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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14076 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio,
in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 45658 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Jacopo Giacomini del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via Archimede n. 143, Roma, come da mandato rilasciato ex art. 83 cpc
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Rea e Avv. Sara De Controparte_1
Francesco, presso il cui studio in Roma, Via Nomentana n. 263, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
CONCLUSIONI
Entrambe le parti, per l'udienza del 13.10.2025, fissata in trattazione scritta,
depositavano note sostitutive di udienza con cui l'attore chiedeva “Accertare e
dichiarare che la sig.ra ha eventualmente diritto a richiedere ai sensi dell'art. CP_1
614 bis cpc così come disposto dalla sentenza n. 8711/2021 unicamente la residua
somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), fatte salve le disposizioni di cui ai capi n. 3 e 4
dello stesso provvedimento “ con condanna alle spese di lite; il convenuto,
“confermare l'efficacia del precetto notificato dalla sig.ra alla in CP_1 Pt_1
data 24.09.2024 per la somma di € 43.430,77, non contestata dall'Attrice, ovvero
per la diversa domma ritenta di giustizia “, con compensazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in epigrafe indicata chiamava a comparire innanzi a questo Tribunale così proponendo Controparte_1
opposizione all'atto di precetto con cui la convenuta aveva intimato ad esso attore il pagamento della somma di €. 138.430,77, oltre spese ed interessi, in forza della sentenza n. 8711/021 emessa dal Tribunale di Roma in data 19.5.2021 e spedita con la formula esecutiva in data 1.10.21
A fondamento della spiegata opposizione parte attrice eccepiva l'illegittimità della somma richiesta nel precetto limitatamente all'importo di euro 100.000,00 a titolo di somme ex art. 614 bis c.p.c., in quanto frutto di un'erronea interpretazione del titolo poi azionato con il precetto oggi opposto, non contestando il resto dell'importo precettato.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'illegittimità dell'opposto precetto, limitatamente all'importo di euro 95.000,00 come “somme richieste ex art. 614 bis c.p.c.”, con il riconoscimento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda azionata dall'attrice,
con il favore delle spese.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie da parte convenuta, con ordinanza del 8.4.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 co. I c.p.c., per le motivazioni ivi contenute e da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, fissata l'udienza del 13.10.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, la proposta opposizione è fondata e va, quindi accolta.
Ed invero, come già evidenziato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c.,
da intendersi in questa sede integralmente richiamata, la lettura complessiva del titolo giudiziale azionato evidenzia che il precetto oggi opposto, laddove intima, per la parte oggetto di contestazione, il pagamento dell'importo di euro 100.000,00 a titolo di somme ex art. 614 bis c.p.c., non tiene conto di quanto disposto dal Giudice
a pag. 13, punto 5.2. della sentenza in esame, laddove è statuito che “ …occorre dunque limitare ad euro 100.000,00 , al lordo delle somme già incassate a tale titolo dalla convenuta , l'importo complessivo che la odierna attrice è tenuta a corrispondere ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.”, nonché di quanto statuito al punto 6
della medesima pag. 13 della sentenza in esame, da cui risulta incontestato che l'odierna convenuta, nonchè convenuta nella controversia che portato all'emissione del titolo azionato con il precetto oggi opposto, avesse già ricevuto l'importo di euro
95.000,00 sulla base del titolo costituito dall'ordinanza ex art. 614 bis c.p.c, il cui importo veniva appunto ridotto con la sentenza in esame.
Di qui l'accoglimento della spiegata opposizione.
Quanto alla statuizione sulle spese di lite, non emerge alcuno dei motivi di cui all'art. 92 co. II c.p.c. per derogare al principio della soccombenza: ed invero, il convenuto,
solo con le note di udienza depositate in data 9.10.2025, aderiva, sostanzialmente,
alla ricostruzione fatta dall'attore in ordine all'illegittimità della somma di euro
95.000,00 richiesta con l'atto di precetto, contestata anche con le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Le spese di lite, quindi, si liquidano, nella misura di cui al dispositivo, in assenza di notula, di ufficio, ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara che Controparte_1
ha diritto di procedere esecutivamente, in forza del precetto intimato in data
24.9.2024, per il minore importo di euro 43.430,77, oltre interessi, nella misura legale, dalla presente pronunzia al saldo;
2) condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 759,00 per spese vive, euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo. Così deciso in Roma, con deposito telematico del 13.10.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona del dr. Federica d'Ambrosio,
in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 45658 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Jacopo Giacomini del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via Archimede n. 143, Roma, come da mandato rilasciato ex art. 83 cpc
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Rea e Avv. Sara De Controparte_1
Francesco, presso il cui studio in Roma, Via Nomentana n. 263, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
CONCLUSIONI
Entrambe le parti, per l'udienza del 13.10.2025, fissata in trattazione scritta,
depositavano note sostitutive di udienza con cui l'attore chiedeva “Accertare e
dichiarare che la sig.ra ha eventualmente diritto a richiedere ai sensi dell'art. CP_1
614 bis cpc così come disposto dalla sentenza n. 8711/2021 unicamente la residua
somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), fatte salve le disposizioni di cui ai capi n. 3 e 4
dello stesso provvedimento “ con condanna alle spese di lite; il convenuto,
“confermare l'efficacia del precetto notificato dalla sig.ra alla in CP_1 Pt_1
data 24.09.2024 per la somma di € 43.430,77, non contestata dall'Attrice, ovvero
per la diversa domma ritenta di giustizia “, con compensazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società in epigrafe indicata chiamava a comparire innanzi a questo Tribunale così proponendo Controparte_1
opposizione all'atto di precetto con cui la convenuta aveva intimato ad esso attore il pagamento della somma di €. 138.430,77, oltre spese ed interessi, in forza della sentenza n. 8711/021 emessa dal Tribunale di Roma in data 19.5.2021 e spedita con la formula esecutiva in data 1.10.21
A fondamento della spiegata opposizione parte attrice eccepiva l'illegittimità della somma richiesta nel precetto limitatamente all'importo di euro 100.000,00 a titolo di somme ex art. 614 bis c.p.c., in quanto frutto di un'erronea interpretazione del titolo poi azionato con il precetto oggi opposto, non contestando il resto dell'importo precettato.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'illegittimità dell'opposto precetto, limitatamente all'importo di euro 95.000,00 come “somme richieste ex art. 614 bis c.p.c.”, con il riconoscimento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda azionata dall'attrice,
con il favore delle spese.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie da parte convenuta, con ordinanza del 8.4.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 co. I c.p.c., per le motivazioni ivi contenute e da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, fissata l'udienza del 13.10.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso, la proposta opposizione è fondata e va, quindi accolta.
Ed invero, come già evidenziato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c.,
da intendersi in questa sede integralmente richiamata, la lettura complessiva del titolo giudiziale azionato evidenzia che il precetto oggi opposto, laddove intima, per la parte oggetto di contestazione, il pagamento dell'importo di euro 100.000,00 a titolo di somme ex art. 614 bis c.p.c., non tiene conto di quanto disposto dal Giudice
a pag. 13, punto 5.2. della sentenza in esame, laddove è statuito che “ …occorre dunque limitare ad euro 100.000,00 , al lordo delle somme già incassate a tale titolo dalla convenuta , l'importo complessivo che la odierna attrice è tenuta a corrispondere ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.”, nonché di quanto statuito al punto 6
della medesima pag. 13 della sentenza in esame, da cui risulta incontestato che l'odierna convenuta, nonchè convenuta nella controversia che portato all'emissione del titolo azionato con il precetto oggi opposto, avesse già ricevuto l'importo di euro
95.000,00 sulla base del titolo costituito dall'ordinanza ex art. 614 bis c.p.c, il cui importo veniva appunto ridotto con la sentenza in esame.
Di qui l'accoglimento della spiegata opposizione.
Quanto alla statuizione sulle spese di lite, non emerge alcuno dei motivi di cui all'art. 92 co. II c.p.c. per derogare al principio della soccombenza: ed invero, il convenuto,
solo con le note di udienza depositate in data 9.10.2025, aderiva, sostanzialmente,
alla ricostruzione fatta dall'attore in ordine all'illegittimità della somma di euro
95.000,00 richiesta con l'atto di precetto, contestata anche con le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Le spese di lite, quindi, si liquidano, nella misura di cui al dispositivo, in assenza di notula, di ufficio, ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara che Controparte_1
ha diritto di procedere esecutivamente, in forza del precetto intimato in data
24.9.2024, per il minore importo di euro 43.430,77, oltre interessi, nella misura legale, dalla presente pronunzia al saldo;
2) condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 759,00 per spese vive, euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo. Così deciso in Roma, con deposito telematico del 13.10.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio