Articolo 10 della Legge 5 marzo 1958, n. 224
Articolo 9Articolo 11
Versione
16 aprile 1958
Art. 10.

L'importo dell'indennita' di carovita base da conglobare ai sensi del precedente art. 4 e' quello spettante al 31 dicembre 1957 e non puo' essere, in alcun caso, superiore a quello previsto al 30 giugno 1955 per il personale statale con sede normale di servizio in Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.
Agli assuntori che non percepiscono quote di aggiunta di famiglia per la moglie e per i figli a carico e che al 31 dicembre 1957 fruivano dell'indennita' di carovita in misura superiore a quella anzidetta, nonche' ai dipendenti degli assuntori, e' attribuito dal 1° gennaio 1958 un assegno personale di sede in misura mensile lorda pari ai tredici dodicesimi della differenza tra l'indennita' di carovita base effettivamente goduta e quella spettante al personale statale di cui sopra. Sull'importo mensile lordo cosi' determinato si opera l'arrotondamento alle lire 10 per eccesso.
All'assegno personale di sede di cui al precedente comma sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , modificate con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7 .
Entrata in vigore il 16 aprile 1958