Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2556/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Luciano Pietro Ali- quò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. n. 2556/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. in persona del procuratore , rappresentata e di- P.IVA_2 Parte_3
fesa dall'avv. Marco Tucci;
- attrice –
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Nicola Caminiti;
-convenuto –
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Car- Controparte_2 C.F._2
lo Bresciani;
- convenuto -
E
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardina Saracino;
- convenuta –
1
Carlo Bresciani;
- convenuto -
E
(C.F. e, per essa, Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6
(C.F. rappresentata da C.F.
[...] P.IVA_5 Controparte_7
, in persona del procuratore speciale rappresentata e difesa P.IVA_6 CP_8 dall'avv. Alessandro Pappalardo;
- convenuta –
***
Conclusioni: Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del
13.11.2024
Oggetto: Giudizio di divisione endo-esecutiva.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (originariamente quale procuratrice di UBI Finance CB2 Controparte_9
s.r.l. e, successivamente, quale cessionaria del credito derivante dal titolo esecutivo aziona- to) ha sottoposto ad espropriazione immobiliare il diritto di proprietà pari alla quota indivisa di ½ nella titolarità del debitore esecutato in relazione al compendio im- Controparte_1
mobiliare sito in Erba, via Marconi, n. 42, così identificato al catasto:
1. Catasto Fabbricati
– Comune di ERBA - sezione urbana ARC - foglio 3 particelle nn. 1038 subalterno 1 –
1039 subalterno 1 graffati – via Guglielmo Marconi n. 42 – piano T - categoria D/1 – rendita euro 11.890,00; 2. Catasto Terreni – Comune di ERBA - sezione di ARCELLASCO
- foglio 9 particella 980 ente urbano di Ha. 0.10.80 (area di enti urbani e promiscui); 3.
Catasto Terreni – Comune di ERBA - sezione di ARCELLASCO - foglio 9 particella 29 ente urbano di Ha. 0.14.00 (area di enti urbani e promiscui).
La restante quota di proprietà indivisa risultava di proprietà di , socio ac- Controparte_4
comandatario della società Ghioni & Valaperta s.a.s., sottoposta a procedura di concordato preventivo. In particolare, nel piano concordatario proposto dalla predetta società era stata prevista la vendita della quota di proprietà indivisa nella titolarità del socio accomandatario
2 (C.P. N. 19/2019, concordato preventivo omologato con decreto del Controparte_4
18.10.2021).
In data 6.06.2022, si è costituita nella procedura esecutiva (iscritta al n. 420/2019 R.G.E.)
rappresentata da quale cessionaria del credito vantato da Controparte_10 Parte_2
Intesa San Paolo s.p.a., che, a sua volta, è subentrata in tutti i rapporti giuridici facenti capo ad in forza di fusione per incorporazione. Controparte_11
Con provvedimento del 17.02.2022, pertanto, il Giudice dell'esecuzione, rilevato che la quota di proprietà indivisa dell'immobile pignorata nei confronti di non Controparte_1
era ricompresa tra i beni da liquidare nell'ambito del concordato preventivo della Ghioni &
Valaperta s.a.s., ha così provveduto: - ha disposto la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 600 c.p.c. sino al consolidarsi del giudicato nel giudizio di divisione;
ha fis- sato l'udienza davanti a sé quale giudice del giudizio di divisione, onerando il creditore pro- cedente o alla parte più diligente di provvedere all'iscrizione a ruolo della causa ed alla noti- fica del provvedimento alle parti, ai comproprietari, ai creditori iscritti nonché agli altri sog- getti indicati dall'art. 1113 c.c.; ha disposto che il perito stimatore già nominato nel proces- so esecutivo provvedesse a verificare, per quanto qui interessa, la comoda divisibilità del compendio pignorato, predisponendo eventualmente progetto divisionale. In data
25.05.2022, l'esperto stimatore ha depositato nel fascicolo del processo esecutivo un atto denominato “progetto di divisione”, ipotizzando la formazione di due distinti lotti (docu- mento prodotto altresì nel presente giudizio sub doc. 2 fascicolo di parte ). Controparte_2
rappresentata da ha introdotto il presente giudizio di di- Controparte_10 Parte_2
visione endoesecutiva con atto di citazione notificato, unitamente all'ordinanza resa dal
G.E., nei confronti del debitore esecutato nonché nei confronti del comproprietario
[...]
convenuto quale “socio accomandatario illimitatamente responsabile della so- CP_12
cietà Ghioni e Valaperta s.a.s. di (…) in concordato preventivo, in per- Controparte_4 sona del commissario giudiziale Dott.ssa ”. I predetti atti, inoltre, sono Controparte_13
stati notificati al creditore iscritto Controparte_3
Nell'ambito del giudizio di divisione endoesecutiva, in data 22.09.2022, si è costituita
[...]
, deducendo di aver acquistato la quota di proprietà indivisa pari al 50% del pre- CP_2
detto compendio immobiliare da , nell'ambito della procedura di concor- Controparte_4 dato preventivo, e dichiarando, pertanto, di intervenire ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale suc-
3 cessore a titolo particolare nel diritto controverso. La stessa, pertanto, ha concluso doman- dando l'assegnazione in suo favore della porzione dell'immobile contraddistinta quale “lotto
1” nel progetto predisposto dall'esperto stimatore in data 25/05/2022.
Si sono costituiti, inoltre, il debitore esecutato e Controparte_1 Controparte_3
All'esito dell'udienza del 19.10.2022, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della creditore iscritto del comproprietario Controparte_14 [...]
. Parte attrice, pertanto, ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei con- Persona_1
fronti del con atti notificati a mezzo PEC in data 24.10.2022. Controparte_15
Con comparsa depositata in data 23.02.2023, si è costituito, quindi, e, Controparte_5
per essa, rappresentata da qua- Controparte_6 Controparte_7
le cessionaria del credito originariamente vantato dal banco BPM.
All'esito dell'udienza del 15.03.2023, viste le richieste delle parti, è stato assegnato termine al C.T.U. per depositare nota a chiarimenti.
Con ordinanza del 14.08.2023, il Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di , atteso che: - l'attore aveva notificato l'atto Controparte_4
di citazione e l'ordinanza ex art. 600 c.p.c. resa del G.E. non a Controparte_16
mente, quale comproprietario non esecutato, bensì al Commissario Giudiziale del concorda- to preventivo della Valaperta s.a.s. di;
- non vi era prova Per_2 Controparte_4 dell'avvenuto acquisto da parte di della quota di proprietà indivisa spettante Controparte_2
a . Parte attrice, pertanto, ha provveduto ad integrare il contraddittorio e, Controparte_4
in data 28.02.2024, si è costituito in giudizio , chiedendo di essere estro- Controparte_4
messo, avendo acquistato la sua quota di proprietà indivisa degli immobili Controparte_2
oggetto del giudizio nell'ambito della procedura concordataria della Valaperta Per_2
s.a.s. di . È stata disposta, pertanto, una ulteriore integrazione della rela- Controparte_4
zione ipo-catastale, depositata in data 31.05.2024 dall'ausiliario visurista già nominato nell'ambito del processo esecutivo.
Con provvedimento del 1.07.2024, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
5 giugno 2024, il Giudice, rilevato che era sorta controversia circa la necessità di procedere allo scioglimento della comunione mediante vendita dell'intero immobile, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, onerando l'esperto stimatore di depositare relazione di stima aggiornata, avente ad oggetto il diritto di intera proprietà dell'immobile.
4 All'udienza del 13.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di precisa- zione delle conclusioni depositati nel fascicolo telematico e sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
2. Tanto premesso conviene premettere che il giudizio di divisione introdotto nel corso della procedura esecutiva costituisce un ordinario giudizio di scioglimento della comunione. In- vero, ai sensi dell'art. 600, co. 2 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, nell'ambito di una espro- priazione avente ad oggetto beni indivisi, ove la separazione in natura non risulti possibile o non è richiesta, e salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pa- ri o superiore al valore della stessa (determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c.), dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile. Una volta introdotto il giudizio di divisione endo-esecutiva, pertanto, la causa si svolge secondo le previsioni di cui agli artt. 784-791
c.p.c. Il processo disciplinato dalle disposizioni richiamate prevede due diverse modalità di definizione. Nel caso in cui, infatti, non sorgano controversie tra le parti, la divisione è di- sposta con ordinanza dal giudice (788 e 789 c.c.). Nell'ipotesi in cui, invece, vengano solle- vate contestazioni attinenti al diritto a procedere allo scioglimento della comunione, ai diritti dei comproprietari, alle modalità della divisione o al progetto di distribuzione, la causa, istruita secondo le regole ordinarie, deve essere decisa con sentenza. La prima fase del giu- dizio, pertanto, è tesa alla cognizione delle questioni e/o domande inerenti al fondamento del diritto alla divisione ed alle eventuali controversie circa le modalità della divisione stes- sa.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che sussista il diritto del creditore procedente e dei cre- ditori intervenuti di domandare la divisione del bene pignorato al fine di vedere soddisfatti i loro diritti di credito. All'esito dell'attività istruttoria, si è poi appurato che il compendio immobiliare oggetto del presente processo di divisione, come meglio descritto supra sub. par. 1, risulta in comproprietà tra il debitore esecutato e Controparte_1 Controparte_2
(comproprietaria non esecutata) per la quota indivisa pari ad ½ ciascuno. In particolare, quest'ultima ha acquistato la quota di proprietà indivisa pari ad 1/2 del predetto compendio immobiliare da , in forza dell'atto di compravendita stipulato in data 3 Controparte_4
febbraio 2023 (atto n. 48996/19184 a rogito Notaio in atti, quale allegato Persona_3
alla relazione depositata dal visurista in data 31.05.2024), all'esito della vendita competitiva
5 disposta in seno alla procedura di concordato preventivo della società Ghioni & Valaperta
s.a.s. di (concordato preventivo omologato con decreto del 18.10.2021, Controparte_4
procedura iscritta dinnanzi a questo Tribunale al N. 19/2019 C.P.). , per- Controparte_4
tanto, non risulta più comproprietario del bene oggetto del giudizio di divisione endoesecu- tiva per avere alienato la sua quota di proprietà indivisa a favore di . Essen- Controparte_2
costituito nel giudizio il successore a titolo particolare nel diritto controverso e non es- Pt_4
sendosi opposte le altre parti, pertanto, può essere estromesso dal proces- Controparte_4 so ai sensi dell'art. 111, co. 3 c.p.c. Sul punto, nondimeno, deve precisarsi che l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti si è resa necessaria perché in atti non vi era evidenza dell'avvenuto trasferimento della quota di proprietà indivisa a favore di
[...]
, essendosi quest'ultima limitata a produrre la copia del verbale di aggiudicazione. CP_2
Invero, il trasferimento della predetta quota di proprietà indivisa si è avuto solo all'esito del perfezionamento dell'atto di compravendita, avvenuto, come anticipato, in data 3 febbraio
2023. Lo stesso , all'atto della sua costituzione in giudizio (in data Controparte_4
28.02.2024), si è limitato a produrre un verbale in cui si dava atto dell'avvenuto deposito del saldo prezzo da parte dell'acquirente . Solo a seguito dell'integrazione ri- Controparte_2 chiesta all'ausiliario visurista e della documentazione acquisita da quest'ultimo (cfr. rela- zione depositata in data 31.05.2024), si è avuta la prova del perfezionamento dell'atto trasla- tivo della quota di proprietà indivisa e della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
Deve osservarsi, peraltro, come già anticipato, che la stessa parte attrice aveva erroneamente introdotto il giudizio nei confronti di quale “socio accomandatario illi- Controparte_4 mitatamente responsabile della società di (…) Controparte_17 Controparte_4
in concordato preventivo, in persona del commissario giudiziale Dott.ssa Controparte_18
[...
”, rendendo così necessario l'ordine di integrazione del contraddittorio.
Le circostanze che precedono, pertanto, impongono di compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio e . Controparte_4
3. Tanto chiarito, come emerge chiaramente da quanto già esposto nei paragrafi che prece- dono, l'unica questione attualmente ancora controversa tra le parti attiene alla comoda divi- sibilità del compendio immobiliare oggetto del presente giudizio, essendo sorta controversia sulla necessità della vendita ex art. 788, co.1 c.p.c. e , in- Controparte_2 Controparte_1
fatti, sostengono che sarebbe possibile procedere alla divisione del compendio sulla base del
6 progetto divisionale predisposto dall'esperto stimatore e depositato in data 25.05.2022, con il quale erano stati formati due distinti lotti del valore rispettivamente pari a 197.216,00 euro e 196.584,00 euro. e invece, hanno dedotto che, stante Controparte_10 Controparte_3
l'indivisibilità del bene, la sola modalità tramite la quale addivenire allo scioglimento della comunione è rappresentata dalla vendita dell'intero compendio immobiliare. Sul punto, è opportuno ricordare che, come rilevato da attenta dottrina, la separazione in natura risulta preclusa da una impossibilità materiale (anche in relazione a quanto previsto dall'art. 720
c.c.), o giuridica (si pensi alla previsione di cui all'art. 1111, co. 2 c.p.c.), economica (ossia, ad esempio, quando la separazione comporterebbe un significativo deprezzamento della quota) o urbanistica.
È necessario richiamare, pertanto, i criteri utilizzati dalla consolidata giurisprudenza di legit- timità al fine di delineare i presupposti della “comoda divisibilità”:
- il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 cod. civ. postu- la, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determina- zione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economi- co-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non com- porti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmen- te al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12498 del 29/05/2007);
- in tema di divisione giudiziale, l'art. 718 cod. civ., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727, trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., non solo nel caso di mera " non divisibilità " del bene, ma anche in ogni ipotesi in cui lo stesso non sia "como- damente " divisibile, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazio- namento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole co- sto, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente de- prezzate in proporzione al valore dell'intero (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22833 del
24/10/2006, nonché da ultimo Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 27984 del 04/10/2023).
7 Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il compendio immobiliare og- getto del giudizio non risulti comodante divisibile. Invero, già nella propria relazione di sti- ma deposita in data 30.10.2020, nell'ambito del processo esecutivo n. 420/2019 R.G.E.,
l'esperto stimatore aveva chiaramente indicato che “l'unità immobiliare non è comodamente divisibile senza eseguire opere murarie ed impiantistiche onerose soggette ad un nuovo tito- lo abilitativo” (p. 12 dell'elaborato). Sempre nel medesimo atto, il c.t.u. ha analiticamente indicato e descritto numerose difformità edilizie e opere realizzate senza aver ottenuto i ne- cessari titoli abilitativi con un costo stimato per le regolarizzazioni pari a circa 97.000,00 euro (cfr. in particolare p. 2 nonché par. 8 pp. 7, 8 e 9). Le predette valutazioni sono state ri- badite anche nell'elaborato peritale aggiornato depositato il 2.07.2024. Tali circostanze, in- vero, sono state tutte riportate anche nel “progetto divisionale” che l'esperto ha depositato in data 25.02.2022 e che ha ritenuto di predisporre, così interpretando l'ordinanza del G.E. del 17.02.2022, sebbene il compendio pignorato non risultasse comodamente divisibile.
L'esperto stimatore, infatti, nel predetto progetto ha chiarito che al fine di poter procedere alla divisione del compendio in due distinti lotti sarebbe stato necessario: provvedere alla separazione degli impianti elettrici ed alla posa di un nuovo contatore per i beni ricompresi nella porzione denominata “Lotto 1”, con un costo di circa 2.000,00 euro;
provvedere “alla separazione ed alla contabilizzazione dell'impianto di riscaldamento del lotto 1, con un co- sto di circa 30.000,00 euro”; provvedere alla regolarizzazione delle difformità edilizie ri- scontrate sostenendo spese quantificate, come anticipato, in complessivi 97.000,00 euro (si rimanda, sul punto, a quanto indicato analiticamente dal C.T.U., ricordandosi che tra le ope- re evidenziate come necessarie vi erano la “demolizione e smaltimento dei soppalchi”, la
“demolizione opere non autorizzate nel locale stamperia”, la demolizione delle “tettoie e parti vetrate tra uffici e deposito”). Le valutazioni che precedono, inoltre, sono state ribadi- te dall'esperto anche con la nota in risposta alla richiesta di chiarimenti, depositata in data
17.03.2023. Tali precise e complete valutazioni formulate dall'esperto stimatore dimostrano come il compendio pignorato non sia comodamente divisibile, non risultando possibile, per le ragioni espresse, realizzare porzioni autonome suscettibili di formare oggetto di autono- mo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non ri- chiedenti opere complesse o di notevole costo.
8 A fronte di tali precise risultanze, invero, si è limitata a dedurre che “la Controparte_2
gran parte delle difformità indicate dal C.T.U. come “non regolarizzabili” (si vedano le pagg. 8, 9 e 10 della predetta relazione 2.7.2024) appaiono oggi divenute sanabili per effet- to della normativa introdotta dalla L. n. 105/2024.”. Le doglianze della convenuta sul pun- to, invero, risultano del tutto generiche, non avendo neppure indicato quali difformità risul- terebbero sanabili in forza delle previsioni introdotte dalla l. n. 105/2024 e risultando la ri- chiesta di integrazione della C.T.U., pertanto, del tutto esplorativa. Parimenti del tutto ge- neriche appaiono le difese sul punto proposte dal convenuto . In sede di Controparte_1
comparsa conclusionale, inoltre, ha dedotto che le porzioni identificate qua- Controparte_2 li “Lotto 1” e “Lotto 2” nel “progetto divisionale” redatto dall'esperto stimatore e depositato in data 25.02.2022 costituirebbero di fatto e da vari decenni le abitazioni degli originari comproprietari e e, come tali, sarebbero stati dagli stessi da sem- CP_4 Controparte_1
pre separatamente goduti. Tale circostanza, invero, oltre a non essere stata dedotta in prece- denza e risultando del tutto sprovvista di prova, contrasta con quanto emerge dall'elaborato peritale. Invero, il compendio oggetto del presente giudizio di divisione endo-esecutivo è costituito da un “complesso immobiliare con area di pertinenza comprendente vari corpi di fabbrica tutti di un solo piano fuori terra e precisamente un fabbricato ad uso officina e stamperia con attiguo capannone, una palazzina di cinque locali ad uso uffici con riposti- glio e servizio, tre locali ad uso magazzino ed un locale dove è ubicata la cabina elettrica, una tettoia aperta e due servizi igienici.” (cfr. perizia in atti). Non risulta, quindi, che il compendio immobiliare in parola sia destinato all'uso abitativo. Ciò, peraltro, consente di ritenere infondate, altresì, le ulteriori difese della convenuta , secondo la Controparte_2
quale la vendita dell'intero compendio avrebbe come effetto di rendere l'immobile non “più fruibile per l'attuale destinazione” e di deprimere considerevolmente il valore dello stesso
(atteso che i costi di regolarizzazione delle difformità riscontrate dal C.T.U. andrebbero in ogni caso posti a carico del futuro aggiudicatario). Quando al primo aspetto, infatti, si è det- to che il compendio immobiliare non risulta destinato all'uso abitativo. Quanto al secondo, invece, appare necessario rilevare che la quota di proprietà indivisa del bene è stata acqui- stata dalla stessa , all'esito di una vendita competitiva svoltasi il 27.07.2022, Controparte_2
al prezzo di 90.827, 00 euro, ossia pari al prezzo base ed all'offerta minima previsti ai fini della gara. Nell'ambito del presente giudizio, invece, il valore dell'intero complesso immo-
9 biliare ai fini della vendita giudiziaria è stato stimato in complessivi 361.940,20 euro, già decurtate le spese necessarie per la regolarizzazione delle difformità urbanistiche evidenzia- te (pari a 97.000,00 euro) nonché la quota pari al 15 % del valore di mercato (per tenere conto, in particolare, dell'assenza di garanzia per vizi). Tali dati attestano, quindi, che la vendita dell'intero non avrebbe come effetto quello di deprimere il valore del bene e delle relative quote, come ritenuto dalla convenuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, accertata la non comoda divisibilità dei beni in natura, il Tribunale ritiene di disporre lo scioglimento della comunione mediante vendita senza incanto degli immobili, come da separata ordinanza.
4. La liquidazione e la regolamentazione delle spese di lite, eccetto che nei rapporti con la parte estromessa, deve essere riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così prov- vede:
1) dispone l'estromissione dal giudizio di;
Controparte_4
2) compensa integralmente le spese di lite tra e tutte le altre parti del Controparte_4
giudizio;
3) dichiara lo scioglimento della comunione esistente tra e Controparte_1 CP_19
[.
, per le quote di proprietà indivisa pari a ½ ciascuno, in relazione al compendio immobilia- re sito in Erba, via Marconi, n. 42, così identificato al catasto:
1. Catasto Fabbricati – Co- mune di ERBA - sezione urbana ARC - foglio 3 particelle nn. 1038 subalterno 1 – 1039 su- balterno 1 graffati – via Guglielmo Marconi n. 42 – piano T - categoria D/1 –rendita euro
11.890,00; 2. Catasto Terreni – Comune di ERBA - sezione di ARCELLASCO - foglio 9 particella 980 ente urbano di Ha. 0.10.80 (area di enti urbani e promiscui);
3. Catasto Terre- ni – Comune di ERBA - sezione di ARCELLASCO - foglio 9 particella 29 ente urbano di
Ha. 0.14.00 (area di enti urbani e promiscui).
4) dispone la vendita dei predetti immobili, secondo le modalità di cui alla separata ordinan- za
Spese al definitivo.
Così deciso in Como, 28.03.2025 Il giudice dott. Luciano Pietro Aliquò
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