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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3195/2023 depositato il 03/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 7186-05602 23101005157 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto spedito il 10.10.2023 e ricevuto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa in data 11.10.2023, spedito il 3.11.2023 a questa Corte, che lo riceveva il 6.11.2023, il sig. notaio Ricorrente_1
, nato a [...] il [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, in giudizio personalmente ai sensi del 2° comma dell'art. 12 del D.Lgs. n° 546/1992, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Ragusa,
Indirizzo_1, proponeva ricorso con istanza ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/1992, avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta n° 23101005157, notificato il 25.7.2023, con il quale venivano negato il credito d'imposta richiesto dall'acquirente dell'atto di compravendita rogato dallo stesso ricorrente in data
30.5.2023, Rep. n° 7186 /5602, registrato a Ragusa l'1.6.2023 al n° 1598, serie 1T, con conseguente richiesta di imposta di registro pari a € 1.000,00.
Il ricorrente, premessa la motivazione dell'atto impugnato [“nel primo acquisto l'acquirente aveva usufruito delle agevolazioni di cui all'art. 64 del DL 73/2021 (c.d. under 36) e la relativa imposta era pari a zero.
Pertanto, non viene riconosciuto il credito d'imposta (Circolare 12/2021 pag.19)”] eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 57, comma 2° del D.P.R. n° 131/1986 per difetto di legittimazione passiva del notaio rogante, in quanto l'imposta richiesta doveva ritenersi di natura complementare senza che alcuna responsabilità potesse essere posta a carico dello stesso notaio in ordina al pagamento dei maggiori tributi accertati. Citava a sostegno di tale tesi alcuni precedenti giurisprudenziali di questa
Commissione.
Nel merito rilevava la violazione dell'art. 64 del D.L. n° 73/2021 come convertito nella L. n 106/2021 in combinato disposto con l'art.7 della L. n° 448/1998, in quanto la pretesa fiscale si basava su una circolare neanche pubblicata ai sensi di legge.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate il 18.1.2024 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, ribadiva la legittimità del proprio operato, concretatosi nella correzione di un errore commesso dal notaio in sede di autoliquidazione, rientrando nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 57, comma 2° del D.P.R. n° 131/1986.
Nel merito richiamava la Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, già indicata nell'atto impugnato.
Chiedeva, pertanto alla Commissione il rigetto del ricorso e la condanno del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio con la maggiorazione prevista dall'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
All'udienza del 9 settembre 2025 erano presenti: il ricorrente personalmente e, per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, i funzionari Nominativo_1 e Nominativo_2 . Entrambe le parti insistevano nelle proprie difese. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sul primo motivo di ricorso la Corte ritiene di non doversi discostare dal consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “il notaio è coinvolto nell'imposizione in quanto pubblico ufficiale rogante l'atto, ed obbligato a richiedere la registrazione (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10, lett. b). Egli risulta, per contro, estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo di ricchezza o regolativo di un affare al quale l'ordinamento riconduce - in capo ai contraenti stessi e soltanto a costoro - un'espressione di capacità contributiva. In particolare, la responsabilità del notaio per il pagamento dell'imposta trova fondamento in una fattispecie ulteriore e diversa da quella, strettamente impositiva, propria dei contraenti;
ed insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa dell'amministrazione finanziaria e della sua satisfattività. Su tale premessa, l'obbligo al pagamento viene posto a carico del notaio D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57 nella sua qualità di responsabile d'imposta, così come definita in via generale dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 3. Tale veste implica l'affiancamento della responsabilità del notaio a quella dei soggetti contraenti nella loro veste di contribuenti effettivi (obbligato insieme con altri), ma la solidarietà passiva che viene in tal modo a costituirsi muove da una relazione che non è paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella delle parti contraenti;
tanto da consentire al notaio di esercitare nei confronti di queste ultime la rivalsa per l'intero ammontare di quanto pagato (art. 64 cit.) laddove, in diversa ipotesi di responsabilità paritetica da co-realizzazione del presupposto impositivo, non di rivalsa per l'intero si tratterebbe ma di regresso pro quota.
Si tratta di principi più volte affermati (Cass. 19172/04; Cass. 16390/02; Cass. 9439-9440/05), e ribaditi (Cass. 5016/15, ord.) anche con specifico riguardo alla natura del ruolo notarile in procedura di registrazione telematica degli atti, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463.
È proprio in ragione della peculiare natura di tale ruolo, che l'art. 57 cit. limita la responsabilità del notaio rogante al pagamento della sola imposta principale;
non risultando il pubblico ufficiale gravato da responsabilità alcuna per l'imposta complementare e suppletiva.
Ciò posto, corretta deve ritenersi la decisione qui impugnata, la quale ha escluso la responsabilità del notaio proprio perché invocata in relazione ad un'imposta non avente natura principale, bensì complementare.
Non vi sono infatti ragioni per discostarsi dall'orientamento di legittimità, secondo cui, in base al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1, l'imposta di registro liquidata dall'ufficio a seguito dell'accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato, applicato al momento della registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile, va qualificata come imposta complementare;
non rientrando nelle altre specie, positivamente definite, dell'imposta principale (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell'imposta suppletiva (in quanto, rivedendo a posteriori il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall'ufficio in sede di registrazione). Questo criterio discretivo, già fatto proprio da Cass. SSUU n. 1196/00 (con riguardo alla previgente disciplina dell'imposta di registro, ma sulla base di considerazioni valide anche D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 42), è stato da ultimo riaffermato da Cass. 2400/17 (in fattispecie di agevolazione "prima casa" ma, anche in tal caso, sulla base di argomenti di portata generale).
La conclusione qui accolta non muta per effetto dell'adozione della procedura telematica di adempimento D.Lgs. n. 463 del 1997, ex art.
3-ter. Atteso che anche nell'osservanza di tale procedura - incidente sulle modalità di liquidazione e pagamento del tributo, ma non sulla natura della responsabilità tributaria - l'imposta qui richiesta al notaio manteneva (anche ai fini dell'art. 57 cit.) carattere non principale, ma complementare;
derivando essa dal successivo accertamento da parte dell'ufficio (della mancanza) di un presupposto dell'agevolazione (qualità di soggetto Iva del cedente) non risultante tra gli "elementi desumibili dall'atto" come previsto dall'art. 3 ter cit. per il controllo diretto nei sessanta giorni, ma anzi emerso in contrasto con quanto dichiarato dalle parti al notaio rogante, e da questi considerato nell'autoliquidazione in sede di registrazione telematica.” (Corte di Cassazione civile, sez. trib., ordinanza n° 12257 del 17/05/2017).
Nella fattispecie in esame il disconoscimento del credito d'imposta è stato effettuato dall'Agenzia delle
Entrate a seguito di una interpretazione giuridica tanto da dover citare a supporto del suo operato una circolare interpretativa. Non si è trattato di correggere un semplice errore di calcolo desumibile esclusivamente dall'esame dell'atto rettificato, bensì di effettuare una valutazione giuridica per determinare l'inesistenza del credito d'imposta. La pretesa fiscale richiesta con l'atto impugnato non è da qualificarsi come imposta principale. Ne deriva che il notaio ricorrente non può essere gravato da alcuna responsabilità.
Peraltro è stato di recente ribadito che "In tema di imposta di registro, nel caso di liquidazione della stessa da parte dell'ufficio a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, deve escludersi la responsabilità del notaio rogante, atteso che l'art. 57 del D.P.R. n.
131 del 1986 limita quest'ultima al pagamento della sola imposta principale, mentre, nell'ipotesi suddetta,
l'imposta va qualificata come complementare" (Sez. 5 - , Ordinanza n. 12257 del 17/05/2017, Rv. 644133 -
01).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 719 del 11/01/2025).
Per il principio dell'assorbimento non si rende necessario esaminare l'altro motivo di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno limitate esclusivamente alle spese vive documentate in atti sostenute dal ricorrente che ha proposto il ricorso personalmente senza avvalersi di difesa tecnica.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese vive del giudizio sostenute da quest'ultimo, pari a € 60,65.
Ragusa 9/9/2025
IL GIUDICE
EP AL
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3195/2023 depositato il 03/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 7186-05602 23101005157 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto spedito il 10.10.2023 e ricevuto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa in data 11.10.2023, spedito il 3.11.2023 a questa Corte, che lo riceveva il 6.11.2023, il sig. notaio Ricorrente_1
, nato a [...] il [...], C.F.: CF_Ricorrente_1, in giudizio personalmente ai sensi del 2° comma dell'art. 12 del D.Lgs. n° 546/1992, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Ragusa,
Indirizzo_1, proponeva ricorso con istanza ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/1992, avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta n° 23101005157, notificato il 25.7.2023, con il quale venivano negato il credito d'imposta richiesto dall'acquirente dell'atto di compravendita rogato dallo stesso ricorrente in data
30.5.2023, Rep. n° 7186 /5602, registrato a Ragusa l'1.6.2023 al n° 1598, serie 1T, con conseguente richiesta di imposta di registro pari a € 1.000,00.
Il ricorrente, premessa la motivazione dell'atto impugnato [“nel primo acquisto l'acquirente aveva usufruito delle agevolazioni di cui all'art. 64 del DL 73/2021 (c.d. under 36) e la relativa imposta era pari a zero.
Pertanto, non viene riconosciuto il credito d'imposta (Circolare 12/2021 pag.19)”] eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 57, comma 2° del D.P.R. n° 131/1986 per difetto di legittimazione passiva del notaio rogante, in quanto l'imposta richiesta doveva ritenersi di natura complementare senza che alcuna responsabilità potesse essere posta a carico dello stesso notaio in ordina al pagamento dei maggiori tributi accertati. Citava a sostegno di tale tesi alcuni precedenti giurisprudenziali di questa
Commissione.
Nel merito rilevava la violazione dell'art. 64 del D.L. n° 73/2021 come convertito nella L. n 106/2021 in combinato disposto con l'art.7 della L. n° 448/1998, in quanto la pretesa fiscale si basava su una circolare neanche pubblicata ai sensi di legge.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate il 18.1.2024 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, costituendosi in giudizio, ribadiva la legittimità del proprio operato, concretatosi nella correzione di un errore commesso dal notaio in sede di autoliquidazione, rientrando nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 57, comma 2° del D.P.R. n° 131/1986.
Nel merito richiamava la Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, già indicata nell'atto impugnato.
Chiedeva, pertanto alla Commissione il rigetto del ricorso e la condanno del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio con la maggiorazione prevista dall'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
All'udienza del 9 settembre 2025 erano presenti: il ricorrente personalmente e, per l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa, i funzionari Nominativo_1 e Nominativo_2 . Entrambe le parti insistevano nelle proprie difese. La Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sul primo motivo di ricorso la Corte ritiene di non doversi discostare dal consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “il notaio è coinvolto nell'imposizione in quanto pubblico ufficiale rogante l'atto, ed obbligato a richiedere la registrazione (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 10, lett. b). Egli risulta, per contro, estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo di ricchezza o regolativo di un affare al quale l'ordinamento riconduce - in capo ai contraenti stessi e soltanto a costoro - un'espressione di capacità contributiva. In particolare, la responsabilità del notaio per il pagamento dell'imposta trova fondamento in una fattispecie ulteriore e diversa da quella, strettamente impositiva, propria dei contraenti;
ed insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa dell'amministrazione finanziaria e della sua satisfattività. Su tale premessa, l'obbligo al pagamento viene posto a carico del notaio D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57 nella sua qualità di responsabile d'imposta, così come definita in via generale dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 3. Tale veste implica l'affiancamento della responsabilità del notaio a quella dei soggetti contraenti nella loro veste di contribuenti effettivi (obbligato insieme con altri), ma la solidarietà passiva che viene in tal modo a costituirsi muove da una relazione che non è paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella delle parti contraenti;
tanto da consentire al notaio di esercitare nei confronti di queste ultime la rivalsa per l'intero ammontare di quanto pagato (art. 64 cit.) laddove, in diversa ipotesi di responsabilità paritetica da co-realizzazione del presupposto impositivo, non di rivalsa per l'intero si tratterebbe ma di regresso pro quota.
Si tratta di principi più volte affermati (Cass. 19172/04; Cass. 16390/02; Cass. 9439-9440/05), e ribaditi (Cass. 5016/15, ord.) anche con specifico riguardo alla natura del ruolo notarile in procedura di registrazione telematica degli atti, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463.
È proprio in ragione della peculiare natura di tale ruolo, che l'art. 57 cit. limita la responsabilità del notaio rogante al pagamento della sola imposta principale;
non risultando il pubblico ufficiale gravato da responsabilità alcuna per l'imposta complementare e suppletiva.
Ciò posto, corretta deve ritenersi la decisione qui impugnata, la quale ha escluso la responsabilità del notaio proprio perché invocata in relazione ad un'imposta non avente natura principale, bensì complementare.
Non vi sono infatti ragioni per discostarsi dall'orientamento di legittimità, secondo cui, in base al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1, l'imposta di registro liquidata dall'ufficio a seguito dell'accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato, applicato al momento della registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile, va qualificata come imposta complementare;
non rientrando nelle altre specie, positivamente definite, dell'imposta principale (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell'imposta suppletiva (in quanto, rivedendo a posteriori il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall'ufficio in sede di registrazione). Questo criterio discretivo, già fatto proprio da Cass. SSUU n. 1196/00 (con riguardo alla previgente disciplina dell'imposta di registro, ma sulla base di considerazioni valide anche D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 42), è stato da ultimo riaffermato da Cass. 2400/17 (in fattispecie di agevolazione "prima casa" ma, anche in tal caso, sulla base di argomenti di portata generale).
La conclusione qui accolta non muta per effetto dell'adozione della procedura telematica di adempimento D.Lgs. n. 463 del 1997, ex art.
3-ter. Atteso che anche nell'osservanza di tale procedura - incidente sulle modalità di liquidazione e pagamento del tributo, ma non sulla natura della responsabilità tributaria - l'imposta qui richiesta al notaio manteneva (anche ai fini dell'art. 57 cit.) carattere non principale, ma complementare;
derivando essa dal successivo accertamento da parte dell'ufficio (della mancanza) di un presupposto dell'agevolazione (qualità di soggetto Iva del cedente) non risultante tra gli "elementi desumibili dall'atto" come previsto dall'art. 3 ter cit. per il controllo diretto nei sessanta giorni, ma anzi emerso in contrasto con quanto dichiarato dalle parti al notaio rogante, e da questi considerato nell'autoliquidazione in sede di registrazione telematica.” (Corte di Cassazione civile, sez. trib., ordinanza n° 12257 del 17/05/2017).
Nella fattispecie in esame il disconoscimento del credito d'imposta è stato effettuato dall'Agenzia delle
Entrate a seguito di una interpretazione giuridica tanto da dover citare a supporto del suo operato una circolare interpretativa. Non si è trattato di correggere un semplice errore di calcolo desumibile esclusivamente dall'esame dell'atto rettificato, bensì di effettuare una valutazione giuridica per determinare l'inesistenza del credito d'imposta. La pretesa fiscale richiesta con l'atto impugnato non è da qualificarsi come imposta principale. Ne deriva che il notaio ricorrente non può essere gravato da alcuna responsabilità.
Peraltro è stato di recente ribadito che "In tema di imposta di registro, nel caso di liquidazione della stessa da parte dell'ufficio a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione dell'atto, deve escludersi la responsabilità del notaio rogante, atteso che l'art. 57 del D.P.R. n.
131 del 1986 limita quest'ultima al pagamento della sola imposta principale, mentre, nell'ipotesi suddetta,
l'imposta va qualificata come complementare" (Sez. 5 - , Ordinanza n. 12257 del 17/05/2017, Rv. 644133 -
01).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 719 del 11/01/2025).
Per il principio dell'assorbimento non si rende necessario esaminare l'altro motivo di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno limitate esclusivamente alle spese vive documentate in atti sostenute dal ricorrente che ha proposto il ricorso personalmente senza avvalersi di difesa tecnica.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese vive del giudizio sostenute da quest'ultimo, pari a € 60,65.
Ragusa 9/9/2025
IL GIUDICE
EP AL