Articolo 4 della Legge 26 aprile 1985, n. 162
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 maggio 1985
Art. 4. 1. Al personale assunto in base ai concorsi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . Tale personale e' nominato in prova nella qualifica iniziale delle rispettive carriere in attesa della identificazione dei profili professionali di cui all' articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e sotto riserva dell'accertamento dei titoli richiesti; esso consegue la nomina in ruolo dopo avere frequentato, con esito positivo e in coincidenza con il periodo di prova, apposito corso di addestramento professionale, di durata non inferiore a due mesi, istituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
2. Il personale assunto in base ai concorsi di cui al precedente articolo 3 non potra' chiedere il trasferimento ad altra sede prima che siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio nel distretto di destinazione.
Nota all'art. 4, comma 1:
- Il testo degli articoli 9 e 10 dello statuto degli impiegati dello Stato e' il seguente:
"Art. 9. (Nomina in prova). - I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del Ministro; salvo che la legge prescriva diversamente.
La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.
Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio
senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina".
"Art. 10. (Periodo di prova). - Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.
L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dall'amministrazione.
Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi servizi ai quali e' stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.
Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova e' prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.
In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova.
Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.
L'amministrazione ha facolta' di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.
Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti".
- Il testo dell' art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 3. (Profili professionali). - Ogni qualifica funzionale comprende piu' profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita', alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilita' ed ai requisiti di accesso alla qualifica.
Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo art. 4 si procedera' ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sara' preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.
I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo art. 10, e stabiliti con il procedimento di cui all' art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 . La prima identificazione avverra' entro dodici mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento".
Entrata in vigore il 19 maggio 1985