Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/05/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 422/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. DANTE Parte_1
PASQUALE);
E
, nata a [...] il [...] (avv. DANTE PASQUALE ); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso congiunto e verbale dell'udienza del
29/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del matrimonio contratto in PALERMO in data 22/06/2006 alle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 29/04/2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nella pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso, meglio specificate in udienza (cfr ricorso congiunto e verbale udienza del 29/04/2025).
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 23/02/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“Piano genitoriale per la prole - I figli rimarranno affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
- Entrambi i minori manterranno la residenza presso la casa paterna di cortile Pizzo n.12,
Palermo, ove è stabilita anche la loro residenza anagrafica;
- I genitori potranno continuare a vedere e tenere i figli nei modi e nei termini già concordati ed approvati in sede di separazione e, conseguentemente:
- Il padre, sin quando privo di occupazione stabile, terrà con sé i figli dal lunedì al giovedì. Il venerdì i figli saranno affidati con alternanza a ciascuno dei genitori, fermo restando che rimarranno con la madre tutti i giorni di sabato e tutte le domeniche. Per il caso di sopraggiunta occupazione stabile da parte del padre, la madre terrà con sé i figli dal lunedì al giovedì e, ferma restando l'alternanza del venerdì, i figli staranno con il padre il sabato e la domenica.
- Durante l'estate dopo la chiusura delle scuole, i figli resteranno con i genitori con le seguenti modalità: 10 giorni consecutivi presso ciascun genitore.
- Durante le festività natalizie e pasquali i minori staranno alternativamente con ciascun genitore: per Natale, dal 24 al 26 dicembre, e per Pasqua dal sabato al lunedì di Pasqua. Il genitore che non avrà con sé i minori a Natale li avrà dal 31 dicembre a tutto giorno 1 gennaio.
- Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori sono state e saranno sempre assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
- Entrambi i genitori si impegnano a contribuire, ciascuno per la metà, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, le spese ordinarie saranno viceversa sostenute dal solo sig. . Parte_1
- Le spese ordinarie che rimarranno ad esclusivo carico del sig. sono le Parte_1
seguenti: a) Visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
f) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) trasporto pubblico;
i) mensa;
l) spese extrascolastiche relative a tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- Spese straordinarie da sostenere solo previo preventivo consenso: a) spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) spese relative a cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
e) asse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
f) corsi di specializzazione;
g) gite scolastiche con pernottamento;
h) corsi di recupero e lezioni private;
i) alloggio presso la sede universitaria;
l) spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
m) spese di custodia (baby sitter); n) viaggi e vacanze con pernottamento.
- Tutte le spese per il vitto e l'alloggio concernenti il periodo di permanenza dei figli con il padre saranno a carico dello stesso. Lo stesso dicasi per i giorni di permanenza con la madre. Tuttavia, ove i minori dovessero rimanere più a lungo con la madre a causa di opportunità di lavoro del padre, questi sarà onerato della corresponsione di un contributo alla madre pari ad Euro 15,00 per ogni giorno dal lunedì al giovedì e per il venerdì se destinato alla permanenza con il padre. Ulteriori condizioni
- La casa familiare oggi sita in cortile Pizzo 12 rimarrà assegnata al sig. con Parte_1
tutti gli arredi. - Entrambi i coniugi dichiarano di avere già regolato ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale rinunciando entrambi al beneficio dell'assegno di mantenimento.
- I benefici economici già erogati e da erogare a sostegno dell'handicap lieve dei minori rimarranno a favore del sig. in quanto unico onerato delle spese ordinarie. Parte_1
- Le spese legali relative al presente procedimento saranno affrontate dal solo signore
” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 28/01/2025). Parte_1 Le superiori condizioni sono poi state meglio chiarite all'udienza celebratasi in data
29/04/2025 come di seguito: “I figli sono collocati dal padre che provvede al loro mantenimento avvalendosi dell'indennità erogata provvisoriamente dall'INPS per gli stessi pari mensilmente ad € 346,00 per ciascun figlio. (..)le spese straordinarie sono al 50% a carico di entrambi i genitori, mentre quelle ordinarie restano a carico del padre, genitore collocatario. (…)per il caso di reperimento di lavoro sicuro da parte del padre questi, in ragione del maggior tempo che i minori trascorreranno con la madre, sarà onerato di corrispondere in favore di quest'ultima l'importo mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento dei minori. Il meccanismo previsto nel ricorso congiunto sottoscritto varrà, comunque, per il caso di lavori occasionali e temporanei”(cfr. verbale udienza del 29/04/2025).
Orbene le condizioni indicate dalle parti, per come meglio dalle stesse modificate e specificate in udienza, appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e ben possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 22/06/2006, da , Parte_1
nato a [...] il [...] e da , nata a [...]_1 il 18/08/1976, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 35, parte
II, serie A, dell'anno 2006 , alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 29/ 4 /2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.