Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00586/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01051/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2024, proposto da
TA EP, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 615/2023 pubblicata il 25/07/2023 (RG n. 992/2023) passata in giudicato, in materia di Carta del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l’avv. Moretti per il Ministero resistente, nessuno presente per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato in data 20 dicembre 2024 e depositato in pari data, il ricorrente ha adito questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro n. 615 del 27 luglio 2023.
Con tale sentenza il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro:
- ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente di ottenere la Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione;
- per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della parte ricorrente detta Carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- ha condannato la parte convenuta alla rifusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l’intero in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari, dichiarando compensato l’ulteriore 50%.
1.2. Ha esposto il ricorrente che la predetta sentenza, notificata al Ministero soccombente in forma esecutiva in data 25.08.2023, non è stata appellata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo sia di rilasciare al ricorrente la Carta del docente, sia di accreditare sulla medesima le somme liquidate dal giudice.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza (limitatamente ai capi concernenti la Carta del docente, escluse quindi le spese legali, liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari), nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della stessa, mediante il rilascio della Carta del docente e l’accredito nella stessa della somma spettante, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
1.5. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto nominarsi sin d’ora un commissario ad acta affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, con condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile, senza svolgere difese nel merito.
2.2. All’udienza camerale del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. Decisione .
Il ricorso è fondato.
3.1. La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria prodotta in atti. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
3.2. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
3.3. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
3.4. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
3.5. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, il quale darà corso al pagamento, o comunque all’accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
3.6. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
3.7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove effettivamente versato), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO