Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 12 marzo e il 27 giugno 1980, relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1980 dell'accordo sulla pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuato a Belgrado il 12 marzo e il 27 giugno 1980, relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1980 dell'accordo sulla pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.