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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/09/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2116/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 4/9/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. Manzoni, n. 24, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Francesco Mobilio (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'Avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Accesso al Fondo di Garanzia per TFR. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 26/10/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver chiesto (con domanda prot. n. 2202.14/10/2022.0147758, del 14 ottobre 2022) l'intervento del Fondo di Garanzia, per ottenere il pagamento dell'importo di €. 2.049,89 (al lordo delle ritenute di legge) a titolo di TFR maturato durante il periodo 2 novembre 2015-26 maggio 2016 e 12 agosto 2016-17 gennaio 2017 (€. 1.094,92 + €. 954,97), in cui sussisteva il rapporto di lavoro alle dipendenze della società ASED s.r.l., negato dall' con CP_1 provvedimento del 23 febbraio 2023, per “mancata prova dell'esistenza del credito tramite titolo esecutivo”. Il ricorrente a fondamento della propria domanda rappresentava che I) la società datrice di lavoro, il 20.12.2016 era stata sottoposta a sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p.; II) la società datrice di lavoro era stata sottoposta alla procedura concorsuale del fallimento dal Tribunale di Reggio Calabria, con sent. n. 24/2021 e con provvedimento del 16.03.2022 ordinava di non provvedere alla verifica dei crediti, ai sensi dell'art. 102 L.F.; III) il suo rapporto di lavoro alle dipendenze della società ASED era cessato il 17.01.2017, da cui discendeva l'impossibilità di accertare i crediti, in ragione dell'assenza di un provvedimento di confisca definitivo del patrimonio aziendale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) in via preliminare accertare e dichiarare che il TFR maturato dal ricorrente in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la
ammonta ad €. 2.049,89 al lordo delle ritenute di legge;
Controparte_2
2) accertare e dichiarare, sussistendone tutti i presupposti, il diritto del ricorrente a percepire il T.F.R maturato in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la pari ad €. Controparte_2
2.049,89 al lordo delle ritenute di legge direttamente a carico dell quale gestore del Fondo di CP_1
Garanzia ai sensi dell'art 2 L. 29 maggio 1982 n 297;
3) per l'effetto condannare l in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al CP_1 pagamento della somma €. 2.049,89 al lordo delle ritenute di legge oltre interessi legali dalle date di cessazione del rapporto di lavoro (26 maggio 2016 e 17 gennaio 2017) ovvero dalla diversa data di giustizia sino all'effettivo soddisfo;
4) condannare, infine, l resistente in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al CP_3 pagamento delle spese e dei compensi di difesa del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava CP_1 integralmente le avverse pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del suo diritto alla percezione del TFR, maturato in relazione al rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della fallita società ASED, attingendo al Fondo di Garanzia, ai sensi dell'art. 2 L. 29 maggio 1982, n. 297.
3. Giova in primo luogo ricordare la natura previdenziale e non retributiva della prestazione concernente l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. Non si tratta, infatti, di un diritto di credito che sorge in capo al lavoratore direttamente nei confronti del Fondo, ma di un diritto derivante da un credito, quello sorto tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro, che fa sorgere, in presenza di determinati presupposti, l'obbligo del Fondo di Garanzia di erogare la prestazione previdenziale in favore del lavoratore. L'intervento del Fondo di Garanzia, difatti, non è automatico, né incondizionato: solamente in casi di insolvenza del datore di lavoro il Fondo può essere adito per sostituirsi a quest'ultimo nel pagamento del TFR come previsto dall'art. 2120 c.c. Erogata la prestazione, esso può praticare azione di regresso nei confronti dello stesso datore di lavoro, sostituendosi al lavoratore, già soddisfatto, nel suo diritto di credito. La Corte di Cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato, ribadisce che la natura della prestazione del Fondo di Garanzia è di tipo previdenziale: “Va inoltre affermato, in base al consolidato orientamento secondo cui (Cass. 10.5.2016, n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015; 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013 n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852) le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l debba operare in qualità di CP_1 sostituto di imposta tutte le dovute trattenute, sempre che ovviamente le stesse non fossero state già operate in sede di ammissione al passivo” (Cass. n. 25016/2017). Posto quanto sopra detto, risulta chiara la previsione normativa della necessità di determinati presupposti per l'attivazione e l'intervento del Fondo di Garanzia. L'art. 2 della legge n. 297 del 1982, rubricata
“disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, prevede quindi che: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. […] Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
3.1. La legge, dunque, individua due presupposti: il primo riguarda i datori di lavoro soggetti alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, in questi casi viene richiesto al lavoratore l'accertamento del credito tramite l'avvenuta insinuazione allo stato passivo. Il secondo presupposto riguarda i datori di lavoro non soggetti alle predette procedure concorsuali, relativamente ai quali, ai fini dell'intervento del Fondo, è necessario il previo l'esperimento dell'esecuzione forzata al fine di accertare l'insufficienza, in tutto o in parte, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
4. Poiché, nel caso di specie, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 16.03.2022 ha stabilito come: «considerato che la curatrice, a seguito di ampie indagini e approfondita valutazione, che il collegio condivide e fa propria, ha evidenziato l'insussistenza di poste di attivo fallimentare acquisibile, tenuto conto che il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., disposto dal G.i.p. del tribunale di Reggio Calabria con decreto del 20.12.2016 nell'ambito del procedimento penale n. 2044/2013 RGNR D.D.A., e n. 1223/2014 RG GIP D.D:A., ha riguardato “le quote sociali e l'intero patrimonio aziendale della società […] ordina non farsi luogo a CP_2 provvedere alla verifica dei crediti», il lavoratore potrà richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia con le modalità previste per i datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale, purché, però, il credito risulti accertato in un titolo esecutivo che – per giurisprudenza di Cassazione ormai cristallizzata – rappresenta la modalità necessaria per individuare la misura dell'obbligazione gravante sul Fondo di Garanzia.
5. Il ricorrente, tuttavia, non ha in alcun modo agito esecutivamente e ha omesso di provare la sussistenza di un titolo esecutivo allegando, unicamente la busta paga, che non possono considerarsi titolo esecutivo e che non consentirebbe in alcun modo la surroga dell' nel CP_1 credito nei confronti del datore di lavoro.
5.1. Non risulta, peraltro, che il ricorrente si sia attivato, in alcun modo, a ottenere il titolo esecutivo o qualsiasi accertamento giudiziale del credito vantato.
6. Per tale ragione, il lavoratore non può aspirare a ottenere il beneficio richiesto perché sprovvisto di un requisito necessario per accedere al Fondo di Garanzia.
7. Per le ragioni sopra espresse, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
8. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 4/9/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 4/9/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via A. Manzoni, n. 24, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Francesco Mobilio (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'Avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Accesso al Fondo di Garanzia per TFR. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 26/10/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver chiesto (con domanda prot. n. 2202.14/10/2022.0147758, del 14 ottobre 2022) l'intervento del Fondo di Garanzia, per ottenere il pagamento dell'importo di €. 2.049,89 (al lordo delle ritenute di legge) a titolo di TFR maturato durante il periodo 2 novembre 2015-26 maggio 2016 e 12 agosto 2016-17 gennaio 2017 (€. 1.094,92 + €. 954,97), in cui sussisteva il rapporto di lavoro alle dipendenze della società ASED s.r.l., negato dall' con CP_1 provvedimento del 23 febbraio 2023, per “mancata prova dell'esistenza del credito tramite titolo esecutivo”. Il ricorrente a fondamento della propria domanda rappresentava che I) la società datrice di lavoro, il 20.12.2016 era stata sottoposta a sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p.; II) la società datrice di lavoro era stata sottoposta alla procedura concorsuale del fallimento dal Tribunale di Reggio Calabria, con sent. n. 24/2021 e con provvedimento del 16.03.2022 ordinava di non provvedere alla verifica dei crediti, ai sensi dell'art. 102 L.F.; III) il suo rapporto di lavoro alle dipendenze della società ASED era cessato il 17.01.2017, da cui discendeva l'impossibilità di accertare i crediti, in ragione dell'assenza di un provvedimento di confisca definitivo del patrimonio aziendale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) in via preliminare accertare e dichiarare che il TFR maturato dal ricorrente in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la
ammonta ad €. 2.049,89 al lordo delle ritenute di legge;
Controparte_2
2) accertare e dichiarare, sussistendone tutti i presupposti, il diritto del ricorrente a percepire il T.F.R maturato in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la pari ad €. Controparte_2
2.049,89 al lordo delle ritenute di legge direttamente a carico dell quale gestore del Fondo di CP_1
Garanzia ai sensi dell'art 2 L. 29 maggio 1982 n 297;
3) per l'effetto condannare l in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al CP_1 pagamento della somma €. 2.049,89 al lordo delle ritenute di legge oltre interessi legali dalle date di cessazione del rapporto di lavoro (26 maggio 2016 e 17 gennaio 2017) ovvero dalla diversa data di giustizia sino all'effettivo soddisfo;
4) condannare, infine, l resistente in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al CP_3 pagamento delle spese e dei compensi di difesa del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio che contestava CP_1 integralmente le avverse pretese e chiedeva il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del suo diritto alla percezione del TFR, maturato in relazione al rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della fallita società ASED, attingendo al Fondo di Garanzia, ai sensi dell'art. 2 L. 29 maggio 1982, n. 297.
3. Giova in primo luogo ricordare la natura previdenziale e non retributiva della prestazione concernente l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori. Non si tratta, infatti, di un diritto di credito che sorge in capo al lavoratore direttamente nei confronti del Fondo, ma di un diritto derivante da un credito, quello sorto tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro, che fa sorgere, in presenza di determinati presupposti, l'obbligo del Fondo di Garanzia di erogare la prestazione previdenziale in favore del lavoratore. L'intervento del Fondo di Garanzia, difatti, non è automatico, né incondizionato: solamente in casi di insolvenza del datore di lavoro il Fondo può essere adito per sostituirsi a quest'ultimo nel pagamento del TFR come previsto dall'art. 2120 c.c. Erogata la prestazione, esso può praticare azione di regresso nei confronti dello stesso datore di lavoro, sostituendosi al lavoratore, già soddisfatto, nel suo diritto di credito. La Corte di Cassazione, secondo un orientamento ormai consolidato, ribadisce che la natura della prestazione del Fondo di Garanzia è di tipo previdenziale: “Va inoltre affermato, in base al consolidato orientamento secondo cui (Cass. 10.5.2016, n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015; 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013 n. 20675, 23 luglio 2012, n. 12852) le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, che pertanto l debba operare in qualità di CP_1 sostituto di imposta tutte le dovute trattenute, sempre che ovviamente le stesse non fossero state già operate in sede di ammissione al passivo” (Cass. n. 25016/2017). Posto quanto sopra detto, risulta chiara la previsione normativa della necessità di determinati presupposti per l'attivazione e l'intervento del Fondo di Garanzia. L'art. 2 della legge n. 297 del 1982, rubricata
“disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, prevede quindi che: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. […] Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
3.1. La legge, dunque, individua due presupposti: il primo riguarda i datori di lavoro soggetti alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, in questi casi viene richiesto al lavoratore l'accertamento del credito tramite l'avvenuta insinuazione allo stato passivo. Il secondo presupposto riguarda i datori di lavoro non soggetti alle predette procedure concorsuali, relativamente ai quali, ai fini dell'intervento del Fondo, è necessario il previo l'esperimento dell'esecuzione forzata al fine di accertare l'insufficienza, in tutto o in parte, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
4. Poiché, nel caso di specie, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 16.03.2022 ha stabilito come: «considerato che la curatrice, a seguito di ampie indagini e approfondita valutazione, che il collegio condivide e fa propria, ha evidenziato l'insussistenza di poste di attivo fallimentare acquisibile, tenuto conto che il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., disposto dal G.i.p. del tribunale di Reggio Calabria con decreto del 20.12.2016 nell'ambito del procedimento penale n. 2044/2013 RGNR D.D.A., e n. 1223/2014 RG GIP D.D:A., ha riguardato “le quote sociali e l'intero patrimonio aziendale della società […] ordina non farsi luogo a CP_2 provvedere alla verifica dei crediti», il lavoratore potrà richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia con le modalità previste per i datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale, purché, però, il credito risulti accertato in un titolo esecutivo che – per giurisprudenza di Cassazione ormai cristallizzata – rappresenta la modalità necessaria per individuare la misura dell'obbligazione gravante sul Fondo di Garanzia.
5. Il ricorrente, tuttavia, non ha in alcun modo agito esecutivamente e ha omesso di provare la sussistenza di un titolo esecutivo allegando, unicamente la busta paga, che non possono considerarsi titolo esecutivo e che non consentirebbe in alcun modo la surroga dell' nel CP_1 credito nei confronti del datore di lavoro.
5.1. Non risulta, peraltro, che il ricorrente si sia attivato, in alcun modo, a ottenere il titolo esecutivo o qualsiasi accertamento giudiziale del credito vantato.
6. Per tale ragione, il lavoratore non può aspirare a ottenere il beneficio richiesto perché sprovvisto di un requisito necessario per accedere al Fondo di Garanzia.
7. Per le ragioni sopra espresse, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
8. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 4/9/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani