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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/10/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
6057/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6057/2022 promossa da:
(C. F. ), (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C. F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C. F. ), in qualità di eredi di Parte_4 C.F._4 [...]
con il patrocinio degli avv.ti Caterina di Biase e Antonio Squarcella, Per_1 elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dei difensori;
opponenti - contro
(C. F. , con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._5
Alfonso Ruocco, elettivamente domiciliato in Cerignola (FG) alla Via Puglie, 8, presso il difensore;
opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 01.10.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla sola parte opposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato in data 20.10.2022, , Parte_1 Parte_2
e in qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 Persona_1 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
1305/2022 R.G. del 04.08.2022, con il quale il Tribunale di Foggia ha ingiunto loro, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 125.000,00 oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria, liquidate in € 406,50 per esborsi ed in € 2.135,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, Cap ed Iva, chiedendo - in via preliminare - la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo n. R.G. 1305/2022, in ragione della estinzione del credito per prescrizione e la condanna dell'opposto ex art. 96 c.p.c. ed alle spese di giudizio.
Nel dettaglio, hanno eccepito che la dichiarazione di debito posta a fondamento del ricorso monitorio farebbe riferimento ad un debito del de cuius già prescritto Persona_1 al momento del suo decesso, avvenuto in data 05.01.2018, essendo sorto allorquando ancora vigeva la lira (non avente più corso legale dal febbraio 2002) sicché, non essendo rientrato nell'asse ereditario, troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 2937, I comma c.c.
Con comparsa di risposta del 19.01.2023, si è costituito il quale ha Controparte_1 chiesto la conferma della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 16.03.2023 è stata rigettata la richiesta ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. R.G. 1305/2022, con concessione alle parti dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.10.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art.127 ter c.p.c.
**********
Nel merito l'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle osservazioni che seguono.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiare struttura: dopo la fase monitoria, infatti, spetta al debitore - ingiunto contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata o allegare e provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della detta pretesa. pagina 2 di 6 L'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, conserva in sostanza la posizione di convenuto in giudizio mentre l'opposto, pur avendo la posizione processuale di convenuto, è attore in senso sostanziale.
Tale peculiarità del giudizio si riflette inevitabilmente sulla ripartizione processuale dell'onere della prova: grava, infatti, sul creditore - opposto (attore in senso sostanziale)
l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa - non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria conclusa con la pronuncia del decreto opposto - mentre il debitore - opponente (convenuto in senso sostanziale) ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Fatta tale premessa va evidenziato come, nel caso di specie, l'opposto ha dedotto di essere titolare di un credito nei confronti degli opponenti, in forza di scrittura del 28.10.2020 agli atti del presente giudizio.
Tale documento, sottoscritto dagli odierni opponenti, deve essere qualificato come un atto di ricognizione di debito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c. (“in data odierna io
e eredi di accettiamo di restituire a Parte_1 Persona_1 CP_1
la somma di E 125.000 (centoventicinquemila) quale equivalente di L.
[...]
254.243,000 debito residuo di ). Persona_1
Secondo condiviso orientamento della S.C., la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e la ricognizione di debito non costituiscono fonti autonome di obbligazione, ma rappresentano una astrazione processuale della causa debendi, determinando una relevatio ab onere probandi ovvero una dispensa dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale per il beneficiario della ricognizione di debito (Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 23285 del
28.8.2024).
In sostanza, secondo il granitico orientamento giurisprudenziale, per effetto dell'astrazione della causa debendi, il destinatario della promessa o della ricognizione di debito (art. 1988
c.c.), allorché agisca per l'adempimento dell' obbligazione, ha solo l'onere di provare la ricorrenza della promessa o della ricognizione medesima e non anche l'esistenza del rapporto giuridico sottostante (che si presume fino a prova contraria), mentre incombe sull'autore della dichiarazione l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto (ex multis, Cass. Civ. n. 11766/2018).
Da ciò consegue che al creditore, il quale agisce in giudizio per ottenere il pagamento della somma oggetto della promessa o della ricognizione di debito, sarà sufficiente dedurre pagina 3 di 6 l'inadempimento del debitore convenuto e richiedere la condanna all'adempimento dello stesso, allegando e provando l'esistenza del riconoscimento del debito.
In particolare, qualora il creditore/attore, come nel caso di specie, sia destinatario di una ricognizione di debito da parte dei propri debitori, lo stesso - allegato l'altrui inadempimento contrattuale - non è tenuto a provare il titolo della propria pretesa di pagamento, potendo egli giovarsi della presunzione probatoria di cui all'art. 1988 c.c., a tenore del quale : “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui
a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Applicando tali principi al caso di specie, l'opposizione va rigettata.
Infatti, a fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte del creditore opposto, nei termini sopra evidenziati, il fatto estintivo eccepito dai debitori opponenti ovvero l'eccezione di prescrizione del credito non è idonea a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere nei loro confronti.
Gli opponenti non hanno disconosciuto né la firma apposta sulla scrittura del 28.10.2020 né hanno contestato la loro qualità di eredi di Persona_1
Gli stessi hanno fondato l'opposizione sull'unico motivo relativo alla prescrizione del credito e sul disposto di cui al I comma dell'art. 2937 c.c., eccependo il proprio difetto di legittimazione a rinunciare alla maturata prescrizione.
Tale motivo va disatteso alla luce dei seguenti rilievi.
Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe - ai sensi dell'art. 2944 c.c. - la prescrizione che sia ancora in corso, mentre solo se la prescrizione è già compiuta il debitore può rinunciarvi, secondo la diversa disciplina dettata dall'art. 2937 c.c.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2937, comma 3 c.c., la rinunzia alla prescrizione già maturata “può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione”.
Nel caso di specie, sebbene l'opposto non abbia contestato in modo specifico quanto dedotto dagli opponenti in merito al fondamento della pretesa ed alla relativa epoca di insorgenza della medesima sulla scorta del resoconto allegato all'atto introduttivo, peraltro privo di data e di sottoscrizione (all. n. 7), non vi è dubbio che, con la sottoscrizione del documento posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, gli opponenti abbiano posto in essere un comportamento logicamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione. pagina 4 di 6 Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, da cui questo giudice non intende discostarsi, ai fini della configurabilità di una rinuncia tacita alla prescrizione ai sensi del comma 3 dell'articolo citato, è necessaria una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, occorre cioè che nel detto comportamento sia necessariamente insita, senza alcuna possibilità di diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà dello stesso di rinunciare alla prescrizione già maturata.
Nel dettaglio “La rinuncia alla prescrizione – espressamente prevista dall'art. 2937 c.c., -
è un negozio unilaterale non recettizio, la cui validità ed efficacia prescinde dalla conoscenza che ne abbia il soggetto interessato, essendo necessario soltanto che la volontà del rinunciante risulti in modo inequivocabile” (Cassazione civ., 15 giugno 2009 n.
13870), “Una volta maturata la prescrizione, non è più ipotizzabile un atto interruttivo
(che presuppone una prescrizione in corso), ma soltanto una rinuncia alla prescrizione ormai maturata, costituente atto negoziale che può essere compiuto soltanto da chi può disporre validamente del diritto (articolo 2937, comma 1, c.c.)” (Cass. civ., 22 maggio
2007 n. 11882), “La rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede” (Cass. civ. 9 agosto 2023 n. 24263).
Ebbene, nel caso di specie, va senz'altro osservato che con la sottoscrizione del documento datato 28.10.2020, gli opponenti non si sono limitati a riconoscere l'esistenza del debito ma hanno implicitamente e tacitamente rinunciato ad avvalersi dell'eccezione di prescrizione, avendo gli stessi espressamente accettato di “restituire” a l'importo di Controparte_1
€ 125.000,00, per cui la stessa deve essere rigettata per intervenuta rinuncia.
Né può ritenersi applicabile alla fattispecie oggetto di causa il disposto di cui al I comma dell'art. 2937 c.c., dal momento che essi stessi si sono qualificati eredi di
[...]
e pertanto in tale qualità, essendo subentrati nella medesima posizione del de Per_1 cuius, erano certamente legittimati a rinunciare alla prescrizione, ciò che accaduto nella specie mediante l'indicata scrittura.
D'altronde, a fronte di una di una domanda giudiziale tesa all'accertamento del credito, la prescrizione deve essere eccepita dal debitore, non operando automaticamente né essendo pagina 5 di 6 rilevabile d'ufficio dal giudice, sicché non può ritenersi, da un lato, la legittimazione degli eredi ad eccepire la prescrizione e di contro disconoscersi la legittimazione a rinunciarvi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. 147/2022 (scaglione da € 52.001 a 260.000 per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale) applicati i minimi tariffari, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale della causa e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara definitamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 1305/2022 emesso dal Tribunale di Foggia in data 04.08.2022;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, Cap ed Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 02.10.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Patti
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