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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/07/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9464/2022, avente ad oggetto “appello – opposizione a cartella” proposto
DA
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 responsabile della gestione del contenzioso , rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo CP_1
Molendini, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dagli avv.ti Lorenzo Colonna e Cristian Mulino, giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Prefetto e l.r. pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
APPELLATA
Conclusioni:
Quelle precisate dalle parti per l'udienza del 4.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Fatto e diritto
C 1. Con ricorso depositato il 25.02.2022 dinanzi al Giudice di Pace di Lecce, Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 05920200022376231001, dell'importo complessivo di € 5.325,23 derivante da due iscrizioni a ruolo per sanzioni amministrative legge 689/81 e legge 386/90 (n. prot.
LEUTG010926320191003 del 03.10.2019, notificata il 24.10.2019), eccependo l'inesistenza della notifica poiché avvenuta a mezzo PEC e proveniente da indirizzo non presente nei pubblici registri e per difetto di motivazione.
Regolarmente costituitasi in giudizio, eccepiva la regolarità Parte_1 della notifica e la correttezza del proprio operato, nonché la . Controparte_3
Con sentenza n. 4731/2022 del 28.06.2022, resa nel giudizio di cui al R.G. 2181/2022, il
Giudice di pace di accoglieva l'opposizione ed annullava la cartella di pagamento n. CP_3
05920200022376231001, compensando le spese di lite.
2.Avverso la suddetta sentenza, affidandosi ad un unico motivo riguardante la motivazione illogica, errata e contraddittoria nella parte in cui il Giudice di Pace ha dichiarato l'invalidità della notifica dell'impugnata cartella esattoriale, ha Parte_1 proposto il presente appello, chiedendone testualmente al Tribunale di voler “a) dichiarare la legittimità della notifica della cartella di pagamento n. 05920200022376231001 effettuata a
[.. mezzo pec e, per l'effetto, dichiarare infondata l'opposizione azionata dalla società
b) con ogni consequenziale statuizione in ordine alla condanna Controparte_4 dell'appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si è costituita in giudizio la , facendo proprie “le difese della parte Controparte_3 appellante, insistendo per quanto d'interesse e ragione nella conferma della legittimità della cartella esattoriale oggetto dell'opposizione di primo grado, avuto riguardo alle somme dovute dalla società per sanzioni conseguenti all'emissione di assegni privi di provvista.
Insiste in ogni caso e conclude perché sia confermata la piena legittimità nei provvedimenti adottati dalla . Controparte_3
Con vittoria di spese e competenze di lite”
Si è altresì costituito nel presente giudizio chiedendo al Tribunale di voler Controparte_2
“rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n. 4731/22 pagina 2 di 6 pronunciata e pubblicata dal Giudice di Pace di – Avv. Anna Maria Cosi, in data CP_3
28.06.2022 nel giudizio di cui al R.G. 2181/2022 con condanna di Parte_1
al pagamento delle spese processuali con distrazione a favore dei procuratori
[...] sottoscritti.”
All'udienza del 4.2.2025, avendo le parti precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Con l'unico motivo di gravame in punto di diritto l'appellante censura la sentenza di prime cure nel punto in cui il DP ha ritenuto l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale eseguita per opera dell' in quanto non proveniente da Parte_1 indirizzo pec estratto da pubblici elenchi, ritenendo l'appellante siffatto ragionamento illegittimo essenzialmente in quanto l'art. 26 comma 2 del Dpr nr 602/1973 nel disporre la notifica a mezzo pec debba avvenire “all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta (…) all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta..”, mentre nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente, da ciò traendo la deduzione secondo cui non esisterebbe l'obbligo per il notificante di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
L'art.
3-bis della Legge n. 53 del 1994 prevede che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”. Ne consegue che, laddove la notifica venga eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi, la stessa dovrà ritenersi viziata da nullità insanabile (inesistenza).
La vigente normativa generale in materia di notifiche telematiche (art.
3-bis della L. N.
53/1994) prevede che la pec del mittente (così come anche quella del destinatario) debba necessariamente essere iscritta in uno dei pubblici registri degli indirizzi di posta elettronica certificata.
pagina 3 di 6 I pubblici registri attualmente sono: INI-PEC; IPA;
REGINDE; Registro PP.AA;
RegistroImprese.it.
Se la pec del soggetto notificante non è inserita in nessuno dei pubblici registri sopra elencati, la notifica sarà invalida.
Ciò vale anche per le cartelle esattoriali notificate via pec: devono provenire non da un indirizzo pec qualsiasi, ma da un indirizzo pec che sia iscritto in uno dei pubblici registri.
Ebbene, il caso è stato più volte portato dinnanzi alle competenti autorità ed, infatti, sono state numerose le sentenze (sia dei Giudici Tributari, sia della Corte di Cassazione) che, accogliendo i ricorsi dei contribuenti, hanno affermato non già la semplice invalidità della notifica eseguita tramite pec non ufficiali, ma addirittura la nullità radicale non sanabile: "la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi" (Cassazione ord. 3093/20); "Il mancato inserimento dell'indirizzo pec del mittente in uno dei pubblici elenchi comporta non la nullità, bensì l'inesistenza giuridica della notifica, la quale pertanto è improduttiva di effetti giuridici e non è suscettibile di sanatoria neanche a seguito del "raggiungimento del suo scopo" (CTP Latina n. 655/22, CTP Napoli n. 5205/22, CTP Reggio Calabria n. 1878/22,
CTR Lazio n. 2633/22, 3043/22 e 6298/22).
Invero, a fronte delle numerose sentenze e dei ricorsi con cui i contribuenti hanno chiesto dichiararsi la nullità delle cartelle esattoriali notificate via pec, nel settembre 2022 gli indirizzi di posta elettronica certificata con cui l' effettuava le notifiche sono stati inseriti nel CP_5 registro IPA, divenendo pertanto “ufficiali”.
Ne consegue come le cartelle di pagamento notificate precedentemente all'inserimento degli indirizzi pec nell'IPA continuano ad essere nulle/giuridicamente inesistenti in quanto al tempo della notifica provenivano da indirizzo non iscritto in un pubblico registro e, quindi, non verificabile.
Ebbene, nel caso di specie questo Tribunale non può che rilevare come la notifica della cartella sia avvenuta in data 7 febbraio 2022 da un indirizzo non “ancora” ufficiale.
Molteplici sono le sentenze di merito a supporto della ritenuta inesistenza della notificazione e segnatamente, da ultimo, la Commissione Tributaria Regionale Lazio con sentenza nr.
915/2022 ha affermato che la mancata dimostrazione dell'inserimento della casella di posta elettronica erariale nei registri pubblici rende la notifica della cartella originariamente impugnata inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria;
nello stesso senso Comm.
Trib. Toscana con sentenza nr. 1526/2021, con cui il Collegio di secondo grado ha osservato pagina 4 di 6 che è “inesistente” la notifica pec di una cartella esattoriale se proveniente da un indirizzo pec CP_ dell'Ente Riscossione non ufficiale e non presente nei pubblici registri, all'uopo essendosi i Giudici di seconde cure espressi nei seguenti termini “deve essere assicurato al destinatario di poter verificare che l'indirizzo pec dal quale proviene un atto della Pubblica
Amministrazione sia riconducibile effettivamente a quest'ultima e, quindi, ricompreso in pubblici elenchi”…..“prescrive che, a far tempo dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti […] si intendono per pubblici elenchi quelli previsti” dal “registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e cioè Inipec, Indice
PA e PCT”. La ratio della norma, prosegue la Ctr, è quella di “assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando”, come confermato dalla citata pronuncia n. 17346/19 della Cassazione (ancora, nello stesso senso, Comm. Tributaria
Regione Toscana sent. nr. 11779/2021 e Comm. Tributaria Provinciale di Agrigento, sent. nr.
1468/2021).
Inoltre, si rammenta che: “va escluso qualsiasi effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc … perché utilizzando un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile …” (in questo senso cfr. CTP di Verona, sent. n. 103/2021; CTP di Agrigento, sent. n. 95433/2021, CTP
Reggio Calabria sent. nr. 3369/2021; CTP Lazio sent. nr. 10571/2020).
Ancora, la CTP Lazio con sentenza nr. 601/2020 ha ricondotto il vizio della notifica inviata attraverso pec non ufficiale a quello di nullità insanabile, all'uopo chiarendo che in tal caso risulta minata proprio la certezza circa la sua provenienza, non essendo l'indirizzo rintracciabile in alcun pubblico elenco ufficiale, conseguendone la sua inesistenza e impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 c.p.c.. Pertanto, secondo costante giurisprudenza, deve escludersi qualsiasi effetto sanante ex art. 156 c.p.c. in ipotesi di utilizzo di un indirizzo pec non iscritto in pubblici registri, difettando il messaggio di posta certificata di un requisito indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto senza correre il rischio di frodi informatiche. Nel caso di specie dunque la notifica è da considerarsi indiscutibilmente inesistente in virtù del principio secondo cui: “l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello pagina 5 di 6 legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato
…”. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916).
In definitiva, infondato in fatto e diritto è il motivo di gravame, il quale dovrà essere pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza.
Attesa la presenza di contrastanti decisioni, soprattutto nella giurisprudenza di merito e in quella delle Commissioni tributarie, spese e compensi del presente grado di giudizio possono essere interamente compensati tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_2 la sentenza impugnata del Giudice di Pace di n. 4731/2022 del 28.06.2022, resa nel CP_3 giudizio di cui al R.G. 2181/2022;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lecce, 30.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9464/2022, avente ad oggetto “appello – opposizione a cartella” proposto
DA
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 responsabile della gestione del contenzioso , rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo CP_1
Molendini, giusta procura speciale in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dagli avv.ti Lorenzo Colonna e Cristian Mulino, giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Prefetto e l.r. pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
APPELLATA
Conclusioni:
Quelle precisate dalle parti per l'udienza del 4.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Fatto e diritto
C 1. Con ricorso depositato il 25.02.2022 dinanzi al Giudice di Pace di Lecce, Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 05920200022376231001, dell'importo complessivo di € 5.325,23 derivante da due iscrizioni a ruolo per sanzioni amministrative legge 689/81 e legge 386/90 (n. prot.
LEUTG010926320191003 del 03.10.2019, notificata il 24.10.2019), eccependo l'inesistenza della notifica poiché avvenuta a mezzo PEC e proveniente da indirizzo non presente nei pubblici registri e per difetto di motivazione.
Regolarmente costituitasi in giudizio, eccepiva la regolarità Parte_1 della notifica e la correttezza del proprio operato, nonché la . Controparte_3
Con sentenza n. 4731/2022 del 28.06.2022, resa nel giudizio di cui al R.G. 2181/2022, il
Giudice di pace di accoglieva l'opposizione ed annullava la cartella di pagamento n. CP_3
05920200022376231001, compensando le spese di lite.
2.Avverso la suddetta sentenza, affidandosi ad un unico motivo riguardante la motivazione illogica, errata e contraddittoria nella parte in cui il Giudice di Pace ha dichiarato l'invalidità della notifica dell'impugnata cartella esattoriale, ha Parte_1 proposto il presente appello, chiedendone testualmente al Tribunale di voler “a) dichiarare la legittimità della notifica della cartella di pagamento n. 05920200022376231001 effettuata a
[.. mezzo pec e, per l'effetto, dichiarare infondata l'opposizione azionata dalla società
b) con ogni consequenziale statuizione in ordine alla condanna Controparte_4 dell'appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si è costituita in giudizio la , facendo proprie “le difese della parte Controparte_3 appellante, insistendo per quanto d'interesse e ragione nella conferma della legittimità della cartella esattoriale oggetto dell'opposizione di primo grado, avuto riguardo alle somme dovute dalla società per sanzioni conseguenti all'emissione di assegni privi di provvista.
Insiste in ogni caso e conclude perché sia confermata la piena legittimità nei provvedimenti adottati dalla . Controparte_3
Con vittoria di spese e competenze di lite”
Si è altresì costituito nel presente giudizio chiedendo al Tribunale di voler Controparte_2
“rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n. 4731/22 pagina 2 di 6 pronunciata e pubblicata dal Giudice di Pace di – Avv. Anna Maria Cosi, in data CP_3
28.06.2022 nel giudizio di cui al R.G. 2181/2022 con condanna di Parte_1
al pagamento delle spese processuali con distrazione a favore dei procuratori
[...] sottoscritti.”
All'udienza del 4.2.2025, avendo le parti precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Con l'unico motivo di gravame in punto di diritto l'appellante censura la sentenza di prime cure nel punto in cui il DP ha ritenuto l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale eseguita per opera dell' in quanto non proveniente da Parte_1 indirizzo pec estratto da pubblici elenchi, ritenendo l'appellante siffatto ragionamento illegittimo essenzialmente in quanto l'art. 26 comma 2 del Dpr nr 602/1973 nel disporre la notifica a mezzo pec debba avvenire “all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta (…) all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta..”, mentre nulla dice in ordine all'indirizzo pec del mittente, da ciò traendo la deduzione secondo cui non esisterebbe l'obbligo per il notificante di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
L'art.
3-bis della Legge n. 53 del 1994 prevede che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”. Ne consegue che, laddove la notifica venga eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi, la stessa dovrà ritenersi viziata da nullità insanabile (inesistenza).
La vigente normativa generale in materia di notifiche telematiche (art.
3-bis della L. N.
53/1994) prevede che la pec del mittente (così come anche quella del destinatario) debba necessariamente essere iscritta in uno dei pubblici registri degli indirizzi di posta elettronica certificata.
pagina 3 di 6 I pubblici registri attualmente sono: INI-PEC; IPA;
REGINDE; Registro PP.AA;
RegistroImprese.it.
Se la pec del soggetto notificante non è inserita in nessuno dei pubblici registri sopra elencati, la notifica sarà invalida.
Ciò vale anche per le cartelle esattoriali notificate via pec: devono provenire non da un indirizzo pec qualsiasi, ma da un indirizzo pec che sia iscritto in uno dei pubblici registri.
Ebbene, il caso è stato più volte portato dinnanzi alle competenti autorità ed, infatti, sono state numerose le sentenze (sia dei Giudici Tributari, sia della Corte di Cassazione) che, accogliendo i ricorsi dei contribuenti, hanno affermato non già la semplice invalidità della notifica eseguita tramite pec non ufficiali, ma addirittura la nullità radicale non sanabile: "la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi" (Cassazione ord. 3093/20); "Il mancato inserimento dell'indirizzo pec del mittente in uno dei pubblici elenchi comporta non la nullità, bensì l'inesistenza giuridica della notifica, la quale pertanto è improduttiva di effetti giuridici e non è suscettibile di sanatoria neanche a seguito del "raggiungimento del suo scopo" (CTP Latina n. 655/22, CTP Napoli n. 5205/22, CTP Reggio Calabria n. 1878/22,
CTR Lazio n. 2633/22, 3043/22 e 6298/22).
Invero, a fronte delle numerose sentenze e dei ricorsi con cui i contribuenti hanno chiesto dichiararsi la nullità delle cartelle esattoriali notificate via pec, nel settembre 2022 gli indirizzi di posta elettronica certificata con cui l' effettuava le notifiche sono stati inseriti nel CP_5 registro IPA, divenendo pertanto “ufficiali”.
Ne consegue come le cartelle di pagamento notificate precedentemente all'inserimento degli indirizzi pec nell'IPA continuano ad essere nulle/giuridicamente inesistenti in quanto al tempo della notifica provenivano da indirizzo non iscritto in un pubblico registro e, quindi, non verificabile.
Ebbene, nel caso di specie questo Tribunale non può che rilevare come la notifica della cartella sia avvenuta in data 7 febbraio 2022 da un indirizzo non “ancora” ufficiale.
Molteplici sono le sentenze di merito a supporto della ritenuta inesistenza della notificazione e segnatamente, da ultimo, la Commissione Tributaria Regionale Lazio con sentenza nr.
915/2022 ha affermato che la mancata dimostrazione dell'inserimento della casella di posta elettronica erariale nei registri pubblici rende la notifica della cartella originariamente impugnata inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria;
nello stesso senso Comm.
Trib. Toscana con sentenza nr. 1526/2021, con cui il Collegio di secondo grado ha osservato pagina 4 di 6 che è “inesistente” la notifica pec di una cartella esattoriale se proveniente da un indirizzo pec CP_ dell'Ente Riscossione non ufficiale e non presente nei pubblici registri, all'uopo essendosi i Giudici di seconde cure espressi nei seguenti termini “deve essere assicurato al destinatario di poter verificare che l'indirizzo pec dal quale proviene un atto della Pubblica
Amministrazione sia riconducibile effettivamente a quest'ultima e, quindi, ricompreso in pubblici elenchi”…..“prescrive che, a far tempo dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti […] si intendono per pubblici elenchi quelli previsti” dal “registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e cioè Inipec, Indice
PA e PCT”. La ratio della norma, prosegue la Ctr, è quella di “assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando”, come confermato dalla citata pronuncia n. 17346/19 della Cassazione (ancora, nello stesso senso, Comm. Tributaria
Regione Toscana sent. nr. 11779/2021 e Comm. Tributaria Provinciale di Agrigento, sent. nr.
1468/2021).
Inoltre, si rammenta che: “va escluso qualsiasi effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc … perché utilizzando un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile …” (in questo senso cfr. CTP di Verona, sent. n. 103/2021; CTP di Agrigento, sent. n. 95433/2021, CTP
Reggio Calabria sent. nr. 3369/2021; CTP Lazio sent. nr. 10571/2020).
Ancora, la CTP Lazio con sentenza nr. 601/2020 ha ricondotto il vizio della notifica inviata attraverso pec non ufficiale a quello di nullità insanabile, all'uopo chiarendo che in tal caso risulta minata proprio la certezza circa la sua provenienza, non essendo l'indirizzo rintracciabile in alcun pubblico elenco ufficiale, conseguendone la sua inesistenza e impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 c.p.c.. Pertanto, secondo costante giurisprudenza, deve escludersi qualsiasi effetto sanante ex art. 156 c.p.c. in ipotesi di utilizzo di un indirizzo pec non iscritto in pubblici registri, difettando il messaggio di posta certificata di un requisito indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto senza correre il rischio di frodi informatiche. Nel caso di specie dunque la notifica è da considerarsi indiscutibilmente inesistente in virtù del principio secondo cui: “l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello pagina 5 di 6 legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato
…”. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916).
In definitiva, infondato in fatto e diritto è il motivo di gravame, il quale dovrà essere pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza.
Attesa la presenza di contrastanti decisioni, soprattutto nella giurisprudenza di merito e in quella delle Commissioni tributarie, spese e compensi del presente grado di giudizio possono essere interamente compensati tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_2 la sentenza impugnata del Giudice di Pace di n. 4731/2022 del 28.06.2022, resa nel CP_3 giudizio di cui al R.G. 2181/2022;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lecce, 30.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 6 di 6