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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6350/2024 promossa da:
, (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. MIRABILE GIUSEPPE giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del maggio 2024, parte attrice, premesso il contratto di locazione del 25.11.2022 registrato il 7.12.2022, stipulato con il convenuto ed avente ad oggetto l'immobile sito in Catania Via
Etnea 780 ed ivi meglio descritto per un canone mensile di € 250,00, riferiva che parte conduttrice si era resa morosa a decorrere dal mese di ottobre 2023, maturando una morosità complessivamente pari ad € 1750,00; chiedeva, pertanto, convalidarsi l'intimato sfratto per morosità ed emettersi decreto ingiuntivo esecutivo, con vittoria di spese e compensi.
pagina 1 di 3 All'udienza del 13.6.2024, parte attrice, tenuto conto delle difficoltà incontrate per il perfezionamento della notifica, rinunziava alla domanda di convalida di sfratto per morosità e chiedeva disporsi il mutamento del rito per coltivare la domanda di risoluzione del contratto e di condanna al pagamento dei canoni.
Veniva dunque disposto il mutamento del rito.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituito benchè ritualmente Controparte_1
citato.
Nel merito, le domande attoree sono fondate.
Risulta dagli atti di causa, che con contratto di locazione del 25.11.2022, l'attore, concedeva in locazione al convenuto l'immobile sito in Catania e per il canone mensile di € 250,00; tale contratto risulta registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania.
Parte attrice lamenta il mancato pagamento dei canoni di locazione.
Secondo il costante orientamento della Corte di Legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione, costituisce grave inadempimento all'obbligazione primaria del conduttore che comporta la risoluzione contrattuale ( cfr ex multis Cass. n. 21242/2006); infatti il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività con la prestazione del locatore integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto
(vd. Cass. n.12769/98); nel caso di specie, peraltro, l'importo della morosità supera ampiamente il valore di cui all'art. 5 L n. 392/1978 secondo cui “ Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”.
Per tali motivi, il contratto di locazione oggetto del contendere va risolto per grave inadempimento del conduttore e quest'ultimo va condannato al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni richiesti, anche scaduti nel corso del processo e quantificati in € 4000,00 ( € 250,00 x 16 mesi , con decorrenza dal mese di ottobre 2023).
Le spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'effettivo valore della controversia e non tenendo conto dei compensi previsti per la fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
pagina 2 di 3 - dichiara risolto per grave inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- condanna il convenuto al rilascio del bene immobile oggetto del contratto;
- condanna il convenuto al pagamento dell'importo di € 4000,00 a titolo di canoni di locazione scaduti, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo,
- condanna il convenuto, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1701,00 per compensi ed € 100.00 per spese vive oltre IVA , CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, il 30.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6350/2024 promossa da:
, (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. MIRABILE GIUSEPPE giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del maggio 2024, parte attrice, premesso il contratto di locazione del 25.11.2022 registrato il 7.12.2022, stipulato con il convenuto ed avente ad oggetto l'immobile sito in Catania Via
Etnea 780 ed ivi meglio descritto per un canone mensile di € 250,00, riferiva che parte conduttrice si era resa morosa a decorrere dal mese di ottobre 2023, maturando una morosità complessivamente pari ad € 1750,00; chiedeva, pertanto, convalidarsi l'intimato sfratto per morosità ed emettersi decreto ingiuntivo esecutivo, con vittoria di spese e compensi.
pagina 1 di 3 All'udienza del 13.6.2024, parte attrice, tenuto conto delle difficoltà incontrate per il perfezionamento della notifica, rinunziava alla domanda di convalida di sfratto per morosità e chiedeva disporsi il mutamento del rito per coltivare la domanda di risoluzione del contratto e di condanna al pagamento dei canoni.
Veniva dunque disposto il mutamento del rito.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituito benchè ritualmente Controparte_1
citato.
Nel merito, le domande attoree sono fondate.
Risulta dagli atti di causa, che con contratto di locazione del 25.11.2022, l'attore, concedeva in locazione al convenuto l'immobile sito in Catania e per il canone mensile di € 250,00; tale contratto risulta registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania.
Parte attrice lamenta il mancato pagamento dei canoni di locazione.
Secondo il costante orientamento della Corte di Legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione, costituisce grave inadempimento all'obbligazione primaria del conduttore che comporta la risoluzione contrattuale ( cfr ex multis Cass. n. 21242/2006); infatti il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività con la prestazione del locatore integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto
(vd. Cass. n.12769/98); nel caso di specie, peraltro, l'importo della morosità supera ampiamente il valore di cui all'art. 5 L n. 392/1978 secondo cui “ Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”.
Per tali motivi, il contratto di locazione oggetto del contendere va risolto per grave inadempimento del conduttore e quest'ultimo va condannato al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni richiesti, anche scaduti nel corso del processo e quantificati in € 4000,00 ( € 250,00 x 16 mesi , con decorrenza dal mese di ottobre 2023).
Le spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'effettivo valore della controversia e non tenendo conto dei compensi previsti per la fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
pagina 2 di 3 - dichiara risolto per grave inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- condanna il convenuto al rilascio del bene immobile oggetto del contratto;
- condanna il convenuto al pagamento dell'importo di € 4000,00 a titolo di canoni di locazione scaduti, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo,
- condanna il convenuto, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1701,00 per compensi ed € 100.00 per spese vive oltre IVA , CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, il 30.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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