Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________ Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________________
TRIBUNALE DI PALERMO
Per ___________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n° 8584/2024 R.G.L.,
promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Soldo e Ignazio Marino ed
Parte_1 Il Cancelliere
elettivamente domiciliata in Palermo, via Ragusa n. 6.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Renzo Cavadi ed elettivamente domiciliato in
Palermo, via San Lorenzo n° 312/G.
- resistente -
All'udienza del 20 marzo 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
NONCHÉ DEI SEGUENTI MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 giugno 2024 la parte ricorrente in epigrafe esponeva di avere svolto attività di servizio di collaboratore scolastico (personale ATA), quale socio/dipendente di una società cooperativa appaltatrice dei servizi scolastici, a far data dall'1.8.2006, e di essere stata impiegata, costantemente e senza soluzione di continuità sino al 30.8.2018; asseriva che, nonostante formalmente il rapporto contrattuale intercorresse tra la cooperativa Istruzione Pubblica e l'
[...]
, ella aveva svolto la propria prestazione di collaboratore scolastico alle dirette CP_2 dipendenze e con vincolo di subordinazione del , in particolare assoggettata Controparte_1
al potere di direzione del DSGA ovvero in alcuni casi del D.S.; deduceva di essere stata successivamente assunta con contratto a tempo indeterminato e di aver presentato domanda di
1
resistente, a far data dal 2.1.1998 e sino al 30.8.2018, con la mansione di collaboratore CP_1
scolastico, non di ruolo e prima dell'assunzione a tempo indeterminato. - Per l'effetto condannare il
a valutare l'intero servizio pre-ruolo effettivo prestato dalla ricorrente ed al conseguente CP_1
riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, sia a titolo di retribuzione sia a titolo contributivo, dell'integrale anzianità maturata nel servizio pre-ruolo e ciò al fine della corretta ricostruzione della carriera. - Conseguentemente condannare il a collocare la sig.ra Controparte_1
nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata, sin dalla solo Parte_1 formale assunzione presso il avvenuto l'1.8.2006. - In tutti i casi, condannare CP_1
l'Amministrazione resistente a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive maturate, anche avuto riguardo agli scatti di anzianità conseguiti prima del 2018, oltre rivalutazione monetaria, interessi ed accessori nella misura dovuta per legge”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto CP_1
variamente contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del 20 marzo
2025.
Giova rammentare, innanzitutto, che in tema di lavori socialmente utili o per pubblica utilità anche la più risalente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 21936 del 2004) aveva affermato l'impossibilità di qualificare tale forma di occupazione (a termine o a tempo indeterminato) quale rapporto di lavoro subordinato, dato che alla stessa scaturisce, piuttosto, un rapporto speciale che coinvolge più soggetti con una matrice assistenziale e con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
Tale espressa qualificazione normativa non esclude, tuttavia, che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione (cfr. Cass. n. 17101/2017).
Sul punto, infatti, è stato chiarito che “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non
determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la
2 società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in
difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (cfr. Cass. n. 27125/2022).
Quindi, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né
che si tratti di un rapporto a termine e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di prestazione di fatto, a norma dell'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n. 10551 del 2003).
In particolare, l'art. 2126 c.c., comma 1, sancisce: “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa”.
La norma in commento, disponendo che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, detta, per il contratto di lavoro, una disciplina speciale rispetto a quella prevista in generale per i contratti, stabilendo una efficacia giuridica parzialmente corrispondente a quella prodotta dal rapporto tipico.
Più nello specifico, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, la normativa di cui all'art. 2126 c.c. è posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, coprendo non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma anche agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità.
La norma in esame, dunque, tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto,
mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera.
Nel caso di specie, seppure risulti provato che il rapporto, nel suo concreto atteggiarsi, abbia avuto le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato e che la parte ricorrente sia stata effettivamente inserita nella organizzazione dell'Amministrazione scolastica (cfr. convenzioni allegate al ricorso introduttivo), facendo applicazione dei principi richiamati, allo stesso devono
3 attribuirsi tutti gli effetti economici e giuridici che gli sono connaturati, ma non anche, tuttavia, il diritto al punteggio per l'anzianità di servizio maturata, come invece prospettato da parte ricorrente.
Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che “Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit effectum"”
(cfr. Cass. n. 32263/2021; negli stessi termini Cass. n. 2673/2020).
Pertanto, deve escludersi che il rapporto di fatto intercorso tra la parte ricorrente e l'Amministrazione resistente possa produrre effetti ai fini del riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio prestato nel periodo precedentemente all'inserimento in ruolo.
Non è, infine, peregrino richiamare le argomentazioni utilizzate dalla Suprema Corte di legittimità in materia di mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie (tenuto in considerazione che anche nella fattispecie in questione un lavoratore, già dipendente privato, che ha svolto un servizio avente identico contenuto dell'omologo pubblico dipendente, chiede il riconoscimento dell'anzianità di servizio): “Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al
riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria. Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.L., n.
9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi. 15. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di
lavoro che intercorre con la scuola paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost. 15.1. Sul punto è significativa la statuizione contenuta
in Cass. n. 11595 del 6 giugno 2016, che ha affermato: «Va altresì rammentato che il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla
4 regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico
in regime contrattualizzato» (...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato». 16. Non sussiste quindi, in mancanza di una
norma di legge – come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Sulla scorta delle superiori considerazioni, non possono trovare accoglimento le domande formulate da parte ricorrente” (cfr. Cass. n. 32386/2019)
Conseguentemente, assorbita ogni altra questione, il ricorso va rigettato ma l'esistenza di pronunce di segno contrario giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giuseppe Tango
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