ad esigenze agricole, ma a struttura turistico-ricettiva, come peraltro testimoniato sul sito web della "Tenuta Ingegna AP"; pertanto, il contrasto con il vigente strumento urbanistico, operante sia all’epoca dell’abuso, sia al momento della presentazione dell’istanza ex art. 36 TUE, esclude la sussistenza del requisito della doppia conformità;
b) in ogni caso, non risulta provato il rapporto di connessione dell’attività di ricezione e ospitalità con le attività agricole in atto, sicché anche sotto tale profilo va esclusa la natura agricola del manufatto di che trattasi;
c) per le ragioni suddette, non risulta rispettata la previsione di cui all’art. 3 co. 1 L.R. n. 42/13, secondo cui: “ Possono essere utilizzati per attività agrituristiche, gli edifici o parti di essi già esistenti nell'azienda agricola, ivi compresi locali siti all'interno di centri abitati o posti all'interno dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, purché abbiano un rapporto di connessione con l'attività agricola ”.
In sostanza, l’assenza di connessione con l’attività agricola, e l’esclusiva funzionalizzazione del manufatto in esame alle esigenze agrituristiche (rispetto alle quali il vigente strumento urbanistico esclude interventi di nuova costruzione), rende del tutto legittimo ( rectius : doveroso) il diniego di rilascio del chiesto titolo in sanatoria, difettando chiaramente il requisito della doppia conformità.
5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite sostenute dall’Amministrazione resistente, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4- bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO