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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/10/2025, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5736/2018
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- Presidente - Dott. Giovanni D'Onofrio
Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5736/2018 promossa da: Parte 1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ROSSELLA ERCOLINO;
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to GRAUSO Controparte_1
,
GIOVANNI;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.03.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Caserta (CE) il 4.06.2007 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli Per 1 (il 12.08.2008) e Persona 2 (21.09.2012).
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n.3868/2017 del 27.12.2017 e che,
dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente, era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione egli effetti civili del matrimonio intervenuto tra le parti;
l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre;
disporsi a suo carico un assegno di mantenimento per i figli minori di euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio)
oltre al 50% delle spese straordinarie;
regolamentarsi il diritto di visita padre-figli.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale, non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da parte ricorrente, ma chiedeva disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione privilegiata presso la madre;
regolamentarsi il diritto di visita padre-figli; di disporre a carico del ricorrente l'obbligo di versare in favore dei figli la somma mensile di euro 600,00
(euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 18.12.2019 il Presidente delegato, sentite personalmente le parti, si riservava. Con successiva ordinanza, preso atto del fallito tentativo di conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, confermava,
in via provvisoria, la disciplina della separazione.
Con memoria integrativa il difensore, per parte ricorrente, rappresentava un peggioramento delle condizioni economiche del suo assistito che, oltre ad aver avuto un'altra figlia nata dalla nuova relazione, non viveva più nella casa di proprietà della compagna poiché si era trasferito a Verona.
Chiedeva, pertanto, la revoca dell'ordinanza presidenziale e disporsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro 400,00 (euro 200,00 ciascuno).
Con ricorso ex art.709 ter c.p.c. del 17.01.2022 la sig.ra Controparte 1 agiva in giudizio e chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei minori Per 1 e Persona 2 alla madre;
chiedeva, altresì, di ammonire il sig. CP_2 per il disinteresse mostrato nei confronti dei figli e di condannarlo al risarcimento del danno ingiustificato per allontanamento parentale. All'udienza del 5.4.2022, dopo avere ascoltato personalmente le parti, il Giudice istruttore autorizzava la sig.ra CP 1
[...] ad adottare ogni determinazione riguardante i figli minori Per 1 e Per_2 per quanto concerne l'ambito scolastico ed istruiva il giudizio. All'esito, con provvedimento del 23.1.2024,
rigettava la domanda di ammonimento per le ragioni ivi indicate, rimettendo ogni determinazione sull'affido all'esito del giudizio di divorzio.
In data 13.10.2022 il Tribunale con sentenza non definitiva n. 3592/2022 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Caserta (CE) il giorno 4.06.2007 tra Parte 1 e
Controparte 1 ; con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. cartolare di precisazione delle conclusioni del
28.03.2025 il difensore, per parte ricorrente, concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi, alla documentazione prodotta e a quanto dedotto nei verbali di causa.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. cartolare di precisazione delle conclusioni del
28.03.2025 il difensore, per parte resistente, concludeva come da proprie difese con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza cd. cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Orbene, in ragione della sentenza non definitiva di divorzio emessa nel corso del presente giudizio,
il Collegio è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle statuizioni accessorie.
Quanto alla disciplina dell'affido dei figli minori Per 1 e Persona 2 ritiene il Collegio che vengano affidati in via esclusiva alla madre.
Ed invero, anche se nel corso dell'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio ex art. 709 ter c.p.c.
introdotto dalla sig. Controparte 1 è emerso l'impegno del padre nel volere rispettare il calendario degli incontri assistiti, è tuttavia incontestato che lo stesso abiti a Verona e che, per come dallo stesso dichiarato, abbia sporadici rapporti con i figli. Inoltre, il Tribunale penale di Santa Maria
Capua Vetere ha condannato il sig. Parte 1 con sentenza non impugnata, alla pena di mesi
6 di reclusione ed euro 500,00 di multa per violazione degli obblighi di assistenza materiale. Nel
corso del sub-procedimento, la madre è stata già autorizzata ad assumere, da sola, ogni determinazione nell'ambito scolastico nell'interesse dei figli. Orbene, gli elementi sopra evidenziati,
complessivamente considerati, giustificano il provvedimento di affido esclusivo dei figli minori alla madre. In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione del figlio con il padre alle esigenze di vita e del minore,
vada regolamentata la frequentazione padre-figli al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Pertanto, tenuto conto del trasferimento del padre a Verona e la distanza tra i rispettivi luoghi di residenza, lo stesso potrà vedere e tenere con sé i minori un fine settimana al mese dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 17:00 della domenica;
una settimana durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in
Albis ed un mese nel periodo estivo, salvo migliori accordi tra le parti.
In relazione al mantenimento dei figli Per 1 e Persona 2 occorre osservare quanto segue. In sede di separazione il Tribunale disponeva a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei due figli di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio); parte ricorrente, in sede di divorzio, chiedeva ridursi l'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore dei figli;
parte resistente chiedeva confermarsi la disciplina della separazione;
con ordinanza presidenziale il Tribunale confermava, in via provvisoria, la disciplina della separazione prevedendo a carico del ricorrente, quale genitore non collocatario, l'importo mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio). Parte ricorrente ha rappresentato, a fondamento della propria domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento, la nascita di un'altra figlia avuta dalla nuova relazione, il suo trasferimento a Verona nonché un peggioramento delle proprie condizioni di salute che, di conseguenza, hanno generato una perdita di occasioni lavorative. Parte resistente si è opposta evidenziando come sia solo la stessa ad occuparsi di tutte le necessità dei figli ed evidenziando che il ricorrente era stato sempre inadempiente rispetto agli obblighi di mantenimento della prole, talvolta versando, a fronte dei
600,00 disposti, anche euro 50,00 ed in ogni caso mai più di 300,00 anche dopo avere riscosso la somma di € 170.000,00 per avere venduto l'immobile di cui era titolare.
Il Collegio ritiene di confermare l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli versando alla resistente la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese, con adeguamento annuale Istat. Il padre dovrà,
altresì, contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive)
necessarie o previamente concordate e documentate.
Ed invero occorre osservare che, dall'epoca della separazione, sono trascorsi otto anni con la conseguenza che devono presumersi aumentate le esigenze dei figli, attualmente in fase adolescenziale. Dall'espletata istruttoria, è emerso che i minori, dal momento della separazione ad oggi, sono stati quasi esclusivamente mantenuti dalla madre e che, in ogni caso, attesa le sporadiche frequentazioni con il padre, allo stato, sono interamente a carico della resistente. Inoltre, parte ricorrente non ha provato il peggioramento delle proprie condizioni di salute e dunque, della perdita,
per tali ragioni, delle chances lavorative anche in ragione della professione svolta (medico). Ed
ancora, pur avendo lo stesso riscosso la somma di € 170.000,00 per avere venduto l'immobile di cui era titolare, ha continuato a non adempiere gli obblighi di mantenimento dei figli limitandosi ad asserire in modo generico di avere impiegato la predetta somma per l'estinzione di debiti precedentemente assunti. Le predette circostanze indurrebbero il Collegio ad aumentare la determinazione dell'importo e tuttavia, la nascita di un'altra figlia e la produzione di redditi esigui,
come risulta dalle ultime dichiarazioni depositate, determinano il Collegio a confermare l'assegno nella misura già disposta.
Considerata la natura del giudizio, le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori Per 1 e Persona 2 con collocazione privilegiata presso la madre;
disciplina il diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
•
pone a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma
•
mensile di €600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche,
•
universitarie ed a tutte quelle straordinarie per i figli (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
Spese di lite compensate.
.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 5/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Rossella Di Palo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- Presidente - Dott. Giovanni D'Onofrio
Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5736/2018 promossa da: Parte 1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to ROSSELLA ERCOLINO;
RICORRENTE
contro rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to GRAUSO Controparte_1
,
GIOVANNI;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.03.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Caserta (CE) il 4.06.2007 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli Per 1 (il 12.08.2008) e Persona 2 (21.09.2012).
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n.3868/2017 del 27.12.2017 e che,
dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente, era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione egli effetti civili del matrimonio intervenuto tra le parti;
l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre;
disporsi a suo carico un assegno di mantenimento per i figli minori di euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio)
oltre al 50% delle spese straordinarie;
regolamentarsi il diritto di visita padre-figli.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale, non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da parte ricorrente, ma chiedeva disporsi l'affido condiviso dei minori con collocazione privilegiata presso la madre;
regolamentarsi il diritto di visita padre-figli; di disporre a carico del ricorrente l'obbligo di versare in favore dei figli la somma mensile di euro 600,00
(euro 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 18.12.2019 il Presidente delegato, sentite personalmente le parti, si riservava. Con successiva ordinanza, preso atto del fallito tentativo di conciliazione e verificata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa della controversia, confermava,
in via provvisoria, la disciplina della separazione.
Con memoria integrativa il difensore, per parte ricorrente, rappresentava un peggioramento delle condizioni economiche del suo assistito che, oltre ad aver avuto un'altra figlia nata dalla nuova relazione, non viveva più nella casa di proprietà della compagna poiché si era trasferito a Verona.
Chiedeva, pertanto, la revoca dell'ordinanza presidenziale e disporsi a suo carico un assegno di mantenimento in favore dei figli di euro 400,00 (euro 200,00 ciascuno).
Con ricorso ex art.709 ter c.p.c. del 17.01.2022 la sig.ra Controparte 1 agiva in giudizio e chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei minori Per 1 e Persona 2 alla madre;
chiedeva, altresì, di ammonire il sig. CP_2 per il disinteresse mostrato nei confronti dei figli e di condannarlo al risarcimento del danno ingiustificato per allontanamento parentale. All'udienza del 5.4.2022, dopo avere ascoltato personalmente le parti, il Giudice istruttore autorizzava la sig.ra CP 1
[...] ad adottare ogni determinazione riguardante i figli minori Per 1 e Per_2 per quanto concerne l'ambito scolastico ed istruiva il giudizio. All'esito, con provvedimento del 23.1.2024,
rigettava la domanda di ammonimento per le ragioni ivi indicate, rimettendo ogni determinazione sull'affido all'esito del giudizio di divorzio.
In data 13.10.2022 il Tribunale con sentenza non definitiva n. 3592/2022 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Caserta (CE) il giorno 4.06.2007 tra Parte 1 e
Controparte 1 ; con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per il prosieguo.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. cartolare di precisazione delle conclusioni del
28.03.2025 il difensore, per parte ricorrente, concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi, alla documentazione prodotta e a quanto dedotto nei verbali di causa.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. cartolare di precisazione delle conclusioni del
28.03.2025 il difensore, per parte resistente, concludeva come da proprie difese con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza cd. cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Orbene, in ragione della sentenza non definitiva di divorzio emessa nel corso del presente giudizio,
il Collegio è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle statuizioni accessorie.
Quanto alla disciplina dell'affido dei figli minori Per 1 e Persona 2 ritiene il Collegio che vengano affidati in via esclusiva alla madre.
Ed invero, anche se nel corso dell'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio ex art. 709 ter c.p.c.
introdotto dalla sig. Controparte 1 è emerso l'impegno del padre nel volere rispettare il calendario degli incontri assistiti, è tuttavia incontestato che lo stesso abiti a Verona e che, per come dallo stesso dichiarato, abbia sporadici rapporti con i figli. Inoltre, il Tribunale penale di Santa Maria
Capua Vetere ha condannato il sig. Parte 1 con sentenza non impugnata, alla pena di mesi
6 di reclusione ed euro 500,00 di multa per violazione degli obblighi di assistenza materiale. Nel
corso del sub-procedimento, la madre è stata già autorizzata ad assumere, da sola, ogni determinazione nell'ambito scolastico nell'interesse dei figli. Orbene, gli elementi sopra evidenziati,
complessivamente considerati, giustificano il provvedimento di affido esclusivo dei figli minori alla madre. In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione del figlio con il padre alle esigenze di vita e del minore,
vada regolamentata la frequentazione padre-figli al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Pertanto, tenuto conto del trasferimento del padre a Verona e la distanza tra i rispettivi luoghi di residenza, lo stesso potrà vedere e tenere con sé i minori un fine settimana al mese dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 17:00 della domenica;
una settimana durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in
Albis ed un mese nel periodo estivo, salvo migliori accordi tra le parti.
In relazione al mantenimento dei figli Per 1 e Persona 2 occorre osservare quanto segue. In sede di separazione il Tribunale disponeva a carico del padre un assegno di mantenimento in favore dei due figli di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio); parte ricorrente, in sede di divorzio, chiedeva ridursi l'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore dei figli;
parte resistente chiedeva confermarsi la disciplina della separazione;
con ordinanza presidenziale il Tribunale confermava, in via provvisoria, la disciplina della separazione prevedendo a carico del ricorrente, quale genitore non collocatario, l'importo mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio). Parte ricorrente ha rappresentato, a fondamento della propria domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento, la nascita di un'altra figlia avuta dalla nuova relazione, il suo trasferimento a Verona nonché un peggioramento delle proprie condizioni di salute che, di conseguenza, hanno generato una perdita di occasioni lavorative. Parte resistente si è opposta evidenziando come sia solo la stessa ad occuparsi di tutte le necessità dei figli ed evidenziando che il ricorrente era stato sempre inadempiente rispetto agli obblighi di mantenimento della prole, talvolta versando, a fronte dei
600,00 disposti, anche euro 50,00 ed in ogni caso mai più di 300,00 anche dopo avere riscosso la somma di € 170.000,00 per avere venduto l'immobile di cui era titolare.
Il Collegio ritiene di confermare l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli versando alla resistente la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese, con adeguamento annuale Istat. Il padre dovrà,
altresì, contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive)
necessarie o previamente concordate e documentate.
Ed invero occorre osservare che, dall'epoca della separazione, sono trascorsi otto anni con la conseguenza che devono presumersi aumentate le esigenze dei figli, attualmente in fase adolescenziale. Dall'espletata istruttoria, è emerso che i minori, dal momento della separazione ad oggi, sono stati quasi esclusivamente mantenuti dalla madre e che, in ogni caso, attesa le sporadiche frequentazioni con il padre, allo stato, sono interamente a carico della resistente. Inoltre, parte ricorrente non ha provato il peggioramento delle proprie condizioni di salute e dunque, della perdita,
per tali ragioni, delle chances lavorative anche in ragione della professione svolta (medico). Ed
ancora, pur avendo lo stesso riscosso la somma di € 170.000,00 per avere venduto l'immobile di cui era titolare, ha continuato a non adempiere gli obblighi di mantenimento dei figli limitandosi ad asserire in modo generico di avere impiegato la predetta somma per l'estinzione di debiti precedentemente assunti. Le predette circostanze indurrebbero il Collegio ad aumentare la determinazione dell'importo e tuttavia, la nascita di un'altra figlia e la produzione di redditi esigui,
come risulta dalle ultime dichiarazioni depositate, determinano il Collegio a confermare l'assegno nella misura già disposta.
Considerata la natura del giudizio, le spese processuali vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
• dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori Per 1 e Persona 2 con collocazione privilegiata presso la madre;
disciplina il diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
•
pone a carico del ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma
•
mensile di €600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla resistente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche,
•
universitarie ed a tutte quelle straordinarie per i figli (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
Spese di lite compensate.
.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 5/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Rossella Di Palo