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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/10/2025, n. 3824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3824 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 24 ottobre 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11693/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, e Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti, Parte_3 dall'avv.to Anna Maria Amato;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Salvati Valeria;
-Resistente-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 i ricorrenti esponevano: di avere presentato richiesta di assegno di inclusione e nello specifico il signor in Parte_1 data 05/11/2024,la signora in data 27.05.2024 e il signor Parte_2 [...]
in data 30.05.2024; che agli stessi veniva riconosciuto il beneficio a Parte_4
1 seguito della presenza nel nucleo familiare di soggetto disabile;
che successivamente e nello specifico al signor è arrivata comunicazione in data 05.11.2024 e Parte_1 lo stesso presentava tramite Caf richiesta di riesame che veniva rigettata in data
11.11.2024 con motivazione” assenza requisito della condizione di disabilità, la stessa motivazione di assenza dei requisiti di invalidità perveniva alla signora Parte_2 il 18.11.2024 e al signor in data 25.12.2024 con
[...] Parte_3 raccomandata A/R; che tali rigetti risultano privi di fondamento poiché i richiedenti hanno diritto al beneficio e l' ha l'obbligo di accertare la sussistenza degli stessi CP_1 non limitandosi a valutare un solo requisito;
che, infatti, i ricorrenti hanno almeno uno dei requisiti in particolare: - nel caso della richiesta presentata da è Parte_1 presente nel nucleo familiare il figlio invalido con disabilità riconosciuta nella percentuale del 100% ( ) come da documentazione in atti e Parte_5 regolarmente presentata all'atto della domanda, nel caso di pur Parte_2 non avendo la stessa il requisito di disabilità ha nel nucleo familiare tre figli minori
( nato a [...] il [...]), ( nato Persona_1 Parte_6
a Catania il04.12.2021) , ( nato a [...] il 26 .11.2017) e un Parte_7 reddito di 3.364.00 come risulta da attestazione ISEE posta a fondamento della domanda;
che nella richiesta di è presente nel nucleo familiare Parte_4 il figlio invalido con disabilità riconosciuta nella percentuale del 100% ( Persona_2
di cui il padre è amministratore di sostegno) come da documentazione in atti e
[...] regolarmente presentata all'atto della domanda;
che la situazione di disagio causata nei ricorrenti con la revoca del beneficio ha comportato difficoltà oggettive in quanto non hanno potuto provvedere alle prime necessità dei componenti del nucleo familiare, già fortemente provato dalla situazione iniziale che li ha portati a richiedere il beneficio;
che i criteri di ammissibilità sono stati affinati per garantire che l'aiuto possa raggiungere chi ne ha davvero bisogno, con un' attenzione particolare ai nuclei familiari con minorenni, anziani ( ultrasessantenni) o disabili.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano che il Tribunale volesse: indicare se sussista o meno il diritto all'ottenimento dei benefici indicati in ricorso;
accertare, quindi, il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici riconosciuti dell'Assegno di Inclusione a decorrere dalla data della sospensione del pagamento;
in subordine chiedono di poter ripresentare la domanda non aspettando la decorrenza dei sei mesi;
condannare, all' esito dei detti accertamenti, l' in favore dei ricorrenti, a versare quanto predetto, CP_1
2 inclusi i ratei già scaduti e computando gli interessi legali dalla data della domanda amministrativa sino all' effettivo soddisfo, oltre alla rivalutazione monetaria.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
*******
Osserva il decidente che l'assegno di inclusione è “una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa” (art. 1, comma 2, del D.L. n. 48/2023). Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 48/2023, “l'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente: 1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4; b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di
3 validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. […] 3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000; 4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;
d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e
4 seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis. […]”.
Si osserva, inoltre, che l'art 8 comma 5 del D.L. 48/2023, conv. in L. 85/2023, inoltre, dispone che “Fermo restando quanto previsto ((dai commi 3 e 3-bis)), quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
CP_ Orbene, l' successivamente alla presentazione delle domande ha accertato in relazione ai tre ricorrenti la sussistenza di difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale nella quale versano i nuclei familiari dei medesimi.
Per quanto riguarda , nella DSU sottesa alla domanda A.d.I., il Parte_1 ricorrente si dichiarava in condizioni di disabilità media, specificando che la certificazione attestante tale condizione era stata rilasciata dall' di Catania il CP_1
09/03/2023 con doc. n. 3930952108410 (allegati 2-3). Dalla consultazione degli archivi
è emerso, invece, che a seguito di presentazione di apposita domanda del 25/01/2023 veniva emesso giudizio medico con accertamento di uno status di invalidità pari al 35%
(all.4 di parte resistente), insufficiente a fini ISEE, in quanto inferiore alla soglia del
67% fissata dalla legge. La domanda di Assegno di Inclusione è stata, quindi, revocata con la seguente motivazione: “assenza requisito disabilità ai sensi del D.P.C.M.
159/2013 (art 8 comma 5 D. L. 48/2023 con. In L. 85/23)”. La revoca della prestazione ha determinato il prodursi di un indebito in relazione agli importi non spettanti e già pagati al Sig. , pari a complessivi € 10.009,93, con conseguente invio allo stesso, Pt_1 da parte dell'ente, di una richiesta restitutoria.
Per quanto riguarda , nella DSU sottesa alla domanda A.d.I., l'istante Parte_8 dichiarava che il componente del nucleo (c.f. Persona_3
) era in condizioni di disabilità media, asseritamente certificata C.F._1 dall' di Catania il 31/05/2023 con doc. n. 3930959208545. Dalla consultazione CP_1 degli archivi è emerso, invece, che a seguito di domanda del 06/04/2023 veniva emesso giudizio medico con accertamento di uno status di invalidità pari al 50% (all.11di parte
5 resistente), insufficiente a fini ISEE in quanto inferiore alla soglia del 67% richiesta dalla legge. La domanda A.d.I. è stata, quindi, revocata con la seguente motivazione
“disabilità inferiore a quella prevista ai sensi del D.P.C.M. 159/2013”. La revoca della prestazione ha determinato il prodursi di un indebito in relazione agli importi non spettanti e già pagati alla Sig.ra pari a complessivi € 1.380,00, con Parte_2 conseguente invio alla stessa, da parte dell'ente, di una richiesta restitutoria.
Per quanto riguarda il sig. , nella DSU sottesa alla domanda Parte_4
A.d.I. il ricorrente si dichiarava in condizioni di disabilità media, asseritamente certificata dall' in data 18/01/2024 con doc. n.3940984300255. Dalla CP_1 consultazione degli archivi è emerso, invece, che a seguito di domanda del 13/12/2023 veniva emesso giudizio medico con accertamento di uno status di invalidità pari al 60%
(all.18 di parte resistente), insufficiente a fini ISEE in quanto inferiore alla soglia del
67% richiesta dalla legge. La domanda A.d.I. è stata, quindi, revocata con la seguente motivazione “disabilità inferiore a quella prevista ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 (art 8 comma 5 D. L. 48/2023 con. In L. 85/23)”. La revoca della prestazione ha determinato il prodursi di un indebito in relazione agli importi non spettanti e già pagati al Sig. pari a complessivi € 1.320,66, con conseguente invio allo stesso, da parte Pt_4 dell'ente, di una richiesta restitutoria.
Pertanto, a causa delle inesatte dichiarazioni rese in tutti e tre i casi sulla sussistenza del requisito della disabilità, il nucleo di ciascuno dei ricorrenti ha beneficiato illegittimamente di una scala di equivalenza maggiore (0,5 in più) e, di conseguenza, di un trattamento economico più favorevole.
Osserva il decidente che nell'affrontare la problematica giuridica rilevante nel presente procedimento si può attingere alla giurisprudenza formatasi in materia di reddito di cittadinanza, materia che presenta caratteristiche del tutto analoghe.
Ebbene, in detta materia la Suprema Corte ha statuito che: “Integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo
2019, n. 26, le false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del “reddito di cittadinanza” o le omissioni, anche parziali, di informazioni dovute, solo ove le stesse siano strumentali al conseguimento del beneficio, cui altrimenti non si avrebbe diritto. [In motivazione la Corte ha chiarito che il legislatore, con l'espressione “al fine di ottenere indebitamente il beneficio” ha
6 inteso tipizzare in termini di concretezza il pericolo derivante dalla falsità o dall'omissività delle dichiarazioni , limitandone la rilevanza ai soli casi in bui l'intento dell'agente sia quello di conseguire, per il tramite delle stesse, un beneficio non dovuto, sicchè il reato non è configurabile ove le false indicazioni o le omissioni non abbiano avuto alcuna efficacia causale ai fini dell'erogazione del detto beneficio]” (cfr. Cass.
Pen. Sez. 3, sentenza n. 44366 del 15.09.2021).
Ed ancora sul punto ha statuito la Suprema Corte : “Integrano il delitto di cui all'art. 7
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ……” (Cassazione a S.U. sentenza n. 49686 del 13.07.2023).
Infatti, se l'agente ha comunque diritto al beneficio, la non corrispondenza al vero delle informazioni a tal fine rese non qualifica il falso come "inutile", ma rende puramente e semplicemente atipica la condotta, dovendosi escludere la natura indebita del beneficio stesso;
viene meno, cioè, un elemento del fatto tipico.
Il ridetto principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte è stato fatto proprio anche dalla Corte di Appello – Sezione Lavoro di Catania nella sentenza n.
607/2024 del 26.06.2024.
Il Tribunale Penale di Catania con la sentenza n. 4458/2023 del 06.07.2023 pronunciandosi in materia di reddito di cittadinanza ha ritenuto, ancora, che non risponderebbe del reato in esame, proprio per carenza dell'elemento soggettivo, il soggetto che – seppur abbia reso o utilizzato dichiarazioni o documenti falsi ovvero abbia omesso di comunicare informazioni rilevanti – sia tuttavia in possesso dei requisiti normativamente previsti per la legittima percezione del beneficio. Il Tribunale ha quindi accertato: “nel caso di specie, dalla documentazione in atti è possibile evincere che la ………., anche qualora avesse comunicato la circostanza sottaciuta, avrebbe comunque avuto diritto alla percezione del reddito di cittadinanza ma in misura ridotta, considerata la sussistenza di tutti i requisiti legislativamente previsti per
l'ottenimento del beneficio” pervenendo per questa via ad una sentenza di assoluzione dell'imputato per carenza dell'elemento soggettivo.
Nel caso di specie, poi, la dichiarazione difforme sarebbe relativa alla sussistenza in un grado diverso della condizione di disabilità che può essere definita con certezza solo all'esito di un accertamento medico legale, come è avvenuto successivamente.
7 Ebbene, deve ritenersi pertanto che non vi sia la prova della sussistenza di un comportamento doloso dei ricorrenti, che, da quanto traspare dalla documentazione in atti, appaiono comunque in possesso dei requisiti per godere dell'assegno di inclusione nel periodo in contestazione, seppur in una misura ridotta.
I ricorrenti, pertanto, non possono essere sanzionati con la decadenza e la revoca del beneficio.
Si osserva, tuttavia, che gli stessi avrebbero dovuto percepire una somma ridotta a titolo di assegno di inclusione per cui in relazione al periodo in contestazione deve ritenersi CP_ sussistente il diritto dell alla restituzione degli importi versati in misura maggiore al dovuto.
In definitiva, il ricorso, può trovare parziale accoglimento nella misura sopra indicata.
Tenuto conto della novità delle questioni trattate e della parziale reciproca soccombenza, ritiene il decidente essere sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce;
per le ragioni di cui in parte motiva, dichiara illegittimi ed inefficaci le comunicazioni di decadenza dal diritto di percepire l'assegno di inclusione e conseguentemente delle richieste di restituzione delle somme percepite per i periodi in contestazione di cui alla rispettive comunicazioni;
per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l'assegno di inclusione nei periodi contestati nella misura dovuta in considerazione dell'insussistenza del requisito della disabilità;
CP_ dichiara, altresì, il diritto dell' alla ripetizione nei confronti dei ricorrenti delle sole somme versate a titolo di assegno di inclusione in misura superiore al dovuto in ragione del computo nel nucleo familiare di un soggetto non avente diritto nella misura in precedenza riconosciuta;
8 compensa le spese.
Catania, 24 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 24 ottobre 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11693/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, e Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti, Parte_3 dall'avv.to Anna Maria Amato;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Salvati Valeria;
-Resistente-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 i ricorrenti esponevano: di avere presentato richiesta di assegno di inclusione e nello specifico il signor in Parte_1 data 05/11/2024,la signora in data 27.05.2024 e il signor Parte_2 [...]
in data 30.05.2024; che agli stessi veniva riconosciuto il beneficio a Parte_4
1 seguito della presenza nel nucleo familiare di soggetto disabile;
che successivamente e nello specifico al signor è arrivata comunicazione in data 05.11.2024 e Parte_1 lo stesso presentava tramite Caf richiesta di riesame che veniva rigettata in data
11.11.2024 con motivazione” assenza requisito della condizione di disabilità, la stessa motivazione di assenza dei requisiti di invalidità perveniva alla signora Parte_2 il 18.11.2024 e al signor in data 25.12.2024 con
[...] Parte_3 raccomandata A/R; che tali rigetti risultano privi di fondamento poiché i richiedenti hanno diritto al beneficio e l' ha l'obbligo di accertare la sussistenza degli stessi CP_1 non limitandosi a valutare un solo requisito;
che, infatti, i ricorrenti hanno almeno uno dei requisiti in particolare: - nel caso della richiesta presentata da è Parte_1 presente nel nucleo familiare il figlio invalido con disabilità riconosciuta nella percentuale del 100% ( ) come da documentazione in atti e Parte_5 regolarmente presentata all'atto della domanda, nel caso di pur Parte_2 non avendo la stessa il requisito di disabilità ha nel nucleo familiare tre figli minori
( nato a [...] il [...]), ( nato Persona_1 Parte_6
a Catania il04.12.2021) , ( nato a [...] il 26 .11.2017) e un Parte_7 reddito di 3.364.00 come risulta da attestazione ISEE posta a fondamento della domanda;
che nella richiesta di è presente nel nucleo familiare Parte_4 il figlio invalido con disabilità riconosciuta nella percentuale del 100% ( Persona_2
di cui il padre è amministratore di sostegno) come da documentazione in atti e
[...] regolarmente presentata all'atto della domanda;
che la situazione di disagio causata nei ricorrenti con la revoca del beneficio ha comportato difficoltà oggettive in quanto non hanno potuto provvedere alle prime necessità dei componenti del nucleo familiare, già fortemente provato dalla situazione iniziale che li ha portati a richiedere il beneficio;
che i criteri di ammissibilità sono stati affinati per garantire che l'aiuto possa raggiungere chi ne ha davvero bisogno, con un' attenzione particolare ai nuclei familiari con minorenni, anziani ( ultrasessantenni) o disabili.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano che il Tribunale volesse: indicare se sussista o meno il diritto all'ottenimento dei benefici indicati in ricorso;
accertare, quindi, il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici riconosciuti dell'Assegno di Inclusione a decorrere dalla data della sospensione del pagamento;
in subordine chiedono di poter ripresentare la domanda non aspettando la decorrenza dei sei mesi;
condannare, all' esito dei detti accertamenti, l' in favore dei ricorrenti, a versare quanto predetto, CP_1
2 inclusi i ratei già scaduti e computando gli interessi legali dalla data della domanda amministrativa sino all' effettivo soddisfo, oltre alla rivalutazione monetaria.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
*******
Osserva il decidente che l'assegno di inclusione è “una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa” (art. 1, comma 2, del D.L. n. 48/2023). Ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 48/2023, “l'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente: 1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4; b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di
3 validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. […] 3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000; 4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;
d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e
4 seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis. […]”.
Si osserva, inoltre, che l'art 8 comma 5 del D.L. 48/2023, conv. in L. 85/2023, inoltre, dispone che “Fermo restando quanto previsto ((dai commi 3 e 3-bis)), quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
CP_ Orbene, l' successivamente alla presentazione delle domande ha accertato in relazione ai tre ricorrenti la sussistenza di difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale nella quale versano i nuclei familiari dei medesimi.
Per quanto riguarda , nella DSU sottesa alla domanda A.d.I., il Parte_1 ricorrente si dichiarava in condizioni di disabilità media, specificando che la certificazione attestante tale condizione era stata rilasciata dall' di Catania il CP_1
09/03/2023 con doc. n. 3930952108410 (allegati 2-3). Dalla consultazione degli archivi
è emerso, invece, che a seguito di presentazione di apposita domanda del 25/01/2023 veniva emesso giudizio medico con accertamento di uno status di invalidità pari al 35%
(all.4 di parte resistente), insufficiente a fini ISEE, in quanto inferiore alla soglia del
67% fissata dalla legge. La domanda di Assegno di Inclusione è stata, quindi, revocata con la seguente motivazione: “assenza requisito disabilità ai sensi del D.P.C.M.
159/2013 (art 8 comma 5 D. L. 48/2023 con. In L. 85/23)”. La revoca della prestazione ha determinato il prodursi di un indebito in relazione agli importi non spettanti e già pagati al Sig. , pari a complessivi € 10.009,93, con conseguente invio allo stesso, Pt_1 da parte dell'ente, di una richiesta restitutoria.
Per quanto riguarda , nella DSU sottesa alla domanda A.d.I., l'istante Parte_8 dichiarava che il componente del nucleo (c.f. Persona_3
) era in condizioni di disabilità media, asseritamente certificata C.F._1 dall' di Catania il 31/05/2023 con doc. n. 3930959208545. Dalla consultazione CP_1 degli archivi è emerso, invece, che a seguito di domanda del 06/04/2023 veniva emesso giudizio medico con accertamento di uno status di invalidità pari al 50% (all.11di parte
5 resistente), insufficiente a fini ISEE in quanto inferiore alla soglia del 67% richiesta dalla legge. La domanda A.d.I. è stata, quindi, revocata con la seguente motivazione
“disabilità inferiore a quella prevista ai sensi del D.P.C.M. 159/2013”. La revoca della prestazione ha determinato il prodursi di un indebito in relazione agli importi non spettanti e già pagati alla Sig.ra pari a complessivi € 1.380,00, con Parte_2 conseguente invio alla stessa, da parte dell'ente, di una richiesta restitutoria.
Per quanto riguarda il sig. , nella DSU sottesa alla domanda Parte_4
A.d.I. il ricorrente si dichiarava in condizioni di disabilità media, asseritamente certificata dall' in data 18/01/2024 con doc. n.3940984300255. Dalla CP_1 consultazione degli archivi è emerso, invece, che a seguito di domanda del 13/12/2023 veniva emesso giudizio medico con accertamento di uno status di invalidità pari al 60%
(all.18 di parte resistente), insufficiente a fini ISEE in quanto inferiore alla soglia del
67% richiesta dalla legge. La domanda A.d.I. è stata, quindi, revocata con la seguente motivazione “disabilità inferiore a quella prevista ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 (art 8 comma 5 D. L. 48/2023 con. In L. 85/23)”. La revoca della prestazione ha determinato il prodursi di un indebito in relazione agli importi non spettanti e già pagati al Sig. pari a complessivi € 1.320,66, con conseguente invio allo stesso, da parte Pt_4 dell'ente, di una richiesta restitutoria.
Pertanto, a causa delle inesatte dichiarazioni rese in tutti e tre i casi sulla sussistenza del requisito della disabilità, il nucleo di ciascuno dei ricorrenti ha beneficiato illegittimamente di una scala di equivalenza maggiore (0,5 in più) e, di conseguenza, di un trattamento economico più favorevole.
Osserva il decidente che nell'affrontare la problematica giuridica rilevante nel presente procedimento si può attingere alla giurisprudenza formatasi in materia di reddito di cittadinanza, materia che presenta caratteristiche del tutto analoghe.
Ebbene, in detta materia la Suprema Corte ha statuito che: “Integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo
2019, n. 26, le false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del “reddito di cittadinanza” o le omissioni, anche parziali, di informazioni dovute, solo ove le stesse siano strumentali al conseguimento del beneficio, cui altrimenti non si avrebbe diritto. [In motivazione la Corte ha chiarito che il legislatore, con l'espressione “al fine di ottenere indebitamente il beneficio” ha
6 inteso tipizzare in termini di concretezza il pericolo derivante dalla falsità o dall'omissività delle dichiarazioni , limitandone la rilevanza ai soli casi in bui l'intento dell'agente sia quello di conseguire, per il tramite delle stesse, un beneficio non dovuto, sicchè il reato non è configurabile ove le false indicazioni o le omissioni non abbiano avuto alcuna efficacia causale ai fini dell'erogazione del detto beneficio]” (cfr. Cass.
Pen. Sez. 3, sentenza n. 44366 del 15.09.2021).
Ed ancora sul punto ha statuito la Suprema Corte : “Integrano il delitto di cui all'art. 7
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ……” (Cassazione a S.U. sentenza n. 49686 del 13.07.2023).
Infatti, se l'agente ha comunque diritto al beneficio, la non corrispondenza al vero delle informazioni a tal fine rese non qualifica il falso come "inutile", ma rende puramente e semplicemente atipica la condotta, dovendosi escludere la natura indebita del beneficio stesso;
viene meno, cioè, un elemento del fatto tipico.
Il ridetto principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte è stato fatto proprio anche dalla Corte di Appello – Sezione Lavoro di Catania nella sentenza n.
607/2024 del 26.06.2024.
Il Tribunale Penale di Catania con la sentenza n. 4458/2023 del 06.07.2023 pronunciandosi in materia di reddito di cittadinanza ha ritenuto, ancora, che non risponderebbe del reato in esame, proprio per carenza dell'elemento soggettivo, il soggetto che – seppur abbia reso o utilizzato dichiarazioni o documenti falsi ovvero abbia omesso di comunicare informazioni rilevanti – sia tuttavia in possesso dei requisiti normativamente previsti per la legittima percezione del beneficio. Il Tribunale ha quindi accertato: “nel caso di specie, dalla documentazione in atti è possibile evincere che la ………., anche qualora avesse comunicato la circostanza sottaciuta, avrebbe comunque avuto diritto alla percezione del reddito di cittadinanza ma in misura ridotta, considerata la sussistenza di tutti i requisiti legislativamente previsti per
l'ottenimento del beneficio” pervenendo per questa via ad una sentenza di assoluzione dell'imputato per carenza dell'elemento soggettivo.
Nel caso di specie, poi, la dichiarazione difforme sarebbe relativa alla sussistenza in un grado diverso della condizione di disabilità che può essere definita con certezza solo all'esito di un accertamento medico legale, come è avvenuto successivamente.
7 Ebbene, deve ritenersi pertanto che non vi sia la prova della sussistenza di un comportamento doloso dei ricorrenti, che, da quanto traspare dalla documentazione in atti, appaiono comunque in possesso dei requisiti per godere dell'assegno di inclusione nel periodo in contestazione, seppur in una misura ridotta.
I ricorrenti, pertanto, non possono essere sanzionati con la decadenza e la revoca del beneficio.
Si osserva, tuttavia, che gli stessi avrebbero dovuto percepire una somma ridotta a titolo di assegno di inclusione per cui in relazione al periodo in contestazione deve ritenersi CP_ sussistente il diritto dell alla restituzione degli importi versati in misura maggiore al dovuto.
In definitiva, il ricorso, può trovare parziale accoglimento nella misura sopra indicata.
Tenuto conto della novità delle questioni trattate e della parziale reciproca soccombenza, ritiene il decidente essere sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce;
per le ragioni di cui in parte motiva, dichiara illegittimi ed inefficaci le comunicazioni di decadenza dal diritto di percepire l'assegno di inclusione e conseguentemente delle richieste di restituzione delle somme percepite per i periodi in contestazione di cui alla rispettive comunicazioni;
per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l'assegno di inclusione nei periodi contestati nella misura dovuta in considerazione dell'insussistenza del requisito della disabilità;
CP_ dichiara, altresì, il diritto dell' alla ripetizione nei confronti dei ricorrenti delle sole somme versate a titolo di assegno di inclusione in misura superiore al dovuto in ragione del computo nel nucleo familiare di un soggetto non avente diritto nella misura in precedenza riconosciuta;
8 compensa le spese.
Catania, 24 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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