Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 43
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva del notaio

    La Corte ha ritenuto che l'imposta richiesta fosse di natura complementare e non principale, e che il notaio non fosse responsabile per tale tipologia di imposta, facendo riferimento a consolidati principi giurisprudenziali e alla normativa di riferimento (D.P.R. n. 131/1986, art. 57).

  • Altro
    Violazione normativa agevolazioni fiscali

    Il motivo è stato assorbito dalla decisione sul primo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 43
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 43
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo