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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1713/2022 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Lupoli Maria e Oreste Pt_1 P.IVA_1
Manzi, elettivamente domiciliata in Bologna alla via Milazzo 4/2, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto; appellante contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Angelantonio Testa, elettivamente domiciliata presso l'avv. Elisa
Tonelli, con studio in Bologna alla via A.Costa n. 121/6; appellato
avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 544/2022, pubblicata in data 14 luglio 2022
conclusioni
Le parti concludono come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21 maggio 2024
Motivi della decisione
L' (d'ora in poi ) conveniva in giudizio Parte_2 Pt_1
l' di , surrogandosi nei diritti della danneggiata Controparte_1 CP_1 ai sensi degli artt. 1916 c.c. e dell'art. 142 d. lgs. 209/2005, affinchè Parte_3 venisse condannata al pagamento - in favore dell'Ente - di euro 418.490,73. aveva Pt_1 infatti destinato tale somma alla a titolo di indennità di accompagnamento e Pt_3 assegno di invalidità (poi trasformato in pensione di inabilità) in seguito ai danni subiti nel sinistro occorsole in data 20 novembre 2011 quando, mentre era alla guida del veicolo Lancia Y, per l'eccessiva velocità tenuta e a causa dello stato scivoloso della strada e dell'assenza di dispositivi di protezione e sicurezza (guardrail), collideva contro un platano. La conveniva in separato giudizio la e nell'ambito di quel Pt_3 Controparte_2 procedimento civile (R.G. n. 1037/2015), conclusosi con sentenza n. 13/2019, veniva accertato un concorso causale colposo della e dell'attrice nella Controparte_2 causazione del sinistro, nella misura rispettivamente del 60% e del 40%, e veniva quindi liquidato nei confronti della un danno non patrimoniale nella misura di euro Pt_3
507.560,10 (pari al 60% del pregiudizio complessivamente accertato), da cui venivano detratti euro 418.490,73 a lei corrisposti da e, conseguentemente, la convenuta Pt_1
veniva condannata a pagare euro 89.069,37 in favore dell'attrice Controparte_2
oltre a euro 20.000 ciascuno ai congiunti costituitisi per il riconoscimento del Pt_3 danno parentale.
Pertanto, instaurava il presente procedimento - surrogandosi nei diritti della Pt_1 in qualità di assicuratrice sociale – e il Tribunale, dopo aver escluso Pt_3
l'applicazione della disciplina di cui al d. lgs 209/2005 ed aver ricondotto la controversia all'ipotesi di surrogazione prevista ai sensi dell'art. 1916 c.c., rigettava il ricorso fondando la decisione sulla circostanza che la sentenza n. 13/2019 del Tribunale di Ferrara non aveva riconosciuto alcuna voce di danno patrimoniale a favore della danneggiata, presupposto per l'accoglimento della domanda dell' ; precisava Pt_1 altresì, quanto alla indennità di accompagnamento, che non corrispondeva ad un diritto azionabile nei confronti del danneggiato né era stata invocata tempestivamente la previsione di cui all'art. 41, l. 183/2010. Avverso tale ultima sentenza ha proposto appello , articolato in quattro motivi Pt_1 inerenti:
-alla mancata applicazione da parte del Giudice di primo grado della normativa prevista ex art. 14, L. 222/1984 e art. 41, L 183/2010 che prevede rispettivamente l'azione di surroga e il diritto di rivalsa dell'assicuratore sociale che anticipa somme a titolo di indennità civili;
-all'efficacia di giudicato, rispetto alla posizione sostanziale e processuale dell' , Pt_1 della sentenza n. 13/2019 emessa nel giudizio R.G. n. 1037/2015, con particolare riferimento al valore di giudicato interno ed esterno di quanto in essa statuito;
-all'errata considerazione della causa petendi e, di conseguenza, del thema decidendum, da parte del Tribunale di primo grado che avrebbe potuto e dovuto, applicando il principio iuria novit curia, fondare la decisione sulla normativa comunque richiamata dall'appellante in parte motiva finanche dell'atto di citazione di primo grado;
-all'omessa considerazione delle difese di parte attrice in primo grado, in particolare delle note conclusive autorizzate, ove si insisteva nel sostenere che il riconoscimento pag. 2/8 della prestazione previdenziale dimostrerebbe di per sé l'esistenza del danno patrimoniale, che viene appunto ristorato dalla prestazione stessa. Si è costituita nel presente procedimento l'appellata , contestando le Controparte_2 difese avversarie e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e, in subordine, in caso di accoglimento del gravame, di limitare la condanna della alla somma CP_2 accertata come dovuta nei limiti del danno patrimoniale patito dalla Pt_3
***
L'appello è infondato e va rigettato, dovendosi per l'effetto pronunciare la conferma dell'impugnata sentenza di primo grado, seppure con le precisazioni di seguito apportate.
Deve preliminarmente darsi atto che il primo e terzo motivo proposti dall'appellante laddove censurano l'errata individuazione da parte del primo Giudice della Pt_1 normativa applicabile alla controversia sono fondati. Fin dall'atto di citazione di primo grado , in qualità di parte attrice, pur fondando Pt_1 la domanda ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 142, d. lgs. 209/2005, richiamava la specifica disciplina prevista dal legislatore per le provvidenze erogate.
Nel caso che qui occupa, la era stata destinataria di due prestazioni indennitarie Pt_3 corrisposte da , l'indennità di accompagnamento e l'assegno ordinario di invalidità Pt_1
(successivamente trasformato in assegno di inabilità ai sensi dell'art. 1, co. 10, L. 222/1984), rispetto alle quali il legislatore ha previsto la facoltà di esercitare due distinte e separate azioni. Infatti, l'art. 14, L. 222/1984 (“Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”) stabilendo che “l'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato e dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione”, attribuisce ad il diritto di surrogarsi nella titolarità dei diritti della danneggiata e ad agire in Pt_1 giudizio nei confronti della danneggiante, per ottenere la restituzione di quanto già corrisposto all'assicurata a titolo di assegno di invalidità (poi pensione di inabilità); l'art. 41, l. 183/2010 (c.d. “Collegato lavoro”) invece, garantisce all'ente erogatore il recupero, fino a concorrenza dell'ammontare di quanto già devoluto, di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi. Trattasi, quest'ultima, di normativa specificamente introdotta dal legislatore nel 2010 per consentire all' , in qualità di Pt_1 ente erogatore di prestazioni economiche di tipo assistenziale e/o pensionistico - tra le quali è indubbiamente annoverabile l'indennità di accompagnamento istituita dalla L. 18/1980 - di rientrare nelle somme liquidate al danneggiato nel caso in cui l'invalidità sia stata cagionata da fatto illecito di terzo, nonostante l'assenza del rapporto assicurativo tra l' e il soggetto danneggiato stesso (cfr., ex multis, Circolare Pt_2 Pt_1
n. 152/2014).
Come anticipato, censura la decisione del primo Giudice, nella parte in cui questi Pt_1 aveva individuato – dopo aver correttamente escluso l'applicazione dell'art. 142 del
Codice delle Assicurazioni Private poiché la domanda proposta da nei confronti Pt_1
pag. 3/8 della Provincia di , quale responsabile del sinistro ex art. 2051 c.c., non derivava CP_1 da circolazione stradale - nella disciplina prevista dall'art. 1916 c.c. la normativa applicabile al caso de quo, in luogo di quella di cui alle leggi n. 222/1984 e n. 183/2010.
La , ex adverso, si oppone alla richiesta di , sostenendo Controparte_2 Pt_1
l'inammissibilità della nuova domanda, avanzata da controparte per la prima volta mediante l'atto d'appello, che costituirebbe un'ipotesi di c.d. mutatio libelli che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, si verifica “quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un
"petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo” (Cass. civ., Sez. V, Sentenza n. 12621 del
20/07/2012 (Rv. 623842 - 01). I
Ritiene la Corte, invero, che nel caso di specie si tratti di una diversa qualificazione della normativa di riferimento realizzata mediante puntualizzazione delle domande già formulate in atto di citazione di primo grado (ove già si richiamavano le leggi citate;
cfr atto citazione pag.2), poiché le disposizioni richiamate da altro non sono che la Pt_1 specifica normativa di riferimento nel caso di un assicuratore sociale che, anticipando provvidenze di invalidità civile, siano esse corrisposte a titolo di assegno di invalidità o a titolo di indennità di accompagnamento, si determini a recuperare tali somme. Pertanto, ferma l'esclusione della disciplina prevista ex d. lgs. 209/2005 - sulla quale si
è già espresso il Tribunale e non vi è contestazione nel presente grado - la normativa su cui fondare l'odierna decisione risulta quella di cui agli artt. 1 e 14, L. 222/1984 e 41, L. 183/2010 che – si ripete - disciplinano, rispettivamente, il diritto di surroga rispetto alle somme liquidate a titolo di assegno di invalidità (o assegno di inabilità se del caso) e il diritto di rivalsa in relazione alla somma riconosciuta a titolo di indennità di accompagnamento.
Con particolare riferimento all'assegno di invalidità, con una recente pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che “l' erogando l'assegno di invalidità di cui all'art. 1 Pt_1 della legge 222/1984, indennizza il pregiudizio consistente della riduzione della capacità di svolgere un lavoro confacente alle proprie attitudini: indennizza, dunque, un pregiudizio patrimoniale da lucro cessante” e “pur essendo destinato a ristorare un pregiudizio patrimoniale è accertato e liquidato con criteri che nulla hanno a che vedere con le regole del diritto civile […] Pertanto la circostanza che l' abbia Pt_1 erogato al danneggiato un assegno ordinario di invalidità, pur costituendo un indizio in tal senso, non è di per sé prova del fatto che il danneggiato abbia patito un danno da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, e men che meno è prova dell'entità del danno” (Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 29787/2023, Rv. 669327 – 01). Quindi, è la stessa giurisprudenza di legittimità a smentire l'assunto difensivo di parte appellante – confluito in specifico motivo d'appello (quarto) - secondo cui il riconoscimento della prestazione previdenziale, dovuto alla perdita della capacità di pag. 4/8 lavoro della dimostrerebbe di per sé l'esistenza del danno patrimoniale (in capo Pt_3 al danneggiato) che viene ristorato dalla prestazione stessa, prevista e disciplinata dalla
Assicurazione Generale Obbligatoria proprio a tale scopo. Infatti, l'assicuratore che agisce in surroga ha l'onere di allegare e provare che il danneggiato abbia effettivamente subito un danno ingenerato dalla riduzione della capacità di lavoro, e che l'ammontare di questo danno, calcolato secondo le regole civilistiche, sia pari o superiore all'indennizzo corrisposto. Dunque, non si tratta di un danno che si presume sussistente con il mero riconoscimento della prestazione previdenziale, bensì di un meccanismo probatorio rispetto al quale “la domanda di surrogazione proposta dall' nei confronti del responsabile di un fatto illecito, avente ad oggetto il Pt_1 recupero delle somme pagate all'assistito a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. 222/1984, esige la dimostrazione che la vittima abbia effettivamente subito un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro, da accertare e liquidare con gli ordinari criteri della responsabilità civile” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 29787 del 26/10/2023, Rv. 669327-01).
Si ritiene che al medesimo regime probatorio debba sottostare anche la seconda prestazione erogata da e oggetto dell'azione di recupero da parte dell'Ente, ossia Pt_1
l'indennità di accompagnamento, cui l'art. 41, L. 183/2010 associa il diritto di rivalsa dell'assicuratore sociale, che 'è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente - e non mediatamente - il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire uno o più collaboratori od assistenti per le necessità della vita quotidiana del soggetto reso disabile per responsabilità del danneggiante' ( (cfr. cass. 29307/2024) e che viene liquidata dall' su presupposti Pt_1 totalmente diversi da quelli civilistici. Anche rispetto a tale indennità, dunque, vale il principio per cui l'assicuratore sociale è ammesso ad agire per il recupero di somme già corrisposte - nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione – laddove vi sia stato un corrispondente danno civilistico, nel senso che il danneggiato abbia subito o debba subire esborsi per spese di assistenza.
In definitiva, la tutela prevista dal legislatore per gli assicuratori sociali che anticipino somme a titolo di provvidenze di invalidità civile incontra il limite dell'onere probatorio, in capo agli stessi, di fornire prova circa la sussistenza del danno civilistico patito dal danneggiato che ha giustificato l'erogazione della prestazione che si intende recuperare.
Quanto ai presupposti per l'erogazione, si richiama quanto evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “le prestazioni dell' in favore Pt_1 degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale ..[..].. Per contro, l' in nessun caso indennizza agli invalidi civili il Pt_1 danno non patrimoniale alla salute”. (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza n. 11657 del 11/04/2022, Rv. 664837 - 01).
Non può dunque che condividersi l'iter logico-argomentativo del Giudice di prime cure, nella parte in cui egli rappresentava che l'accoglimento della domanda giudiziale presupponesse la prova dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno patrimoniale pag. 5/8 in capo alla in relazione al quale è necessario fare riferimento al separato Pt_3 procedimento civile (R.G. n. 1037/2015) istaurato presso il Tribunale di Ferrara dalla danneggiata nei confronti dell'Amministrazione della Provincia di Ferrara, volto al riconoscimento dei danni da ella patiti a seguito del sinistro occorso in data 20 novembre 2011. In quel procedimento, definito con sentenza n. 13/2019 confluita in atti, il Tribunale di Ferrara, dopo aver individuato un concorso causale colposo nella verificazione del sinistro in capo a e alla , riconosceva nei Pt_3 Controparte_2 confronti della danneggiata il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
(biologico ed esistenziale) che liquidava in euro 507.560,10, nulla statuendo circa il danno patrimoniale eventualmente sofferto. Da detta somma, in applicazione della regola della c,d, compensatio lucri cum damno, il Tribunale decurtava quanto dalla già percepito a titolo di provvidenze di invalidità civile (assegno ordinario Pt_3
d'invalidità poi trasformato in assegno di inabilità e indennità di accompagnamento), pari ad euro 418.490,73 (somma già capitalizzata a giugno 2018 dall' ), e Pt_1 condannava la a corrispondere alla donna quanto di residuo, pari ad Controparte_2 euro 89.069,37.
La sentenza n. 13/2019 non veniva impugnata dalle parti e diveniva definitiva, con conseguente passaggio in giudicato di quanto in essa statuito.
Tuttavia, mediante il secondo motivo di gravame, l'odierna appellante lamenta il Pt_1 fatto che nell'ambito di quel procedimento non potesse essere stata esclusa l'esistenza di un danno di natura patrimoniale in capo alla in quanto non era stata formulata Pt_3 specifica domanda in tal senso e che comunque, tale sentenza non dispiegava effetti nei suoi confronti.
A parere di questa Corte, l'assunto dell'appellante non è condivisibile né meritevole di accoglimento. In primo luogo, non appare veritiera la circostanza addotta da per Pt_1 cui la nel giudizio n. 1037/2015 presso il Tribunale di Ferrara, non aveva Pt_3 domandato il riconoscimento del danno patrimoniale, poiché non solo in atto di citazione l'attrice chiedeva accertarsi la responsabilità della convenuta ex artt. 2051 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c. “per i danni patiti da a seguito del sinistro Pt_3 stradale occorso in data 20 novembre 2011…” (con formula comprensiva -quindi- di tutti i danni), ma nell'ambito della memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. di primo grado, la difesa di parte attrice insisteva affinchè il Tribunale disponesse CTU medico-legale che valutasse le condizioni fisiche e mentali in cui versava la danneggiata in seguito all'incidente, suggerendo a tale scopo il seguente quesito: “Voglia il CTU nominato, valutare le condizioni fisiche della Sig.ra e i danni prodotti dal sinistro Parte_3 stradale da questa subito in data 20.11.2011. Nello specifico Voglia il professionista nominato valutare il grado di indipendenza e autosufficienza della Sig.ra Parte_3 nella gestione delle operazioni di vita quotidiana, sulla sua capacità lavorativa, sulle sue condizioni di deambulazione e di manipolazione degli oggetti, sulle capacità di linguaggio e sulle capacità di concentrazione. Valuti anche il CTU se la predetta Sig.ra
abbia subito un danno biologico o di invalidità permanente e ne Parte_3 quantifichi la percentuale. Valuti, pertanto, ogni aspetto del danno patito sia questo
pag. 6/8 patrimoniale che di natura non patrimoniale”. Pertanto, appare evidente come la difesa di parte attrice, fin dall'atto di istaurazione del giudizio, agisse per il riconoscimento di tutti i danni, di natura patrimoniale o non patrimoniale, occorsi alla donna in seguito al sinistro stradale, danni patrimoniali che non sono stati riconosciuti in sentenza.
Peraltro si osserva come, anche diversamente opinando, una eventuale azione proposta dalla danneggiata sarebbe inammissibile in virtù del principio della infrazionabilità del credito.
Né comunque l' ha offerto, nel presente giudizio, alcuna prova circa la sussistenza Pt_1 del danno patrimoniale.
Giova sul punto richiamare la Suprema Corte, secondo cui: “Il contenuto della pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale […] incontra sempre due limiti oggettivi: a) l'assicurazione sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacchè per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito;
b) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile” (Cass. civ., Sez. VI-3, Ord. 26647 del 18/10/2019, Rv. 655423-01). E nel caso di specie non è stato accertato nessun danno patrimoniale cagionato alla vittima.
Orbene, è indubbio che la citata pronuncia, riferendosi alla “pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale”, spieghi i suoi effetti nei confronti dell'assegno ordinario di invalidità (anche pensione di inabilità), rispetto al quale l'art. 14, L. 222/1984 prevede appunto il diritto di surrogarsi nei diritti del danneggiato, con l'effetto che (quale Pt_1 assicuratore sociale) non può pretendere dalla (quale terzo Controparte_2 responsabile) un importo maggiore rispetto al danno (patrimoniale) che quest'ultimo ha causato alla vittima, pregiudizio patrimoniale che, per come già argomentato, la sentenza n. 13/2019 non ha riconosciuto in capo alla Pt_3
Ai medesimi limiti, si ritiene debba soggiacere l'indennità di accompagnamento e la relativa domanda di recupero ex art. 41, L. 138/2010, essendo la prestazione assistenziale diretta a ristorare il pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, condividendo pertanto la medesima finalità della sopra citata prestazione previdenziale.
Pertanto, il mancato riconoscimento di una voce di danno patrimoniale in capo alla impedisce l'accoglimento della domanda di parte appellante. Pt_3
Da ultimo si osserva che nessun rilievo può assumere la circostanza che nella sentenza n. 13/2019 il Giudice, in maniera contraria a quello che è ad oggi il prevalente orientamento della giurisprudenza, abbia ritenuto di ricorrere allo strumento della compensatio lucri cum damno non facendo riferimento alla identità delle poste di danno, ma decurtando la somma riconosciuta da alla donna a titolo di indennità di Pt_1 invalidità civile (euro 418.490,73) dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico ed esistenziale (pari ad euro 507.560,10) ed avendo per l'effetto condannato la a corrispondere alla donna quanto di residuo, pari ad Controparte_2 euro 89.069,37. Sul punto, infatti, l'unica che poteva dolersene era la la quale Pt_3 non ha ritenuto di proporre impugnazione.
pag. 7/8 Conclusivamente, ritenuta ogni altra questione di rito e di merito assorbita, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado deve trovare conferma.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano ex d.m.
55/2014, tenuto conto del valore e della natura della causa, del tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all' importo del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara n. 544/2022, ogni contraria Pt_1 istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. Rigetta l'appello proposto da;
Pt_1
2. Condanna al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in euro Pt_1
10.060,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 14.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
pag. 8/8
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1713/2022 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Lupoli Maria e Oreste Pt_1 P.IVA_1
Manzi, elettivamente domiciliata in Bologna alla via Milazzo 4/2, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto; appellante contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Angelantonio Testa, elettivamente domiciliata presso l'avv. Elisa
Tonelli, con studio in Bologna alla via A.Costa n. 121/6; appellato
avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 544/2022, pubblicata in data 14 luglio 2022
conclusioni
Le parti concludono come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21 maggio 2024
Motivi della decisione
L' (d'ora in poi ) conveniva in giudizio Parte_2 Pt_1
l' di , surrogandosi nei diritti della danneggiata Controparte_1 CP_1 ai sensi degli artt. 1916 c.c. e dell'art. 142 d. lgs. 209/2005, affinchè Parte_3 venisse condannata al pagamento - in favore dell'Ente - di euro 418.490,73. aveva Pt_1 infatti destinato tale somma alla a titolo di indennità di accompagnamento e Pt_3 assegno di invalidità (poi trasformato in pensione di inabilità) in seguito ai danni subiti nel sinistro occorsole in data 20 novembre 2011 quando, mentre era alla guida del veicolo Lancia Y, per l'eccessiva velocità tenuta e a causa dello stato scivoloso della strada e dell'assenza di dispositivi di protezione e sicurezza (guardrail), collideva contro un platano. La conveniva in separato giudizio la e nell'ambito di quel Pt_3 Controparte_2 procedimento civile (R.G. n. 1037/2015), conclusosi con sentenza n. 13/2019, veniva accertato un concorso causale colposo della e dell'attrice nella Controparte_2 causazione del sinistro, nella misura rispettivamente del 60% e del 40%, e veniva quindi liquidato nei confronti della un danno non patrimoniale nella misura di euro Pt_3
507.560,10 (pari al 60% del pregiudizio complessivamente accertato), da cui venivano detratti euro 418.490,73 a lei corrisposti da e, conseguentemente, la convenuta Pt_1
veniva condannata a pagare euro 89.069,37 in favore dell'attrice Controparte_2
oltre a euro 20.000 ciascuno ai congiunti costituitisi per il riconoscimento del Pt_3 danno parentale.
Pertanto, instaurava il presente procedimento - surrogandosi nei diritti della Pt_1 in qualità di assicuratrice sociale – e il Tribunale, dopo aver escluso Pt_3
l'applicazione della disciplina di cui al d. lgs 209/2005 ed aver ricondotto la controversia all'ipotesi di surrogazione prevista ai sensi dell'art. 1916 c.c., rigettava il ricorso fondando la decisione sulla circostanza che la sentenza n. 13/2019 del Tribunale di Ferrara non aveva riconosciuto alcuna voce di danno patrimoniale a favore della danneggiata, presupposto per l'accoglimento della domanda dell' ; precisava Pt_1 altresì, quanto alla indennità di accompagnamento, che non corrispondeva ad un diritto azionabile nei confronti del danneggiato né era stata invocata tempestivamente la previsione di cui all'art. 41, l. 183/2010. Avverso tale ultima sentenza ha proposto appello , articolato in quattro motivi Pt_1 inerenti:
-alla mancata applicazione da parte del Giudice di primo grado della normativa prevista ex art. 14, L. 222/1984 e art. 41, L 183/2010 che prevede rispettivamente l'azione di surroga e il diritto di rivalsa dell'assicuratore sociale che anticipa somme a titolo di indennità civili;
-all'efficacia di giudicato, rispetto alla posizione sostanziale e processuale dell' , Pt_1 della sentenza n. 13/2019 emessa nel giudizio R.G. n. 1037/2015, con particolare riferimento al valore di giudicato interno ed esterno di quanto in essa statuito;
-all'errata considerazione della causa petendi e, di conseguenza, del thema decidendum, da parte del Tribunale di primo grado che avrebbe potuto e dovuto, applicando il principio iuria novit curia, fondare la decisione sulla normativa comunque richiamata dall'appellante in parte motiva finanche dell'atto di citazione di primo grado;
-all'omessa considerazione delle difese di parte attrice in primo grado, in particolare delle note conclusive autorizzate, ove si insisteva nel sostenere che il riconoscimento pag. 2/8 della prestazione previdenziale dimostrerebbe di per sé l'esistenza del danno patrimoniale, che viene appunto ristorato dalla prestazione stessa. Si è costituita nel presente procedimento l'appellata , contestando le Controparte_2 difese avversarie e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e, in subordine, in caso di accoglimento del gravame, di limitare la condanna della alla somma CP_2 accertata come dovuta nei limiti del danno patrimoniale patito dalla Pt_3
***
L'appello è infondato e va rigettato, dovendosi per l'effetto pronunciare la conferma dell'impugnata sentenza di primo grado, seppure con le precisazioni di seguito apportate.
Deve preliminarmente darsi atto che il primo e terzo motivo proposti dall'appellante laddove censurano l'errata individuazione da parte del primo Giudice della Pt_1 normativa applicabile alla controversia sono fondati. Fin dall'atto di citazione di primo grado , in qualità di parte attrice, pur fondando Pt_1 la domanda ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 142, d. lgs. 209/2005, richiamava la specifica disciplina prevista dal legislatore per le provvidenze erogate.
Nel caso che qui occupa, la era stata destinataria di due prestazioni indennitarie Pt_3 corrisposte da , l'indennità di accompagnamento e l'assegno ordinario di invalidità Pt_1
(successivamente trasformato in assegno di inabilità ai sensi dell'art. 1, co. 10, L. 222/1984), rispetto alle quali il legislatore ha previsto la facoltà di esercitare due distinte e separate azioni. Infatti, l'art. 14, L. 222/1984 (“Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”) stabilendo che “l'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato e dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione”, attribuisce ad il diritto di surrogarsi nella titolarità dei diritti della danneggiata e ad agire in Pt_1 giudizio nei confronti della danneggiante, per ottenere la restituzione di quanto già corrisposto all'assicurata a titolo di assegno di invalidità (poi pensione di inabilità); l'art. 41, l. 183/2010 (c.d. “Collegato lavoro”) invece, garantisce all'ente erogatore il recupero, fino a concorrenza dell'ammontare di quanto già devoluto, di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi. Trattasi, quest'ultima, di normativa specificamente introdotta dal legislatore nel 2010 per consentire all' , in qualità di Pt_1 ente erogatore di prestazioni economiche di tipo assistenziale e/o pensionistico - tra le quali è indubbiamente annoverabile l'indennità di accompagnamento istituita dalla L. 18/1980 - di rientrare nelle somme liquidate al danneggiato nel caso in cui l'invalidità sia stata cagionata da fatto illecito di terzo, nonostante l'assenza del rapporto assicurativo tra l' e il soggetto danneggiato stesso (cfr., ex multis, Circolare Pt_2 Pt_1
n. 152/2014).
Come anticipato, censura la decisione del primo Giudice, nella parte in cui questi Pt_1 aveva individuato – dopo aver correttamente escluso l'applicazione dell'art. 142 del
Codice delle Assicurazioni Private poiché la domanda proposta da nei confronti Pt_1
pag. 3/8 della Provincia di , quale responsabile del sinistro ex art. 2051 c.c., non derivava CP_1 da circolazione stradale - nella disciplina prevista dall'art. 1916 c.c. la normativa applicabile al caso de quo, in luogo di quella di cui alle leggi n. 222/1984 e n. 183/2010.
La , ex adverso, si oppone alla richiesta di , sostenendo Controparte_2 Pt_1
l'inammissibilità della nuova domanda, avanzata da controparte per la prima volta mediante l'atto d'appello, che costituirebbe un'ipotesi di c.d. mutatio libelli che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, si verifica “quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un
"petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo” (Cass. civ., Sez. V, Sentenza n. 12621 del
20/07/2012 (Rv. 623842 - 01). I
Ritiene la Corte, invero, che nel caso di specie si tratti di una diversa qualificazione della normativa di riferimento realizzata mediante puntualizzazione delle domande già formulate in atto di citazione di primo grado (ove già si richiamavano le leggi citate;
cfr atto citazione pag.2), poiché le disposizioni richiamate da altro non sono che la Pt_1 specifica normativa di riferimento nel caso di un assicuratore sociale che, anticipando provvidenze di invalidità civile, siano esse corrisposte a titolo di assegno di invalidità o a titolo di indennità di accompagnamento, si determini a recuperare tali somme. Pertanto, ferma l'esclusione della disciplina prevista ex d. lgs. 209/2005 - sulla quale si
è già espresso il Tribunale e non vi è contestazione nel presente grado - la normativa su cui fondare l'odierna decisione risulta quella di cui agli artt. 1 e 14, L. 222/1984 e 41, L. 183/2010 che – si ripete - disciplinano, rispettivamente, il diritto di surroga rispetto alle somme liquidate a titolo di assegno di invalidità (o assegno di inabilità se del caso) e il diritto di rivalsa in relazione alla somma riconosciuta a titolo di indennità di accompagnamento.
Con particolare riferimento all'assegno di invalidità, con una recente pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che “l' erogando l'assegno di invalidità di cui all'art. 1 Pt_1 della legge 222/1984, indennizza il pregiudizio consistente della riduzione della capacità di svolgere un lavoro confacente alle proprie attitudini: indennizza, dunque, un pregiudizio patrimoniale da lucro cessante” e “pur essendo destinato a ristorare un pregiudizio patrimoniale è accertato e liquidato con criteri che nulla hanno a che vedere con le regole del diritto civile […] Pertanto la circostanza che l' abbia Pt_1 erogato al danneggiato un assegno ordinario di invalidità, pur costituendo un indizio in tal senso, non è di per sé prova del fatto che il danneggiato abbia patito un danno da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, e men che meno è prova dell'entità del danno” (Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 29787/2023, Rv. 669327 – 01). Quindi, è la stessa giurisprudenza di legittimità a smentire l'assunto difensivo di parte appellante – confluito in specifico motivo d'appello (quarto) - secondo cui il riconoscimento della prestazione previdenziale, dovuto alla perdita della capacità di pag. 4/8 lavoro della dimostrerebbe di per sé l'esistenza del danno patrimoniale (in capo Pt_3 al danneggiato) che viene ristorato dalla prestazione stessa, prevista e disciplinata dalla
Assicurazione Generale Obbligatoria proprio a tale scopo. Infatti, l'assicuratore che agisce in surroga ha l'onere di allegare e provare che il danneggiato abbia effettivamente subito un danno ingenerato dalla riduzione della capacità di lavoro, e che l'ammontare di questo danno, calcolato secondo le regole civilistiche, sia pari o superiore all'indennizzo corrisposto. Dunque, non si tratta di un danno che si presume sussistente con il mero riconoscimento della prestazione previdenziale, bensì di un meccanismo probatorio rispetto al quale “la domanda di surrogazione proposta dall' nei confronti del responsabile di un fatto illecito, avente ad oggetto il Pt_1 recupero delle somme pagate all'assistito a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. 222/1984, esige la dimostrazione che la vittima abbia effettivamente subito un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro, da accertare e liquidare con gli ordinari criteri della responsabilità civile” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 29787 del 26/10/2023, Rv. 669327-01).
Si ritiene che al medesimo regime probatorio debba sottostare anche la seconda prestazione erogata da e oggetto dell'azione di recupero da parte dell'Ente, ossia Pt_1
l'indennità di accompagnamento, cui l'art. 41, L. 183/2010 associa il diritto di rivalsa dell'assicuratore sociale, che 'è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente - e non mediatamente - il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire uno o più collaboratori od assistenti per le necessità della vita quotidiana del soggetto reso disabile per responsabilità del danneggiante' ( (cfr. cass. 29307/2024) e che viene liquidata dall' su presupposti Pt_1 totalmente diversi da quelli civilistici. Anche rispetto a tale indennità, dunque, vale il principio per cui l'assicuratore sociale è ammesso ad agire per il recupero di somme già corrisposte - nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione – laddove vi sia stato un corrispondente danno civilistico, nel senso che il danneggiato abbia subito o debba subire esborsi per spese di assistenza.
In definitiva, la tutela prevista dal legislatore per gli assicuratori sociali che anticipino somme a titolo di provvidenze di invalidità civile incontra il limite dell'onere probatorio, in capo agli stessi, di fornire prova circa la sussistenza del danno civilistico patito dal danneggiato che ha giustificato l'erogazione della prestazione che si intende recuperare.
Quanto ai presupposti per l'erogazione, si richiama quanto evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “le prestazioni dell' in favore Pt_1 degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale ..[..].. Per contro, l' in nessun caso indennizza agli invalidi civili il Pt_1 danno non patrimoniale alla salute”. (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza n. 11657 del 11/04/2022, Rv. 664837 - 01).
Non può dunque che condividersi l'iter logico-argomentativo del Giudice di prime cure, nella parte in cui egli rappresentava che l'accoglimento della domanda giudiziale presupponesse la prova dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno patrimoniale pag. 5/8 in capo alla in relazione al quale è necessario fare riferimento al separato Pt_3 procedimento civile (R.G. n. 1037/2015) istaurato presso il Tribunale di Ferrara dalla danneggiata nei confronti dell'Amministrazione della Provincia di Ferrara, volto al riconoscimento dei danni da ella patiti a seguito del sinistro occorso in data 20 novembre 2011. In quel procedimento, definito con sentenza n. 13/2019 confluita in atti, il Tribunale di Ferrara, dopo aver individuato un concorso causale colposo nella verificazione del sinistro in capo a e alla , riconosceva nei Pt_3 Controparte_2 confronti della danneggiata il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
(biologico ed esistenziale) che liquidava in euro 507.560,10, nulla statuendo circa il danno patrimoniale eventualmente sofferto. Da detta somma, in applicazione della regola della c,d, compensatio lucri cum damno, il Tribunale decurtava quanto dalla già percepito a titolo di provvidenze di invalidità civile (assegno ordinario Pt_3
d'invalidità poi trasformato in assegno di inabilità e indennità di accompagnamento), pari ad euro 418.490,73 (somma già capitalizzata a giugno 2018 dall' ), e Pt_1 condannava la a corrispondere alla donna quanto di residuo, pari ad Controparte_2 euro 89.069,37.
La sentenza n. 13/2019 non veniva impugnata dalle parti e diveniva definitiva, con conseguente passaggio in giudicato di quanto in essa statuito.
Tuttavia, mediante il secondo motivo di gravame, l'odierna appellante lamenta il Pt_1 fatto che nell'ambito di quel procedimento non potesse essere stata esclusa l'esistenza di un danno di natura patrimoniale in capo alla in quanto non era stata formulata Pt_3 specifica domanda in tal senso e che comunque, tale sentenza non dispiegava effetti nei suoi confronti.
A parere di questa Corte, l'assunto dell'appellante non è condivisibile né meritevole di accoglimento. In primo luogo, non appare veritiera la circostanza addotta da per Pt_1 cui la nel giudizio n. 1037/2015 presso il Tribunale di Ferrara, non aveva Pt_3 domandato il riconoscimento del danno patrimoniale, poiché non solo in atto di citazione l'attrice chiedeva accertarsi la responsabilità della convenuta ex artt. 2051 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c. “per i danni patiti da a seguito del sinistro Pt_3 stradale occorso in data 20 novembre 2011…” (con formula comprensiva -quindi- di tutti i danni), ma nell'ambito della memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. di primo grado, la difesa di parte attrice insisteva affinchè il Tribunale disponesse CTU medico-legale che valutasse le condizioni fisiche e mentali in cui versava la danneggiata in seguito all'incidente, suggerendo a tale scopo il seguente quesito: “Voglia il CTU nominato, valutare le condizioni fisiche della Sig.ra e i danni prodotti dal sinistro Parte_3 stradale da questa subito in data 20.11.2011. Nello specifico Voglia il professionista nominato valutare il grado di indipendenza e autosufficienza della Sig.ra Parte_3 nella gestione delle operazioni di vita quotidiana, sulla sua capacità lavorativa, sulle sue condizioni di deambulazione e di manipolazione degli oggetti, sulle capacità di linguaggio e sulle capacità di concentrazione. Valuti anche il CTU se la predetta Sig.ra
abbia subito un danno biologico o di invalidità permanente e ne Parte_3 quantifichi la percentuale. Valuti, pertanto, ogni aspetto del danno patito sia questo
pag. 6/8 patrimoniale che di natura non patrimoniale”. Pertanto, appare evidente come la difesa di parte attrice, fin dall'atto di istaurazione del giudizio, agisse per il riconoscimento di tutti i danni, di natura patrimoniale o non patrimoniale, occorsi alla donna in seguito al sinistro stradale, danni patrimoniali che non sono stati riconosciuti in sentenza.
Peraltro si osserva come, anche diversamente opinando, una eventuale azione proposta dalla danneggiata sarebbe inammissibile in virtù del principio della infrazionabilità del credito.
Né comunque l' ha offerto, nel presente giudizio, alcuna prova circa la sussistenza Pt_1 del danno patrimoniale.
Giova sul punto richiamare la Suprema Corte, secondo cui: “Il contenuto della pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale […] incontra sempre due limiti oggettivi: a) l'assicurazione sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacchè per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito;
b) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile” (Cass. civ., Sez. VI-3, Ord. 26647 del 18/10/2019, Rv. 655423-01). E nel caso di specie non è stato accertato nessun danno patrimoniale cagionato alla vittima.
Orbene, è indubbio che la citata pronuncia, riferendosi alla “pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale”, spieghi i suoi effetti nei confronti dell'assegno ordinario di invalidità (anche pensione di inabilità), rispetto al quale l'art. 14, L. 222/1984 prevede appunto il diritto di surrogarsi nei diritti del danneggiato, con l'effetto che (quale Pt_1 assicuratore sociale) non può pretendere dalla (quale terzo Controparte_2 responsabile) un importo maggiore rispetto al danno (patrimoniale) che quest'ultimo ha causato alla vittima, pregiudizio patrimoniale che, per come già argomentato, la sentenza n. 13/2019 non ha riconosciuto in capo alla Pt_3
Ai medesimi limiti, si ritiene debba soggiacere l'indennità di accompagnamento e la relativa domanda di recupero ex art. 41, L. 138/2010, essendo la prestazione assistenziale diretta a ristorare il pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, condividendo pertanto la medesima finalità della sopra citata prestazione previdenziale.
Pertanto, il mancato riconoscimento di una voce di danno patrimoniale in capo alla impedisce l'accoglimento della domanda di parte appellante. Pt_3
Da ultimo si osserva che nessun rilievo può assumere la circostanza che nella sentenza n. 13/2019 il Giudice, in maniera contraria a quello che è ad oggi il prevalente orientamento della giurisprudenza, abbia ritenuto di ricorrere allo strumento della compensatio lucri cum damno non facendo riferimento alla identità delle poste di danno, ma decurtando la somma riconosciuta da alla donna a titolo di indennità di Pt_1 invalidità civile (euro 418.490,73) dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico ed esistenziale (pari ad euro 507.560,10) ed avendo per l'effetto condannato la a corrispondere alla donna quanto di residuo, pari ad Controparte_2 euro 89.069,37. Sul punto, infatti, l'unica che poteva dolersene era la la quale Pt_3 non ha ritenuto di proporre impugnazione.
pag. 7/8 Conclusivamente, ritenuta ogni altra questione di rito e di merito assorbita, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado deve trovare conferma.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano ex d.m.
55/2014, tenuto conto del valore e della natura della causa, del tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e tutti i parametri indicati nel citato decreto.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all' importo del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara n. 544/2022, ogni contraria Pt_1 istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. Rigetta l'appello proposto da;
Pt_1
2. Condanna al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in euro Pt_1
10.060,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 14.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
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