Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2006, n. 31422
CASS
Sentenza 11 maggio 2006

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Massime2

Non è applicabile "in executivis" la continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all'estero, previo riconoscimento della relativa sentenza penale straniera, producendo quest'ultimo nell'ordinamento nazionale i soli effetti indicati nell'art. 12 cod. pen., tra i quali non è compreso, neanche "sub specie" di effetto penale della condanna ai sensi del comma primo n. 1 del citato articolo, il regime del reato continuato, che presuppone un giudizio di merito e, quindi, il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno.

In tema di fungibilità della pena, in tanto è possibile computare la detenzione patita in uno Stato straniero, in quanto essa sia relativa ad un fatto-reato per cui si è proceduto in Italia.. Nel caso in cui abbiano proceduto sia l'autorità giudiziaria nazionale, sia quella straniera, si deve trattare di condotta naturalisticamente unica, parte di un medesimo disegno criminoso, la cui esecuzione, iniziata all'estero, sia stata portata a compimento in Italia. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso che potesse essere riconosciuta tale situazione tra la tentata truffa, giudicata dall'autorità giudiziaria straniera, e le ricettazioni commesse nel territorio nazionale).

Commentario1

  • 1Mandato d'arresto esecutivo e fungibiltà della pena (Cass. 41659/1)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 dicembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2006, n. 31422
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31422
Data del deposito : 11 maggio 2006

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