Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18.2.2025
Causa n. 1965/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Pezzo in sostituzione dell'avv. Tomassoli
e per la parte convenuta l'avv. Giulia Ferrarese
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
In particolare, la difesa di parte ricorrente esibisce sentenza della Corte d'Appello di Milano del
23.1.2025 che riforma la sentenza del Tribunale di Milano prodotta da controparte in senso favorevole alla parte. Insiste nel ricorso, con condanna alle spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari. Si riporta anche alle precedenti deduzioni a verbali.
La difesa di parte resistente, con riguardo all'eccezione di inammissibilità, si osserva che l'importo della pensione annuale corrisposta ha superato il tetto degli 82.000,00 già nell'anno
2005 e pertanto il ragioniere avrebbe potuto proporre la domanda di perequazione nel giudizio
RG 1764/2020 Tribunale di Verona. Precisa altresì che la ha continuato a perequare la Pt_1
quota B di pensione, applicando le disposizioni citate nei regolamenti e per il resto si richiama alle eccezioni di prescrizione quinquennale e in subordine decennale.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 18.2.2025 ha pronunciato,
mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1965 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 27/11/2023 avente ad oggetto: pensione ragioniere/ perequazione da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI Parte_2 C.F._1
FILIPPO e dell'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO, elettivamente domiciliato in IN
Telematico Email_1
Email_2
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio degli
[...] P.IVA_1
avv.ti FERRARESE GIULIA, BERETTA GIOVANNI, PERSIANI MATTIA, elettivamente domiciliato in IN Telematico , Email_3
, Email_4 Email_5
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 27.11.2023 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità ed inefficacia del Regolamento
di esecuzione della nella parte in cui prevede il blocco della perequazione sulle pensioni CP_2
a cui viene applicato il tetto di massimale pensionistico, applicando, a contrario di quanto disposto dello stesso, la perequazione sulla pensione con conseguente restituzione delle somme
1 in differenza a seguito del ricalcolo della pensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così
come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la
[...]
a favore dei Ragionieri è tenuta a corrispondere Controparte_1 Controparte_1
al ricorrente la pensione diretta di vecchia con la applicazione della perequazione sulle somme liquidate. In conseguenza CONDANNARE La a Controparte_1
favore dei ragionieri e dei periti commerciali alla corresponsione a favore del Rag. Pt_2
della pensione di vecchiaia applicando la perequazione. In conseguenza condannare
[...]
la a favore dei ragionieri e dei periti commerciali Controparte_1
alla restituzione degli arretrati di pensione sulle somme liquidate a seguito del ricalcolo della pensione secondo il principio del pro rata. Ai sensi degli art.li 23 c.c. 70 e 71 c. p.c. copia del presente ricorso viene notificata al sig. P.M. affinché possa intervenire. Spese rifuse”. Ha
premesso in fatto di avere chiesto e ottenuto dalla la liquidazione della pensione di CP_2
vecchiaia con decorrenza dal 1.7.2002 (doc. 1 ricorrente); che la aveva applicato il tetto di Pt_1
massimale pensionistico;
che con sentenza 19/2022 (RGL1764/2020) il Tribunale di Verona aveva condannato la sia all'adeguamento della pensione sia alla restituzione degli arretrati Pt_1
scaturenti dalla disapplicazione del tetto di massimale pensionistico (con il seguente dispositivo:
“accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente alla rideterminazione della quota di pensione spettante al ricorrente, senza applicazione del massimale di cui all'art. 2 2.Si è costituita la resistente eccependo in via preliminare l'inammissibilità e comunque l'improcedibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, l'infondatezza nel merito del ricorso per legittima applicazione dei regolamenti in materia di perequazione, la prescrizione di tutti i crediti vantati (in quanto riferibili al solo periodo 2002-2012) e in subordine di quelli fino al 7.3.2019 (per decorso del termine quinquennale) e in ulteriore subordine fino al 7.3.2014 (per decorso del termine decennale), richiamando sul punto giurisprudenza di merito favorevole alle tesi della Pt_1
3. All'udienza del 9.4.2024, il giudice, sentite le parti, ritenuta la causa di natura documentale,
ha rinviato per la discussione, concedendo termine per note. La discussione è stata successivamente ricalendarizzata in ragione delle esigenze di riordino del ruolo per la sopravvenuta applicazione dello scrivente magistrato in Corte d'Appello. All'odierna udienza,
sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. La sentenza del Tribunale di Milano n. 1622/2024, resa in causa analoga, prodotta dalla difesa della resistente all'udienza del 9.4.2024 è stata riformata dalla recente pronuncia della Corte
d'Appello di Milano, n. 1123/2024 pubblicata il 23.1.2025 (esibita all'udienza di discussione dalla difesa di parte ricorrente), le cui motivazioni condivise, che affrontano tutte le questioni sollevate in questo giudizio, si riportano integralmente.
«Giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate,
costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito),
di talché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile
3 premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (cfr. Cass., 26 febbraio
2019 n. 5486).
In altri termini, “l'ipotesi di deducibilità delle questioni (la cui omessa formulazione nella prima domanda rende preclusa la riproposizione in altro giudizio) è collegata alla loro identificazione in ragioni giuridiche costituenti precedenti logici necessari per la prima pronunzia, esulando da tal ipotesi quella di ragioni giuridiche autonome, alternative e subordinate rispetto a quelle espressamente prospettate (v. Cass. 15093 del 2009; Cass. n.
22520 del 2011; Cass. n. 14535 del 2012; Cass. n. 22838 del 2014; Cass. n. 2370 del 2015)”
(così Cass., 8 marzo 2024 n. 6287).
Alla luce dei principi ricordati, si ritiene che la domanda proposta da nel Controparte_3
presente giudizio non sia coperta da giudicato implicito formatosi nel precedente giudizio tra le stesse parti, rubricato al n. 5844/2022 R.G. e definito dal Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro con sentenza n. 892/2023. Le domande svolte nei due giudizi, infatti, hanno diversa causa petendi ed i fatti dedotti a fondamento della domanda di perequazione (oggetto del presente giudizio) non costituiscono antecedenti logici essenziali ed indefettibili della decisione sulle domande svolte nel primo giudizio, inerenti alla determinazione dei criteri di calcolo della pensione e alla disapplicazione del c.d. massimale pensionistico.
In tal senso questa Corte si è già espressa con la sentenza n. 643/2022 (pres. Mantovani, est.
Poli), le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., laddove in particolare statuiscono quanto segue: “la nozione di “deducibile” […] attiene alle ragioni di fatto o giuridiche quali premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Per l'accoglimento della domanda di disapplicazione del massimale, la domanda sulla perequazione non era un antecedente logico essenziale il cui esame era necessitato al fine dello scrutinio della sussistenza della pretesa fatta valere dal pensionato, potendosi quindi escludere
4 che la proposizione della questione della perequazione sia impedita dal giudicato formatosi nel precedente giudizio”. Neppure è ravvisabile un abusivo frazionamento del credito, atteso che solo a seguito del pagamento degli arretrati ricalcolati in esito al precedente giudizio l'appellante ha potuto valutare l'interesse a far valere l'istituto della perequazione, che si applica in un momento successivo a quello di liquidazione della pensione.
Tanto premesso in ordine all'ammissibilità della domanda svolta nel ricorso introduttivo dell'odierno giudizio (di cui ha espressamente chiesto l'accoglimento anche Controparte_3
nell'atto di appello, con ciò assolvendo l'onere di riproposizione delle domande non accolte nella sentenza di primo grado ex art. 346 c.p.c.), nel merito la stessa si ritiene fondata per le ragioni di seguito esposte. Si richiamano anche a tale proposito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni della già citata sentenza n. 643/2022 di questa
Corte, in cui si evidenzia come “la rivalutazione della prestazione pensionistica sia componente della determinazione dell'importo dovuto e non possa dubitarsi che la regolamentazione dei criteri di rivalutazione incidano sulla concreta determinazione dell'importo della singola pensione (in questo senso Cass. 3461/2018). Anche la perequazione, pertanto, soggiace al principio del pro rata e – in osservanza delle regole sopra enunciate – dovrà trovare applicazione l'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997, nel testo vigente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico […], che indica i criteri e i presupposti per la rivalutazione della pensione”. Tali conclusioni sono conformi ai principi, reiteratamente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione ed applicazione del principio del pro rata, nel regime dettato dall'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335
anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296. La
Suprema Corte, infatti, ha statuito che “la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere
5 generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia,
ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse" (ex pluribus: Cass. sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846;
Cass. sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. sez.
6-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. sez. lav.,
30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez.
6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass. SS.UU. 17742 del
2015)” (cfr. ex multis Cass., 7 gennaio 2019 n. 136). Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto dalla , anche i provvedimenti adottati in materia di perequazione, in quanto Pt_1
incidenti in senso peggiorativo per gli assicurati sulla determinazione del trattamento pensionistico, sono soggetti al principio generale del pro rata. Facendo applicazione al caso di specie dei principi sopra richiamati, si osserva in primo luogo che, essendo pacifico in causa che fruisce della pensione di vecchiaia dall'1 maggio 2006, ossia da epoca Controparte_3
anteriore all'1 gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006 n. 296), il parametro di riferimento per l'applicazione del principio del pro rata è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 e risultano irrilevanti tanto la modifica apportata a tale norma dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296, quanto l'interpretazione datane dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre 2013 n. 147 (cfr. Cass., Sez.
Un., 8 settembre 2015 n. 17742). Va poi osservato che la , dapprima attraverso l'art. 50, Pt_1
comma 8, del Regolamento di Esecuzione del 2004 e successivamente attraverso l'art. 43,
commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza del 2013 (rispettivamente allegati sub docc. 5 e
6 che, in applicazione del principio del pro rata, devono essere salvaguardate le anzianità contributive già maturate dall'odierno appellante alla data di introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti anzidetti, con la conseguenza che a tali anzianità contributive vanno applicati i criteri precedentemente vigenti (ossia i criteri di cui all'art. 42 del
Regolamento di Esecuzione del 1997). Per altro verso, contrariamente alla tesi della , Pt_1
l'applicazione del principio del pro rata non può essere mitigato in nome di esigenze di gradualità, di equità tra generazioni, di salvaguardia dell'equilibrio finanziario. Come
accennato in precedenza, infatti, il trattamento pensionistico di cui è causa è maturato in data 1
maggio 2006, ossia prima dell'attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione dell'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 disposta dall'art. 1, comma
763, legge 27 dicembre 2006 n. 296, come interpretato dall'art. 1, comma 488, legge 27
dicembre 2013 n. 147: la liquidazione, pertanto, deve avvenire in rigorosa applicazione del principio del pro rata. Giova in proposito richiamare l'arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la nazionale di Pt_1
previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"; per i trattamenti pensionistici di anzianità
liquidati invece a partire dal 1° gennaio 2007, trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12,
della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296
del 2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" (e non più
dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del "pro rata"” (cfr., Cass., 3 novembre 2021
n. 31454). La Controparte_1
è, dunque, tenuta a corrispondere al rag. le differenze sul trattamento
[...] CP_3
pensionistico dovute in applicazione della perequazione secondo il disposto dell'art. 42 del
7 Regolamento di Esecuzione del 1997. Le differenze spettano nei limiti della prescrizione decennale, come da eccezione tempestivamente formulata dalla nella memoria di Pt_1
costituzione ex art. 416 c.p.c. e riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. nel presente grado di appello. Non può, invece, essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale, pure formulata dalla . Quanto alla rivendicata applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., si Pt_1
richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità - che il Collegio condivide e da cui non vede motivo di discostarsi - secondo cui “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del
1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (cfr. Cass., 25 ottobre 2022 n. 31527; Cass., Sez. Un., 8 settembre 2015 n.
17742): poiché nel caso di specie la domanda non ha ad oggetto ratei di pensione liquidi ed esigibili, non trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.. Neppure si ritiene che la prescrizione quinquennale sia applicabile in forza dell'art. 47 bis d.P.R. 30 aprile
1970 n. 639 (a mente del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”), in
CP_ quanto detta norma si riferisce ai trattamenti pensionistici erogati dall' e non è, pertanto,
applicabile ai trattamenti pensionistici erogati dalle Casse privatizzate (nello stesso senso cfr.
la sentenza di questa Corte n. 335/2024, pres. , est. . Ne deriva che il credito di Per_1 Per_2
cui si controverte è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..».
5. Il primo atto interruttivo della prescrizione del diritto, nel caso di specie, va individuato nella notifica del ricorso introduttivo del giudizio (avvenuta il 7 marzo 2024), sicché risultano prescritti i crediti maturati anteriormente al 7 marzo 2014.
8 6.Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, la a favore dei Ragionieri e Periti Controparte_1
va condannata ad applicare la perequazione alla pensione di vecchiaia in favore di CP_1
secondo i criteri di cui all'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997 e a Parte_2
corrispondergli le conseguenti differenze maturate nei limiti della prescrizione decennale (ossia a decorrere dal 7 marzo 2014), con interessi legali dal dovuto al saldo.
7.Considerata la relativa novità delle questioni sottese alla presente decisione e la non univocità
degli indirizzi interpretativi formatisi al riguardo (come documentata dalle parti), si ravvisano le condizioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di metà. Le ulteriori spese sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano, già nella quota,
secondo l'importo indicato in dispositivo (€ 1.750,00) in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n.
55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) condanna la a favore dei Ragionieri Controparte_1 [...]
ad applicare la perequazione alla pensione di vecchiaia in favore di CP_1
e, per l'effetto, a corrispondergli le conseguenti differenze maturate a Parte_2
decorrere dal 7 marzo 2014, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna la resistente a rifondere al ricorrente metà delle spese di lite che, in tale proporzione, liquida in € 1.750,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge con distrazione in favore dei difensori antistatari, dichiarandole compensate per il residuo.
Verona, 18.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
49 del Regolamento CNPR ed al conseguente pagamento delle differenze maturate dal
17.2.2011, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo ai sensi dell'art. 16 comma 6
L. 412/91” (doc. 2 ricorrente); che come emerge dal cedolino del marzo 2023 la ha CP_2
provveduto alla restituzione degli arretrati ed all'adeguamento pensionistico (doc. 3 ricorrente);
che tuttavia la violando nuovamente il principio del pro rata, non ha perequato il Pt_1
capitale; che solo a seguito dell'esecuzione della sentenza è stato possibile riscontrarne tale mancanza.
6 fascicolo appellata di primo grado), ha modificato i criteri di rivalutazione dei trattamenti pensionistici dettati dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997 (allegato sub doc. 4 fascicolo appellata di primo grado). Tanto l'art. 50, comma 8, del Regolamento di Esecuzione del 2004 quanto l'art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza del 2013 introducono un regime più sfavorevole al pensionato rispetto a quello dettato dell'art. 42 del Regolamento di
Esecuzione del 1997, poiché limitano l'applicazione della perequazione alla quota retributiva della pensione (quota A) che non superi la soglia di € 82.000,00, mentre la disciplina previgente prevedeva la rivalutazione dei trattamenti pensionistici senza alcun tetto massimo. Ne deriva