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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1413 del R.G.A.C. dell'anno 2012, vertente
TRA
(c.f. ), in qualità di genitrice esercente Parte_1 C.F._1 la responsabilità genitoriale di (c.f. , con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Antonella Germanò
-appellante-
E
, in persona del l.r.p.t., con gli avvocati Annarita De Controparte_2
Siena, Santa Durante e Saverio Molica
-appellato-
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di;
CP_2 responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
5.12.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 25.10.2010, in qualità di madre Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore (nato il Controparte_1
19.2.1999), conveniva dinanzi al Giudice di Pace di l'odierna appellata, CP_2
Pag. 1 a 12 al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal figlio, a seguito di una caduta occorsa in data 15.4.2010, alle ore 20,00 circa, allorquando, mentre percorreva la Via Silvio Paternostro del nello scendere da Controparte_2 una gradinata, inciampava in una buca presente sul marciapiede posto a ridosso dell'ultimo scalino e dovuta alla sconnessione dei sampietrini da cui era rivestito il manto stradale.
Nel contraddittorio con l'Amministrazione intimata, previa istruttoria orale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il Giudice di Pace, con sentenza n. 113/2012 del 9.12.2011, depositata in data 27.1.2012, accoglieva la domanda risarcitoria e, riconoscendo il paritario concorso di colpa della madre del minore, la quale non aveva attentamente vigilato sul proprio figlio, condannava la parte convenuta al pagamento della somma complessiva di € 1.400,00, a titolo di ristoro del danno biologico dal ragazzo.
Avverso la predetta statuizione ha proposto appello nella Parte_1 spiegata qualità, deducendo: 1) l'errata applicazione della disciplina sul concorso di colpa;
2) l'errata quantificazione del risarcimento, alla luce della ctu espletata;
3) l'omessa pronuncia sulle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
La parte appellata, dal canto suo, ha eccepito l'infondatezza dell'avverso gravame, del quale ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma della statuizione di primo grado.
A seguito di alcuni rinvii determinati, in parte, dalla turnazione dei magistrati sul ruolo e, in parte, dal gravosissimo carico dell'ufficio distrettuale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.12.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. L'appello è fondato nei termini di seguito esposti.
2.1. Nello specifico, con il primo motivo di gravame, l'appellante addebita al
Giudice di Pace di aver erroneamente ritenuto che la condotta della madre del minore ha avuto efficienza concausale (in misura pari al 50%) nella eziologia del danno, non avendo ella attentamente vigilato sul danneggiato.
Pag. 2 a 12 La doglianza, seppur corretta sotto il profilo giuridico, non conduce ad esiti diversi da quelli ritenuti nella sentenza impugnata (dovendo, comunque, essere riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato in misura pari al 50%).
Ed invero, per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, quando un soggetto incapace d'intendere e di volere, per minore età o per altra causa, subisca un evento di danno, in conseguenza del fatto illecito altrui in concorso causale con il proprio fatto colposo, l'indagine deve essere limitata all'esistenza della causa concorrente alla produzione dell'evento dannoso, prescindendo dall'imputabilità del fatto all'incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 351 del 17/02/1964, Rv. 300434 – 01; da ultimo, Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, n. 3557).
È stato, infatti, precisato che se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, anche nel caso in cui la vittima (minore di età) sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto;
ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del
01/02/2018, Rv. 648247 - 01).
Dunque, poiché l'accertamento richiesto dall'art. 1227 c.c., comma 1, riguarda il nesso di causalità materiale, l'accertamento sull'eventuale contributo causale della vittima all'evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo;
l'eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere. Una siffatta valutazione "oggettiva" della condotta della vittima incapace, in sostanza, assorbe poi ogni rilievo (almeno con riguardo al piano in esame, cioè quello del contributo causale di cui all'art. 1227 c.c., comma 1) della condotta del soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace, sotto il profilo di una sua eventuale culpa in vigilando e/o in Pag. 3 a 12 educando, in quanto quest'ultima resta di fatto assorbita e superata proprio dal fatto che la valutazione della condotta della vittima incapace viene effettuata secondo un criterio che non tiene conto della sua incapacità, ma opera su un piano esclusivamente oggettivo e materiale.
In altri termini, per accertare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo (rectius: il suo contributo causale al fatto lesivo), ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, si deve applicare il principio per cui va valutata la condotta della vittima primaria sul piano oggettivo e materiale, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere: ne consegue che non ha rilievo l'eventuale condotta dei soggetti che avevano l'obbligo di vigilanza su di lui.
Applicando i principi appena esposti all'odierno caso di specie, ha errato il
Giudice di Pace nell'aver ritenuto idoneo a fondare una riduzione del risarcimento del danno l'omessa vigilanza della madre nei confronti del figlio, dal momento che la condotta del soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore non ha alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento del contributo causale del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo.
È, dunque, soltanto con riferimento alla vittima primaria (nel caso in esame,
l'allora minorenne ) che occorre indagare, al fine di operare Controparte_1
l'indagine sull'efficienza causale della sua azione rispetto all'evento concretamente verificatosi.
Tale accertamento deve essere compiuto nella presente sede, non potendosi ritenere verificata alcuna preclusione sul punto.
Essendo stato, infatti, oggetto di gravame il capo della sentenza di primo grado relativo al ritenuto concorso di colpa del creditore (sia pure sotto il profilo della colpa soggettiva della madre sorvegliante, profilo senz'altro rilevante nell'ottica giuridica erroneamente seguita dal Giudice di prime cure), nel presente grado è ancora in discussione, integralmente, tale questione, sotto ogni profilo (di fatto e di diritto), dovendo ritenersi a tal fine sufficiente, appunto, la censura relativa al capo della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità della parte danneggiata, ex art. 1227 c.c., comma 1.
La fattispecie va, dunque, integralmente rivalutata, fermo il divieto di reformatio in peius.
Pag. 4 a 12 Peraltro, si afferma che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare
"in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado (Sez. 3,
Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021; v. anche Sez. U, Sentenza n. 13902 del
03/06/2013 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4770 del 15/02/2023).
Principio, quello appena enunciato, certamente applicabile al caso in esame, ove la devoluzione del capo relativo al nesso di causalità è comunque avvenuta ad opera del danneggiato.
Ciò posto, e chiarito che sussiste la responsabilità dell'Amministrazione appellata nella causazione dell'evento dannoso in ragione dell'acquiescenza delle parti sul punto, occorre premettere che la condotta del danneggiato - ancorché non integrante il fortuito – può assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia ex art. 1227 c.c. sotto il profilo dell'accertamento del proprio concorso colposo.
Appurato che la condotta del danneggiato non rivestiva, al momento del fatto,
i caratteri della imprevedibilità da parte del custode, tale da interrompere il nesso causale (il minore stava, infatti, semplicemente scendendo a piedi da una gradinata sita in Via Paternostro di ), occorre valutare, alla luce delle emergenze CP_2 processuali, l'osservanza delle regole di prudenza e diligenza da parte dallo stesso e, dunque, la sussistenza e, conseguentemente, il grado di apporto causale al fatto dannoso.
Come già accennato, tale verifica va effettuata «guardando al danneggiato, e comparando la condotta da questi concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo lo schema di cui all'art. 1176
c.c.» (in motivazione, Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25837 del 2017).
Pag. 5 a 12 Orbene, nel caso di specie, dalle prove raccolte in giudizio, non potendo essere messo in discussione il nesso causale tra l'imperfezione del marciapiede posto ai piedi della scalinata e la caduta, è emerso comunque un comportamento negligente del danneggiato, riconducibile ad una sua disattenzione sul “dove mettere i piedi”. Deve essere, invero, evidenziata la generale assenza di discontinuità sul manto stradale limitrofo al luogo del sinistro, come si evince dalla documentazione fotografica allegata dalla parte attrice in primo grado, dalla quale può rilevarsi la facile riconoscibilità dell'unica imperfezione superficiale visibile dell'asfalto (ossia, la buca causata dal sollevamento e dallo scollamento di alcuni sampietrini).
D'altro canto, come affermato dalla stessa parte attrice e desumibile da quanto dichiarato dal teste (escusso all'udienza del 19.4.2011), la Testimone_1 caduta è avvenuta in orario serale (le ore 20,00 circa del 15.4.2010) e l'illuminazione del tratto di strada in questione era scarsa. Tale affermazione non
è risultata smentita da quanto dichiarato dal teste dipendente del Tes_2 quale Responsabile degli impianti di illuminazione (sentito, Controparte_2 anch'egli, alla predetta udienza del 19.4.2011): quest'ultimo, in particolare, ha riferito circa le condizioni di illuminazione di Via Paternostro, fornendo un quadro generale della situazione e spiegando che nessun guasto era stato segnalato in zona, all'epoca della caduta. Il narrato del tuttavia, per la generalità delle Tes_2 affermazioni rese (sganciate dalla specificità del caso concreto, al quale egli non ha assistito), non è idoneo a contraddire specificamente il contributo conoscitivo offerto dal teste estraneo rispetto alle parti in causa e diretto testimone Tes_1 dell'accaduto, essendosi verificati i fatti di causa sotto la sua diretta percezione sensoriale.
Dalle risultanze della prova orale, dunque, è possibile desumere che la buca sul marciapiede (frutto della sconnessione dei sampietrini), posta a ridosso dell'ultimo gradino a valle della scalinata di Via Paternostro, non era immediatamente percepibile da parte del minore. Elemento, quest'ultimo, che non consente di formulare un giudizio di grave negligenza del danneggiato, tale da far ritenere prevalente la concausa ascrivibile alla sua condotta.
Al riguardo, va rammentato che ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante Pag. 6 a 12 e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre - ai sensi dell'art. 1227, comma primo, cod. civ. - porre riferimento sia alla gravità della colpa e che all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la valutazione dell'elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell'evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all'art. 2055, ultimo comma, cod. civ., ossia della presunzione di pari concorso di colpa (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 1002 del 21/01/2010).
Orbene, nella fattispecie in esame, deve ritenersi sussistente una presunzione di pari concorso di colpa tra le parti, non essendo emersa una diversa entità dell'apporto causale e, in particolare, una grave violazione dell'onere di diligenza in capo al danneggiato, al quale deve essere, pertanto, attribuita un'efficacia causale pari al 50% nella verificazione del sinistro.
2.2. Il secondo motivo di appello merita accoglimento.
Posto che la liquidazione del danno biologico non è suscettibile di quantificazione certa ed è, pertanto, determinabile soltanto in via equitativa, ex art. 1226 c.c., nella fattispecie in esame il Giudice di Pace non ha offerto alcuna motivazione sul criterio seguito per la liquidazione del danno, non essendo neppure percepibile, dal complessivo tenore della decisione, se si sia rifatto, o meno, ai parametri elaborati dal Tribunale di Milano ed alle relative tabelle (nella versione applicabile ratione temporis).
Infatti, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno alla salute, quando avvenga in via equitativa per la mancanza di criteri legali, deve essere effettuata con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze, atteso che la parità di trattamento costituisce uno dei due pilastri - insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto - su cui poggia la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
In particolare, nel caso di specie, trattandosi di postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo e non essendo ancora state approvate in via definitiva riforme che estendano l'applicabilità delle c.d. «micropermanenti» al di fuori dei casi di r.c.a. e delle lesioni da colpa medica, l'unico metodo ritenuto in
Pag. 7 a 12 grado di soddisfare nel miglior modo possibile la parità di trattamento è stato individuato il c.d. «criterio a punto variabile», adottato dal Tribunale di Milano e spontaneamente recepito dalla maggior parte degli altri uffici giudiziari.
Il deficit motivazionale e l'assenza di indicazione di criteri puntuali cui ancorare la liquidazione equitativa del danno effettuata dal Giudice di Pace, impongono di riformare la sentenza impugnata in parte qua e di procedere in questa sede alla quantificazione dei pregiudizi subiti dal danneggiato.
Il nesso causale tra evento e danno-conseguenza è stato accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata in primo grado, avverso la quale nessuna delle parti ha mosso specifiche contestazioni o rilievi critici.
Il CTU nominato, infatti, con procedimento scientifico immune da vizi logici, ha accertato che , nella caduta per cui è causa, ha riportato una Controparte_1 distorsione tibio-tarsica destra con frattura della base del V metatarso, compatibile con la dinamica del sinistro, e che, per le lesioni patite, egli ha riportato una inabilità temporanea totale al 100% per giorni 15 ed una inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 25. Sono, inoltre, residuati postumi invalidanti tali da cagionare un danno biologico pari al 2,5%, da arrotondare per difetto al 2%, non prevedendo le tabelle di riferimento valori mediani e decimali — circostanza di cui il CTU pur avrebbe dovuto tenere conto nella valutazione dei detti postumi e nell'individuazione del barème di riferimento — e ritenendo il Tribunale equo e congruo procedere al suddetto arrotondamento per difetto, avuto complessivo riguardo alla giovane età del danneggiato all'epoca del sinistro e a tutte le circostanze del caso concreto (lesione definitivamente stabilizzata, nessuna dedotta ripercussione sulla capacità lavorativa generica e/o specifica, modestia dei reliquati – prevalentemente algico-disfunzionali – tali da non far prevedere la necessità di spese mediche future certe).
Traducendo tali percentuali in valori monetari e facendo applicazione dei criteri elaborati dal Tribunale di Milano e delle relative tabelle, come aggiornate all'anno 2024, tenuto conto dell'età della persona danneggiata all'epoca dell'incidente (11 anni), della percentuale di invalidità permanente (2%, arrotondato per difetto per le motivazioni su esposte), dell'inabilità temporanea assoluta (gg. 15) e dell'inabilità temporanea parziale al 50% (gg. 25), si ha un totale
Pag. 8 a 12 generale pari alla somma di € 5.975,50, senza che possa essere riconosciuto alcun ulteriore aumento a titolo di personalizzazione (stante il difetto di allegazione e prova di ulteriori voci di danno non patrimoniale da ristorare).
Il predetto importo deve essere ricondotto entro il limite della competenza per valore del Giudice di Pace adito (€ 5.000,00, ex art. 7 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis), stante l'espressa limitazione della domanda contenuta nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
Per effetto del riconosciuto contributo causale del danneggiante nella causazione del danno, ex art. 1227 c.c., l'importo così riconosciuto deve essere ulteriormente ridotto del 50%: si perviene, in tal modo, ad un risarcimento complessivo pari ad € 2.500,00, che è la somma che deve essere, in definitiva, riconosciuta all'appellante.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma all'attualità, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno secondo indici ISTAT, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente a decorrere dalla data dell'illecito sino alla data di pubblicazione del presente provvedimento (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995), oltre interessi al saggio legale successivamente a tale data (Sez.
3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
2.3. Per ciò che concerne, poi, il terzo motivo di appello relativo alla mancata statuizione del Giudice di Pace sulle spese di ctu, si osserva che si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002 (Cassazione civile sez. III, 05/06/2020, n.10804).
Seguendo l'indirizzo della Suprema Corte, che si condivide, si ritiene fondato il vizio di omessa pronuncia della sentenza di primo grado, non avendo il Giudice di Pace statuito sulle spese consulenza tecnica d'ufficio. Pertanto, la sentenza appellata deve essere riformata, rectius integrata, nel senso che, in ragione del criterio della soccombenza, le spese di ctu devono essere poste a carico dell'odierna appellata.
Pag. 9 a 12 3. Dall'accoglimento dell'appello, discende, come logico corollario, la caducazione del capo della sentenza impugnata attinente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, a norma dell'art. 336 c.p.c. secondo cui “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata”.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono, dunque, la soccombenza. Sul punto, si osserva che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto (Corte di cassazione, Sez. 6-3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022).
Ciò posto, le spese di lite vengono liquidate come segue:
a) per il primo grado di giudizio, vengono calcolate secondo le tariffe forensi di cui al D.M. n. 127/2004, trattandosi di attività professionale esauritasi prima dell'entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012. n. 140 (Cassazione civile, Sez. Un.,
12/10/2012, n.17405; vedi Cassazione civile sez. VI, 11/02/2016, n.2748 con riguardo alla conclusione dell'attività per ciascun grado di giudizio). Le stesse, pertanto, tenendo conto del valore della controversia (€ 1.400,00), dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice (art. 5), sono così liquidate ai valori minimi, in ragione del valore della controversia: € 330,00 per onorari (€ 55,00 per lo studio della controversia, € 30,00 per la consultazione con il cliente, € 45,00 per la redazione dell'atto introduttivo, € 120,00 per assistenza a n. 6 udienze, € 35,00 per assistenza ai mezzi di prova, € 45,00 per discussione) ed
€ 457,00 per diritti (€ 39,00 per posizione e archivio, € 10,00 per disamina, € 39,00 per redazione atto di citazione, € 10,00 per autentica di firma, € 10,00 per versamento contributo unificato, € 10,00 per iscrizione della causa a ruolo, € 19,00 per esame scritti di controparte, € 19,00 per esame documentazione prodotta da controparte, € 10,00 per formazione fascicolo, € 114,00 per partecipazione a n. 6 udienze, € 39,00 per consultazione con il cliente, € 10,00 per notifica atto, € 10,00 Pag. 10 a 12 per esame relata notifica, € 10,00 per intimazione ai testimoni, € 10,00 per deposito documenti in cancelleria, € 10,00 per esame prova testimoniale, € 10,00 per esame relazione del consulente tecnico, € 39,00 per precisazione delle conclusioni, € 39,00 per esame conclusioni di controparte), oltre rimborso forfettario sull'importo degli onorari e dei diritti al 12,5% ex art. 14 del D.M. 127/2004, ed oltre ad € 89,39 per esborsi documentati (€ 77,00 per versamento contributo unificato, € 8,00 per marche da bollo, € 4,39 per notifica atto introduttivo);
b) per il presente grado di giudizio, vengono liquidate € 462,00 per onorari, oltre accessori di legge, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al
D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del presente giudizio
(fino ad € 1.000,00) e per le fasi di studio (€ 131,00), introduttiva (€ 131,00) e decisionale (€ 200,00), con esclusione della fase di trattazione/istruttoria (così come definita dall'art. 6 DM n. 55/2014) che non ha avuto autonomo svolgimento
(essendovi stati soltanto, dopo la prima udienza, plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni); oltre ad € 146,30 per esborsi (€ 127,50 per contributo unificato
+ € 8,00 per marche da bollo + € 4,56 per spese notifica atto introduttivo + € 6,24 per rilascio copia autentica della sentenza appellata).
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 113/2012 del Giudice di Pace di
, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa CP_2 respinte:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna parte appellata al pagamento, nei confronti della parte appellante, della somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi come indicati in parte motiva;
2. condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate complessivamente in € 876,39, di cui € 89,39 per esborsi, € 457,00 per diritti ed € 330,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte appellante;
Pag. 11 a 12
3. condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite del giudizio d'appello, liquidate complessivamente in € 608,30, di cui € 146,30 per esborsi ed
€ 462,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte appellante;
4. pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di ctu.
Si comunichi.
Catanzaro, 24/01/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 12 a 12