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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6219/2024 depositato il 06/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249002343927000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249002343927000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249002343927000 BOLLO 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130010942588000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140024726080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150007699177000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2025 depositato il
17/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 02/07/2024 ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, iscritto nel RGR al n. 6219/2024, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90023439 27000 di complessivi euro 730,30, notificata in data 10/06/2024 sulla scorta di 3 cartelle di pagamento per tassa automobilistica anni 2008/2009/2010, notificate in data 8/9/2013, 3/4/2015 e 24/4/2015.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione per i seguenti motivi:
- omessa notifica degli atti presupposti;
- intervenuta prescrizione triennale dei crediti alla data di notifica dell'intimazione,
con vittoria di spese.
L'AdER non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rileva che il ricorrente ha impugnato esclusivamente l'intimazione e non gli atti sottesi, come si evince dalla NIR e dalla dichiarazione del valore della lite;
quindi, osserva che il ricorso è fondato, e, pertanto, va accolto.
Infatti, l'agente della riscossione, non costituitosi in giudizio nonostante la notifica del ricorso, non ha provato la notifica degli atti presupposti l'intimazione impugnata, che conseguentemente va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 300,00 euro oltre accessori come per legge e rimborso del c.u.t..
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA L' ADER AL
PAGAMENTO IN FAVORE DEL RICORRENTE DI EURO 300,00 OLTRRE AL RIMBORSO DEL C.U.T. A
TITOLO DI SPESE DI LITE.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6219/2024 depositato il 06/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249002343927000 BOLLO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249002343927000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249002343927000 BOLLO 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130010942588000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140024726080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150007699177000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2025 depositato il
17/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 02/07/2024 ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, iscritto nel RGR al n. 6219/2024, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90023439 27000 di complessivi euro 730,30, notificata in data 10/06/2024 sulla scorta di 3 cartelle di pagamento per tassa automobilistica anni 2008/2009/2010, notificate in data 8/9/2013, 3/4/2015 e 24/4/2015.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione per i seguenti motivi:
- omessa notifica degli atti presupposti;
- intervenuta prescrizione triennale dei crediti alla data di notifica dell'intimazione,
con vittoria di spese.
L'AdER non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rileva che il ricorrente ha impugnato esclusivamente l'intimazione e non gli atti sottesi, come si evince dalla NIR e dalla dichiarazione del valore della lite;
quindi, osserva che il ricorso è fondato, e, pertanto, va accolto.
Infatti, l'agente della riscossione, non costituitosi in giudizio nonostante la notifica del ricorso, non ha provato la notifica degli atti presupposti l'intimazione impugnata, che conseguentemente va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 300,00 euro oltre accessori come per legge e rimborso del c.u.t..
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA L' ADER AL
PAGAMENTO IN FAVORE DEL RICORRENTE DI EURO 300,00 OLTRRE AL RIMBORSO DEL C.U.T. A
TITOLO DI SPESE DI LITE.